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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La Corte di Cassazione dà l’ingresso alla prova testimoniale nel processo tributario.

NEWS Posted on Thu, March 22, 2018 12:30:37

POST 344

Con una decisione pubblicata il
16/3/2018 (ordinanza n. 6616), la Corte di Cassazione conferma il principio
secondo cui il divieto di prova testimoniale nel processo tributario “si riferisce alla prova testimoniale da
assumere con le garanzie del contraddittorio
-di fronte al giudice- e non implica, pertanto, l’impossibilità di
utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi
dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati
nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede
extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a
formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice
”.

L’importanza del suddetto principio sta
nella successiva affermazione del Supremo Collegio secondo cui esso, “analogamente, vale per il contribuente”,
come avvenuto nella fattispecie concreta dove la parte, per resistere
all’accertamento induttivo di maggiori ricavi, aveva prodotto le dichiarazioni
dei clienti confermative dei costi (inferiori) delle prestazioni di servizi fatturate.
La valenza probatoria di tali dichiarazioni era stata riconosciuta dalla
Commissione Tributaria Regionale -con sentenza confermata sul punto dalla Corte
di Cassazione- sulla base della rappresentatività (poco più di 1/3) delle
stesse rispetto al numero complessivo (124) delle operazioni in accertamento e,
quantunque in maniera implicita, sull’assenza di contestazione delle
dichiarazioni medesime da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La riconosciuta estensione delle
dichiarazioni di terzi anche a favore del contribuente va accolta con favore in
quanto attuazione del principio del giusto processo ex art. 6 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista



Detrazione fiscale interventi antisismici – nuovi chiarimenti.

NEWS Posted on Sat, March 17, 2018 14:41:45

POST 343

Con una recente Risoluzione (n.
22 del 13 marzo 2018), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il c.d. “sisma
bonus” può essere utilizzato anche dai soggetti Ires per interventi finalizzati
al miglioramento sismico di edifici detenuti in proprietà, anche nel caso in
cui tali immobili siano destinati alla successiva locazione.

La detrazione quindi spetta anche
nel caso in cui gli immobili non siano utilizzati direttamente a fini
produttivi da parte della società, ma vengano dati in affitto.

E’ pertanto possibile accedere
all’agevolazione:

1. sia per i contribuenti
soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (soggetti Irpef), sia per
i soggetti passivi dell’imposta sul reddito della società (soggetti Ires);

2. a condizione che le
costruzioni interessate dall’intervento siano adibite a fini residenziali o ad
attività produttive (rientrano quindi le attività agricole, professionali, produttive
di beni e servizi, commerciali e non commerciali);

3. a condizione che gli immobili
ricadano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (di cui all’allegato A dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003);

4. anche nel caso in cui i
soggetti ires che detengono o possiedono gli immobili oggetto di intervento,
non utilizzino direttamente l’immobile ma lo destinino alla locazione.

Chiara
Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi.

NEWS Posted on Thu, March 15, 2018 13:01:08

POST 342

L’art. 13 quater del D.L. n. 50/2017 ha previsto a
partire dal 1° gennaio 2018 la sospensione del conio di monete metalliche di
valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro, pur
mantenendo il corso legale per le monete in circolazione aventi il predetto
valore.

Durante
il periodo di sospensione del conio, qualsiasi pagamento effettuato interamente
in contanti, viene arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto
al multiplo di cinque centesimi più vicino. Nel momento di emissione del
documento, se il cedente / prestatore è a conoscenza della modalità di
pagamento utilizzata dal cliente (a seguito di specifica domanda allo stesso
rivolta), l’arrotondamento può essere evidenziato già nel documento stesso.

Ciò
significa che al momento del
pagamento finale da parte di un cliente, che abbia acquistato uno o più
prodotti o beneficiato di servizi o prestazioni, se effettuato in contanti
(ovviamente non si procede ad arrotondamenti in caso di pagamento con moneta
elettronica o comunque utilizzando una modalità di pagamento diversa dal
contante), l’importo dovrà essere arrotondato, per eccesso o difetto, al
multiplo di cinque centesimi più vicino, e quindi:

– 1 e 2 centesimi: a zero centesimi;

– 3 e 4, 6 e 7 centesimi: a cinque centesimi;

– 8 e 9 centesimi: a dieci centesimi.

Dunque,
ad esempio, se l’importo complessivo da pagare fosse pari ad euro 5,52, lo
stesso sarà arrotondato ad euro 5,50; se fosse pari a 5,54 andrà arrotondato a
5,55.

Ovviamente
l’arrotondamento verrà effettuato solamente al prezzo finale e complessivo dei
diversi prodotti, non sul prezzo di ogni singolo bene o servizio.

Le
monete da 1 e 2 centesimi possono comunque essere utilizzate per raggiungere
l’importo multiplo di 5 centesimi.

Da un punto di vista contabile, dal
momento che il documento emesso (scontrino fiscale/ricevuta/fattura) dal
venditore/prestatore riporterà l’importo reale “non arrotondato”, in sede di
rilevazione contabile dell’incasso l’arrotondamento operato dovrà transitare a
Conto economico, alla voce:

·
5 – “Altri ricavi e proventi”, qualora trattasi
di arrotondamento attivo;

·
14 – “Oneri diversi di gestione”, qualora trattasi
di arrotondamento passivo.

I
soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi,
compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono
autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad
acconsentire all’arrotondamento in relazione a qualunque autonomo importo
monetario in euro a debito o a credito.

Riccardo Grespan
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Cassazione: costi di gestione degli immobili deducibili solo se inerenti.

NEWS Posted on Mon, March 12, 2018 17:28:39

POST 341

Con l’ordinanza n.5197/2018,
depositata lo scorso 6 marzo 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata
circa l’inerenza dei costi di gestione sostenuti da una immobiliare di gestione
su un immobile di proprietà.

Secondo i Giudici di
legittimità infatti non rispetterebbero il principio di inerenza, ex articolo
109 comma 5 del TUIR, i costi relativi all’immobile considerato improduttivo di
redditi ancorché di proprietà di una società svolgente l’attività di immobiliare
di gestione. Tali costi sarebbero pertanto non deducibili dal reddito di
impresa.

Nel caso di specie il
contribuente non è riuscito a dimostrare che la plusvalenza realizzata dalla
vendita del bene abbia determinato la correlazione costo ricavo prevista dalla
normativa fiscale.

Secondo la Cassazione infatti la
deducibilità del costo esige la prova dell’inerenza come funzionalità al
reddito di impresa, sicché per una società di locazione immobiliare di beni
propri, la contabilizzazione del prezzo di vendita di un cespite è
giuridicamente irrilevante a qualificare come inerenti i pregressi costi di
gestione del bene.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso



Tassa annuale di vidimazione libri sociali.

NEWS Posted on Mon, March 05, 2018 10:05:52

POST 340

Entro il 16 marzo 2018 deve essere versata la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c.

Ambito soggettivo

L’obbligo del versamento annuale riguarda tutte le società di capitali (spa, srl e sapa), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (C.M. 3.5.96 n. 108/E).

Sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (R.M. 27.5.96 n. 90/E).

A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. 108/E/96), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali.

La soppressione dell’obbligo di bollatura dei libri/registri prevista dall’art. 8, Legge n. 383/2001 non determina il venir meno del versamento in esame.

Importi e modalità di versamento

L’ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a:

• euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell’1.1.2018 è inferiore o uguale ad euro 516.456,90;

• euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell’1.1.2018 supera euro 516.456,90.

Le modalità di versamento sono differenti, a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività ovvero nei successivi:

• Le società costituite dopo l’1.1.2018 e che si trovano, quindi, nel primo anno di attività, il versamento deve essere effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – c/c postale n. 6007.

• Le società costituite prima del 1.1.2018 il versamento deve essere eseguito mediante delega F24, utilizzando il codice tributo 7085 e periodo di riferimento 2018.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Prorogate tutte le detrazioni fiscali nel settore immobiliare, ma con alcune importanti novità.

NEWS Posted on Wed, February 28, 2018 12:13:57

POST 339

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato, con alcune novità, al 31 dicembre
2018 le detrazioni fiscali previste per:

1. il recupero del patrimonio edilizio,

2. la riqualificazione energetica degli edifici esistenti,
istituendo altresì una nuova detrazione per gli interventi antisismici
combinati ad interventi di riqualificazione energetica,

3. l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

E’ stata inoltre istituita:

4. una nuova detrazione per gli interventi di sistemazione
di giardini e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
(bonus verde).

A partire dal 1° gennaio 2018 viene inoltre previsto
l’obbligo di presentare una nuova comunicazione telematica all’Enea per tutti
gli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio, alle misure
antisismiche e alle spese del c.d. “bonus mobili”.

Si attendono chiarimenti in merito ai dati che dovranno
essere comunicati ed ai tempi di presentazione.

Evidenziamo che non è stata prevista la proroga di alcune
norme agevolative a sostegno del settore dell’edilizia in vigore negli scorsi
anni.

In particolare non
sono state riproposte la detrazione IRPEF dell’iva corrisposta per l’acquisto
di immobili di classe energetica A e B, ne’ la deduzione IRPEF del 20 per cento
relativa all’acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione invendute da
destinare alla locazione.

Per gli approfondimenti specifici sul tema si rinvia
all’allegato.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Rischio prelievo al 26% per i dividendi “qualificati” deliberati nel 2017 ma distribuiti nel 2018.

NEWS Posted on Tue, February 27, 2018 19:10:25

POST 338

Con la legge di bilancio 2018
è stata introdotta la nuova tassazione per i dividendi corrisposti ai soci
qualificati eliminando la vecchia imponibilità limitata per fare spazio ad una
imposizione sostitutiva del 26%.

Con tale novità viene così
definitivamente a cessare la preesistente differenza in tema di prelievo per
redditi di capitale tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

La nuova previsione normativa
tuttavia ha disposto anche un periodo “transitorio” di applicazione delle
vecchie regole in relazione agli utili maturati dalle imprese nei periodi
precedenti al 2018. Infatti l’articolo 1 comma 1006 prevede che si continui ad
applicare l’imponibilità precedente (al 40%, 49,72% e 58,14% a seconda
dell’anno di maturazione degli utili) per i dividendi deliberati dal “1 gennaio
2018” al “31 dicembre 2022”.

Tale previsione tuttavia
lascia scoperta una particolare fattispecie che riguarda in particolare chi ha
deliberato i dividendi a fine 2017 per poi distribuirli ad inizio 2018. Il
rischio concreto, seguendo il mero contenuto letterale della norma, è quello di
vedersi applicata la nuova aliquota del 26%, ovvero l’imposta sostitutiva, in ragione
del fatto che la delibera di distribuzione è antecedente al “1 gennaio 2018”.

Sul punto si attendono quindi
interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Rinunzia del credito da TFM.

NEWS Posted on Tue, February 27, 2018 18:58:06


POST 337

Con la norma di comportamento
n. 201 del 1 febbraio 2018 l’AIDC (Associazione Italiana Dottori
Commercialisti) ha affrontato il tema “spinoso” della rinuncia dei crediti da
parte degli amministratori soci, nello specifico della rinuncia al credito per
TFM (Trattamento di fine mandato).

La questione infatti è molto
dibattuta in quanto l’Agenzia delle Entrate sostiene, in ultimo con la
risoluzione n. 124/2017, che la rinuncia al credito da parte degli
amministratori soci vada equiparata di fatto ad una patrimonializzazione della
società e pertanto tali crediti rinunciati – che in applicazione del cd.
“incasso giuridico” si intendono incassati – dovranno essere assoggettati a
tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente
obbligo da parte della società di effettuare la ritenuta alla fonte
ordinariamente prevista.

Secondo l’AIDC invece tale
assunto non appare condivisibile in quanto l’articolo 50 comma 1 lettera c-bis del
TUIR fissa quale presupposto impositivo in capo agli amministratori l’effettiva
percezione delle somme (“principio di cassa”) mentre in sede di rinuncia è
evidente che tale condizioni non può avverarsi.

In mancanza del pagamento
monetario il presupposto impositivo potrebbe concretizzarsi solo qualora la
rinuncia al credito determini un vantaggio in termini fiscali per
l’amministratore creditore.

Inoltre, fa notare l’AIDC, la
rinuncia non determina neanche un salto in termini di imposta in quanto alla
stessa consegue, per l’impresa debitrice, il rilevamento di una sopravvenienza
attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88 comma 4-bis che risulterebbe
imponibile per interno in quanto il valore fiscale del credito rinunciato in
tale ipotesi è pari a zero.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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