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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

DECRETO FISCALE – “PACE FISCALE” – Dichiarazione integrativa speciale.

NEWS Posted on Wed, October 24, 2018 10:02:31

POST 400

INTRODUZIONE

In base a quanto previsto all’articolo 9 del “Decreto Fiscale” (DECRETO LEGGE 23
ottobre 2018, n. 119 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23-10-2018), fino al 31
maggio 2019
i contribuenti potranno correggere errori od omissioni ed
integrare le dichiarazioni fiscali pregresse
presentate entro il 31
ottobre 2017
ai fini:

– delle imposte sui redditi e relative
addizionali,

– delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi,

– delle ritenute e dei contributi previdenziali,

– dell’imposta
regionale sulle attività produttive,

– e dell’imposta sul valore aggiunto.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di
imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un’imposta
sostitutiva determinata applicando
sul maggior imponibile IRPEF o
IRES un’aliquota pari al 20
per cento
ai
fini delle imposte sui
redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi, dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

b) un’imposta sostitutiva determinata applicando
sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento
;

c) l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita
di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il
volume d’affari dichiarato,
tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali
. Nei casi in cui non e’ possibile determinare
l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria.


LIMITI

Vi sono dei limiti. L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte
di cui al precedente periodo e comunque
di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato
. Resta fermo
il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile
l’integrazione.

In caso di dichiarazione originaria di un imponibile
minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di
imposta per perdite riportabili, l’integrazione degli imponibili
è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

PROCEDURA

I contribuenti interessati quindi devono:

a) inviare una dichiarazione
integrativa speciale
all’Agenzia delle entrate, per uno o piu’ periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata
in vigore del decreto, non sono scaduti i termini per l’accertamento;

b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di
quanto dovuto, entro il
31 luglio 2019,
senza avvalersi della compensazione
; il versamento può essere ripartito
in dieci rate semestrali di pari
importo ed in tal caso il
pagamento della prima rata deve
essere effettuato entro il 30
settembre 2019.

Il perfezionamento
della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica
soluzione o della prima rata.

Se i dichiaranti
non eseguono in
tutto o in
parte, alle prescritte scadenze,
il versamento delle somme, la dichiarazione integrativa speciale e’ titolo
per la riscossione delle imposte
dovute in base agli
imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme
non corrisposte, e sono
altresi’ dovuti gli interessi legali e una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla
meta’ in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima.

Nella dichiarazione integrativa speciale non
possono essere utilizzate, a
scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite pregresse
.

La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo
per il rimborso di ritenute,
acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, ne’ per il
riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero
di detrazioni d’imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate;
la differenza tra
l’importo dell’eventuale
maggior credito risultante
dalla dichiarazione
originaria e quello
del minor credito
spettante in base
alla dichiarazione integrativa e’ versata secondo le
modalita’ previste sopra.

PROROGA DEI TERMINI

In caso di presentazione di dichiarazione
integrativa inoltre:

a) i termini per la notifica delle cartelle
di pagamento relativi, rispettivamente,
all’attivita’ di liquidazione
delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
e di controllo
formale delle dichiarazioni,
concernenti le dichiarazioni integrative
presentate per la correzione degli errori e
delle omissioni incidenti
sulla determinazione e sul
pagamento del tributo,
decorrono dalla presentazione
di tali
dichiarazioni, limitatamente agli
elementi oggetto dell’integrazione;

b) i termini per decorrono dalla
presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi
oggetto dell’integrazione.

CAUSE DI NON APPLICABILITA’

La dichiarazione integrativa speciale e’ irrevocabile
e deve essere sottoscritta
personalmente.

La procedura di
cui al presente articolo non e’ esperibile:

a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha
presentato le dichiarazioni
fiscali anche solo per uno degli anni
di imposta dal 2013 al 2016;

b) se la richiesta e’ presentata dopo che il
contribuente ha avuto formale conoscenza
di accessi, ispezioni,
verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di
qualunque attivita’ di
accertamento amministrativo o di procedimenti penali,
per violazione di
norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della
procedura in commento.

La
procedura non puo’,
altresi’, essere esperita
dai contribuenti per l’emersione di attivita’ finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal
territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui
all’articolo 5 del
testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e
dai contribuenti che
hanno esercitato l’opzione prevista dagli articoli 115 o
116 del predetto
testo unico con riferimento alle
imposte dovute sui
maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i
rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o
di qualsiasi atto
impositivo a carico delle
societa’ da essi partecipate.

RIFLESSI PENALI

Chiunque fraudolentemente si avvale della
procedura in commento al fine di far
emergere attività finanziarie
e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti
da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2
e 3 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e Dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici
), è punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Resta inoltre ferma
l’applicabilita’ degli articoli:

– 648-bis (riciclaggio),
648-ter (impiego di denaro, beni o utilità d provenienza illecita), 648-ter.1 (autoriciclaggio) del
codice penale;

– 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Trasferimento
fraudolento di valori).

ATTUAZIONE

Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono disciplinate le
modalita’ di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e
di pagamento dei relativi debiti tributari, nonche’ sono emanate le ulteriori
disposizioni necessarie per l’attuazione
provvedimento in commento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso



DECRETO FISCALE – “PACE FISCALE” – Definizione delle liti potenziali.

NEWS Posted on Tue, October 23, 2018 23:54:25

POST 399

Il “Decreto Fiscale” (DECRETO LEGGE 23
ottobre 2018, n. 119 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23-10-2018)
contiene, agli articoli 1 e 2, due provvedimenti per la definizione delle liti
fiscali “potenziali”.

1. Definizione agevolata dei processi verbali
di constatazione.

Il contribuente può definire il contenuto
integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di
entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018):

a) presentando una apposita dichiarazione
entro il
31 maggio 2019
(con
le modalità che saranno stabilite da un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate),

b) versando entro la predetta data, in
“autoliquidazione”, i tributi e contributi relativi a tutte le violazioni
constatate per ciascun periodo di imposta, senza l’applicazione di sanzioni ed
interessi
; è consentita la rateazione con un
massimo di venti rate trimestrali
di pari importo.

La definizione delle violazioni constatate
nel verbale ha ad oggetto i seguenti tributi e contributi:

– imposte sui redditi e relative addizionali,

– contributi
previdenziali,

– ritenute,

– imposte sostitutive,

– imposta regionale sulle attività produttive,

– imposta sul valore degli immobili
all’estero,

– imposta sul valore delle attività
finanziarie all’estero,


imposta sul valore aggiunto.

La definizione si perfeziona
con la presentazione della
dichiarazione ed il versamento del dovuto in unica soluzione ovvero della prima
rata di quanto dovuto.

E’ possibile definire solo i verbali per i
quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di
accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Ai fini della definizione agevolata non possono
essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le
perdite fiscali pregresse.

E’ altresì
esclusa la compensazione.

In caso
di processo verbale di
constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza (es.
società di persone) la dichiarazione può essere presentata anche
dai soggetti partecipanti (es. soci di società di persone) per regolarizzare le imposte dovute
sui maggiori redditi di
partecipazione ad essi imputabili.

Con uno o
più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate
le ulteriori disposizioni
necessarie per l’attuazione del provvedimento.

2.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Gli avvisi
di accertamento, gli avvisi di
rettifica e di liquidazione, gli atti di
recupero notificati entro il
24/10/2018, non impugnati
e ancora impugnabili alla
stessa data, possono
essere definiti con
il pagamento delle somme complessivamente dovute per le
sole imposte, senza le sanzioni,
gli interessi e gli eventuali
accessori, entro trenta giorni
dalla predetta data o, se più ampio, entro il
termine per l’impugnazione, che residua dopo la data
di entrata in
vigore del decreto (24/10/2018).

Inoltre, le somme contenute negli inviti al
contraddittorio, notificati entro predetta data del 24/10/2018, possono essere
definiti con il pagamento delle somme
complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli
interessi e gli eventuali accessori,
entro trenta giorni dalla predetta data.

Infine, gli accertamenti con adesione, sottoscritti
entro la data di entrata
in vigore del decreto (24/10/2018) possono
essere perfezionati con il
pagamento, entro 20 giorni decorrenti dalla predetta data, delle sole
imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali
accessori.

E’ ammessa la rateazione con un massimo
di venti rate
trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione.

Sono esclusi dalla definizione gli atti
emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

La definizione perfezionata dal
coobbligato giova in
favore degli altri.

Con uno o piu’ provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono
adottate le ulteriori
disposizioni necessarie per l’attuazione del presente provvedimento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso



Il conferimento d’azienda da parte della Stabile Organizzazione è neutrale solo a determinate condizioni.

NEWS Posted on Mon, October 22, 2018 15:18:43

POST 398

Con la risoluzione n. 63/E dello scorso 9 agosto 2018 l’Agenzia delle
Entrate ha delineato i requisiti secondo cui può godere del regime di
neutralità fiscale previsto dall’articolo 176 del Tuir anche il conferimento di
ramo d’azienda effettuato da una Stabile Organizzazione in Italia di società UE
in società preesistente italiana.

Per l’Agenzia infatti al
predetto caso può applicarsi quanto previsto dall’articolo 178 comma 1 lettera
c) secondo il quale il principio di neutralità fiscale si applica anche “ai conferimenti di aziende o di complessi
aziendali relativi ai singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti
indicati nella lettera a), residenti in stati diversi della Comunità, sempre
che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato
”.

Pertanto considerando il
predetto conferimento d’azienda del tutto simile a quello attuabile tra due soggetti
UE si applica l’articolo 179 comma 2 primo periodo del Tuir il quale prevede
espressamente l’applicazione del regime di neutralità fiscale limitatamente
agli elementi patrimoniali della Stabile effettivamente confluiti nella
conferitaria.

Viene inoltre precisato come affinché
possa rendersi effettivamente applicabile il regime di neutralità è necessario,
secondo quanto previsto dall’articolo 176 comma 4 del Tuir, che “le partecipazioni ricevute dai soggetti che
hanno effettuato i conferimenti … si considerano iscritte come immobilizzazioni
finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda
conferita”.

Ciò detto è quindi essenziale, in analogia a quanto
avviene per le operazioni di conferimento interne, che la Stabile conferente:


iscriva
nel proprio bilancio la partecipazione
alla conferitaria
in luogo dell’azienda conferita;


assuma quale valore fiscalmente riconosciuto quello
dell’azienda oggetto del conferimento
.

Condizione quindi per la
neutralità risulta essere quella dell’iscrizione nella medesima contabilità di
cui all’articolo 14 del DPR 600/1973 da cui provengono gli asset conferiti;
contabilità che forma e costituisce l’apposito “rendiconto economico e patrimoniale” relativo alla gestione di una
stabile organizzazione.

Tale attribuzione rimane
tuttavia condizionata alla previsione generale della sussistenza di una connessione funzionale tra la suddetta
partecipazione nella conferitaria e il patrimonio della Stabile nel rispetto
dell’articolo 152 del Tuir. Detta lettura è inoltre, secondo quanto argomento
nella risoluzione in esame, coerente anche l’applicazione del
principio/finizione elaborato in ambito OCSE che vede la stabile organizzazione
quale “functionality separate entity”,
impresa indipendente separata e distinta dalla casa madre.

In sintesi per poter
considerare neutrale il conferimento di un ramo di azienda da parte di una
Stabile italiana in favore di altro soggetto preesistente residente è necessario che:


la
stabile “inglobi” direttamente nel suo bilancio la partecipazione alla
conferitaria in luogo dei beni conferiti;


che
l’iscrizione a bilancio della Stabile della predetta partecipazione soddisfi il
requisito della connessione funzionale
previsto dall’articolo 152 del Tuir.

Qualora invece la
partecipazione dovesse essere attribuita direttamente alla casa madre, ovvero
non dovesse rispettare il requisito della funzionalità, questa risulterà realizzata a valore normale e detta “alienazione”
potrà beneficiare del regime della partecipation
exemption
(PEX) solo nel caso in cui fossero rispettati i requisiti
previsti dall’articolo 87 del Tuir.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



TFM: recente giurisprudenza.

NEWS Posted on Sat, October 20, 2018 09:12:57

POST 397

L’indennità di fine mandato,
ovvero il TFM, accantonata dalle società a favore dei propri amministratori è
sempre deducibile indipendentemente dal suo ammontare purché determinabile da
atto avente data certa antecedente la nomina. È questa in sintesi la netta
presa di posizione da parte della CTR Lombardia con la sentenza 3749/16/2018
depositata lo scorso 11 settembre 2018.

Sul tema è noto come gli uffici
dell’Amministrazione Finanziaria tendano a procere con la ripresa a tassazione
della quota di TFM accantonata e dedotta dalle società per la parte che eccede
quella che si sarebbe determinata secondo il classico calcolo riservato alle
indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti (retribuzione annua diviso
13,5).

I giudici di secondo grado della
Lombardia sono quindi intervenuti sottolineando come tali riprese siano dettate
da una lettura totalmente distorta, da parte degli Uffici dell’Amministrazione
Finanziaria, di quanto contenuto nell’articolo 105 del TUIR, norma che consente
appunto la deducibilità delle indennità di fine rapporto.

Detta norma infatti per le
indennità da corrispondere ai lavori dipendenti (TFR) individua puntualmente
una quota limite di accontamento e deducibilità calcolata sull’importo della
retribuzione annua diviso per 13,5; per il TFM, invece, non esiste alcuna norma
di riferimento.

Per tale ragione, secondo i predetti Giudici, non vi è
dunque limitazione alla deducibilità del TFM nel suo intero ammontare in quanto
tale accantonamento è determinato dal consenso espresso tra le parti senza che
all’Ufficio sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuovo calcolo deducibilità interessi passivi sulla base del reddito fiscale.

NEWS Posted on Thu, October 18, 2018 12:12:22

POST 396

E’ in corso in Parlamento il vaglio del decreto attuativo direttiva Ue Atad 1 (2016/1164, anti tax avoidance directive) che rivedrà il calcolo della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti che applicano l’articolo 96 del Tuir.

Punto cardine della norma riguarda il fatto che la deducibilità degli interessi sarà legata al reddito operativo fiscale e non più a quello civilistico.

In sintesi, oggi le società di capitali in genere deducono gli interessi passivi di natura finanziaria in proporzione ad una percentuale (30%) del reddito operativo/caratteristico prodotto nell’esercizio (Rol).

Tenuto conto che in linea di principio il reddito operativo fiscale risulta quasi sempre maggiore rispetto a quello civilistico, per effetto dell’applicazione della normativa tributaria, ne consegue che il limite massimo di interessi passivi deducibili aumenterà.

Tuttavia, si devono registrare degli elementi di svantaggio.

La norma così com’è in discussione non prevede più l’esclusione dal calcolo degli interessi passivi capitalizzati per la costruzione in economia di beni strumentali. Inoltre, la “riportabilità a nuovo” del reddito operativo in eccesso (Rol) sarà quinquennale e non più illimitata nel tempo.

Ulteriore aspetto di novità riguarda la riportabilità a nuovo anche degli interessi attivi e rimane inalterata quella relativa alla recuperabilità negli esercizi successivi degli interessi passivi non dedotti.

Decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, pertanto a partire dal 2019.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Investimenti innovativi nel settore turistico di montagna per il Veneto: domande fino al 18/12/2018.

NEWS Posted on Wed, October 17, 2018 06:42:10

POST 395

Il bando è finalizzato a promuovere
e sostenere investimenti nel sistema turistico che favoriscano l’innovazione e
la differenziazione dell’offerta turistica delle imprese e delle destinazioni
turistiche montane venete
, in modo da consentire la rigenerazione e il
riposizionamento dell’impresa realizzando gli obiettivi della strategia EUSALP
(regioni Alpine).

La dotazione finanziaria complessiva
del presente bando è pari a 1 milione
di euro rivolto alla Regione Veneto e località
montane.

Chi
sono i beneficiari

le
piccole e medie aziende indipendentemente dalla loro forma giuridica e
proprietari di aziende:

  • iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e
    attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
    Agricoltura, competente per territorio;
  • gestiscono e/o sono proprietarie di strutture
    ricettive attive;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri
    diritti e non sono in stato di liquidazione o di fallimento;
  • presentano una situazione di regolarità
    contributiva previdenziale e assistenziale;

Le
spese ammissibili

Sono
ammissibili le seguenti spese direttamente imputabili al progetto e
coerenti con l’attività dell’impresa, sostenute e pagate dal soggetto
beneficiario:

  • opere edili/murarie e di impiantistica,
  • strumenti tecnologici, comprese le dotazioni
    informatiche hardware e software;
  • progettazione, collaudo e direzioni lavori;
  • attrezzature, macchinari e arredi funzionali al
    progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi;
  • spese connesse all’ottenimento della/delle
    certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetica (Sono
    ammissibili solo se sono contabilizzati dall’impresa come immobilizzazioni
    immateriali);
  • spese relative alla fidejussione bancaria, nel
    caso di erogazione del sostegno tramite anticipo, spese per la
    fidejussione di cui all’articolo 13, fornite da una banca, da una società
    di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi),
    purché questi ultimi siano iscritti all’Albo ed Elenco di Vigilanza
    Intermediari Finanziari, art. 107 TUB;
  • diritti di brevetto, licenze, know-how o altre
    forme di proprietà intellettuale;
  • spese relative all’acquisto di beni
    ammortizzabili.

Il
sostegno, in forma di contributo in conto capitale è del 50% della
spesa ammissibile
per la realizzazione del progetto per un importo Min
120.000€ – Max. 200.000 €.

Quando
si può partecipare

Entro
il 18 Dicembre 2018

A cura di Villani
& Partners



Il Governo vara la Legge di Bilancio 2019 e due decreti legge collegati.

NEWS Posted on Tue, October 16, 2018 06:42:15

POST 394

Ieri, lunedì 15 ottobre 2018, il Governo
ha approvato tre importanti provvedimenti:

1. un decreto legge in materia fiscale;

2. un decreto legge in materia di semplificazione burocratica;

3. il disegno di legge di Bilancio 2019.

Il testo ufficiale dei provvedimenti sarà reso noto nei
prossimi giorni.

Di seguito si riporta il Comunicato Stampa ufficiale
emanato dal Governo.

“DECRETO FISCALE

Disposizioni
urgenti in materia fiscale (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha
approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia
fiscale.

Di seguito alcune tra le principali misure previste.

ROTTAMAZIONE TER – Si prevede, per chi aveva
già beneficiato della rottamazione bis e ha versato almeno una rata, la
possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo
tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l’esclusione dal
pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di
rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni
pagando un interesse ridotto del 2% l’anno e quella di compensare i debiti con
il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

STRALCIO DEI DEBITI FINO 1000
EURO
– Si prevede la
cancellazione automatica di tutti i debiti con il fisco relativi al periodo che
va dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1000 euro.

DEFINIZIONE AGEVOLATA – Sono previste varie ipotesi
di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il fisco. In
particolare, si prevede la definizione agevolata dei carichi affidati
all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea;
delle controversie tributarie nei confronti dell’Agenzia delle entrate; degli
atti del procedimento di accertamento; degli atti dei procedimenti verbali di
contestazione; delle imposte di consumo.

FATTURAZIONE ELETTRONICA – Si mantiene l’entrata in
vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019,
riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad
adeguare i propri sistemi informatici.

SEMPLIFICAZIONE PER EMISSIONE
FATTURE
– Si dà la
possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si
riferiscono. Inoltre, si prevede che le fatture debbano essere annotate nel
registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre
nell’ottica della semplificazione viene abrogato l’obbligo di registrazione
progressiva degli acquisti.

IVA – Si prevede che il pagamento
dell’Iva slitti al momento in cui la fattura viene incassata.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE – Si favorisce il processo
telematico anche per la giustizia tributaria.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI
CORRISPETTIVI

– Oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, si introduce l’obbligo
generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi.
Questo consentirà di eliminare alcuni adempimenti contabili come l’obbligo di
tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini e un
controllo maggiore e meno invasivo dell’Agenzia delle entrate. L’obbligo parte
per chi ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro dal primo luglio 2019.
Per gli altri dal primo gennaio 2020.

SEMPLIFICAZIONE

Disposizioni
urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive
del lavoro e altre esigenze indifferibili (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni per la
deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e
altre esigenze indifferibili.

Di seguito alcune tra le principali misure previste.

1. MISURE PER IL LAVORO

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

CIGS
per riorganizzazione o crisi aziendale – si consente la proroga degli
ammortizzatori sociali per il 2018 e 2019 per le imprese con più di 100
dipendenti, che abbiano problemi occupazionali. La cassa integrazione può
essere concessa per 12 mesi per riorganizzazione aziendale e sei mesi per il
caso di crisi;

trattamento
di mobilità in deroga – il trattamento di mobilità in deroga è concesso per 12
mesi a favore di quei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità
ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 a condizione che
a questi lavoratori siano applicate misure di politica attiva. La stessa misura
si applica ai i lavoratori dell’area di Termini Imerese e Gela che godono di
tale trattamento dal 2016.

riforma
della governance dell’Agenzia nazionale per il lavoro (Anpal);

abolizione
del libro unico del lavoro;

semplificazione
del rapporto biennale del personale;

semplificazione
in materia di imprese dello spettacolo;

semplificazione
del deposito dei contratti collettivi;

semplificazione
in materia di appalti;

semplificazione
della gestione separata.

2. MISURE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

semplificazione
per le imprese agro-alimentari,

riduzione
oneri per le start-up, le piccole e medie imprese innovative e gli incubatori;

riduzione
di oneri informativi e obblighi delle imprese;

snellimento
delle procedure per la costituzione di società di capitali;

definizione
dei registri distribuiti (blockchain) e sostegno, con un fondo di
venture capital con Cassa Depositi e Prestiti per investire nelle startup
innovative e si creato un fondo blockchain per utilizzare
questa tecnologia a sostegno del made in Italy;

incentivazione
utilizzo strumenti di notificazione telematica;

norma
“Bramini” – si introducono norme a tutela di chi ha debiti nei confronti delle
banche ma vanta crediti nei confronti dello Stato;

disposizioni
per favorire la circolazione degli immobili oggetto di donazione;

esenzioni
in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici
di ricerca;

RC
auto equa sul territorio – Per realizzare una RC auto equa, con canoni
differenziati rispetto al territorio, si eliminano i vincoli di trasferimento
della polizza da un assicuratore a un altro.

SALUTE

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

transazioni
con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica;

commissariamento
delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario (viene
prevista l’incompatibilità della figura del commissario con qualsiasi altro
incarico istituzionale presso la Regione);

istituzione
della Anagrafe nazionale vaccini, con l’obiettivo di monitorare i programmi
vaccinali sul territorio;

istituzione
del fondo per la riduzione delle liste d’attesa.

TAGLIO AGLI SPRECHI E AI
COSTI DELLA POLITICA

Si riducono i costi della politica nelle Regioni a statuto
ordinario, speciale e nelle province autonome, mediante il calcolo contributivo
dei vitalizi derivanti da mandato elettivo regionale. Inoltre, si prevede il
blocco del trasferimento dei fondi per i vitalizi alle regioni che non ne
prevedano l’abolizione.

ALTRE MISURE

Il decreto contiene disposizioni in materia di:

Ferrovie
dello Stato – si autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2018 per
finanziare la parte servizi 2016/2021, del contratto di programma tra Ministero
delle infrastrutture e Ferrovie dello Stato. Per la parte investimenti
2017/2021, invece, si prevede la spesa di 600 milioni per il 2018;

fondo
di garanzia FSC – nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono
assegnati 735 milioni di euro per il 2018;

Genova
– sono stanziati ulteriori fondi per Genova. Per la ristrutturazione
dell’Autotrasporto 10 milioni di euro per il 2018 e 15 milioni per
l’adeguamento dei porti.

missioni
internazionali di pace – il fondo per le missioni di pace è incrementato in
modo da garantirne la copertura finanziaria per tutto il 2018.

LEGGE DI BILANCIO 2019

Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019 – 2021 (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha
approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 –
2021.

Di seguito le principali innovazioni introdotte dal
provvedimento.

Reddito di cittadinanza – Si introdurrà una misura
universalistica di sostegno al reddito, con la previsione che nessun cittadino
abbia un reddito mensile inferiore ai 780 euro, che crescono in base al numero
dei componenti della famiglia.

Pensione
di cittadinanza
– Le pensioni minime saranno aumentate fino a 780 euro, con una
differenziazione tra chi è proprietario di un immobile e chi non lo è.

Flat tax per partite Iva e
piccole imprese

– Si estendono le soglie minime del regime forfettario fino a 65 mila euro,
prevedendo un’aliquota piatta al 15 per cento.

Ires al 15 per cento – Si taglia dal 24 per cento
al 15 per cento l’Ires sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo,
macchinari e per garantire assunzioni stabili, incentivando gli investimenti e
l’occupazione stabile.

Flat tax al 21 per cento sui nuovi contratti di affitto, anche
commerciali

Si prevede una cedolare fissa al 21 per cento anche sui nuovi contratti di
affitto degli immobili commerciali, come i capannoni.

Superamento della legge Fornero – Si abrogano i limiti di età
per i pensionamenti previsti dalla legge Fornero, introducendo la “quota 100”:
si potrà andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati,
favorendo così chi ha iniziato a lavorare in età molto giovane e al contempo
agevolando il necessario ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione
e nel privato. Per le donne si proroga “Opzione Donna”, che permette alle
lavoratrici con 58 anni, se dipendenti, o 59 anni, se autonome, e 35 anni di
contributi, di andare in pensione.

Ires
verde – Si introducono incentivi fiscali per le imprese che riducono
l’inquinamento, usando tecniche di produzione con minori emissioni.

Risarcimento per le vittime
delle crisi bancarie

– Si stanzia un fondo da 1,5 miliardi per risarcire tutte le vittime delle
crisi bancarie. Il fondo è così ampliato di 14 volte rispetto a prima.

Rilancio degli investimenti
pubblici

– Si stanziano 15 miliardi aggiuntivi nei prossimi 3 anni per rilanciare gli
investimenti pubblici, soprattutto nell’ambito infrastrutturale,
dell’adeguamento antisismico, dell’efficientamento energetico,
dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Si crea inoltre una task
force
per valutare, monitorare e attivare rapidamente i progetti
d’investimento.

Piano di assunzioni
straordinario

– Si stanziano 500 milioni per un grande piano di assunzioni per poliziotti,
magistrati e personale amministrativo, in modo da assicurare ai cittadini
maggiore sicurezza, processi civili e penali più rapidi e una Pubblica
Amministrazione più efficiente.

Task force per la qualità della spesa pubblica – Si crea una task force per
la revisione di tutta la spesa pubblica. Il team analizzerà nel dettaglio ogni
singola voce di spesa nel bilancio dello Stato per intervenire sugli sprechi ed
efficientare la spesa, intervenendo, tra l’altro, su auto blu, voli di Stato e
scorte.

Editoria, stop al finanziamento
pubblico

– Si prevede l’azzeramento graduale del fondo pubblico per l’editoria.

Pensioni d’oro – Si interviene sulle pensioni
d’oro, sopra i 4.500 euro mensili, in modo da rimodulare i trattamenti
pensionistici più elevati e renderli più equi in considerazione dei contributi
versati.

Riduzione delle spese militari – Si prevede una riduzione
delle spese militari pari ai fondi necessari per la riforma dei Centri per
l’impiego.

Liste d’attesa sanitarie – Si interviene per ridurre
drasticamente le liste d’attesa con lo stanziamento, tra l’altro, di un fondo
da 50 milioni per le regioni per gli interventi di abbattimento delle liste
d’attesa. Inoltre, con l’istituzione del Centro Unico di Prenotazione (CUP)
digitale nazionale, si potrà monitorare quando effettivamente sono stati presi
gli appuntamenti, in modo da evitare possibili episodi fraudolenti di indebito
avanzamento nelle liste d’attesa.

Più soldi per scuola e istituti
tecnici e professionali
– Si stanziano i fondi necessari a una profonda riforma della
formazione tecnica e professionale, in modo da tornare a formare professionisti
e tecnici sempre più richiesti nel settore dell’industria e della moda.

Sgravi per chi assume manager innovativi – Si investe sull’innovazione
tecnologica, con incentivi fiscali importanti per tutte le imprese che
assumeranno un manager dell’innovazione altamente qualificato.

Italia.it – Più fondi per rilanciare
Italia.it e trasformarlo in sito per la promozione del made in Italy.

Potenziamento del fondo per il
microcredito alle imprese
– Si raddoppia il fondo per le micro e piccole imprese.

Taglio agli sprechi – Si recuperano fino a 2
miliardi di euro grazie alla riorganizzazione della spesa, prevedendo l’obbligo
per le amministrazioni pubbliche di acquistare beni e servizi tramite Consip.

Fondi per la salute – Si stanziano 284 milioni per
i rinnovi contrattuali di tutto il personale del Servizio sanitario nazionale e
altri 505 milioni saranno attribuiti alle regioni per le spese farmaceutiche.

Abolizione del numero chiuso
nelle Facoltà di Medicina
– Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina,
permettendo così a tutti di poter accedere agli studi.

Gestioni commissariali della
Sanità
– Si reintroduce
l’incompatibilità tra la carica di commissario alla Sanità e ogni incarico
istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

Si
prevede l’incremento del Fondo per il servizio civile.”

Diego CAVALIERE
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso



Turismo: sviluppo di Reti di imprese/club di prodotto in località montane venete.

NEWS Posted on Mon, October 15, 2018 09:07:13

POST 393

Il Bando per lo sviluppo e il consolidamento di
Reti di imprese e/o club di prodotto è finalizzato
a promuovere e
sostenere l’avvio, sviluppo e consolidamento di “club di
prodotto” e/o Reti di imprese, per favorire il riposizionamento
differenziato delle imprese che ne fanno parte e la destinazione turistica
o dei territori in cui operano, tenendo conto delle mutate esigenze di
analisi di mercato, realizzando gli obiettivi della strategia EUSALP
(regioni Alpine).

La dotazione
finanziaria
complessiva del presente bando è pari a 500
mila euro
rivolto della Regione Veneto e località
montane.

Soggetti
beneficiari

PMI
proprietari di aziende:

  • iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e
    attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
    competente per territorio;
  • gestiscono e/o sono proprietarie di strutture
    ricettive attive;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri
    diritti e non sono in stato di liquidazione o di fallimento;
  • presentano una situazione di regolarità
    contributiva previdenziale e assistenziale;
  • si trovano in posizione regolare rispetto alla
    normativa antimafia qualora richiedano un contributo superiore a
    150.000,00 euro.

Spese
ammesse

Sono
ammissibili sono ammissibili al sostegno gli interventi di avvio, sviluppo e consolidamento
di “club di prodotto” nella forma di Reti di imprese e le seguenti:

  • spese di consulenza per analisi di mercato,
    individuazioni di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark
    con buone prassi, individuazione di strumenti innovativi, finalizzate
    all’ideazione di club di prodotto, nella misura massima del 3% della spesa
    ammissibile;
  • spese per costituzione/aggiornamento della Rete,
    nella misura massima di 5.000 €;
  • spese per l’acquisto di beni mobili e servizi
    funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della
    Rete di imprese;
  • spese di assistenza tecnico-specialistica nella
    misura max del 20% della spesa ammissibile;
  • spese per la promozione e la commercializzazione
    del prodotto turistico9 oggetto della richiesta di sostegno (ad esempio:
    sito web, brochures, promozione on line, social networks, fiere, ecc.)
    nella misura massima del 30% della spesa ammissibile;
  • spese per la formazione dei titolari delle
    imprese aderenti alla Rete e/o del personale dipendente delle stesse
    imprese, purché impiegato nelle attività di progetto della Rete, nella
    misura massima del 5% della spesa ammissibile;
  • spese per garanzie fornite da una banca, da una
    società di assicurazione o da altri istituti finanziari;
  • spese per interventi edilizi e di impiantistica
    finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto turistico
    oggetto della Rete di imprese massimo 25% della spesa ammissibile;
  • Spese per opere di riqualificazione ambientale,
    salvo quelle necessarie per adeguamenti normativi e comunque finalizzate
    alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di
    imprese massimo 15% della spesa ammissibile;
  • spese di progettazione, direzione lavori e
    collaudo degli interventi edilizi e di impiantistica, entro il limite
    massimo di euro 3.000 €.

Il
sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al
50% della spesa ammessa
sostenuta.

Quando
si può presentare la domanda

Entro
il 13 Dicembre 2018.

A cura di Villani e Partners



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