Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Termini di accertamento raddoppiati anche senza denuncia penale inoltrata per tutte le contestazioni IVA e Imposte sui redditi già notificate al 2/9/2015.

NEWS Posted on Mon, May 28, 2018 10:57:01

POST 360

Indietro non si ritorna, il raddoppio
dei termini è abbandonato dal periodo d’imposta 2016, ma per il passato le
regole d’ingaggio rimangono immutate. E’ questo il messaggio che traspare dall’ultima
pronuncia con la quale la Corte di Cassazione ha confermato la disciplina dell’istituto
anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (art.
1, commi 130, 131 e 132 della legge 28/12/2015, n. 208, in vigore dal 1°
gennaio 2016).

Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale
n. 247 del 2011 e la propria giurisprudenza in materia, il Supremo Collegio ha
stabilito:

a) che il raddoppio dei termini per
l’accertamento si applica (retroattivamente) “anche alle annualità d’imposta anteriori a quella pendente al momento
dell’entrata in vigore delle disposizioni indicate (4 Luglio 2006), perché
queste, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, incidono necessariamente
(protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono
commesse prima di tale data
”;

b) che il “raddoppio” deriva dal mero
riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art.
331, cod. proc. pen., “indipendentemente
dall’effettiva presentazione della denuncia (in specie, Cass. n. 1171 del 2016),
dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando
irrilevante, in particolare, che l’azione penale non sia proseguita o sia
intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di
condanna (dato anche il regime del cosiddetto ‘doppio binario’ tra giudizio penale
e procedimento e processo tributario, evidenziato dall’art. 20 del d.lgs. n. 74
del 2000)
”.

Dopo aver definito (riaffermandole) le
regole di operatività del raddoppio dei termini di accertamento, la Corte di Cassazione
ne ha chiarito l’ambito temporale stabilendo:

a) che le stesse si applicano agli
accertamenti già notificati entro il 2 settembre 2015 nonché a quelli
notificati successivamente, purchè entro il 31 dicembre 2015, per effetto di
inviti a comparire o processi verbali di constatazione notificati al
contribuente entro la stessa data del 2 settembre 2015 (comma 3 dell’art. 2 del
d.l.vo 5 agosto 2015, n. 128, in vigore dal 2 settembre 2015);

b) che soltanto per i casi diversi da
quelli sopra esposti trova applicazione il regime transitorio dettato dalla citata
Legge di stabilità 2016, relativamente ai periodi d’imposta anteriori a tale
anno, secondo cui “il raddoppio non opera
qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza
ordinaria dei termini di cui al primo periodo
” (31 dicembre del quinto anno
successivo alla dichiarazione Iva e/o imposte sui redditi ovvero settimo anno
successivo a quello in cui la dichiarazione stessa avrebbe dovuto essere
presentata).

Dal periodo d’imposta 2016 invece, come
detto, il raddoppio dei termini per l’accertamento tributario dell’Iva e delle
imposte sui redditi cesserà di esistere.

E’ facile prevedere che il suddetto
quadro normativo, come delineato dall’articolata sentenza in commento, avrà un
impatto dirompente sui contenziosi in corso, ribaltando a favore dell’Agenzia
delle Entrate le sentenze delle Commissioni Tributarie disallineate dai (più
rigorosi) principi ora esposti.

Il Supremo Collegio infine ha affermato
che il raddoppio dei termini dell’accertamento nei confronti della società di
persone si estende automaticamente anche agli accertamenti del reddito di
partecipazione dei soci, senza la necessità di una distinta notifica agli
stessi del processo verbale contenente la contestazione dei fatti di reato
previsti dal D.L.vo 2000, n. 74. La stessa regola era già stata applicata dalla
Corte relativamente ai soci di una società di capitali a ristretta base
partecipativa (sentenza n. 20043 del 2015).

L’attrazione degli accertamenti Irpef
entro il termine “raddoppiato” per l’accertamento del maggior reddito societario
tuttavia dovrà essere contemperato con il diritto di difesa (costituzionalmente
garantito) delle persone fisiche rispetto ai fatti contestati alla società
partecipata, come la stessa sentenza sembra implicitamente riconoscere laddove
si sofferma sul (dimostrato) coinvolgimento, nel caso specifico, dell’intera
compagine sociale nell’uso fraudolento delle false fatture.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista



Bonus antisismico anche in caso di demolizione e fedele ricostruzione.

NEWS Posted on Thu, May 03, 2018 10:48:08

POST 359

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.
34 del 27 aprile 2018 ha definitivamente chiarito che il bonus antisismico (o
sismabonus) spetta anche nel caso di interventi che comportano la demolizione e
la ricostruzione dell’edificio.

La Risoluzione
precisa che l’agevolazione è prevista per gli “interventi di ristrutturazione
edilizia” eseguiti su edifici adibiti a destinazione abitativa e ad unità
produttiva e che, pertanto, nello specifico caso di demolizione e ricostruzione
dell’edificio sono agevolabili esclusivamente gli interventi che prevedono la demolizione
dell’immobile e la ricostruzione dello stesso con la medesima volumetria
dell’edificio preesistente (c.d. “fedele ricostruzione”).

Sono di
conseguenza esclusi dall’agevolazione tutti gli interventi che possono
ricondurre ad un intervento di nuova costruzione.

Pertanto, sarà
necessario che dal titolo abilitativo che consente i lavori risulti che l’opera
consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e
non in un intervento di nuova costruzione.

Ciò precisato,
ricordiamo i tratti essenziali dell’agevolazione:

il sisma bonus
prevede una detrazione d’imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute fino
al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione eseguiti su immobili
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) come
individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 (per la
corretta individuazione delle zone sismiche si vedano gli allegati).

La detrazione
d’imposta sale al 70 per cento (75 se gli interventi sono eseguiti su parti
comuni di un edificio condominiale) se a seguito degli interventi deriva una
riduzione di una classe di rischio ed all’80 per cento (85 se gli interventi
sono eseguiti su parti comuni di un edificio condominiale) se la riduzione è
pari a due classi di rischio.

Il tetto massimo
di spesa agevolabile è pari a 96.000 euro.

La detrazione
d’imposta è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Chiara Curti

Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuovi chiarimenti riguardo la cessione del diritto di superficie.

NEWS Posted on Fri, April 27, 2018 12:12:18

POST 358

Con la circolare n. 6/E del 20
aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha in parte rivisto la propria posizione in
materia di imposizione della plusvalenza da cessione del diritto di superficie
come contenuto nel precedente documento di prassi n. 36/E/2013 realizzata da
persona fisica che agisce fuori dall’attività di impresa arti o professione.

In virtù della sentenza della
Corte di Cassazione n. 15333 del 4 luglio 2014 (peraltro emessa a pochi mesi di
distanza dalla circolare dell’AE del 2013) l’Amministrazione ha adeguato il
proprio pensiero ritenendo che per la cessione del diritto reale di superficie
debba essere sempre applicata la normativa prevista per le cessioni a titolo
oneroso contenuta negli articoli 67 e 68 del TUIR.

In precedenza infatti
l’Agenzia delle Entrate si era espressa, lasciando non pochi dubbi in
proposito, sostenendo che qualora il diritto di superficie oggetto di cessione
non fosse stato acquistato in precedenza da un terzo la plusvalenza avrebbe
dovuto considerarsi sempre imponibile ai sensi dell’articolo 67 comma 1 lettera
l) in forza del quale sono inclusi fra i redditi diversi quelli derivanti “dalla assunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere
”.

Secondo la Corte di Cassazione
invece tale interpretazione non sarebbe condivisibile in quanto “essendo il diritto di superficie un diritto
reale, è pienamente applicabile l’articolo 9, comma 5, del TUIR, implicante
l’equiparazione della disciplina fiscale relativa alla cessione a titolo
oneroso della piena proprietà degli immobili agli atti che importano la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento
”.

Ne consegue che la cessione
del diritto di superficie non può mai essere ricompresa tra i redditi derivanti
dall’assunzione di obblighi di permettere (concedere a terzi l’utilizzo del
terreno) in quanto la stessa da un lato rientra tra gli atti aventi ad oggetto
il trasferimento di un diritto reale di godimento, che l’articolo 9 del TUIR
equipara al trasferimento del diritto di proprietà, e dall’altro i redditi
determinati dall’assunzione di obblighi vanno “ricollegati necessariamente a diritti personali, piuttosto che a
diritti reali. E nel caso di diritto di superficie, si è indiscutibilmente in
presenza di diritti reali
”.

Pertanto, anche in virtù di
tali ultimi chiarimenti, l’eventuale
plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce
reddito diverso:


sempre
nel caso si tratti di area fabbricabile;


solo
se dal momento dell’acquisto del terreno o del diritto di superfice stesso non
sono passati almeno cinque anni, nel caso si tratti di area agricola ovvero
lastrico solare di un fabbricato.

Infine per la determinazione
della plusvalenza:


nel caso di cessione del
diritto di superficie acquistato da un terzo, questa sarà costituita dalla
differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di
acquisto del diritto stesso;


nel caso in cui il diritto
reale di superficie sia concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso,
questa sarà determinata individuando il “prezzo di acquisto” originario del
diritto secondo un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il
valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell’area fabbricabile e il
corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da
applicare al costo originario di acquisto del terreno.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Le nuove sanzioni in materia di privacy ai sensi del GDPR.

NEWS Posted on Thu, April 26, 2018 08:59:06

POST 357

Il Regolamento EU
679/2016 introduce sanzioni amministrative pecuniarie con massimi edittali
molto elevati.

Le sanzioni che devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive possono arrivare fino a 10 milioni di Euro per le
persone fisiche e al 2% del fatturato
mondiale totale annuo
dell’esercizio precedente per le imprese (le
sanzioni vengono applicate all’intero gruppo anche se il titolare del
trattamento è una società dello stesso e non la holding) in caso di:


violazione degli obblighi
del titolare e/o responsabile inclusi quelli in tema di notifica del Data
breach e di implementazione delle misure di sicurezza;


mancata individuazione
formale di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati personali


mancata definizione delle
reciproche responsabilità tra co-Titolari o tra Titolare/Responsabile o mancata
designazione del Rappresentante del Titolare nello Stato;


omesse istruzioni agli
incaricati del trattamento;


omessa gestione del
registro dei trattamenti;


omessa nomina del Dpo,
quando prescritto, o violazione delle regole ad esso relative;


omesse misure di
sicurezza adeguate;


omesse misure by design e by default;


violazioni delle regole
sulle certificazioni;


violazioni delle regole sull’organo
di certificazione.

Le sanzioni possono
arrivare fino a 20 milioni di Euro
per le persone fisiche e al 4% del
fatturato mondiale
totale annuo dell’esercizio precedente per le
imprese in caso di:


violazione degli obblighi
e delle regole sul consenso;


violazione dei principi
sul data protection;


omesso consenso, quando
richiesto;


omessa Vip quando
richiesta;


violazione dei diritti
degli interessati;


violazione delle regole
sui trasferimenti extra-UE;


violazioni degli obblighi
posti dagli Stati Membri;


violazione delle
prescrizioni dell’Autorità.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Il responsabile della protezione dei dati personali.

NEWS Posted on Thu, April 26, 2018 08:57:36

POST 356

L’articolo 37 del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) individua e disciplina la figura del
responsabile della protezione dei dati personali (RDP o DPO) definendolo come
il soggetto responsabile dell’applicazione e del rispetto della normativa
privacy all’interno delle strutture dei titolari e dei responsabili del
trattamento.

Il Dpo:

·
è preposto
all’osservanza, alla valutazione e all’organizzazione dei trattamenti in modo
tale che siano conformi al GDPR;

·
è dotato di autonomia
finanziaria e di risorse economiche;

·
riferisce direttamente al
consiglio di amministrazione ma è da questo indipendente;

·
raccoglie informazioni
sui trattamenti svolti, li analizza e ne verifica la conformità al Gdpr;

·
sensibilizza e forma il
personale del titolare o del responsabile sulla norma privacy;

·
deve avere competenze e
conoscenze informatiche e giuridiche e deve osservare elevati standard
deontologici.

La nomina del Dpo è
obbligatoria solamente se:

– il trattamento è
effettuato da una pubblica amministrazione,

– il core business del titolare o del
responsabile è il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su
larga scala,

– il core business del
titolare o del responsabile consiste nel trattamento su larga scala di dati
sensibili/giudiziari.

Il Dpo può essere sia
intero all’organizzazione del titolare o del responsabile sia esterno e può
essere nominato anche per più società facenti parti del medesimo gruppo.

La nomina del Dpo anche
se non obbligatoria appare comunque opportuna al fine di dimostrare la compliance al GDPR.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Stage e tirocini non curriculari – limitazioni e vigilanza.

NEWS Posted on Wed, April 25, 2018 11:20:03

POST 355

In data 25 maggio 2017 la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ha approvato le linee guida in materia di tirocini di formazione ed orientamento
relativamente ai soli tirocini extracurricolari (quindi esclusi i praticantati
per l’accesso alle professioni, gli stage scolastici, i tirocini transnazionali,
i tirocini rientranti nelle convenzioni
per l’inserimento di personale disabile). Ad oggi non tutte le regioni
hanno recepito i contenuti delle suddette linee guida (hanno adempiuto: Lazio,
Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche, Piemonte, Liguria,
Molise e Provincia autonoma di Trento), pertanto per quelle che non hanno
ancora provveduto rimangono in vigore le precedenti linee guida del 2013.

Per l’attivazione e ospitalità di
tirocinanti è, quindi, necessario effettuare una verifica di quanto previsto
dalla regione di competenza. A titolo esemplificativo, in Veneto il DGR n. 1816 del 07/11/2017 all’allegato A indica i limiti
numerici e le durate, gli importi minimi dell’indennità di partecipazione, il
numero massimo di stagisti che ogni tutor del soggetto promotore può
accompagnare contemporaneamente (limitando quindi notevolmente il numero di
tirocini attivabili sul territorio).

In data 18 aprile scorso l’Ispettorato nazionale del lavoro ha
emanato la circolare n. 8 riportante le indicazioni operative
per il personale ispettivo relativamente al corretto inquadramento dei tirocini
a seguito dell’emanazione delle suddette linee guida.

In particolare il personale
ispettivo (ITL, Carabinieri per la tutela del lavoro, INPS, INAIL) porrà
particolare attenzione che non si verifichino le seguenti violazioni delle normative regionali:

·
tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non
sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;

·
tirocinio attivato con un soggetto che non
rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale (semplificando:
disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già
occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e
svantaggiati);

·
tirocinio di durata inferiore al limite minimo
stabilito dalla legge regionale;

·
tirocinio attivato da soggetto promotore che
non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;

·
totale assenza di convezione tra soggetto
ospitante e soggetto promotore;

·
totale assenza di Piano Formativo individuale
(PFI);

·
coincidenza tra soggetto promotore e soggetto
ospitante;

·
tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle
attività e personale in malattia, maternità o ferie;

·
tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può
pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento
dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere
all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo
svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non
complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente
inserito;

·
tirocinio attivato con un soggetto che abbia
avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e
continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;

·
tirocinio attivato con un soggetto con il
quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali
proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge
regionale; tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo
consentito ex lege;

·
impiego del tirocinante per un numero di ore
superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico
durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto.

·
difformità tra quanto previsto dal PFI in
termini di attività previste come oggetto del tirocinio e

quanto
effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;

·
corresponsione
significativa e non episodica di somme
ulteriori
rispetto a quanto previsto nel PFI.

Sanzioni previste:

Ø
Trasformazione
del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
:


In caso di violazione delle normative
regionali sopra indicate;


nei casi in cui si presentino i caratteri
tipici della subordinazione (es.: etero direzione, richiesta preventiva di
ferie e permessi, integrazione del team di lavoro, richiesta di rendimenti
periodici utilizzati per i dipendenti, svolgimento di attività semplici che non
richiedano una formazione)


superamento della durata massima del
tirocinio. In questo caso se l’attività presenta gli indici di subordinazione
verrà applicata anche la maxi sanzione per lavoro nero.

Ø
Intimazione
alla cessazione del tirocinio
per le violazioni non sanabili relativamente
a:


Superamento del numero dei tirocini in
proporzione all’organico aziendale;


Mancato rispetto della percentuale di
assunzione dei precedenti tirocinanti;


Caratteristiche dei soggetti promotori e/o
ospitanti;


Durata massima del tirocinio;


Superamento del numero massimo di tirocini
attivabili contemporaneamente dal soggetto promotore;


Vizi sulla convenzione o sul piano formativo.

Ø
Invito
alla regolarizzazione del tirocinio
in caso di:


Inadempienza dei compiti riservati a soggetti
promotori ed ospitanti;


Violazioni del PFI o della convenzione nel
caso sia sanabile nel tempo residuo del tirocinio;


Violazione della durata massima del tirocinio
se ancora sanabile al momento dell’ispezione.

Sanzioni amministrative:


Per mancata comunicazione telematica
preventiva al Centro per l’impiego (UNILAV) a carico del soggetto ospitante
(esclusi i tirocini curriculari per alternanza scuola-lavoro, pratica
professionale);


Mancata corresponsione dell’indennità prevista
nel PFI: da 1.000 a 6.000 euro per il trasgressore.

Casellato
Raffaella
Consulente
del lavoro



Investimenti in Bitcoin da dichiarare in RW.

NEWS Posted on Wed, April 25, 2018 11:12:32

POST 354

Anche il Bitcoin va dichiarato
nel quadro RW. È questa l’ultima presa di posizione sul tema delle criptovalute
da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso una risposta (non pubblica) ad
un interpello.

Sulla scia della Risoluzione
n. 72/E/2016, che resta per altro l’unico documento di prassi ad aver
equiparato le criptovalute alle divise estere, l’Amministrazione Finanziaria
conferma la necessità di sottoporre anche le monete virtuali alla disciplina del
monitoraggio fiscale ex Dl 167/90.

A seguito di questa importante presa di
posizione sarà quindi opportuno che chi ha effettuato nel corso del 2017
investimenti in monete virtuali tenga conto della necessità di dover indicare
in dichiarazione dei redditi tali investimenti.

Il documento, oltre a
soffermarsi sugli obblighi in tema di monitoraggio, tratta anche delle relative
conseguenze sul piano reddituale ed IVAFE traendo tuttavia delle considerazioni
differenti.

Se infatti ai fini reddituali
il fatto di detenere moneta virtuale può generare, così come avviene per monete
estere tradizionali, reddito diverso tassabile ex articolo 67 TUIR (rileva ai
fini reddituali ogni cessione/prelievo di criptovaluta solo qualora la giacenza
media dell’insieme dei “wallet” detenuti superi la soglia fiscalmente rilevante
di euro 51.645,69 per 7 giorni consecutivi) ai fini IVAFE tale assimilazione
del “wallet” al deposito bancario, accennata dall’Agenzia, viene meno in quanto
l’imposta si applica esclusivamente ai depositi e conti correnti di natura
“bancaria” (cosa che i “wallet” digitali non sono).

Pertanto anche a seguito di
tali discordanti definizioni ai fini reddituali e IVAFE restano aperti numerosi
dubbi circa le modalità con cui gli investimenti in criptovalute debbano essere
indicati in RW.

Gli stessi infatti sembra
debbano essere comunque indicati nel quadro relativo al monitoraggio fiscale
anche nel caso in cui non abbiano prodotto reddito tassabile (in coerenza con i
criteri di compilazione propri del quadro RW).

Conseguenza più rilevante
sembra invece essere quella per la quale, non potendo i “wallet” essere
paragonati a depositi o conti correnti bancari, non si applicherebbe, ai fini
dichiarativi, l’esenzione prevista per gli investimenti inferiori ai 15 mila
euro.

In tal modo anche chi avesse deciso di
investire anche piccole somme nelle criptovalute sarà tenuto alla compilazione
del quadro RW
.

È dunque quanto mai
auspicabile, anche in vista dell’imminente stagione dichiarativa, un ulteriore chiarimento sul tema da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Informativa privacy ai sensi del GDPR.

NEWS Posted on Mon, April 23, 2018 13:24:20

POST 353

Uno dei principali
adempimenti in materia di privacy posti dal GDPR a carico dei titolari del
trattamento di dati personali è quello di redigere una informativa che descriva
tipologia e modalità del trattamento con parole chiare, semplici e facilmente
intellegibili.

Il Regolamento, rispetto
a quanto previsto dalla disciplina previgente, rafforza la tutela apprestata
agli interessati conferendo loro un maggior numero di diritti ed un set più
ampio di strumenti per difendersi da trattamenti illeciti.

Il GDPR impone al
titolare di informare gli interessati, prima di effettuare la raccolta dei
dati, in modo chiaro, conciso e trasparente circa il Trattamento che intendono
effettuare.

L’informativa deve sempre
specificare:

·
la base giuridica del
trattamento;

·
l’identità del titolare;

·
le finalità del
trattamento;

·
i contatti del responsabile
della protezione dei dati, laddove nominato;

·
il periodo di
conservazione dei dati (o i criteri per stabilire tale periodo);

·
l’eventuale attività di
profilazione;

·
i diritti
dell’interessato (diritto ad opporsi al trattamento, diritto alla portabilità,
diritto alla cancellazione dei dati, diritto di limitazione del trattamento;
diritto di accesso, diritto di rettifica).

Nel caso di informative
rese in via informatica si segnala che la Commissione Europea è in procinto di
pubblicare una serie di icone da utilizzare nell’informativa al fine di
uniformarne le modalità di redazione.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



« PreviousNext »