Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Tracciabilità dei pagamenti a lavoratori e collaboratori.

NEWS Posted on Wed, June 27, 2018 15:22:36


POST 368

La Legge di Bilancio 2018 ha
stabilito che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro e committenti
non potranno più utilizzare il contante per corrispondere ai lavoratori la
retribuzione
, nonché ogni anticipo di essa, pena l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

L’obbligo si applica ai rapporti di lavoro
subordinato, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ai
contratti di lavoro stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Sono esclusi dall’obbligo:

· i rapporti di
lavoro instaurati con la Pubblica Amministrazione;

· i rapporti di lavoro domestico;

·
i compensi
derivanti da borse di
studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le modalità possibili per effettuare la
corresponsione della retribuzione sono le seguenti:

·
bonifico sul
c/c indicato dal lavoratore;

·
strumenti di
pagamento elettronico;

·
emissione di
assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, a un suo delegato.

Ricordiamo anche che la firma apposta dal
lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della
retribuzione.

Dr. Alessandro Nodari
Consulente del Lavoro



Detrazione riqualificazione energetica e cessione del credito: ampliata la categoria dei soggetti beneficiari.

NEWS Posted on Sun, June 10, 2018 14:54:00

POST 367

Con recente Circolare dello scorso 18 maggio 2018, l’Agenzia delle
Entrate ha fornito nuovi ed importanti chiarimenti in tema di cessione del credito
derivante dalla detrazione per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili esistenti.

Ricordiamo che
la detrazione spetta sia ai soggetti Irpef che ai soggetti Ires e che gli
immobili oggetto di intervento possono essere sia a destinazione abitativa che
non abitativa.

Inizialmente,
per le spese sostenute nell’anno 2016, la cessione del credito era stata
riservata ai soggetti incapienti rientranti nella no tax area ed era consentita
solo per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti
comuni di edifici condominiali. Gli unici soggetti beneficiari della cessione
erano gli stessi fornitori che avevano eseguito gli interventi.

A seguito di
diversi interventi normativi, le disposizioni in tema di cessione del credito
sono state più volte modificate.

Da ultima è
intervenuta la Legge di Bilancio 2018 che, a partire dal 1° gennaio 2018,
prevede la possibilità di cedere il credito:

– anche se
relativo ad interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari;

– da parte di
tutti i soggetti (quindi non più solo per i soggetti rientranti nella no tax
area),

– sia per i
soggetti irpef che ires;

– a favore dei
fornitori che hanno eseguito gli interventi, ma anche a favore di tutti i
soggetti privati;

– a favore di
istituti di credito e di intermediari finanziari solo se la cessione avviene da
parte di soggetti che rientrano nella no tax area (soggetti con reddito imponibile
inferiore a 8.174 mila euro).

L’Agenzia delle
Entrate con propria circolare ha poi precisato che:

– la successiva
nuova cessione del credito è possibile, ma limitatamente ad una sola ulteriore cessione;

– i “soggetti
privati” a cui è possibile cedere il credito devono essere comunque collegati
al rapporto che ha dato origine alla detrazione (ad esempio altri condomini,
altri soggetti che hanno svolto gli interventi, società collegate a quelle dei
fornitori, …)

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Detrazione riqualificazione energetica: nuova scadenza per la comunicazione all’Enea per gli interventi terminati prima del 30 marzo 2018.

NEWS Posted on Thu, June 07, 2018 10:13:37

POST 366

Segnaliamo che causa ritardo nel rilascio
della procedura telematica per l’invio all’Enea della comunicazione dei dati
relativi agli interventi di riqualificazione energetica ultimati prima del 30
marzo 2018, Enea ha comunicato sul proprio sito quanto
segue:

“Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è
antecedente il 30/03/2018, considerando che l’indisponibilità del sito
costituisce causa di forza maggiore, il termine di 90 giorni per la
trasmissione dei dati previsti decorre dal 30 marzo 2018.”

Ciò significa che i soggetti che hanno terminato i lavori prima
del 30 marzo 2018, dovranno calcolare i 90 giorni per trasmettere all’Enea la
documentazione tecnica e i dati richiesti a partire dal 30 marzo 2018
.

Si attendono
invece ancora indicazioni in merito alle tempistiche ed alla modalità di
trasmissione dei dati all’Enea degli interventi di recupero
edilizio eseguiti nell’anno 2018 che comportano la riduzione dei consumi
energetici.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Bonus verde: nuovi chiarimenti.

NEWS Posted on Wed, June 06, 2018 00:24:12

POST 365

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito
alla detrazione del c.d. “Bonus Verde”.

Ricordiamo che
tale bonus permette di beneficiare di una detrazione irpef pari al 36 per cento
delle spese sostenute nell’anno 2018, con un tetto massimo di spesa pari a
5mila euro, per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e
realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde di
giardini pensili.

L’Agenzia delle
Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

– è agevolata la
manutenzione straordinaria di giardini e aree verdi, ma non la manutenzione
ordinaria annuale;

– sono agevolati
gli “interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e della
difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole
pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”;

– sono escluse
le spese sostenute per l’acquisto di piante in vaso, a meno che l’acquisto non
sia compreso in un più ampio intervento generale di “sistemazione a verde” del
giardino;

– nel caso di
giardino pensile, è agevolabile la realizzazione di fioriere e allestimento a
verde, solo se permanenti e se riferiti ad un intervento innovativo;

– non è
agevolabile l’intervento eseguito in economia (acquisto dei materiali con
esecuzione in proprio degli interventi);

– è possibile
rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto di piante/materiali e per la
successiva realizzazione dell’intervento;

– sono ammessi
nel bonus anche le spese sostenute per la progettazione dell’intervento,
incluse le spese per le indagini e le stime del sito, le valutazioni
microclimatiche e ambientali e le analisi del terreno.

Infine, l’Agenzia
precisa che non è necessario inserire in fattura i riferimenti normativi a cui
fa capo il bonus verde, ma la descrizione delle opere eseguite deve permettere
di ricondurre l’intervento tra quelli agevolabili.

Per quanto
riguarda il pagamento della fattura, non viene richiesto il pagamento tramite
“bonifico parlante” (come avviene normalmente per le detrazioni relative al
settore immobiliare), ma lo stesso deve avvenire con strumenti tracciabili
(bonifico ordinario, carte di credito, bancomat, assegni).

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Verso la digitalizzazione dell’impresa: la fattura elettronica.

NEWS Posted on Mon, June 04, 2018 09:07:57

POST 364

La Legge di Bilancio 2018 (del
27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto rilevanti modifiche in materia di
fatturazione elettronica, estendendo l’obbligo della fatturazione elettronica alle
operazioni tra i soggetti privati, precedentemente prevista solo per le
operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Con questo strumento il
legislatore si prefigge l’obiettivo di semplificare le attività svolte dalle
autorità finanziarie, in primis, il contrasto all’evasione nell’ambito IVA.

Pertanto, l’obbligo della
Fattura Elettronica è esteso a decorrere dal 01 gennaio 2019 a
tutte le operazioni che hanno ad oggetto cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate tra soggetti privati residenti nello stato
; anticipando
al 01 luglio 2018 tale obbligo per alcune particolari operazioni
:


le cessioni di carburante per autotrazione e cessioni di gasolio e benzina
utilizzati come carburanti per motori;


le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese nell’ambito dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione.

Una fase intermedia riguarda
gli acquisti di beni da parte di viaggiatori extra-UE (c.d. tax free shopping) la cui decorrenza è
fissata al 01 settembre 2018.

L’obbligo si sostanzia nell’emissione
della fattura elettronica in formato XML (tracciato record standardizzato) che
sostanzialmente è rappresentato da un file, attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI). In tale obbligo, come detto, rientrano tutte le operazioni
aventi oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi, nonché le variazioni,
effettuate tra soggetti residenti,
stabiliti o identificati nel territorio dello stato
. Restano espressamente
esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il
regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89) oppure il “regime fiscale
di vantaggio” (D.L. n. 98/2011, art. 27, commi 1 e 2). Tali soggetti
continueranno con l’emissione delle fatture analogiche.

La fatturazione elettronica
porterà a delle semplificazioni di natura amministrativa e contabile. È
prevista infatti l’abrogazione, a decorrere dal 01 gennaio 2019, della
comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. Spesometro) – pur
restando in vigore per i rapporti con soggetti non residenti.

Altre semplificazioni sono
previste per i professionisti e per le imprese in contabilità semplificata, per
questi soggetti l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:


Elementi informatici necessari
per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;


Una bozza di dichiarazione
annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi (con relativi prospetti
riepilogativi dei calcoli effettuati);


Le bozze dei mod. F24
compilati con gli importi delle imposte da versare, compensare o richiedere a
rimborso.

L’utilizzo di queste
informazioni assorbirà la tenuta dei registri delle fatture di vendita e
acquisto.

La norma non interviene in
merito alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’unica
eccezione prevista è quella relativa ai distributori automatici di alimenti e
bevande la cui trasmissione telematica continua ad essere opzionale.

La violazione dell’obbligo
della FE tra i soggetti obbligati prevede l’irrogazione di pesanti sanzioni
pecuniarie (art. 6, comma 1, d. lgs. n. 471/1997) che per omessa fatturazione
saranno applicate nella misura compresa tra 90% e il 180% dell’imposta e la
sanzione in misura fissa da 250 e 2.000 €, se la violazione non incide sulla
corretta liquidazione del tributo.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



La Legge sulla Concorrenza, la posizione del Notariato e lo spinoso tema dell’incompatibilità.

NEWS Posted on Sun, June 03, 2018 12:37:13

POST 363

Lo scorso mese di aprile il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n.75-2018/I intitolato “Le Società per la gestione delle farmacie private”, si è espresso sulle novità introdotte dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. unico, commi 157 e ss.) e in particolare su:

  • i diversi tipi di società che possono costituirsi;
  • le possibilità di ampliamento dell’oggetto sociale;
  • il regime delle incompatibilità;
  • il numero di farmacie detenibili dallo stesso soggetto;
  • la circolazione delle partecipazioni sociali;
  • il conferimento della farmacia in società;
  • l’impatto della nuova norma sulle società per la gestione delle farmacie di cui al concorso straordinario.

Dalla lettura dello Studio emerge innanzitutto l’autorevole conferma delle difficoltà interpretative del testo di Legge, che neppure il Parere del Consiglio di Stato è stato in grado di superare. Il Documento infatti non solo si regge su un’architettura di “sembra” e “sembrerebbe”, ma soprattutto in più occasioni evidenzia contraddizioni rispetto alle finalità di liberalizzazione della riforma.

Addirittura, con riferimento al dirimente tema dell’incompatibilità, i tre autori dello Studio (P. Guida, A. Ruotolo e D. Boggiali) arrivano a proporre una “terza via” rispetto a quelle già tracciate dal Ministero della salute e dal Consiglio di Stato.

Sul punto -come noto- la Legge n.362/1991, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge sulla concorrenza (Legge n.124/2017) prevede:

  • all’art. 7, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata sia incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Inoltre alle suddette società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8;
  • all’art. 8, che la partecipazione alle società titolari di farmacia privata, salvo il caso di comunione ereditaria, sia incompatibile:

a) nei casi di cui al citato art. 7;

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

Il Ministero della Salute, con la nota di trasmissione della relazione prot. 12257 del 3 novembre 2017, sulla questione delle incompatibilità ha chiesto al Consiglio di Stato di chiarire se debbano applicarsi a tutti i soci, ritenendo che:

1) l’incompatibilità relativa all’esercizio della professione medica debba intendersi in senso restrittivo ovvero solo all’effettivo svolgimento delle attività mediche e non alla semplice iscrizione all’albo;

2) l’incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, debba limitarsi solo ai casi in cui la partecipazione alla società di gestione di farmacia comporti lo svolgimento di analogo ruolo nella farmacia stessa, lasciando pertanto esclusa da incompatibilità il socio di capitali senza ruolo decisionale nella società partecipata;

3) l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato debba circoscriversi alla esistenza di un “rapporto di lavoro subordinato” e non ad altra tipologia di lavoro o attività. Inoltre con il dubbio se tale limitazione operi anche per i soci di solo capitale.

Il Consiglio di Stato di converso ritiene invece che:

1) l’incompatibilità relativa all’esercizio della professione medica vada letta in senso estensivo e pertanto riguardi anche i casi di:

– medico solo iscritto all’albo professionale, che non eserciti la professione;

– medico iscritto all’albo professionale che eserciti la professione;

– medico che non eserciti la professione;

2) l’incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, debba riferirsi a qualsiasi forma di partecipazione alla società di farmacia, ivi compresa la partecipazione di società di farmacia ad altra società di farmacia, in virtù del cosiddetto principio dell’alternanza;

c) l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato debba estendersi a qualsiasi rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo e ciò anche per evitare difficili valutazioni quantitative.

In conclusione, seguendo l’indirizzo del Consiglio di Stato -come sottolinea il Notariato- la partecipazione alle società di farmacia verrebbe impedita a quasi tutte le persone fisiche, rimanendo compatibili solo i disoccupati, pensionati, studenti e le casalinghe.

Al fine di superare questa impasse, lo Studio propone quindi una “terza via” secondo cui si debbano rinvenire nella ratio della norma due ambiti soggettivi di applicazione dell’incompatibilità: uno, concernente “qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché (…) l’esercizio della professione medica” che riguarderebbe qualsiasi socio; l’altro, cui si riferiscono invece tutte le ipotesi di cui all’art. 8, che riguarderebbe i soli farmacisti.

A supporto di tale conclusione lo Studio richiama le disposizioni normative riguardanti il regime sanzionatorio, che opera solo per i farmacisti (Legge n. 362/1991, art. 8, c.3) e quelle in materia successoria (Legge n. 361/1991, art. 7, c. 9).

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Farmacia: distributori automatici e iper-ammortamento.

NEWS Posted on Sat, June 02, 2018 11:55:37

POST 362

Come noto la Legge di bilancio 2017 ha
introdotto una maggiorazione del costo fiscale ammortizzabile (c.d.
iperammortamento) per l’acquisto di beni strumentali compresi nell’allegato A
annesso alla Legge citata al fine di “favorire
processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria
4.0
”.

Tale
agevolazione, che permette di dedurre il 250%
del costo sostenuto per investimenti “industria 4.0”, è stata prorogata anche
per il corrente anno di imposta con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma
30, L.205/2017).

Il
MISE ha fornito con la circolare n. 177355 del 23/05/2018 ulteriori chiarimenti
in relazione ai beni agevolabili, facendo rientrare tra i beni
iperammortizzabili anche le cosiddette vending machine in quanto
equiparabili ai “magazzini automatizzati
interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica
” (punto 12 del primo gruppo
dell’allegato A).

Il
documento ha evidenziato come l’agevolazione sia subordinata al possesso dei
requisiti tecnici che soddisfino “gli
standard di compliance fiscale (attuali e futuri) previsti dalle disposizioni
regolamentari stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
entrate attuativi dell’art. 2, commi 2 e 4, del d.Lgs. n. 127/15
”.

Il
distributore automatico deve perciò permettere, ad oggi, la trasmissione
telematica del file contenente i dati dei corrispettivi da inviare all’Agenzia
delle Entrate con un sistema master che scambi dati in entrata e in uscita
mediante connessione in rete o porte di comunicazione wireless (quali, ad
esempio: IrDA, bluetooth, infrarossi).

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all’IRAP (Cass. civ., 19/1/2018, ordinanza n. 1425).

NEWS Posted on Wed, May 30, 2018 10:12:45

POST 361

La Corte di Cassazione, sezione sesta
tributaria, ha stabilito il principio secondo cui “non essendo l’Irap un’imposta per la quale sono previste sanzioni
penali è evidente che in relazione ad essa non può operare la disciplina del
‘raddoppio dei termini’ di accertamento
). L’inapplicabilità di tale termine ‘lungo’ all’Irap – prosegue la
decisione della Corte Suprema – discende
dal mancato inserimento delle violazioni relative all’imposta regionale tra le
ipotesi delittuose previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, testo che ricomprende in
modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto: la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile
all’Irap, in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a
porre in essere fatti penalmente rilevanti; una diversa interpretazione si pone
in contrasto con il divieto di analogia, ai sensi di quanto espressamente
previsto dall’art. 25 Cost., comma 2
”.

La regola sopra esposta vale per gli
accertamenti dei periodi d’imposta fino al 2015 e opera, nei giudizi pendenti, qualora
la parte abbia sollevato la questione nel ricorso introduttivo. Per gli anni
successivi, invece, il problema non si pone in quanto sull’istituto del
raddoppio dei termini è intervenuta la legge di abrogazione n. 208 del 28/12/2015.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista



« PreviousNext »