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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Investimenti innovativi nel settore turistico per la regione Veneto: domande fino al 30/11/2018.

NEWS Posted on Sun, October 14, 2018 16:58:41

POST 392

Il
Bando per l’erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore
turistico alle PMI di montagna
è finalizzato a promuovere e
sostenere investimenti nel sistema turistico che favoriscano l’innovazione e la
differenziazione dell’offerta turistica delle imprese e delle destinazioni
turistiche montane venete, in modo da consentire la rigenerazione e il
riposizionamento dell’impresa realizzando gli obiettivi della strategia EUSALP
(regioni Alpine).

La dotazione
finanziaria
complessiva del presente bando è pari a 6 milioni
di euro
rivolto alla regione Veneto.

Chi
sono i beneficiari

le
piccole e medie aziende e proprietari di aziende:

  • – iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e
    attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
    Agricoltura, competente per territorio;
  • gestiscono e/o sono proprietarie di strutture
    ricettive attive;
  • – sono nel pieno e libero esercizio dei propri
    diritti e non sono in stato di liquidazione o di fallimento;
  • – presentano una situazione di regolarità
    contributiva previdenziale e assistenziale;
  • – si trovano in posizione regolare rispetto alla
    normativa antimafia qualora richiedano un contributo superiore a
    150.000,00 euro.

Le
spese ammissibili

Sono
ammissibili le seguenti spese direttamente imputabili al progetto e
coerenti con l’attività dell’impresa, sostenute e pagate dal soggetto
beneficiario:

  • – opere edili/murarie e di impiantistica;
  • – strumenti tecnologici, comprese le dotazioni
    informatiche hardware e software;
  • progettazione, collaudo e direzioni lavori;
  • – attrezzature, macchinari e arredi funzionali al
    progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi;
  • – spese connesse all’ottenimento della/delle
    certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetica (Sono
    ammissibili solo se sono contabilizzati dall’impresa come immobilizzazioni
    immateriali);
  • – spese relative alla fidejussione bancaria, nel
    caso di erogazione del sostegno tramite anticipo, spese per la
    fidejussione di cui all’articolo 13, fornite da una banca, da una società
    di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi),
    purché questi ultimi siano iscritti all’Albo ed Elenco di Vigilanza
    Intermediari Finanziari, art. 107 TUB;
  • – diritti di brevetto, licenze, know-how o altre
    forme di proprietà intellettuale.

Il
sostegno, in forma di contributo in conto capitale è del 40% della
spesa ammissibile
per la realizzazione del progetto per un importo
Max. 200.000 €.

Quando
si può partecipare

Entro
il 30 Novembre 2018

A cura di Villani & Partners



Compliance: in arrivo dall’AdE le comunicazioni di anomalia tra volume d’affari e spesometro 2016.

NEWS Posted on Fri, October 12, 2018 06:15:51

POST 391

Con il Provvedimento dell’8 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate ha delineato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le incongruenze tra volume d’affari IVA dichiarato dai contribuenti rispetto agli acquisti dichiarati, con lo spesometro, da parte dei clienti dello stesso.

Proseguendo il percorso di “distensione” tra fisco e contribuente intrapreso dal 2015, l’Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti specifiche comunicazioni di anomalia rilevate nel caso in cui si sia dichiarato nella propria dichiarazione iva un volume d’affari inferiore rispetto ai dati comunicati dai relativi clienti soggetti passivi iva all’Agenzia delle entrate con lo spesometro.

Al contribuente sono quindi rese disponibili in anticipo queste informazioni al fine di poter valutare la correttezza dei dati e fornire “elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare la presunta anomalia”. Caso frequente: fattura emessa regolarmente e dichiarata nel 2016, ma registrazione della stessa fattura da parte del cliente nel 2017.

Si sottolinea che non è prevista alcuna soglia minima di tolleranza.

Il Provvedimento precisa che le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo PEC del contribuente ovvero tramite posta ordinaria se l’indirizzo PEC non è attivo presso lo stesso.

Il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato potrà richiedere all’Agenzia informazioni supplementari ovvero comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest’ultima, utili a spiegare e risolvere l’anomalia.

Il contribuente potrà inoltre, nel caso gli errori/violazioni segnalati fossero confermati, regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Pertanto, dovrà essere presentata la relativa dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e la sanzione ridotta tramite il modello F24, riportando il codice atto indicato nella comunicazione ricevuta.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Amministratore di società: il diritto al compenso.

NEWS Posted on Fri, October 05, 2018 08:16:42

POST 390

Con una recentissima
ordinanza (n. 24139/2018) la Corte di Cassazione ha enunciato una serie di
principi relativi allo svolgimento dell’incarico di amministratore di società e
segnatamente che:

a) l’incarico di amministratore si presume a titolo oneroso;

b) il compenso è dovuto all’amministratore a prescindere dal
fatto che egli lo richieda;

c) la gratuità dell’incarico può derivare da una apposita
clausola in tal senso contenuta nello statuto della società o nel contratto con
il quale viene conferito l’incarico di amministrazione;

d) l’amministratore può rinunciare, anche tacitamente al
compenso che gli sarebbe dovuto.

Quanto alla questione
della rinuncia tacita attraverso un comportamento concludente la Suprema Corte
ha specificato che occorre che il rinunciante tenga un atteggiamento
oggettivamente e propriamente incompatibile con la volontà di mantenere il suo
diritto.

Nel caso in esame la
Suprema Corte pronunciandosi in una controversia avente ad oggetto l’accertamento
della presunta rinuncia tacita attraverso un comportamento concludente al
diritto al compenso da parte di un amministratore che non aveva mai chiesto
alcun compenso per l’attività svolta se non a distanza di due anni dalla
cessazione dell’incarico ha ritenuto che non può considerarsi tale un
comportamento solo omissivo (come quello di non richiedere il pagamento del
compenso durante lo svolgimento dell’incarico). E ciò in quanto un comportamento
solo omissivo non può integrare gli estremi di una rinuncia tacita essendo
tutt’altro che inequivoco e, anzi, particolarmente ambiguo (basti pensare cha
la mera inerzia ben può esprimere una semplice tolleranza del creditore o anche
riflettere una situazione di pura disattenzione).

Da ultimo la Suprema
Corte rileva inoltre che conferire rilevanza alla mera inerzia del creditore
significherebbe ridurre indebitamente il termine di legge per la prescrizione del
diritto.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Commette reato (con confisca dei beni) chi, in pendenza di debiti tributari accertati, costituisce un fondo patrimoniale nel quale conferisce la nuda proprietà di due immobili (Cass. pen. 26/09/2018, sent. n. 41704-18).

NEWS Posted on Sun, September 30, 2018 09:36:00

POST 389

Il fatto di spossessarsi di alcuni beni
conferiti in un fondo patrimoniale (costituito il 26/10/2010), dopo che il
29/12/2009 l’Agenzia delle Entrate aveva notificato tre avvisi di accertamento,
integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto
dall’art. 11, D.L.vo 10/3/2000, n. 74, il quale punisce con la reclusione da
sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi e sanzioni
amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore
a 50.000,00 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la
procedura di riscossione coattiva.

La Cassazione penale motiva il proprio pronunciamento
con l’enunciazione di alcuni importanti principi che devono essere tenuti
presenti dai contribuenti sottoposti ad accertamento fiscale.

Il Supremo Collegio chiarisce
-preliminarmente- come “attraverso l’incriminazione della condotta prevista dall’art.
11, D.L.vo 2000, n. 74, il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si
sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una
situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei
propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell’erario”.

Sul piano applicativo, si afferma
altresì nella sentenza in commento:

a) che “l’oggetto giuridico del reato
di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito
del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell’obbligato, potendo
quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti
fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell’imposta e dei relativi
accessori”;

b) che “per atto fraudolento deve
intendersi qualsiasi atto che, non diversamente dall’alienazione simulata, sia
idoneo a rappresentare a terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del
debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio o comunque
rendendo più difficoltosa l’azione di recupero del bene in tal modo sottratto
alle ragioni dell’erario”;

c) che la “diminuzione della garanzia
può essere anche solo parziale, non necessariamente totale, purchè
effettivamente in grado di mettere a rischio l’esazione del credito”;

d) che -conclusivamente- “la condotta
può essere posta in essere con ogni atto di disposizione del patrimonio che
abbia la sua causa nel pregiudizio alle ragioni dell’erario”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il
conferimento nel fondo patrimoniale della nuda proprietà di due immobili è
stata considerata condotta idonea a concretizzare il reato previsto dall’art.
11, D.L.vo 2000, n. 74, poiché ha consentito al contribuente di sottrarre, in
tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del
credito tributario.

La Corte di Cassazione ha rilevato,
sotto questo aspetto, che “il conferimento della sola nuda proprietà di un
immobile di fatto limita notevolmente l’utilità dello stesso conferimento
perché i frutti del bene immobile non possono essere impiegati per i bisogni
della famiglia, spettando all’usufruttuario”, così che “il conferimento della
sola nuda proprietà è di per sé un indice dello scopo fraudolento
dell’operazione, posto che alcun concreto vantaggio immediato ne riceve il
fondo patrimoniale”. La Corte ha osservato altresì che “in concreto,
l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale può avvenire solo per i debiti
contratti per i bisogni della famiglia”. Di conseguenza, “la costituzione del
fondo patrimoniale mediante il conferimento della nuda proprietà dei due
immobili ha reso più difficile il recupero del credito” poiché -come detto- “il
fondo patrimoniale non è sempre aggredibile dall’erario in quanto il debitore
può dimostrare in sede di opposizione che il debito tributario sia stato
contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Ciò che i Giudici
hanno ritenuto essere “palese” nel caso esaminato dove i crediti del fisco
erano relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, mentre la costituzione
del fondo patrimoniale è avvenuta il 26/1/2010.

Alla condanna penale si è aggiunta la
confisca dei beni conferiti nel fondo patrimoniale con l’ulteriore conseguenza
che il contribuente, qualora risultasse soccombente in giudizio, sarebbe
costretto a far fronte all’obbligazione tributaria senza poter utilizzare il
proprio patrimonio perché ormai confiscato.

La reazione dell’ordinamento ai
tentativi di “salvataggio patrimoniale” dei contribuenti esposti alle pretese
fiscali dimostra, per l’ennesima volta, come l’unica difesa fiscale realmente
efficace sia quella esperita nelle varie fasi stragiudiziali ed in quelle
(successive ed eventuali) del contenzioso tributario con l’assistenza di
professionisti avveduti e competenti della materia.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista



Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018.

NEWS Posted on Fri, September 28, 2018 09:26:24

POST 388

Ieri, giovedì 27 settembre 2018, il Consiglio dei
Ministri ha approvato la “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI
ECONOMIA E FINANZA 2018”.

Da quanto riportato nel comunicato stampa
ufficiale del Governo i principali temi approvati sono:

§ la cancellazione degli
aumenti dell’Iva previsti per il 2019;

§ l’introduzione del
reddito di cittadinanza, con la contestuale riforma e il potenziamento dei
Centri per l’impiego;

§ l’introduzione della
pensione di cittadinanza;

§ l’introduzione di
modalità di pensionamento anticipato per favorire l’assunzione di lavoratori
giovani (superamento della legge Fornero);

§ la prima fase
dell’introduzione della flat tax tramite l’innalzamento delle soglie minime per
il regime semplificato di imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani;

§ il taglio dell’imposta
sugli utili d’impresa (Ires) per le aziende che reinvestono i profitti e
assumono lavoratori aggiuntivi;

§ il rilancio degli
investimenti pubblici attraverso l’incremento delle risorse finanziarie, il
rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e locali
nella fase di progettazione e valutazione dei progetti, nonché una maggiore
efficienza dei processi decisionali a tutti i livelli della pubblica
amministrazione, delle modifiche al Codice degli appalti e la standardizzazione
dei contratti di partenariato pubblico-privato;

§ un programma di
manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti italiana a
seguito del crollo del ponte Morandi a Genova, per il quale, in considerazione
delle caratteristiche di eccezionalità e urgenza degli interventi programmati,
si intende chiedere alla Commissione europea il riconoscimento della
flessibilità di bilancio;

§ politiche di rilancio dei
settori chiave dell’economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture
e le costruzioni;

§ lo stanziamento di
risorse per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie.

Si attende
ora l’emanazione del disegno di legge di bilancio e del relativo decreto
collegato fiscale.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Novità in materia di privacy.

NEWS Posted on Thu, September 27, 2018 10:39:41

POST 387

In data 19 settembre 2018
è entrato in vigore il Decreto Legislativo 101/2018 di armonizzazione della
normativa nazionale al Regolamento Ue n. 679 del 2016 (“GDPR”).

La parte generale del
Codice Privacy italiano risulta sostituita quasi integralmente dalle
disposizioni del Regolamento, sicché le norme su principi, basi giuridiche del
trattamento, informativa e consenso previgenti sono abrogate e sostituite da
quelle europee.

Quanto alla parte
speciale si riportano di seguito brevemente le principali novità introdotte dal
decreto.

1) Curriculum Vitae

Il d.lgs. 101/2018
stabilisce che l’informativa ex art. 13 GDPR vada fornita al momento del “primo contatto utile“, successivo
all’invio del curriculum. Nei limiti delle finalità stabilite dall’articolo 6,
paragrafo 1) lettera b) del Regolamento UE, il consenso del candidato al
trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum non è richiesto.

2) Controlli a
distanza

Viene fatta espressamente
salva la disciplina dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e viene confermata
l’applicabilità della sanzione penale ex art. 38 l. 300/1970 per i casi di
violazione del comma 1 dell’art. 4 Stat. Lav.

3) Consenso dei
minori

In relazione all’offerta
diretta di “servizi della società
dell’informazione
“, il consenso potrà essere espresso al compimento
dei 14 anni di età. Al di sotto di tale soglia, il consenso andrà prestato da
chi esercita la responsabilità genitoriale.

4) Codici
deontologici e autorizzazioni generali

In un’ottica di
salvaguardia della continuità sono stati fatti salvi per un periodo transitorio
i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di
successivo riesame.

Il Garante per la
protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale da porre
in consultazione e da pubblicarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto, dovrà individuare le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni generali che risultino compatibili con le disposizioni del GDPR
e del decreto legislativo 101/2018 e, ove occorra, provvederà al loro
aggiornamento.

Le autorizzazioni
generali sottoposte alla predetta verifica e che dovessero essere ritenute
incompatibili con il GDPR, cesseranno di produrre effetti.

Il Garante è inoltre
chiamato a promuovere l’emanazione delle regole deontologiche concernenti il
trattamento dei dati personali in alcuni settori (lavoro, giornalismo,
statistica e ricerca scientifica) coinvolgendo i soggetti interessati ed
effettuando una consultazione pubblica.

5) Semplificazioni
per PMI

Viene previsto che il
Garante della Privacy individui delle modalità semplificate di adempimento
degli obblighi del titolare del trattamento per le PMI.

6) Sanzioni

Il legislatore italiano
ha deciso di avvalersi della facoltà, concessa dal GDPR a tutti gli Stati
membri, di prevedere sanzioni penali per alcune violazioni della normativa
sulla privacy, che vanno ad aggiungersi alle severe sanzioni amministrative
previste dal Regolamento.

Vengono penalmente
sanzionati:

· il trattamento illecito di dati personali;

· l’acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di
trattamento su larga scala;

· la comunicazione e diffusione illecita di dati personali
oggetto di trattamento su larga scala;

· le false dichiarazioni rese al Garante;

· l’inosservanza dei provvedimenti del Garante;

· la violazione del comma 1 dell’art. 4 Stat. Lav..

7) Prima fase di
attuazione del GDPR

Viene previsto che per i primi
otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Garante per la
protezione dei dati personali tenga conto, ai fini dell’applicazione delle
sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione
delle disposizioni sanzionatorie.

8) Dati personali
delle persone decedute

Viene previsto che i
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario o per
ragioni familiari meritevoli di protezione. L’esercizio dei predetti diritti
non è ammesso quando ciò sia vietato per legge, o quando – limitatamente
“all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione” –
l’interessato lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta ed
inequivoca.

L’eventuale divieto non
potrà comunque produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte di
terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché
del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Cassazione: la dichiarazione dei redditi si può correggere anche davanti al giudice.

NEWS Posted on Tue, September 18, 2018 06:28:56

POST 386

Con l’ordinanza n.16244 del 20 giugno 2018 la Corte di Cassazione ha
ribadito il principio secondo cui il contribuente ha la possibilità di correggere eventuali errori, di fatto o
di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi ovvero
eventuali incidenti sull’obbligazione tributaria, oltre che nei termini
previsti dalla legge, anche in sede
contenziosa
per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione
finanziaria.

Nel caso di specie è stata
infatti riconosciuta la possibilità al contribuente di rettificare errori gravi
nell’invio della dichiarazione dei redditi, che in questa circostanza risultava
addirittura omessa, di modo da potersi opporre alla maggiore pretesa fiscale
dell’Amministrazione finanziaria.

È evidente come questo
principio sia volto alla tutela del
contribuente
dinanzi ad un comportamento in aperto contrasto col principio di
buon andamento della pubblica
amministrazione
sancito dall’articolo 97 della Costituzione e con
l’obbligo di buona fede e correttezza
contenuto nell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge
212/2000).

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Incertezza normativa e sanzioni tributarie: le linee guida della Cassazione.

NEWS Posted on Tue, September 11, 2018 06:39:15

POST 385

Come noto l’articolo 8 del d.lgs.
546/1992 e l’articolo 6 del d.lgs 472/1997 stabiliscono che non possono essere
comminate sanzioni amministrative al Contribuente che violi la norma tributaria
qualora la violazione sia giustificata “da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione
delle disposizioni alle quali
[la norma tributaria ndr.] si riferisce”.

Di recente la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 18405 dello scorso 12 luglio 2018, è intervenuta
proprio sul delicato concetto di incertezza della norma tributaria arrivando a
concludere che “costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa
tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto
e sui destinatari della norma tributaria
, ossia l’insicurezza ed
equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.

Con questa sentenza la Corte
di Cassazione non si è limitata unicamente ad enunciare il concetto stesso di
incertezza normativa ma ha inoltre sancito il principio secondo cui l’essenza del fenomeno dell’incertezza
normativa oggettiva si possa rilevare attraverso una serie di fatti indice
,
che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo,
individuati a titolo esemplificativo:

1.
nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta
magari al difetto di esplicite previsioni di legge;

2.
nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma
giuridica
;

3.
nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa
individuata;

4.
nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà;

5.
nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti;

6.
nella mancanza di precedenti giurisprudenziali;

7.
nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti;

8.
nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;

9.
nel contrasto tra opinioni dottrinali;

10.
nell’adozione di norme di interpretazione autentica o
meramente esplicative di norma implicita preesistente.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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