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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Gruppo IVA: scade il 15 novembre il termine per poter partire dal 1° gennaio 2019.

NEWS Posted on Sun, November 04, 2018 10:50:44

POST 408

Ci sono ancora pochi giorni per poter esercitare l’opzione per aderire
al Gruppo IVA con decorrenza 1° gennaio 2019. Scade infatti il prossimo 15
novembre il termine per sottoscrivere e presentare, esclusivamente in via
telematica, da parte di tutti i partecipanti, il modello per diventare un unico
soggetto passivo ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Ricordiamo brevemente cos’è, chi può aderire e come funziona il Gruppo
IVA.

Il Gruppo IVA è un nuovo soggetto passivo ai fini di tale imposta
differente rispetto ai singoli partecipanti, che per effetto dell’adesione allo
stesso perdono la propria individualità ai fini, però, solo di tale tributo.

Possono far parte del Gruppo IVA i soggetti passivi d’imposta
stabiliti nel territorio dello Stato fra i quali ricorrano congiuntamente i
vincoli finanziario, economico e organizzativo
; non ne possono far parte,
tuttavia:

. le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;

. i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai
sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di
aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di
esse;

. i soggetti sottoposti a fallimento, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi;

. i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Tra i soggetti ammessi a farvi parte vi sono anche le imprese
individuali e le persone fisiche esercenti arti e professioni.

E’ escluso l’accesso al Gruppo IVA, invece, a chi non sia in possesso
dello status di soggetto passivo d’imposta, come per esempio ai consorzi
con mera rilevanza interna, alle holding pure o statiche ovvero quelle aventi
quale unico scopo la detenzione di partecipazioni, che si limitano ad
amministrare in senso statico le quote possedute, senza interferire nella
gestione dei soggetti partecipati. Le holding gestorie o miste (società che
interferiscono nell’amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la
direzione, ovvero società che, indipendentemente dall’esercizio dell’attività
di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di
comune fruizione) possono invece partecipare al Gruppo IVA.

L’individuazione
dei soggetti potenzialmente partecipanti al Gruppo IVA va effettuata tenuto altresì
conto di quanto stabilito in ordine alla sussistenza del vincolo finanziario
(in presenza del quale si presumono esistenti anche quelli economico e
organizzativo). Questo si presume esistente in presenza di controllo
“di diritto”, diretto e indiretto, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, del
Codice civile (“sono considerate società controllate […] le società in cui
un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria”); pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, il ruolo di soggetto
controllato nell’ambito del Gruppo IVA può essere ricoperto solamente da enti
aventi la forma giuridica societaria per i quali trovano applicazione le
particolari regole concernenti il diritto di voto e l’assunzione delle
deliberazioni sottese alla predetta disposizione civilistica. Tale controllo
deve sussiste almeno dal 1° luglio dell’anno precedente all’inizio di
decorrenza del Gruppo IVA.

La costituzione del Gruppo IVA è facoltativa ma, l’eventuale adesione,
opera secondo il principio all in, all
out
(tutti i soggetti che hanno i requisiti devono entrare nel Gruppo, non
potendo il singolo scegliere se farvi parte o meno).

Per poter costituire il Gruppo IVA è necessario esercire l’opzione in
via telematica entro il 30 settembre; in tal modo la costituzione del Gruppo
avverrà a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’opzione espressa tra
il 1° ottobre e il 31 dicembre produce i sui effetti dal 1° gennaio del secondo
anno successivo. In fase di prima applicazione di tale istituto, l’esercizio
dell’opzione entro il 15 novembre 2018 consente la partenza del Gruppo IVA già
a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La durata dell’opzione per l’adesione al Gruppo è di tre anni, decorsi
i quali essa si intende rinnovata di anno in anno salvo disdetta esplicita.

Come già sopra specificato i singoli partecipanti perdono la loro
individualità ai fini IVA (nulla cambia ai fini degli altri tributi) e,
pertanto, le operazioni poste in essere tra i medesimi non assumono alcuna
valenza ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Permangano invece gli
obblighi di registrazione nelle scritture contabili previste ai fini delle
imposte sui redditi.

Le operazioni del Gruppo rilevanti ai fini IVA sono quelle effettuate
verso, o ricevute da, soggetti terzi ovvero non aderenti al Gruppo stesso.
Gli adempimenti IVA (dichiarazioni,
liquidazioni, versamenti, ecc.) ricadono sul rappresentante del Gruppo che
viene individuato come colui che esercita sugli altri il controllo derivante
dal vincolo finanziario. Tuttavia mentre gli adempimenti documentali (es.
emissione della fattura) e di registrazione possono essere eseguiti,
indifferentemente, dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli
partecipanti, la liquidazione dell’imposta e i relativi versamenti fanno capo
esclusivamente al rappresentante del Gruppo.

Non è possibile compensare il debito periodico o annuale IVA con
crediti derivanti da altri tributi dei singoli partecipanti, così come non è
possibile utilizzare in compensazione l’eventuale credito IVA del Gruppo con debiti
relativi ad altri tributi o a contributi dei singoli partecipanti.

Il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’ultimo
periodo d’imposta antecedente l’ingresso nel Gruppo IVA del singolo
partecipante non può essere trasferita al Gruppo stesso, ma può essere oggetto
di rimborso (anche in deroga alle ordinarie regole) ovvero di compensazione orizzontale
con altri tributi e contributi. Il credito IVA antecedente rimane, pertanto, di
spettanza di chi l’aveva generato. Tale disposizione è tuttavia parzialmente
mitigata dalla previsione secondo la quale è possibile trasferire a favore del
Gruppo IVA la parte delle eccedenze detraibili pregresse che trova capienza nei
versamenti IVA effettuati nell’anno precedente al primo anno di partecipazione
al Gruppo.

Il rapporto del singolo con il Gruppo viene meno qualora vengano a
mancare le condizioni previste per la sua adesione (es. cessazione del vincolo
finanziario) oppure perché sorgono le condizioni che non consentono di
prendervi parte (es. messa in liquidazione del soggetto). Nel caso in cui il
rapporto si sciolga limitatamente a un partecipante, il Gruppo prosegue con i
rimanenti, purché permanga la pluralità di partecipanti. Il Gruppo viene meno
per scelta volontaria (al termine del primo triennio o al termine di
un’annualità successiva), per mancanza della pluralità di soggetti aderenti o
perché non è stato rispettato il principio dell’all in, all out a seguito di accertamento da parte
dell’Amministrazione finanziaria.

Va infine prestata attenzione all’eventuale necessità che la
costituzione del Gruppo IVA comporti la rettifica della detrazione dell’imposta
in precedenza operata dai singoli partecipanti.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Legge di bilancio 2019. Fondo di ristoro per i risparmiatori.

NEWS Posted on Thu, November 01, 2018 19:52:10

POST 407

Il disegno di legge di
bilancio 2019 introduce una norma con cui viene istituito un fondo per il
ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con
sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie
finanziarie (ACF), a causa della violazione degli obblighi di informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle
attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di
azioni emesse da banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018 (tra cui Banca Popolare di Vicenza e
Veneto Banca).

Il Fondo avrà una
dotazione finanziaria complessiva di Euro 1,5 miliardi, di cui Euro 500
milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

L’accesso al Fondo è
riservato ai risparmiatori, persona fisica o imprenditore individuale,
che hanno acquistato le azioni, o i loro successori mortis causa, nonchè il
coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in
possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

Il Fondo opererà nel
rispetto delle seguenti condizioni:

a) le azioni devono
essere state acquistate avvalendosi della prestazione di servizi di
investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;

b) le azioni devono
essere state detenute alla data in cui la banca è posta in liquidazione;

c) la domanda per il
riconoscimento del danno ingiusto patito sia presentata avanti l’autorità
giudiziaria ordinaria o l’ACF entro il 30 giugno 2019.

Il risarcimento:

a) è pari al 30%
dell’importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o nelle
pronunce dell’ACF entro il limite massimo complessivo di Euro 100.000 per
ciascun risparmiatore
;

b) non è cumulabile con
altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividenti
percepiti sono dedotti dall’importo riconosciuto.

Con l’accettazione del
risarcimento da parte del Fondo il risparmiatore rinuncia all’esercizio di
qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni.

Il Fondo opererà nei
limiti della dotazione finanziaria e fino a suo esaurimento secondo il criterio
cronologico della presentazione della domanda.

Quanto ai risparmiatori
che hanno aderito ad iniziative transattive assunte delle banche è previsto che
possano proporre la domanda di risarcimento alle seguenti condizioni:

a) dall’importo
risarcibile vanno dedotti gli importi liquidati in esecuzione della
transazione;

b) fatta eccezione per i
risparmiatori che hanno un valore dell’ISEE inferiore ad Euro 35.000 nell’anno
2018 l’erogazione dei rimborsi è postergata rispetto agli altri risparmiatori
che non hanno aderito a iniziative transattive.

La procedura per la
presentazione delle domande è quella già operativa e prevista dal vigente regolamento
Consob. La stessa Consob tuttavia entro 45 giorni dalla entrata in vigore della
Legge di Bilancio provvederà a definire delle modalità semplificate per la
presentazione del ricorso all’ACF da parte dei risparmiatori.

Quanto ai risparmiatori
in possesso delle obbligazioni subordinate la competenza viene mantenuta in
capo all’Anac e viene estesa la possibilità di usufruire della procedura
arbitrale anche ai risparmiatori in possesso di obbligazioni subordinate emesse
da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2019: in arrivo la proroga per l’iper-ammortamento.

NEWS Posted on Thu, November 01, 2018 11:51:31

POST 406

Il disegno di legge di bilancio 2019 che sarà al vaglio parlamentare nei prossimi giorni prevede tra le varie novità di natura fiscale la proroga del beneficio legato al c.d. “iper-ammortamento” a tutto il 2019 e con possibile estensione nel 2020.

Si ricorda brevemente che la sua introduzione normativa è avvenuta con la Legge 232/2016 e con esso si intende la maggiorazione del 150% del costo di acquisto di beni strumentali nuovi di cui all’allegato A della predetta legge ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni leasing. La proroga comprende anche la maggiorazione del 40% per gli investimenti sostenuti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B sempre della medesima legge.

Come premesso, il bonus continuerà fino al 31 dicembre 2019 ovvero al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Operativamente rimangono valide le medesime regole extra contabili di calcolo e di certificazione (perizia) adottate in precedenza.

Gli acconti per l’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e successivo vanno “ricalcolati in aumento” nel senso che devono essere versati senza considerare l’iper-ammortamento.

La maggiorazione è rimodulata per scaglioni di investimento con limite massimo a 20 milioni di euro:

1) per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro resta al 150%;

2) per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro al 100%;

3) per gli investimenti da 10 a 20 milioni di euro al 50%.

Restano ferme le esclusioni di beni immobili e più in generale dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Restano altresì ferme le disposizioni in tema di investimento sostitutivo.

Da ultimo, si consideri che la norma fa proprio il principio della territorialità degli investimenti introdotto dal recente decreto c.d. “dignità”.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Disegno di Legge di Bilancio 2019: nuova cedolare secca sulle locazioni commerciali.

NEWS Posted on Thu, November 01, 2018 11:04:45

POST 405

Il disegno di legge di bilancio per il 2019
prevede all’art. 9 la possibilità per le persone fisiche che concedono in
locazione un’unità immobiliare a destinazione commerciale di optare per
l’applicazione della cedolare secca al 21% in luogo del regime ordinario di
tassazione Irpef.

L’opzione per la cedolare secca può essere
esercitata per i nuovi contratti di
locazione stipulati nell’anno 2019
:

solo dalle persone fisiche titolari
del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio,
usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o
di arti e professioni;

– per unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C1 e
relative pertinenze la cui superficie non
superi i 600 mq
(nel calcolo escludendo le pertinenze).

La norma, con l’intento di promuovere solo le
nuove locazioni commerciali,
prevede che la cedolare secca non si possa applicare ai contratti, ancorché
stipulati nel 2019, qualora esisteva alla data del 15 ottobre 2018, per lo
stesso immobile e tra i medesimi soggetti, un contratto di locazione non
scaduto ma interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Riapertura dei termini per affrancare quote e terreni.

NEWS Posted on Wed, October 31, 2018 23:40:14

POST 404

Nella giornata di oggi, 31 ottobre 2018,
è stato reso disponibile il testo “bollinato” del disegno di legge di bilancio
per il 2019, che inizierà nei prossimi giorni il percorso parlamentare per la
sua approvazione.

L’articolo 81 del suddetto disegno di
legge prevede la riapertura (ancora una volta) dei termini per la
rideterminazione (“affrancamento”) del costo o valore di acquisto
delle partecipazioni societarie non quotate e dei terreni detenuti non nel
regime d’impresa (ossia da persone fisiche private, società semplici e enti non
commerciali).

Come nel passato la rivalutazione sarà
possibile:

– con la predisposizione entro il 30 giugno 2019 di una perizia asseverata da parte di un
professionista abilitato che determini il valore dei predetti beni alla data
del 1 gennaio 2019;

– con il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8 per cento
sul valore periziato: imposta da versarsi sempre entro il 30 giugno 2019 (in
unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro la
predetta data).

L’aggiornamento al 1° gennaio 2019 del
valore delle partecipazioni in società e dei terreni detenuti dai privati è un’operazione
che può esser molto conveniente in previsione di una futura vendita.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso.



DECRETO FISCALE – “PACE FISCALE” – Lo stralcio delle “mini” cartelle.

NEWS Posted on Fri, October 26, 2018 18:13:38

POST 403

L’articolo 4 del Dl 119/2018,
entrato in vigore lo scorso 24 ottobre 2018, prevede al comma 1 che siano automaticamente annullati i debiti di
importo residuo fino a mille euro
risultanti dai carichi affidati
all’Agente della Riscossione tra il
1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010
.

Tale importo deve tenere in
considerazione quanto ancora dovuto, alla data di entrata in vigore del Decreto,
in termini di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L’annullamento verrà
effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire tutti gli adempimenti
tecnico-informatici e contabili necessari.

Per le somme eventualmente
riscosse in relazione alle predette cartelle viene stabilito che:


restano definitivamente
acquisite le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del
Decreto;


le somme versate dalla data di
entrata in vigore del Decreto:

o sono
imputate alle rate riferite ad altri debiti eventualmente inclusi nell’istanza
di “Rottamazione delle cartelle”;

o sono
imputate ad altri debiti scaduti o in scadenza;

o solo
in mancanza dei debiti di cui ai due punti precedenti sono rimborsate.

Sono esclusi dalla
cancellazione dei debiti fino a mille euro i carichi affidati all’Ader relativi
a:

a. risorse
proprie tradizionali;

b. IVA
all’importazione;

c. recuperi
degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione Europea;

d. crediti
derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;

e. multe,
ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



DECRETO FISCALE – “PACE FISCALE” – La “Rottamazione ter” delle cartelle.

NEWS Posted on Fri, October 26, 2018 13:10:22

POST 402

Con l’entrata in vigore lo
scorso 24 ottobre 2018 del DL 119/2018 (cd. DL Fiscale) è stata confermata la
riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione,
oggi Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), tra il 1° gennaio 2000
ed il 31 dicembre 2017, meglio nota come “Rottamazione delle cartelle”.

Si tratta quindi della
cosiddetta “Rottamazione ter” che si
insedia nel solco delle precedenti due rottamazioni, quelle contenute prima nel
Dl 193/2016 e poi nel Dl 148/2017, ma rispetto alle quali riserva alcune
condizioni più favorevoli per chi vi vorrà accedere:


si potrà procedere al
versamento del dovuto in un arco temporale più ampio (cinque anni);


le somme dovute potranno essere
compensate con crediti vantati nei confronti della PA purché non prescritti,
liquidi ed esigibili;


gli interessi saranno pari al
2% annuo (in luogo del 4.5% annuo delle due versioni precedenti);


con il versamento della prima
od unica rata si potrà ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate
prima dell’adesione alla definizione.

I VANTAGGI

Si ricorda che “rottamare” i
carichi vuol dire poter beneficiare di un consistente sconto in relazione a
quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Con la
rottamazione infatti dovranno essere corrisposte le sole imposte con gli
interessi ma non più le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni civili
che riguardano i crediti di natura previdenziale.

COSA SI PUO’ DEFINIRE

Sono ricompresi nella “Rottamazione ter” i carichi affidati
all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per
affidati deve intendersi non già la data di notifica al debitore bensì la data
in cui il credito erariale è stato materialmente inviato all’Ader.

Restano tuttavia esclusi dalla
definizione agevolata:

a. i
recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione
Europea;

b. i
crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;

c. le
multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
sentenze penali di condanna;

d. le
sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni
degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti
previdenziali.

Per le sanzioni relative alle
violazioni del codice della strada è previsto che la definizione si applicherà
limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni.

CHI PUO’ DEFINIRE

Possono aderire alla “Rottamazione ter”:

a. i
contribuenti che non hanno aderito alle precedenti rottamazioni;

b. i
contribuenti che pur avendo aderito alla prima rottamazione, articolo 6 Dl
193/2016, non hanno perfezionato l’adesione ad esempio a causa del mancato
versamento degli importi dovuti;

c. i
contribuenti che hanno aderito alla seconda rottamazione, articolo 1 Dl
148/2017, ma che non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018,
delle rate scadute al 31 dicembre 2016 in relazione alle dilazioni in essere al
24 ottobre 2016.

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’adesione alla definizione
agevolata dovrà essere comunicata entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2019 attraverso un’istanza da
presentare all’Ader compilando l’apposita modulistica che sarà resa disponibile
sul sito dell’ente entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto
(presumibilmente entro il prossimo 13 novembre 2018).

L’istanza potrà essere
presentata direttamente agli sportelli dell’Ader ovvero per mezzo dei canali
telematici.

Con l’istanza potranno essere
indicati i carichi che si intendono definire e il numero di rate con cui si
intendono effettuare i versamenti. Il
dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero
in un massimo di 10 rate.
Le dici rate dovranno essere corrisposte in 5
anni e le scadenze sono fissate per il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno
a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima dovranno essere
corrisposti interessi pari al 2% annuo.

Sempre con la predetta
dichiarazione il Contribuente dovrà inoltre impegnarsi a rinunciare a
proseguire eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che vuole definire in
via agevolata.

A seguito della presentazione
dell’istanza l’Ader, entro il 30 giugno
2019
, comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione
l’ammontare complessivo di quanto dovuto nonché i giorni di scadenza delle rate
ed i relativi importi. Le rate
dovranno necessariamente essere corrisposte entro le scadenze prevista pena la
decadenza dalla definizione agevolata nonché dei relativi benefici.

Per il pagamento di quanto
dovuto viene concessa inoltre la facoltà di utilizzare in compensazione i
crediti non prescritti, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della
Pubblica Amministrazione.

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La presentazione dell’istanza
determinerà:

a. la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

b. la
sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;

c. l’inibizione
per l’Agente della Riscossione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e
ipoteche;

d. il
divieto di avviare nuove procedure esecutive;

e. il
divieto di proseguire quelle già avviate in precedenza sempre che non si sia
già tenuto il primo incanto con esito positivo;

f. il
debitore non è più considerato inadempiente ai fini dei rimborsi di imposta e
per i pagamenti superiori a 5 mila euro da parte della PA.

Il versamento della prima o
unica rata determinerà inoltre l’estinzione delle procedure esecutive

precedentemente avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con
esito positivo.

Si sottolinea tuttavia come la sola presentazione dell’istanza,
stando ad una interpretazione letterale della norma in commento, determinerà l’automatica revoca, alla
data del 31 luglio 2019, delle dilazioni concesse in precedenza e non potranno
più essere accordate nuove rateizzazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR
602/1973.

PROROGA PER CHI HA ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE
BIS

La norma che introduce la “Rottamazione ter” prevede infine una
proroga per coloro i quali, avendo aderito alla Rottamazione bis ex art. 1 Dl 148/2017, non sono in regola con i
versamenti previsti per i mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018, al fine di
regolarizzare la propria posizione
versando entro il prossimo 7 dicembre 2018 le somme dovute per le predette
scadenze.

Tale versamento determina
automaticamente il differimento del debito residuo (per le rate in scadenza a
novembre 2018 e febbraio 2019) in dieci rate, con tasso di interesse legale
pari allo 0,3% annuo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a
partire dal mese di luglio 2019.

È data comunque facoltà al
debitore di effettuare il saldo della posizione attraverso un unico versamento
da effettuare entro il 31 luglio 2019.

A chi invece, avendo già aderito alla Rottamazione
bis, non provvederà a regolarizzare la propria posizione entro il 7 dicembre
2018, verrà inibita la possibilità di aderire, limitatamente ai carichi ivi
contenuti, alla Rottamazione ter.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



DECRETO FISCALE – “PACE FISCALE” – Definizione agevolata delle controversie tributarie.

NEWS Posted on Thu, October 25, 2018 09:17:59

POST 401

Il decreto legge fiscale 23/10/2018, n. 119, art. 6, in vigore dal 24/10/2018, prevede la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio.
Il decreto estende la sanatoria agli atti emessi dagli enti territoriali che decideranno di aderirvi entro il 31/3/2019.

Sono definibili le controversie il cui ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24/10/2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La definizione, che riguarda le controversie pendenti di fronte alle Commissioni Tributarie in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, consiste nel pagamento delle imposte accertate al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Sono previste due importanti deroghe allo scopo di calibrare la definizione in base all’andamento del contenzioso favorevole al contribuente. Così in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica decisione non cautelare di primo grado depositata alla data di entrata in vigore del decreto legge (24/10/2018), il pagamento è ridotto alla metà, mentre la riduzione aumenta ad un quarto se la decisione è di secondo grado.

Pertanto, il quadro che ne risulta è il seguente: il contribuente che alla data del 24/10/2018 ha vinto in secondo grado paga il venti per cento delle imposte accertate senza sanzioni e interessi, mentre colui che, alla stessa data, ha vinto in primo grado paga la metà (sempre senza sanzioni e interessi). Naturalmente, come già detto, tali decisioni non devono essere definitive alla data di presentazione della domanda di definizione.
L’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire, con successivi provvedimenti, le modalità di attuazione di queste regole nell’ipotesi di soccombenza parziale della stessa Amministrazione, come in quella di lite pendente nel giudizio di rinvio dalla cassazione.
Qualora la controversia riguardi esclusivamente le “sanzioni non collegate al tributo”, la definizione prevede il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e del quaranta per cento negli altri casi.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (come quello di presentazione della domanda) scade il 31/5/2019. Tali adempimenti sono richiesti per il perfezionamento della definizione.
Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali (con una dilazione di durata complessivamente pari a cinque anni). Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. Non è consentito di compensare eventuali crediti d’imposta. Possono invece essere scomputati gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Qualora infine non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
La disciplina sopra esposta è stata opportunamente integrata dal decreto legge con apposite norme di sospensione dei procedimenti pendenti e relativi termini d’impugnazione, allo scopo di favorire l’accesso alla definizione economizzando altresì l’attività processuale delle parti.
Non va dimenticato che la stessa disciplina potrebbe subire delle modifiche ad opera del Parlamento mediante disposizioni aventi efficacia dall’approvazione della legge di conversione del decreto legge.

Claudio Tiberti

Avvocato Tributarista



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