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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Dichiarazione di successione telematica: obbligo dal 1 gennaio 2019.

NEWS Posted on Tue, January 23, 2018 10:15:30

POST 328

Con il provvedimento del 28 dicembre 2017 (prot. n.
305134), l’Agenzia delle
Entrate ha approvato il “nuovo” modello per la compilazione della dichiarazione
di successione. Tale modello dovrà essere presentato esclusivamente in via
telematica (direttamente o tramite un intermediario) e potrà essere utilizzato a
decorrere dal 15 marzo 2018.

Il
provvedimento stabilisce inoltre che il predetto “nuovo” modello dovrà obbligatoriamente
essere utilizzato a partire dal 1 gennaio 2019 per le successioni aperte dal 3
ottobre 2006.

Al fine di chiarire quali modelli occorre
utilizzare per presentare le dichiarazioni di successione, si precisa quanto
segue:

– per le successioni aperte prima del 3 ottobre
2006
si dovrà sempre utilizzare il modello
cartaceo
(“modello 4” approvato con il D.M. del 10 gennaio 1992);

– per le successioni integrative, sostitutive
o modificative di tutte le dichiarazioni presentate in cartaceo
, si dovrà
sempre utilizzare il medesimo modello
cartaceo
di cui sopra (“modello 4”);

– per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006
e presentate prima del 15 marzo 2018 è possibile utilizzare o il modello cartaceo (“modello 4”) o il “vecchio” modello telematico (approvato
con il provvedimento del 15 giugno 2017 – prot. n. 112426);

– per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006
e presentate dal 15 marzo 2018 fino al 31 dicembre 2018 è possibile
utilizzare o il modello cartaceo
(“modello 4”) o il “nuovo” modello
telematico
(approvato con il provvedimento del 28 dicembre 2017 – prot. n. 305134);

– infine, per le successioni aperte dal 3
ottobre 2006
e presentate dal 1 gennaio 2019 è obbligatorio
utilizzare solamente il “nuovo” modello
telematico
(approvato con il provvedimento del 28 dicembre 2017 – prot. n. 305134).

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2018: disposizioni in materia di lavoro.

NEWS Posted on Wed, January 17, 2018 17:23:34

POST 327

Con la pubblicazione in G.U. del
29 dicembre scorso della L. n. 205 del 27/12/2017 sono entrate in vigore alcune
disposizioni in ambito lavoristico che di seguito riportiamo.

v
Decontribuzione
per le assunzioni a tempo indeterminato
(commi 100-102) effettuate dal
1 gennaio 2018 di giovani fino ai 35 anni non compiuti che non siano mai stati occupati
nella propria vita lavorativa a tempo indeterminato. Sono da considerarsi
agevolabili anche le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a
termine, fermo restando quanto previsto ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115.
Sono escluse le assunzioni a tempo indeterminato con modalità intermittente.

L’esonero è pari al 50% dei
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36
mesi nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, escluso il premio Inail.

In caso di trasformazione a tempo
indeterminato di un apprendista al termine del periodo formativo l’esonero è
pari al 50% della contribuzione a carico azienda per 12 mesi per massimo 3.000
euro su base annua.

Caratteristiche del lavoratore:


Età
inferiore ai 35 anni
non compiuti alla data della prima assunzione
agevolata. Dal 1 gennaio 2019 la soglia di età verrà ridotta a 30 anni non compiuti.


Non deve
mai essere stato assunto precedentemente a tempo indeterminato
(escluso
l’apprendistato) né presso il datore di lavoro interessato né presso altri. Fanno
eccezione coloro che vengano assunti a tempo indeterminato da datori di lavoro
successivi al primo nel caso abbiano precedentemente usufruito solo
parzialmente dell’esonero in questione, indipendentemente dall’età al momento
della nuova assunzione (comma 103)

Caratteristiche del datore di
lavoro:


Datori di lavoro che non abbiano proceduto a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti
collettivi nella medesima unità operativa nei 6 mesi precedenti l’assunzione
agevolata.


Esclusi datori di lavoro pubblici e lavoro
domestico.


Il licenziamento del lavoratore assunto con
l’esonero o di un altro lavoratore della medesima unità produttiva e con le
stesse mansioni che avvenga nei sei mesi successivi l’assunzione agevolata, comporta
la revoca del beneficio con la conseguente restituzione di quanto fino a quel
momento usufruito.


Rispetto dei principi generali di fruizione
degli incentivi previsti dal D.lgs 150/2015 art. 31 (esclusi obblighi
preesistenti di assunzione, violazioni diritti di precedenza, sospensioni per
crisi aziendale)


Rispetto delle normative riguardanti la
sicurezza sul lavoro

v
Bonus
80 euro
: (comma 75) Innalzamento delle soglie previste per
l’applicazione da 24.000 euro a 24.600 e da 26.000 euro a 26.600 con il
conseguente ampliamento della platea dei beneficiari.

v
Deducibilità
IRAP totale per i lavoratori stagionali
(comma 116) impiegati per
almeno 120 giorni per almeno due periodi di imposta a decorrere dal secondo
contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni dalla
data della cessazione del precedente contratto.

v
Compensi
per sportivi dilettanti
(comma 367): Aumentata da 7.500 euro a 10.000
euro la soglia di esenzione fiscale e contributiva per le indennità e i
rimborsi forfetari erogati agli sportivi dilettanti da associazioni/società
sportive dilettantistiche.

v
Modalità
di pagamento delle retribuzioni:
(commi 910-914). Dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro/committenti dovranno
corrispondere ai lavoratori la retribuzione solamente attraverso i canali
bancari o postali con i seguenti strumenti:


bonifico bancario


pagamento elettronico

– in contanti presso lo
sportello bancario o postale del datore di lavoro


assegno consegnato direttamente al lavoratore o delegato in caso di comprovato
impedimento (coniuge, convivente, familiare maggiore di 16 anni)

È esclusa quindi ogni possibilità di
pagare il lavoratore direttamente in contanti per ogni tipo di prestazione
lavorativa. La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova di
pagamento della retribuzione. Da questa disposizione è escluso il lavoro
domestico.

La
violazione della disposizione comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a
5.000 euro.

v
Aumento
ticket NASPI per licenziamenti collettivi:
(comma 137) dal 1 gennaio
2018 in caso di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro
soggetto alla contribuzione cigs, il ticket di licenziamento raddoppia passando
dall’attuale 41% al 82% del massimale NASPI per ogni lavoratore.

Casellato Raffaella
Consulente del lavoro



Voucher digitalizzazione: domande al via dal 30 gennaio.

NEWS Posted on Wed, January 17, 2018 12:15:38

POST 326

Si avvicina l’apertura dei termini per la presentazione
delle richieste di contributo relative al Voucher digitalizzazione. Infatti,
dal prossimo 30 gennaio e fino al 9 febbraio 2018 sarà attiva la procedura di
invio. Inoltre, già a partire dallo scorso lunedì 15 gennaio è
possibile accedere alla compilazione della domanda online.

Non si tratta però di un “click day” perché tutte le domande presentate dalle imprese
nei termini stabiliti saranno considerate ai fini del finanziamento
, indipendentemente
dall’ordine di arrivo. Nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher concedibili
alle imprese fosse superiore all’ammontare della dotazione finanziaria
regionale, comprese eventuali eccedenze provenienti da altre regioni, il
ministero procederà al riparto tra le
imprese istanti delle risorse disponibili
in proporzione al fabbisogno
derivante dalla concessione del voucher da assegnare a
ciascuna impresa.

Il voucher, destinato a sostenere la
digitalizzazione dei processi all’interno delle PMI, permette di agevolare
il 50% delle spese totali ammissibili ancora da sostenere, fino ad
un contributo massimo di 10.000 euro.

Sono ammesse le seguenti tipologie di investimento:

  • Hardware, software e
    servizi di consulenza specialistica;
  • Spese
    di attivazione del servizio per la connettività sostenute una tantum (con
    esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere
    infrastrutturali e tecniche e ai costi di dotazione e installazione degli
    apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga);
  • Spese
    relative all’acquisto e all’attivazione di decoder e parabole per il
    collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • Spese
    per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di servizi di
    formazione qualificata (a favore di titolari, legali rappresentanti,
    amministratori, soci, dipendenti dell’impresa beneficiaria).

L’agevolazione è rivolta alle micro, piccole e medie
imprese
, costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultano possedere,
alla data della presentazione della domanda, i requisiti di cui all’articolo 5 D.M. 23.09.2014, nonché
agli studi professionali che svolgono l’attività in forma di
impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro
delle imprese.

La dotazione finanziaria è pari a 100 milioni di euro a
valere sul PON 2014-2020 che, con il decreto direttoriale del 24 ottobre, sono
stati ripartiti su base regionale. Il Ministero ha premiato le micro, piccole e
medie imprese in possesso del rating di legalità: a queste sarà destinata una
riserva speciale del 5% dei fondi disponibili.

Ai fini dell’ammissione al beneficio:

  • la
    data del primo titolo di spesa dovrà essere successiva
    rispetto alla prenotazione del voucher
    e l’investimento
    complessivo dovrà essere ultimato non oltre sei mesi dalla data di
    pubblicazione del provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher da
    parte del ministero;
  • l’intervento
    deve essere ultimato entro sei mesi dalla pubblicazione
    sul sito istituzionale del Ministero del provvedimento di prenotazione;
  • le
    spese connesse all’intervento devono essere relative a beni nuovi
    di fabbrica acquistati da terzi
    che non hanno relazioni con
    l’acquirente;
  • le
    prestazioni svolte a titolo di servizi di consulenza o di formazione, facenti
    parte del progetto agevolato, devono essere realizzate entro il medesimo
    periodo;
  • i pagamenti dovranno
    essere tracciabili ovvero effettuati mediante bonifico SEPA Credit
    Transfer con indicazione della causale Bene
    acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014
    ” e gestiti
    attraverso un conto corrente dedicato. Ciascun acquisto dovrà essere
    saldato singolarmente con apposita indicazione della tipologia di spesa
    nella causale.

Si ricorda, infine, che ogni impresa può presentare
una sola domanda di accesso. Una volta chiusi i termini della
procedura il Ministero, entro 30 giorni, adotterà il provvedimento di prenotazione del
voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e
dell’importo dell’agevolazione prenotata.

Edoardo Segù
Villani & Partner



Dal 2018 il tasso di interesse legale sale allo 0,3%.

NEWS Posted on Tue, January 16, 2018 14:34:31

POST 325

Con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze datato 13 dicembre 2017 è stato innalzato il
tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. che passa dal precedente 0,1%
all’odierno 0,3% annuo.

Tale innalzamento comporta alcune
ripercussioni in termini di importi dovuti in relazione ad una lunga serie di
situazioni che possono coinvolgere il Contribuente interessato da un versamento
rateale ovvero da un ravvedimento operoso.

Ricordiamo infatti che il tasso di interesse legale trova
applicazione nei seguenti casi:

§
ravvedimento operoso ex art. 13 Dlgs 472/97;

§
adesione ad invito al
contraddittorio ex art. 5 Dlgs
218/97;

§
adesione ai PVC ex art. 5-bis Dlgs 218/97 (oggi abrogato);

§
accertamento con adesione ex art. 8 Dlgs 218/97;

§
acquiescenza all’accertamento ex art. 15 Dlgs 218/97;

§
conciliazione giudiziale ex art. 48 Dlgs 546/92.

Si ricorda tuttavia che per
quanto riguarda l’accertamento con adesione e l’acquiescenza la nuova
previsione normativa contenuta nell’articolo 8 Dlgs 218/97 per le rate
successive alla prima non si fa più esplicito riferimento all’ “interesse legale” bensì esclusivamente
agli “interessi”.

Non è infatti escluso che per
tali fattispecie si debba, in riferimento alle rate successive alla prima,
applicare il più oneroso tasso di interesse stabilito dall’art. 6 del DM 21
maggio 2009 (tasso del 3,5% annuo).

Ricordiamo però che la nuova
dizione dell’articolo 8 non opera in relazione alle adesioni e alle
acquiescenze perfezionate prima del 22 ottobre 2015.

Infine si evidenzia che la modifica
di cui trattasi non opera in relazione alle rateizzazioni previste in
riferimento all’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o
valore di acquisto delle partecipazioni o dei terreni
. In questi casi gli
interessi sono ancora dovuti nella
misura prevista del 3%
.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La Legge sulla concorrenza e il parere del Consiglio di Stato.

NEWS Posted on Mon, January 15, 2018 18:25:05

POST 324

Che la Legge sulla concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124) non fosse scritta bene ce ne eravamo accorti tutti. La conferma (ufficiale!) è arrivata con l’inusuale “grido d’aiuto” lanciato dal Ministero della salute al Consiglio di Stato in seguito alla moltitudine di richieste di chiarimenti da parte di privati cittadini, federazioni di ordini professionali, enti del Servizio sanitario nazionale in merito alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni.

L’incertezza riscontrata nel formulare le risposte, l’importanza delle questioni sollevate e probabilmente il timore che nei prossimi anni possa scaturirne un contenzioso dalle proporzioni spaventose, ha spinto il Capo dell’Ufficio legislativo ministeriale a formalizzare lo scorso 3 novembre una richiesta di parere al Consiglio di Stato, quale Organo di consulenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art.100 della Costituzione.

Il parere emanato a fine anno dalla Commissione speciale all’uopo costituita in seno al Consiglio di Stato, rispondendo ai diversi quesiti, ha fornito i seguenti chiarimenti:

  1. Società di capitali:

Nel prevedere la titolarità dell’esercizio di una farmacia anche in capo alle società di capitali, il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le tipologie di società di capitali. Ne discende che possono essere titolari di farmacia le Società a responsabilità limitata (Srl), le Società per azioni (Spa), le Società in accomandita per azioni (Sapa).

  1. Concorso straordinario, vincitori in forma associata:

I farmacisti risultati vincitori in forma associata al concorso straordinario possono costituire società di capitali e lo possono fare anche prima della scadenza del vincolo triennale. Tuttavia a tale società non possono partecipare, prima della conclusione dei tre anni, altri soggetti, che non siano gli stessi vincitori. Inoltre la società, dovendo rispettare il vincolo della gestione paritaria, non potrà essere una Sapa, che si caratterizza per le due diverse categorie di soci (accomandatari e accomandanti), ma potrà essere una Spa o, ancor meglio, una Srl a condizione però che lo Statuto presenti idonee disposizioni a tutela della gestione paritaria tra i soci per almeno il primo triennio.

  1. Soci non farmacisti:

Anche le società di persone e non solo le società di capitali possono avere nella propria compagine soci non farmacisti.

  1. Incompatibilità:
  1. Medici:

È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio di società titolare di farmacia, qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non la eserciti e sia solo iscritto all’albo professionale.

  1. Titolari, gestori provvisori, direttori, collaboratori di farmacia:

È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio, indipendentemente dal fatto che sia un “socio operativo”, un “socio di capitali”, un “socio persona fisica” o un “socio società”, chiunque sia titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.

  1. Rapporto di lavoro:

È incompatibile e quindi non può assumere la qualifica di socio, chiunque abbia un altro rapporto di lavoro, intendendo con questo non solo un rapporto di lavoro subordinato, ma qualsiasi rapporto di lavoro (anche autonomo) che abbia carattere continuativo e la cui regolarità delle prestazioni sia tale da risultare assorbente.

  1. Tutte le farmacie:

Le incompatibilità previste dalla norma sono applicabili sia alle farmacie vinte con concorso ordinario sia a quelle vinte con concorso straordinario.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



L’applicazione delle nuove norme sulla detrazione IVA.

NEWS Posted on Mon, January 15, 2018 18:10:42

POST 323

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 2, co. 1, del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, è stato ridotto sensibilmente il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni, al fine di agevolare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, ai sensi del novellato art. 19, co. 1, del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’imposta deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno in cui il diritto è sorto e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo. La nuova normativa ha disposto che le nuove regole in materia di detrazione IVA debbano trovare applicazione con riferimento alle sole fatture e alle bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017. Conseguentemente con la modifica del termine ultimo per l’esercizio della detrazione IVA è stato anche modificato il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. Pertanto, l’annotazione dei documenti di acquisto sull’apposito registro IVA deve avvenire prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, per quest’anno entro il prossimo 30.4.2018.

Operativamente:

· Il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni è stato anticipato di 2 anni rispetto a quello precedentemente previsto. Non è più possibile, dunque, esercitare il diritto alla detrazione IVA in un periodo d’imposta diverso da quello nel quale si è verificata l’esigibilità dell’imposta. A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

· Le nuove disposizioni in materia di detrazione IVA trovano applicazione con riferimento alle sole fatture e alle bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017. Viene introdotta, in tal modo, una disciplina transitoria e le nuove norme non si applicano, dunque, alle fatture e alle bollette doganali emesse in anni precedenti (e, segnatamente, negli anni 2015 e 2016) per le quali la detrazione non è ancora stata esercitata e, in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il termine per l’esercizio della detrazione.

· Con la modifica del termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali l’annotazione dei documenti di acquisto sull’apposito registro deve avvenire:

  • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
  • in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

· Per le operazioni con esigibilità 2017 che perverranno documentate da fattura dopo il 16.1.2018, la stampa specializzata suggerisce di adottare apposito “sezionale iva” dove far confluire tali operazioni senza “inquinare” l’esercizio 2018, ovvero creare un sistema informatico tale da isolare le stesse operazioni rispetto alle altre del 2018.

Criticità:

  • Le fatture relative al 2017 non ricevute entro il 30.4.2018 potranno essere regolarizzate se ricevute prima del 31.5.2018, emettendo autofattura e versando l’imposta in base all’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997;
  • Le fatture differite relative al 2017, anche se datate 2018, dovranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018 nella liquidazione di dicembre ovvero nella dichiarazione annuale;
  • Le note di variazione devono essere emesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificata l’emissione della nota di variazione;
  • Eventuali inesattezze iva 2017 potranno essere sanate presentando la dichiarazione integrativa.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2018: proroga dell’iperammortamento.

NEWS Posted on Fri, January 12, 2018 11:46:37

POST 322

La Legge di bilancio 2018 prevede
anche la proroga dell’iperammortamento per gli investimenti volti a favore i
processi di trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0” effettuati
entro il 31 dicembre 2018, ovvero sino al 31 dicembre 2019, a condizione che
entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal fornitore e sia
avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20%.

Restano ferme le agevolazioni
della maggiorazione ai fini fiscali del
150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi inclusi
nell’Allegato “A” alla Legge n. 232 del 11.12.2016 e del 40% del costo di
acquisto dei beni immateriali ricompresi nell’Allegato “B” della stessa Legge.

E’ stata, inoltre, ampliata la
categoria dei beni immateriali agevolabili, in quanto, ai beni ammissibili di
cui all’Allegato “B” la Legge di bilancio 2018 aggiunge altri beni: “i sistemi
di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; i
software e servizi digitali per al fruizione immersiva, interattiva e partecipativa,
ricostruzioni 3D, realtà aumentata; i software, piattaforme e applicazioni per
la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di
integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica,
fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei
dispositivi on-field)”.

Viene, infine, prevista la
possibilità di sostituire i beni oggetto di iperammortamento a condizione che
l’impresa:


sostituisca il bene originario con un bene
materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o
superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n.
232;


attesti l’effettuazione dell’investimento
sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito
dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica
Montebelluna



Legge di bilancio 2018: proroga del superammortamento.

NEWS Posted on Fri, January 12, 2018 11:42:54

POST 321

La Legge di bilancio 2018 prevede
la proroga del superammortamento per gli investimenti in beni materiali
strumentali effettuati sino al 30 giugno 2019, con una riduzione al 30% della
maggiorazione del valore dei beni ai fini fiscali, anziché al 40% come previsto
dalla normativa previgente.

Gli investimenti agevolati devono
essere realizzati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero sino al 30
giugno 2019, a condizione che gli investimenti si riferiscano ad ordini
accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la
medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al
20%.

Sono esclusi dall’agevolazione
gli investimenti in veicoli e mezzi di trasporto di cui all’art 164 del TUIR.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica
Montebelluna



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