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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuova possibilità per rivalutare partecipazioni e terreni.

NEWS Posted on Thu, January 11, 2018 09:24:50

POST 320

La Legge di Bilancio 2018 consente ancora una volta a persone fisiche, società semplici, enti
non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in
Italia di rivalutare (“affrancare”) il costo o valore di acquisto delle
partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti
alla data del 1 gennaio 2018.

L’aggiornamento al 1 gennaio 2018 del valore delle partecipazioni in società e dei
terreni detenuti dai privati (operazione che può esser molto conveniente
in previsione di una futura vendita) sarà possibile attraverso:

– la predisposizione entro il 30 giugno 2018 di una perizia
asseverata da parte di un professionista abilitato che determini il valore dei
predetti beni alla data del 1 gennaio 2018,

– il versamento di una imposta sostitutiva dell’8 per
cento
sul valore periziato,
imposta da versarsi (in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo)
sempre entro il 30 giugno 2018.

L’opportunità
di avvalersi della proroga della rivalutazione delle partecipazioni deve essere
valutata anche alla luce delle novità contenute nel Ddl di bilancio in materia
di tassazione del capital gain. Infatti, si ricorda che a partire dal 1 gennaio
2019 la tassazione del capital gain derivante dalla cessione di partecipazioni
qualificate detenute dalle persone fisiche sarà uniformata a quella prevista
per quelle non qualificate che attualmente scontano un’imposta sostitutiva del 26
per cento sull’ammontare della plusvalenza realizzata.

Stefano
Rodighiero
Studio EPICA
– Treviso



Credito d’imposta del 50 per cento per la quotazione delle PMI.

NEWS Posted on Thu, January 11, 2018 09:14:12

POST 319



Al fine di promuovere un ambiente più favorevole agli
investimenti e alla capitalizzazione delle imprese, la legge di bilancio 2018
riconosce un credito d’imposta del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti
dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 dalle PMI che decidono di quotarsi in
Borsa.

L’agevolazione spetterà alle piccole e medie imprese (come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003)
fino ad un importo massimo nella misura di 500 mila Euro e sarà
riconosciuta solo in caso di perfezionamento della procedura di ammissione alla
quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi di negoziazione di
uno Stato membro della Ue o dello Spazio economico Europeo.

Per questa agevolazione lo Stato ha stanziato un importo
complessivo di 80 milioni di Euro nell’arco di un triennio e sarà destinato nel
limite complessivo di 20 milioni di Euro per il 2019 e di 30 milioni di Euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Come accade per analoghe agevolazioni, il credito non
concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap e non rileva ai fini
di quanto disposto dal Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi
e dei componenti negativi.

In riferimento ai costi di consulenza oggetto
dell’agevolazione, sono ammessi tutti i costi sostenuti per il processo di
quotazione e ricomprendono le consulenze specialistiche necessarie per valutare
la fattibilità di una quotazione e per sostenere la società nel corso di tutto
il processo. In particolare, rientreranno nell’agevolazione le spese sostenute:

– per l’advisor finanziario (studio di fattibilità dell’Ipo
e supporto nel processo di ammissione);

– per il nominated advisor (due
diligence
finanziaria e di business, redazione del documento di
ammissione);

– per la società di revisione (giudizio sul bilancio
aziendale e comfort letter);

– per gli advisor legali e fiscali;

– per le società di comunicazione finanziaria e investor
relations
, nonché le cosiddette listing fee da versare
alla Borsa italiana o al gestore del mercato di quotazione.

Non possono invece formare oggetto di agevolazione i costi
di collocamento relativi all’aumento di capitale, posto che la normativa
Europea di settore li inquadra tra quelli che derivano dall’attività di
intermediazione finanziaria riferita alla sottoscrizione e vendita delle
azioni, non tra i costi di consulenza.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Detrazione del 19 per cento per i premi assicurativi relativi agli eventi calamitosi.

NEWS Posted on Wed, January 10, 2018 14:52:39

POST 318

La legge
di Bilancio 2018, aggiungendo la lettera f-bis) all’art. 15, comma 1 del TUIR, ha
previsto la detrazione di un importo pari al 19 per cento dei
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi
stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

La detraibilità è consentita per le polizze stipulate a partire dal 1 gennaio 2018 e le
stesse sono interamente esentate dalla imposta
sulle assicurazioni
(come previsto dal nuovo art. 11-bis dell’allegato C della tabella delle assicurazioni e dei
contratti vitalizi esenti da imposta
, aggiunto dalla legge di
Bilancio e annesso alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216).

Stefano
Rodighiero
Studio EPICA
– Treviso



Credito d’imposta del 36 per cento per prodotti plasmix.

NEWS Posted on Wed, January 10, 2018 14:36:27

POST 317

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche
miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e
della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, la
legge di bilancio 2018 ha istituito in via definitiva un credito d’imposta
del 36 per cento a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con
materiali derivati da plastiche miste (plasmix)
, provenienti dalla raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani
residui.

Il predetto credito è riconosciuto fino ad un importo
massimo annuale di Euro 20.000 per ciascuno
degli anni 2018, 2019 e 2020 e deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito. Per questa
agevolazione lo Stato stanzia un importo complessivo di un milione di Euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Come
accade per analoghe agevolazioni, il credito in commento non concorre alla
formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini di quanto disposto
dal Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti
negativi.

Inoltre, tale credito d’imposta del 36 per cento è
utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del periodo d’imposta successivo
a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti definiti precedentemente.
Ai fini della sua fruizione, il modello F24 è presentato esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2018: nuove scadenze fiscali.

NEWS Posted on Tue, January 09, 2018 14:46:04

POST 316

Negli oltre mille commi previsti dalla Legge di Bilancio 2018 varata a fine dicembre scorso c’è spazio anche per la rimodulazione delle scadenze per l’invio dei dichiarativi.

In sintesi:

– il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di irap slitta al 31 ottobre 2018 (periodo di imposta 2017);

– il termine per la presentazione della dichiarazione ritenute sui redditi effettuate dai sostituti di imposta (mod.770) slitta al 31 ottobre 2018;

– il termine per le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del modello 770;

– il termine per la presentazione del modello 730, sia precompilato che ordinario, è fissato al 23 luglio (in caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta la scadenza rimane fissata al 7.7). Inoltre, gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati / CAF sono così distribuiti:

• 29 giugno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6,

• 7 luglio per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6,

• 23 luglio per le dichiarazioni presentate dall’1.7 al 23.7;

– il termine per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relativo al secondo trimestre, ovvero primo semestre, slitta al 30 settembre 2018.

Il termine generalizzato di scadenza a fine ottobre 2018 si è reso necessario per evitare “sovrapposizioni” di adempimenti di natura dichiarativa come appunto spesometro e dichiarazioni legate ai redditi fintanto che non entrerà in vigore definitivamente la fatturazione elettronica che a sua volta farà venir meno l’obbligo dell’invio telematico dello spesometro.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuovi avvisi per gli attivi esteri non dichiarati al Fisco.

NEWS Posted on Mon, January 08, 2018 11:08:52

POST 315

Con provvedimento n. 299737
del 21 dicembre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che nel corso dei
prossimi mesi, al fini di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di
monitoraggio fiscale per le attività detenute all’estero nel corso del 2016
nonché l’emersione dei redditi esteri derivanti da dette attività, invierà una
comunicazione a quei contribuenti per i quali saranno emersi possibili anomalie
dichiarative a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle
Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di
informazioni secondo il Common Reporting
Standard
(CRS).

L’Agenzia delle Entrate ha
inoltre precisato che i contribuenti raggiunti da detta comunicazione potranno
regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso
beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso
dalla commissione delle violazioni stesse.

La regolarizzazione dovrà
avvenire presentando una dichiarazione dei redditi integrativa con il quadro RW
correttamente compilato e con l’indicazione degli eventuali redditi percepiti
in relazione alle attività estere.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Novità in materia di equo compenso.

NEWS Posted on Sun, January 07, 2018 11:49:59

POST 314

Il testo definitivo della
legge di bilancio 2018 ha modificato l’art. 19-quaterdecies del D.L. n.
148/2017, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali rese da
tutti i lavoratori autonomi, inclusi quelli senza Ordini o Albi ed esclusi gli
imprenditori (ivi compresi i piccoli imprenditori).

Si tratta della
disposizione, di recentissima introduzione, volta a garantire ai lavoratori
autonomi il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti
diversi dai consumatori e dalle piccole e medie imprese (quindi con clienti
c.d. forti, come banche e assicurazioni).

La normativa trova dunque
applicazione esclusivamente nei confronti di clienti grandi imprese (con più di
250 dipendenti ed oltre 40 milioni di fatturato) e di banche ed assicurazioni
quando le convenzioni che disciplinano il rapporto sono unilateralmente
predisposte da dette imprese.

La disposizione approvata
interviene su più punti sulla disciplina dell’equo compenso apportando alcune
significative modifiche.

In primo luogo il
legislatore ha previsto un più stretto rapporto dell’equo compenso con i
parametri tariffari previsti, per gli avvocati, dal DM Giustizia e per gli
altri professionisti dai decreti dei ministeri vigilanti.

In secondo luogo è stata
inserita la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di
clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di
specifica trattativa e approvazione tra il cliente ed il professionista. Tra le
varie clausole riportiamo di seguito quelle maggiormente significative:

a)
la riserva al cliente
della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b)
l’attribuzione al cliente
della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi
essenziali del contratto;

c)
l’attribuzione al cliente
della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve
eseguire a titolo gratuito;

d)
la previsione di termini
di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del
cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il legislatore ha infine
eliminato la disposizione che attualmente prevede che l’azione volta a far
valere la nullità delle clausole vessatorie possa essere esercitata entro 24
mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull’equo
compenso. Conseguentemente trovano ora applicazione le regole ordinarie che
prevedono l’imprescrittibilità delle azioni volte a far valere la nullità di
clausole contrattuali.

Tommaso
Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Cessione della partecipazione a seguito di conferimento d’azienda a registro fisso.

NEWS Posted on Fri, January 05, 2018 10:47:30

POST 313

La legge di Bilancio 2018 apporta
un’importante modifica in materia di applicazione di imposta di registro su “atti
collegati” riscrivendo in parte l’articolo 20 del TUR (Testo Unico dell’imposta
di Registro).

Attraverso la novella,
contenuta nel comma 87 della Legge 205/2017, viene scritta la parola fine alla
discussa linea giurisprudenziale che riteneva di tassare con aliquota
proporzionale gli atti concatenati di conferimento di azienda e cessione delle
partecipazioni.

Dal punto di vista reddituale si
ricorda che questo tipo di operazioni non rientrano nel novero delle operazioni
cd “abusive” ex articolo 10 bis dello
Statuto dei Diritti del Contribuente
in quanto tale condotta viene espressamente consentita dall’articolo 176 del
TUIR il quale, al suo comma 3, prevede che non debba considerarsi abuso del
diritto il conferimento dell’azienda in continuità dei valori fiscali e la
successiva cessione della partecipazione.

Se quindi dal punto di vista
reddituale non potevano esserci dubbi interpretativi nel ritenere non abusiva
tale condotta negli ultimi anni si era sviluppato un filone giurisprudenziale
secondo cui, in base all’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro,
si riteneva che le due operazioni concatenate andassero assoggettate non già
all’imposta fissa di registro prevista dalla legge per lo specifico atto, ma a
quella proporzionale (9% immobili e 3% altri beni) stabilita per le cessioni di
azienda.

Attraverso
il predetto intervento normativo viene quindi previsto espressamente che la
tassazione del registro venga effettuata secondo la intrinseca natura e gli
effetti giuridici del singolo atto registrato sulla base
degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali
e dagli atti ad esso collegati.

Pertanto, a partire dal 1°
gennaio 2018, gli atti di conferimento d’azienda seguiti da cessione delle
partecipazioni potranno essere effettuati in totale sicurezza con riferimento
all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa senza che tale
impostazione possa essere disconosciuta dal fisco.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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