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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Con la “Branch Exemption” la stabile organizzazione estera non paga le tasse in Italia.

NEWS Posted on Thu, July 19, 2018 11:24:12

POST 376

Il
nuovo articolo 168-ter del TUIR, come introdotto dall’articolo 14 del Decreto
Crescita ed Internazionalizzazione D.Lgs 147/2015, ha istituito un nuovo regime
opzionale, c.d. “branch exemption”,
il quale prevede una nuova modalità di tassazione dei redditi esteri prodotti
attraverso le Stabili Organizzazioni (S.O.). Tale normativa è stata infine
integrata dalle disposizioni attuative contenute nel provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 165138/2017 dello scorso 28 agosto
2017.

Attraverso
l’esercizio di questa nuova opzione una società italiana potrà esentare dalla base imponibile nazionale, il reddito derivante
dalla propria stabile organizzazione estera, potendo così scontare le imposte
direttamente nel paese dove è situata la S.O. senza dover “passare” per il
meccanismo del credito di imposta riconosciuto dal nostro ordinamento.

Tuttavia
se l’opzione per la “branch exemption
tende ad equiparare la convenienza in termini fiscali tra la scelta di operare
all’estero attraverso una controllata diretta ovvero per il tramite di una S.O.
sono diverse le condizioni che la nuova normativa impone come conseguenza
all’esercizio dell’opzione.

L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione
per la “branch exemptionè irrevocabile
.

L’opzione
per il regime di esenzione va necessariamente comunicata in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per
le S.O. di nuova “costituzione” la scelta per il regime di esenzione deve essere
comunicata subito, ovvero in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi riferita al periodo di imposta in cui è stata costituita la branch (Unico 2018 per le branch costituite nel corso del 2017).

Invece
per le S.O. preesistenti all’entrata in vigore della nuova normativa, ovvero
già esistenti al 7 ottobre 2015, l’esercizio dell’opzione dovrà essere
effettuato al massimo nella dichiarazione relativa al secondo periodo di
imposta successivo a quello in corso a tale data con effetto a partire dal
medesimo periodo di imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei
redditi.

L’opzione
inoltre riguarda tutte le branch.

Per tale regime infatti vige il principio dell’all-in
all-out
. Le branch costituite successivamente all’esercizio dell’opzione
saranno automaticamente attratte al regime di esenzione senza bisogno di
specifica comunicazione.

Se
invece non si opta per il regime della “branch
exemption
” questo potrà comunque essere attivato anche successivamente ma
solo nel caso venga costituita una nuova branch.

STABILI ORGANIZZAZIONI IN
PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA

Alle
stabili organizzazioni stabilite in Paesi a cd. “fiscalità privilegiata” non sarà possibile applicare l’opzione di
esenzione ma il reddito prodotto da tali
branch
sarà assoggettato a tassazione in via separata per trasparenza in
quanto dovrà essere applicato il regime dalla cd. “CFC rule” di cui all’articolo 167 del TUIR.

La
tassazione per trasparenza potrà quindi essere applicata qualora la branch sia localizzata in uno Stato con
un regime fiscale privilegiato (50% in meno rispetto alla tassazione italiana),
oppure in uno Stato diverso da quelli a fiscalità privilegiata e sia
assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui
sarebbe stata soggetta ove residente in Italia, e abbia allo stesso tempo
conseguito proventi derivanti per più del 50% da passive income (tipicamente redditi da partecipazioni o roylaties).

Il regime della “branch exemption”, però, torna applicabile laddove ricorrano le
seguenti “esimenti”:

§ per
le S.O. localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, si fornisce
la prova che le stesse svolgono, come attività principale, un’effettiva
attività industriale o commerciale;

§ per
le S.O. localizzate in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità
privilegiata ma per le quali sussistano le condizioni predette, si fornisce la
prova che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa
volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Dignità – Novità in tema di risoluzione dei rapporti di lavoro.

NEWS Posted on Mon, July 16, 2018 19:03:03

POST 375

Il “Decreto
Dignità” è in vigore dal 14/07/2018.

Qui di
seguito un breve commento sulle novità in tema di risoluzione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato.

Ricordiamo
che il Jobs Act prevede che, esclusivamente per gli assunti a partire dal 7
marzo 2015, nel caso in cui il licenziamento sia giudicato illegittimo il
datore debba riconoscere una indennità pari a due mensilità per ogni anno di
lavoro con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro.

Questa
disciplina vale per i datori con più di 15 dipendenti mentre per quelli che
occupano fino a 15 dipendenti è prevista un’ indennità pari ad 1 mensilità, con un minimo di 2 mensilità
ed un massimo di 6.

Ora, con il
Decreto Dignità, per le imprese dimensionate oltre le quindici unità, l’indennità
può arrivare fino a trentasei mensilità partendo da una base di sei mentre per
le imprese al di sotto della soglia dei 15 dipendenti rimane fermo il tetto
massimo delle sei mensilità e la base di partenza viene innalzata a tre.

Dr.
Alessandro Nodari
Consulente
del lavoro



Decreto Dignità – Nuova versione “bollinata” ed ulteriori modifiche al lavoro a termine.

NEWS Posted on Fri, July 13, 2018 13:05:12

POST 374

Il Decreto
Dignità ha “finalmente” ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello
Stato ed è stato firmato dal Capo dello Stato e ora manca solamente la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto al
testo iniziale è previsto che non sarà più necessario indicare la causale nei
contratti di lavoro stagionale mentre tale incombenza rimane per i “normali”
contratti a termine una volta decorsi i primi 12 mesi di attività.

In sintesi
il “nuovo” contratto a termine:


durerà al massimo 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi);


sarà prorogabile al massimo 4 volte (dalle attuali 5);


è liberamente prorogabile nei primi 12 mesi e, successivamente, solo
in presenza di eventi temporanei e oggettivi estranei all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri
lavoratori ovvero per incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria eccezion fatta per i contratti
stagionali che sono liberamente prorogabili per l’intera durata;


sconta l’aumento di 0,5 punti percentuali di contribuzione INPS in
occasione di ciascun rinnovo aumentare gli importi dovuti a titolo di (oggi il
contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine è pari all’1,4%
mentre con il nuovo decreto potrà arrivare al 3,4%).

Della
relazione tecnica che accompagna questa nuova versione “bollinata” emerge che questa
stretta sui contratti a termine genererà maggiori oneri per lo Stato per
complessivi 220 milioni di euro tra 2018 e 2020, che sale oltre 700 milioni al
2027 tutti dovuti, evidentemente, a maggiore spesa per Naspi mentre non si fa
riferimento alcuno alla possibilità che accelerino le trasformazioni dei tempi
determinati in contratti stabili, che dovrebbe esser la vera ricaduta positiva
sul mercato del lavoro dalla stretta alla precarietà.

Raffaella Casellato – Alessandro Nodari
Consulenti del Lavoro



Verifiche fiscali: diritti e garanzie del contribuente.

NEWS Posted on Wed, July 11, 2018 12:43:50

POST 373

E’ risaputo che in tema di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dello statuto dei diritti del
contribuente, “dopo il rilascio della
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi
di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni
e richieste che sono valutate dagli uffici impositori
” (L. n. 212 del 2000,
art. 12, comma 7). Ci si chiede quale sia l’estensione precettiva di tale disposizione,
con particolare riferimento al caso in cui l’Agenzia delle Entrate ometta di
esaminare le “osservazioni e richieste” presentate dalla parte.

Con l’ordinanza 2/7/2018, n. 17210, la
Corte di Cassazione risponde che l’Ufficio finanziario ha “l’obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur
senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo
”. Ciò significa
che l’Ufficio è tenuto a dichiarare, nell’atto di accertamento, di aver preso
visione della memoria del contribuente, senza necessariamente dover prendere
posizione sulle deduzioni scritte. Non è richiesta, secondo l’ordinanza in
commento, una specifica motivazione di replica da parte dell’Ufficio, ma occorre
(quanto meno) che risulti l’avvenuto esame delle memorie difensive. In
mancanza, l’avviso di accertamento è nullo per violazione di un preciso obbligo
di legge gravante sull’Amministrazione finanziaria.

La soluzione data dalla Corte, anche se
corretta riguardo ad un caso-limite di cattiva amministrazione da parte dell’Agenzia
delle Entrate, è criticabile laddove, relegando il principio del
contraddittorio preventivo ad un esercizio puramente teorico a danno di colui che
anticipa le proprie difese senza contropartita adeguata, conferma che il fisco
non ha l’obbligo di esplicitare la valutazione delle osservazioni del
contribuente nell’atto impositivo. Una lettura dello statuto sul punto
maggiormente garantista sarebbe non solo auspicabile, ma risulterebbe altresì più
rispettosa (nei fatti) del “principio di
cooperazione tra amministrazione e contribuente
”, declamato in apertura
della disposizione in commento (art. 12, comma settimo, Legge 27/7/2000, n.
212).

Avv. Claudio Tiberti



Turismo: le opportunità per le imprese venete.

NEWS Posted on Sat, July 07, 2018 10:30:50

POST 372

Per il 2018 la Regione Veneto ha
annunciato che verranno messi a disposizione degli imprenditori del settore
ricettivo importanti strumenti per il proprio riposizionamento competitivo.

Secondo quanto programmato dalla Regione,
sono previsti in uscita nel secondo semestre del 2018 due
interessanti bandi dell’azione “Competitività dei sistemi produttivi
rivolti alle imprese turistiche, sia già avviate che startup:

·
Attivazione
di imprese anche complementari al settore turistico tradizionale (secondo e
ultimo bando);

·
Investimenti
innovativi nel sistema ricettivo turistico (secondo bando, l’ultimo è in
previsione per il 2019).

Non ci sono ancora informazioni precise
sugli interventi e sulle spese ammissibili, ma è probabile che vangano
confermati i criteri già richiesti nei bandi precedentemente chiusi, di seguito
una breve sintesi delle caratteristiche dei bandi in uscita
.

BANDO “INVESTIMENTI INNOVATIVI NEL SISTEMA
RICETTIVO TURISTICO” (IMPRESE GIÀ AVVIATE)

La Regione Veneto ha stanziato 6 milioni
di euro per promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo
turistico
che favoriscano l’innovazione e la differenziazione
dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o
della destinazione turistica in cui opera la struttura
ricettiva, in modo da consentire nel complesso la rigenerazione e il
riposizionamento dell’impresa.

Soggetti ammissibili

·
Strutture
ricettive alberghiere
(alberghi
o hotel, villaggio-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi);

·
Strutture
ricettive all’aperto
(villaggi
turistici, campeggi);

·
Strutture
ricettive complementari
(alloggi
turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed
& breakfast).

Tali soggetti devono essere regolarmente
iscritti nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio.

Spese ammissibili

·
Opere
edili/murarie e di impiantistica;

·
Strumenti
tecnologici (anche dotazioni informatiche hardware e software);

·
Progettazione,
collaudo e direzioni lavori;

·
Attrezzature,
macchinari e arredi;

·
Spese
connesse all’ottenimento di certificazioni di qualità, sicurezza, ambientali o
energetiche;

·
Spese
relative alla fidejussione bancaria in caso di erogazione del sostegno tramite
anticipo;

·
Diritti
di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto pari al 30%
della spesa ammessa
effettivamente sostenuta e pagata
per la realizzazione del progetto, in caso del regime di aiuti de
minimis
(con aiuto massimo di € 200.000). In caso di regime di aiuti
compatibili con il mercato interno, il contributo è pari al 20% per le micro e
piccole imprese, e al 10% per le medie imprese.

Per tutti i dettagli e
la modalità di presentazione delle domande si attende la pubblicazione del
bando prevista entro fine luglio.

BANDO “ATTIVAZIONE DI IMPRESE ANCHE
COMPLEMENTARI AL SETTORE TURISTICO TRADIZIONALE” (STARTUP)

La finalità del bando è quella di
promuovere e sostenere l’attivazione di nuove imprese, anche
complementari al settore turistico tradizionale
, per la realizzazione
di prodotti turistici nuovi rispetto al contesto, intendendo
con ciò l’adeguatezza dell’innovazione o della soluzione che si vuole
promuovere rispetto al problema individuato. Si farà particolare riferimento
alla costruzione dell’offerta del cicloturismo e del turismo
enogastronomico
, ma saranno considerati anche segmenti turistici
innovativi.

Soggetti ammissibili

·
PMI
iscritte al Registro delle Imprese da non più di 12 mesi antecedenti alla data
di apertura dei termini per la presentazione della domanda;

·
Professionisti
la cui attività non sia iniziata più di 12 mesi dalla data di apertura dei
termini per la presentazione della domanda.

Spese ammissibili

·
Acquisto
di beni e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto
turistico
;

·
Interventi
edilizi;

·
consulenza
e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’impresa;

·
Promozione
e commercializzazione;

·
Fedeiussione
fornita da una banca o altri istituti finanziari;

·
Spese
di costituzione della società.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto pari al 50% della
spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del
progetto.

A cura di Villani & Partner



Il Consiglio dei Ministri ha approvato “Misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

NEWS Posted on Tue, July 03, 2018 11:56:21

POST 371

Il Consiglio dei
Ministri ha approvato ieri un Decreto Legge denominato “Misure urgenti
per la dignità dei lavoratori e delle imprese
“.

Secondo quanto riportato
nel sito del Governo “il provvedimento mira, in particolare:

·
a limitare l’utilizzo dei
contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo
indeterminato
. Si riduce in tal modo il lavoro precario, riservando la
contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di
lavoro. A questo scopo, si prevede che, fatta salva la possibilità di libera
stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata
comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale
rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze
temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire
dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a
24 mesi. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l’utilizzo di forme
contrattuali stabili, inoltre, si prevede l’aumento dello 0,5% del contributo
addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a
tempo determinato, anche in somministrazione;

·
a salvaguardare i livelli
occupazionali e contrastare la delocalizzazione
delle aziende che
abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le
proprie attività economiche in Italia;

·
a contrastare il grave fenomeno
della ludopatia
, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite
in denaro;

·
a introdurre misure in materia di semplificazione
fiscale
, attraverso la revisione dell’istituto del cosiddetto
“redditometro” in chiave di contrasto all’economia sommersa, il rinvio della
prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute
(cosiddetto “spesometro”), nonché l’abolizione dello split payment per
le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai
professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo
di imposta o a titolo di acconto. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che
il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità
contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i
controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre,
si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa emanare un
nuovo decreto in merito dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori. Con specifico riferimento alle
comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018,
infine, si interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi
telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché
entro il secondo mese successivo al trimestre”.

Il provvedimento è in corso di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Diego CAVALIERE
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso



Prorogata al 31/12/2018 la scheda carburante e deducibilità con pagamento tracciato.

NEWS Posted on Fri, June 29, 2018 19:33:50

POST 370

Il DL n.79/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha finalmente sancito la sopravvivenza della scheda carburante come metodo di certificazione dell’acquisto di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione fino al 31 dicembre 2018. Risulta, pertanto, esteso a tutto quest’anno l’utilizzo alternativo tra scheda carburanti e pagamento tracciabile. Sarà comunque possibile iniziare ad utilizzare la fatturazione elettronica dal 1° luglio; mentre la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata, anche se documentato dalla carta carburanti. Questo è il compromesso raggiunto dal governo con le insistenti richieste di proroga da parte dei soggetti distributori e dei soggetti acquirenti con partita iva.

Ora il provvedimento prevede che per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad esclusione dell’ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il gasolio o la benzina per autotrazione sia come soggetto con partita Iva che come consumatore finale, debbano essere certificate con fatturazione elettronica. Solo dal 1° gennaio 2019 sarà necessario documentare con fattura elettronica anche questi ultimi acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione da parte dei titolari di partita Iva. Quindi, tali soggetti potranno continuare a documentare gli acquisti di carburante fino al 1° gennaio utilizzando la carta carburante ovvero attraverso il pagamento con mezzi tracciabili.

Si ricorda che per pagamento elettronico tracciabile si intende quel pagamento effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973. Sul punto, però, la legge di bilancio 2018 consente la tracciabilità anche con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati, individuati con apposito provvedimento delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018 (vedi allegato).

Infine, il decreto stabilisce che dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione saranno in ogni caso deducibili solo se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Anche a questi fini, come ha chiarito la circolare 8/E/2018 sarà possibile effettuare il pagamento anche con tutti gli ulteriori mezzi previsti dal suddetto provvedimento del 4 aprile. Rimane quindi ancorata al metodo di pagamento elettronico la deducibilità del costo.

Per completezza, si segnala che nulla è cambiato invece per l’applicazione della fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 per le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

NEWS Posted on Thu, June 28, 2018 08:50:14

POST 369

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, 27 giugno 2018, un decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

In particolare, il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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