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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di bilancio 2019: Ires al 15% sugli utili reinvestiti.

NEWS Posted on Mon, November 19, 2018 06:27:59

POST 416

Il disegno di legge di bilancio 2019, all’art.8, prevede
un’agevolazione per gli utili reinvestiti in azienda per l’acquisizione di beni
materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione.

Più in particolare, per le società e gli
enti, contestualmente all’abolizione dell’ACE, verrebbe introdotta la
tassazione ridotta al 15%, anziché al 24%, del reddito corrispondente agli
utili del periodo d’imposta precedente, accantonati a riserve diverse da quelle
non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

– degli investimenti
effettuati in beni strumentali nuovi
;

– del costo del
personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato
.

Inoltre il disegno di legge in commento prevede anche la riduzione
dell’IRES al 15% per gli utili investiti in ricerca a sviluppo.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica Montebelluna



Legge di Bilancio 2019: modificata la normativa sul Credito d’imposta R&S.

NEWS Posted on Fri, November 16, 2018 15:04:52

POST 415

Ridimensionamento in arrivo
per il bonus ricerca e sviluppo: la legge di Bilancio 2019 riduce
l’aliquota di agevolazione dal 50% al 25% per alcune tipologie di spese e il
beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.
Novità anche sul fronte degli adempimenti formali, che avranno effetto già a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La manovra 2019, all’esame del Parlamento,
rimodula l’intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese
ammissibili e riduce l’agevolazione massima concedibile in ciascun periodo
d’imposta. In particolare, la percentuale del 50%, attualmente
applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media
del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019:


nel caso di
attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per
le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente
impiegato in tali attività di ricerca;


nel caso di
attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti
stipulati con Università, enti e organismi di ricerca
, nonché con startup e
PMI innovative indipendenti.

La manovra stabilisce quindi una differenziazione
nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di
lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di
altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori
autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la
percentuale del 25 per cento. Inoltre, anche per la ricerca
commissionata
occorrerà distinguere tra quella affidata a Università, enti
e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di
start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e
quella affidata ad altri soggetti, per la quale si applica
l’aliquota ridotta del 25%.

Tra le tante modifiche si prevede, inoltre,
il dimezzamento dell’importo massimo annuale di credito
d’imposta fruibile da ciascun beneficiario, con riduzione dagli attuali
20 milioni di euro a 10 milioni di euro.

Per quanto interessa l’ambito
applicativo oggettivo della disciplina del credito d’imposta in R&S, il
disegno di Legge introduce, tra gli investimenti ammissibili, quelli in materiali,
forniture, e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di
R&S.
Tali beni possono essere impiegati anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota
relativi alle attività di
“ricerca industriale o applicata” e “sviluppo sperimentale”.

In riferimento alle modifiche in merito ad
obblighi documentali e formali, si segnala l’introduzione della
“relazione tecnica”,
un documento che dovrà evidenziare finalità,
contenuti e risultati dei progetti o sotto progetti
di R&S in
corso di realizzazione nel periodo d’imposta. Sarà un documento composto e
sottoscritto da un soggetto diverso a seconda che l’attività di R&S sia
organizzata e svolta internamente o esternamente all’impresa
beneficiaria:

se la R&S è interna la
“relazione tecnica”
deve essere predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai
responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale
rappresentante;

se la R&S è esterna la
“relazione tecnica”
deve essere redatta e sottoscritta dal soggetto terzo commissionario che
esegue la R&S.

Secondo il testo del disegno di Legge, il nuovo obbligo documentale troverebbe
applicazione ai crediti d’imposta R&S relativi ai periodi in
corso al 31 dicembre 2018. Viene poi normativamente previsto
che l’utilizzo in riequilibrio del credito R&S sia subordinato ad attuare degli obblighi di
certificazione contabile dei costi, già a decorrere dall’attuale periodo
d’imposta..

In materia di obblighi di certificazione contabile, il ddl
estende l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del
calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media),
attualmente previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti
beneficiari. La certificazione contabile rilasciata
per revisione legale dei conti oppure per le imprese non obbligate
per legge deve essere effettuata da un soggetto incaricato, da un revisore
legale o da una società di revisione legale dei conti il quale deve
attestare:

l’effettivo sostenimento delle
spese;

la corrispondenza delle spese alla
documentazione contabile
predisposta dall’impresa.

Inoltre, la fruizione del
bonus ricerca viene subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, nel
senso che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in un
determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo)
se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.

In fine si ammettono al credito d’imposta le spese
sostenute dalle imprese delegate residenti in Italia in virtù di contratti di
ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in UE
o
negli Stati aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) o in Stati di cui rilevano
esclusivamente gli investimenti ammissibili per attività svolte direttamente in
laboratori e strutture localizzati nel territorio dello Stato italiano.

A cura di Villani & Partners



Nuova proroga al 31.12.2019 delle detrazioni fiscali nel settore edile.

NEWS Posted on Wed, November 14, 2018 20:35:35

POST 414

Il disegno di
legge di bilancio per l’anno 2019 prevede la proroga di tutte le detrazioni
fiscali nel settore edilizia al 31 dicembre 2019.

Viene pertanto
prorogata al 31 dicembre 2019:

1. la detrazione
fiscale per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio
(interventi di ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria su
immobili a destinazione abitativa, nonché manutenzione ordinaria sulle parti
comuni) nella “misura rafforzata” pari al 50 per cento della spesa sostenuta e
fino ad una spesa massima di 96.000 euro;

2. la detrazione
fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, nei limiti ed alle
condizioni vigenti nel 2018;

3. la detrazione
fiscale per l’acquisto di mobili ed arredi per le spese sostenute nel 2019
relative a beni destinati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di
recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire al 1° gennaio 2018 e per i
quali si è beneficiato della relativa detrazione fiscale;

4. la detrazione
per gli interventi di sistemazione del verde (c.d. bonus verde).

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La Manovra 2019 e la fine dell’IRI.

NEWS Posted on Tue, November 13, 2018 14:54:12

POST 413

L’art. 82 del Disegno di Legge di Bilancio, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e ora al vaglio del Parlamento, prevede l’abrogazione dell’Imposta sul Reddito dell’Imprenditore (IRI).

L’IRI è una flat tax, un’imposta fissa, avente la stessa aliquota dell’Ires (24%), applicabile per opzione ai redditi prodotti dalle Ditte individuali e dalle Società di persone, che non siano stati distribuiti (prelevati).

L’IRI -come si ricorderà- era stata istituita con la Legge di Bilancio per l’anno 2017 col fine di superare le differenze tra il regime di tassazione proprio delle Società di capitali, assoggettate in via ordinaria all’Ires (flat tax), e quello delle Ditte individuali e delle Società di persone, imponibili Irpef (imposta progressiva e proporzionale).

Malgrado fosse stata fortemente voluta da una parte significativa della dottrina, l’IRI esce quindi dal nostro Ordinamento (TUIR) senza essere mai diventata operativa. Infatti, sebbene prevista dalla Legge di Bilancio per l’anno 2017, è stata dapprima prorogata la sua entrata in vigore e ora definitivamente abrogata.

Del resto, come si evince dalla Relazione illustrativa, non solo l’abrogazione dell’IRI si giustifica con l’introduzione della flat tax, che prevede per piccole imprese e lavoratori autonomi un’aliquota più favorevole (15%-20%), ma genererà anche (e soprattutto) un maggior gettito fiscale, stimato in circa € 2,00 miliardi nel 2019 e in circa € 1,25 miliardi dal 2020 in poi, che a conti fatti risulta irrinunciabile stanti gli attuali vincoli di bilancio.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



PEX e partecipazioni acquisite con valore negativo.

NEWS Posted on Mon, November 12, 2018 13:30:47

POST 412

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello
n. 39 del 19 ottobre 2018, ha chiarito che le partecipazioni acquisite con
valore negativo con la così detta “dote” possono fruire del regime Participation Exemption (PEX).

Più in particolare è stato esaminato
dall’Agenzia delle Entrate un caso di acquisto ad 1 Euro di una partecipazione
avente un valore negativo, per la quale l’acquirente, a fronte dell’acquisto, aveva
contestualmente iscritto al passivo un “fondo rischi su partecipazioni” per
probabili perdite future della partecipata.

Successivamente la partecipazione è stata
venduta ad un terzo, con contestuale rilascio a conto economico del fondo
rischi per la parte ancora in essere al momento del trasferimento. Per
l’Amministrazione finanziaria l’intero ammontare del fondo inizialmente
iscritto, sia per la parte già utilizzata nel corso degli anni, sia per quella
transitata a conto economico a seguito del trasferimento finale, può
assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione
di segno negativo e concorrere, quindi, alla formazione del reddito imponibile
al momento del realizzo ai sensi dell’art. 87 del T.U.I.R. (5% della
plusvalenza).

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica Montebelluna



Legge di Bilancio 2019: l’imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali e professionisti (dal 2020).

NEWS Posted on Thu, November 08, 2018 07:09:54

POST 411

La bozza di Legge di Bilancio 2019 prevede, al suo articolo 6, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche imprenditori individuali o professionisti che nell’anno precedente conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro (ragguagliati ad anno) possono applicare al reddito di impresa ovvero al reddito da lavoro autonomo, determinato secondo le regole ordinarie, un’imposta sostitutiva con aliquota fissa pari al 20%.

I soggetti non ammessi

Non possono applicare l’imposta sostitutiva

1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in paesi collaborativi e per i quali i redditi prodotti in Italia sono almeno pari al 75% di quelli complessivi;

3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;

4. gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che siano soci di società di persone o associazioni ovvero società a responsabilità limitata o associati in partecipazione.

5. i soggetti che esercitano attività prevalentemente per un soggetto che nel biennio precedente ha corrisposto loro reddito da lavoro dipendente o assimilato in qualità di datore di lavoro ovvero verso soggetti a quest’ultimo direttamente o indirettamente riconducibili.

Le semplificazioni

Per i soggetti che decidono di applicare l’imposta sostitutiva sono previste una serie di semplificazioni:

a. i ricavi ed i compensi conseguiti non sono oggetto di ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta;

b. non vi è l’obbligo di operare e versare le ritenute alla fonte (residua esclusivamente un adempimento dichiarativo);

c. esonero dalla applicazione dell’IVA e dei relativi adempimenti in applicazione delle regole già previste per il regime forfettario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

Restano invece, a differenza di quanto previsto per i forfettari, gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica in vigore dal prossimo 1 gennaio 2019.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2019: nuovo regime forfettario fino a 65 mila euro.

NEWS Posted on Wed, November 07, 2018 12:05:51

POST 410

Tra le novità contenute nella bozza della Legge di Bilancio per il 2019 vi è quella dell’articolo 4 concernente i nuovi requisiti per accedere al regime cd. forfettario introdotto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Finanziaria 2015).

L’aggiornamento della norma sui forfettari consentirà, con tutta probabilità, l’aumento dei soggetti, persone fisiche residenti in Italia ed esercenti attività di impresa o professionale, che adotteranno questo regime in quanto, con riferimento ai requisiti all’accesso:

1. viene innalzata a 65mila euro, per tutte le attività di impresa e professionali, la soglia dei ricavi o compensi percepiti nell’anno;

2. vengono eliminati i limiti, fino ad oggi vigenti, in relazione a:

a. spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi erogati a collaboratori (prima fissato ad euro 5.000);

b. investimenti in beni strumentali (limite prima fissato in euro 20.000).

3. la previsione per cui non potevano avere accesso al regime coloro i quali avessero percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 30 mila euro viene sostituita dall’impossibilità di accedere al regime per coloro che intendono svolgere l’attività prevalentemente nei confronti di un soggetto che nel biennio precedente è stato loro datore di lavoro.

Con riferimento invece alle cause di ostative viene previsto il rafforzamento della condizione di cui al comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 il quale, oltre ad escludere dal regime i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’attività di impresa, a società di persone o srl trasparenti, esclude anche – elemento di novità – i soggetti partecipanti a società a responsabilità limitata, ancorché non abbiano esercitato l’opzione per la trasparenza.

Rispetto alle novità, in vigore a partire dal 1 gennaio 2019 e sopra riepilogate, non subiranno invece variazioni:

– l’aliquota di base, che rimane fissata nella misura del 15%;

– l’aliquota ridotta al 5% per le start-up, che potranno continuare a goderne per i primi 5 anni;

– la possibilità di dedurre interamente i contributi previdenziali versati;

– i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nell’anno (di cui si riporta in calce la tabella).

Non risulta inoltre variata la previsione di cui al comma 61 articolo 1 Legge 190/2014 la quale regolamenta la necessità di operare, da parte dei soggetti “ordinari” che accedono al regime agevolato, la rettifica IVA (ex art. 19bis 2 del DPR 633/1972) secondo le regole ordinarie. Detta rettifica dovrà quindi essere operata nella dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e quindi con versamento per l’intero dell’IVA rettificata entro il 16 marzo 2019 per quei soggetti che decideranno di optare per il regime agevolato già a partire dal prossimo anno.

Si ricorda infine che il regime forfettario, oltre alle notevoli semplificazioni in materia di IVA e tenuta delle scritture contabili, comporta l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2019.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2019: flat tax al 15% per le ripetizioni private.

NEWS Posted on Wed, November 07, 2018 07:24:54

POST 409

Dal 1° gennaio 2019 per i
docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado sarà possibile
optare per l’applicazione di una imposta sostituiva con aliquota pari al 15% da
applicarsi sui compensi derivanti dall’erogazione di lezioni private e
ripetizioni
.

L’articolo 5 della bozza di
Legge di Bilancio 2019 introduce dunque questa importante novità per tutti i docenti
che, al di fuori dell’orario scolastico, tengono lezioni in privato.

Nel concreto i docenti
dovranno comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di
attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali
cause di incompatibilità.

L’imposta dovrà essere versata
entro la data stabilita per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (ad
oggi il 30 giugno di ogni anno).

L’opzione potrà quindi essere
esercitata secondo le regole che saranno individuate da un apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma. Lo stesso provvedimento,
oltre alle modalità di esercizio dell’opzione, dovrà contenere anche i termini
e le modalità con cui con cui dovrà essere versato l’acconto e il saldo dell’imposta
sostitutiva.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista –
Studio EPICA – Treviso



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