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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Proroga alla riforma del sistema di remunerazione della Farmacia.

NEWS Posted on Tue, January 02, 2018 11:28:11

POST 312

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – meglio nota come “Legge di bilancio 2018”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 62, quest’anno funge anche da “Legge Milleproroghe”, a causa del previsto scioglimento delle Camere disposto dal Presidente Sergio Mattarella per fine legislatura.

Tra le diverse proroghe disposte anche quest’anno in extremis dal Governo, interessa alla Farmacia soprattutto quella contenuta al comma 1141, art.1, che rinvia di un anno, ovvero al 1° gennaio 2019, l’entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera del farmaco.

L’attuale sistema di remunerazione, caratterizzato dal riconoscimento all’Industria, alla Distribuzione intermedia e alla Farmacia di una percentuale stabilita per Legge del prezzo di vendita al pubblico del medicinale, è ormai del tutto incapace di remunerare adeguatamente il Canale e soprattutto le Farmacie e i Grossisti dell’attività svolta e degli investimenti sostenuti.

Del resto l’attuale sistema di remunerazione è stato definito in un’epoca in cui i prezzi dei farmaci erano quantomeno costanti, se non addirittura crescenti, riuscendo quindi a garantire margini appropriati.

Oggi il mercato del farmaco distribuito attraverso il Canale Farmacia, si caratterizza invece, da un lato, per la progressiva riduzione dei prezzi a causa della “genericazione delle vendite” e, dall’altro, per l’incremento degli sconti e delle trattenute praticati dal Servizio sanitario nazionale.

Il fenomeno, del resto comune a molti altri Paesi, qualora non affrontato attraverso la decisa revisione del modello, è destinato a pregiudicare la sostenibilità dell’intera filiera distributiva e quindi -in ultima- la stessa tutela della salute pubblica.

Proprio per ciò, ancora nel 2010, la questione è stata sollevata dal Governo (all’epoca guidato da Berlusconi), che con il DL 78/2010 ha disposto l’avvio di un confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica.

L’invito del Governo cadde purtroppo nel nulla al punto che due anni dopo, stante l’urgenza e la drammaticità della situazione, il nuovo Governo Monti ha stabilito che:

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco fosse sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Aifa;
  2. In caso di mancato accordo tra tutti gli attori coinvolti, onde garantire comunque il rispetto del suddetto termine, il Governo avrebbe provveduto direttamente e autonomamente, con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Purtroppo la storia è nota: non solo non è stato trovato alcun accordo tra le associazioni di categoria, invero solo timidamente ricercato nell’autunno del 2012, ma neppure i deboli Governi di questi anni sono stati in grado di imporre per decreto la necessaria riforma.

Ecco allora il balletto delle proroghe: il 1° gennaio 2013 è stato dapprima ottimisticamente rinviato al 30 giugno 2013, per poi slittare al 1° gennaio 2014, poi al 1° gennaio 2015, poi al 1° gennaio 2016, poi al 1° gennaio 2017, poi al 1° gennaio 2018 ed ora al 1° gennaio 2019. Con questa, siamo così arrivati alla settima proroga.

Decisamente troppo, considerato che a finanziare quest’inerzia sono stati soprattutto i farmacisti, che in questi anni hanno assistito al crollo degli utili derivanti dal fatturato mutualistico, ovvero da quello che dovrebbe rappresentare il core business della loro attività.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Legge di bilancio 2018: alcune novità per la Farmacia.

NEWS Posted on Sat, December 30, 2017 16:21:53

POST 311

Tra le varie disposizioni contenute nella Legge di bilancio, meritano un richiamo due importanti norme che riguardano la Farmacia, sebbene più rivolte alla farmacia del futuro che a quella di oggi.

Innanzitutto si segnala un intervento a favore dell’Enpaf, considerato che, a seguito dell’approvazione della Legge sulla concorrenza e quindi della possibilità anche per i “non-farmacisti” (ovvero di soggetti non iscritti all’Istituto previdenziale di categoria) di essere soci di società titolari di farmacia, avrebbe subito una pericolosa riduzione delle proprie entrate.

La Legge di bilancio 2018 è quindi intervenuta prevedendo che le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, qualora i soci “non-farmacisti” abbiano la maggioranza del capitale sociale, dovranno versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo netto iva. Il contributo dovrà essere corrisposto entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento ai valori di fatturato dell’anno precedente.

Un’altra importante disposizione riguarda la “Farmacia dei servizi” che, come noto, stenta a decollare a causa della ridotta, se non assente, convenienza economica per la farmacia: costretta a sostenere elevati costi a fronte di ricavi spesso contenuti o irrisori.

Nella Legge di bilancio è previsto l’avvio in forma sperimentale della remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

La sperimentazione riguarderà complessivamente nove Regioni, con popolazione residente superiore ai due milioni, distribuite lungo tutto il territorio nazionale, di cui tre verranno selezionate dal Min. della Salute (di concerto col MEF e la Conferenza Stato-Regioni) già nel 2018, altre tre nel 2019 e infine ulteriori tre nel 2020.

L’importo stanziato per la sperimentazione è pari ad euro 6 milioni il primo anno, 12 milioni il secondo e 18 milioni l’ultimo.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Dividendi Black List più “leggeri” se l’attività della partecipata è effettiva.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:50:28

POST 310

La Legge di Bilancio 2018,
approvata in via definitiva lo scorso 23 dicembre 2017, introduce alcune
interessanti novità in tema di dividendi così detti “black list ovvero quegli
utili distribuiti a soggetti residenti da parte di società localizzate in paesi
a fiscalità privilegiata secondo i criteri individuati nell’articolo 167 comma
4 del TUIR.

Da un lato infatti i commi
1007 e 1008 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018 stabiliscono che non
sono da considerarsi “utili black list
quegli utili percepiti da soggetti residenti (sia persone fisiche che società)
provenienti da una società che al momento della distribuzione è localizzata in
uno stato a fiscalità privilegiata ma che risultano essere stati prodotti in periodi
antecedenti nei quali la società estera era considerata “white list”.

La distribuzione di detti
utili, viene precisato, seguirà poi un criterio “FIFO” per cui si considereranno
distribuiti prioritariamente gli utili “white
list”
.

In tal modo gli utili
risulteranno imponibili per il solo 5% se distribuiti a società di capitali italiane
mentre per le persone fisiche concorreranno alla formazione del reddito secondo
le ordinarie regole fissate dall’articolo 47 comma 1 del TUIR.

Viene così superata
l’interpretazione, a dir poco penalizzante, fornita dall’Agenzia delle Entrate
con circolare n .35/E del 2016 secondo cui per stabilire la provenienza (o meno)
degli utili da un paradiso fiscale assumesse rilevanza il criterio vigente al
momento della loro percezione.

In ultimo al comma 1009
dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 viene previsto che per i soli
soggetti IRES gli eventuali dividendi percepiti da società partecipate
residenti in paesi a fiscalità privilegiata saranno imponibili esclusivamente
per il 50% del loro ammontare e sulle somme ricevute spetterà il credito di
imposta per le tasse già versate all’estero secondo i criteri dettati
dall’articolo 165 del TUIR.

Condizione per applicare la
nuova previsione è che sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b) del TUIR, che la
società partecipata eserciti nel paese di residenza una effettiva attività
industriale o commerciale.

Si ricorda che in precedenza
il dettato normativo dell’articolo 89 del TUIR prevedeva che detti utili
fossero, in via generale, imponibili per il loro intero ammontare.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Dividendi e capital gain: nuovo trattamento fiscale.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:36:37

POST 309

Fra le novità contenute nel disegno di legge di bilancio 2018, particolare
attenzione deve essere posta alla modifica dei criteri di tassazione dei dividendi percepiti dalle persone
fisiche che detengono partecipazioni qualificate e dei capital gain conseguiti per effetto
delle vendite delle predette partecipazioni detenute sempre dalle persone
fisiche.

L’intento del legislatore è infatti quello di uniformare la tassazione dei
dividendi e dei capital gain a quella prevista per le partecipazioni non
qualificate
che ad oggi scontano un’imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare dei dividendi e
delle plusvalenze realizzate.

Dividendi

La norma transitoria contenuta nel comma 1006 della legge
di bilancio 2018 (c.d. regime
transitorio)
prevede che alle distribuzioni di utili prodotti fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e “deliberate” dal 1 gennaio 2018
al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le precedenti regole, ovvero:

– tassati per il 40% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (articolo 47 del
TUIR);

– tassati per il 49,72% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (Dm 2 aprile
2008);

– tassati per il 58,14% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016 (Dm 26 maggio 2017).

In sostanza, il nuovo regime transitorio prevede che gli
utili prodotti fino al 2017- se distribuiti tra il 2018 ed il 2022 – non
sconteranno la nuova tassazione del 26% e saranno assoggettati al regime
previgente di inclusione parziale nell’imponibile IRPEF (sempre più favorevole
di quello nuovo introdotto dalla legge di bilancio, anche nel caso in cui si applichi
l’aliquota marginale IRPEF massima).

Diversamente, la disciplina transitoria non si applica in
relazione agli utili percepiti dal 1 gennaio 2018 ma la cui “delibera” è
intervenuta entro il 31 dicembre 2017. In questo caso sarà applicato il nuovo
regime e pertanto i dividendi percepiti saranno soggetti all’imposta
sostitutiva del 26%.

Capital gain

A partire dal 1 gennaio 2019 la tassazione dei capital gain viene
uniformata a quella prevista per le partecipazioni non qualificate che
ad oggi scontano un’imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare della plusvalenza realizzata. Questa importante
novità è collegata con altre due disposizioni, ovvero:

– dal 1 gennaio 2018 la percentuale di imponibilità delle plusvalenze
qualificate si è innalzata al 58,14%
(dal 49,72%);

– la possibilità di affrancare il valore delle partecipazioni possedute
alla data del 1 gennaio 2018 (normativa prorogata dal disegno di legge di
bilancio 2018).

Nonostante il sistema di tassazione di questi redditi sarà più semplice a
partire dal 2019, ad oggi saranno necessarie ulteriori analisi di convenienza
economica per coloro che nel frattempo desiderano vendere partecipazioni
qualificate.

Infatti, per tutte le azioni o quote
vendute nel 2018
la plusvalenza sarà tassata (nel periodo in cui si incassa
il corrispettivo) per il 58,14% del
suo ammontare; nel caso in cui l’aliquota IRPEF è quella massima del 43%, la
tassazione sulla plusvalenza sarà pari al 25%
(il 43% di 58,14%).

Tuttavia, chi cede nel 2018 ha sempre la possibilità di affrancare il
valore della partecipazione, applicando l’imposta sostitutiva dell’8%.

Poiché il rapporto tra imposta sostituiva e IRPEF ordinaria è nel caso
massimo pari a 8/25, ne consegue che ci sarà la convenienza ad affrancare ogni
volta che la plusvalenza supera gli 8/25 (cioè il 32%) del valore complessivo
della quota che si vuole cedere nell’anno.

Se invece le azioni o quote vengono
vendute a partire dal 2019
, la plusvalenza viene assoggettata all’imposta
sostitutiva del 26%.

Chi ha la prospettiva di cedere in questo anno, può affrancare il valore
della partecipazione entro il 30 giugno 2018. In questo caso il rapporto tra
imposte sostitutive è di 8/26, con la conseguenza che la convenienza
all’affrancamento scatta ogni volta che la plusvalenza supera questa soglia
(pari a circa il 31%).

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Schede carburante in soffitta dal 1° luglio 2018.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:28:46

POST 308

Come già
indicato in un precedente post, l’obbligo di fatturazione elettronica, che per
la maggior parte dei soggetti passivi d’imposta decorre dal 1° gennaio 2019,
viene anticipato di sei mesi per alcune operazioni; in particolare è previsto
che per le “cessioni di benzina o di
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
” esso
decorra dal 1° luglio 2018. Per effetto di ciò, la scheda carburante verrà
soppressa e sostituita dalla fattura elettronica a partire da tale data.

Altra novità
introdotta dalla la legge di stabilità, sempre con decorrenza dal 1° luglio
2018, riguarda la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e la
detraibilità ai fini l’iva degli acquisti di carburanti per autotrazione. Viene
infatti stabilito per poter dedurre il costo e detrarre l’iva sarà necessario
procedere al pagamento del rifornimento tramite uno strumento elettronico di
pagamento emesso da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione
ex art. 7, sesto comma, DPR 605/73 o tramite altro strumento che verrà
individuato attraverso apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrare.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Iva addebitata per errore: nuovo regime sanzionatorio.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:26:50

POST 307

Può accadere che il proprio fornitore esponga in fattura un’iva superiore a
quella che andrebbe correttamente indicata, per esempio perché viene applicata
un’aliquota superiore a quella corretta ovvero l’operazione è esente anziché
imponibile.

In tali situazione il cliente soggetto passivo d’imposta non può ignorare
l’errore e portarsi in detrazione l’imposta. Tuttavia, in buona fede, potrebbe accedere
che la fattura venga considerata corretta e l’imposta detratta. In caso di
verifica le conseguenze per il cessionario/committente non sono irrilevanti, in
quanto il diritto alla detrazione viene negato (l’imposta indebitamente
detratta deve essere restituita) e si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta; inoltre – come
normalmente accade – se l’operazione confluisce in dichiarazione, si è di
fronte all’ulteriore violazione di infedele dichiarazione.

La legge di bilancio, approvata
definitivamente dal Senato lo scorso 23 dicembre, interviene su tale
fattispecie prevedendo che il cessionario o committente possa detrarsi l’iva
(quindi non si verificherà l’ipotesi di infedele dichiarazione), ma sarà
assoggettato a una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro; resta ferma, in tutti gli altri casi di
indebita detrazione, la sanzione del 90% (oltre eventualmente all’infedeltà
della dichiarazione).

La norma tuttavia subordina l’applicazione del più favorevole regime
sanzionatorio alla circostanza che l’imposta sia stata “erroneamente assolta
dal cedente o prestatore” ovvero che la fattura sia stata comunque registrata ai fini iva dal cedente o
prestatore e conseguentemente l’imposta sia confluita nella liquidazione di
competenza.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Fatturazione elettronica: obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2019.

NEWS Posted on Fri, December 29, 2017 11:23:25

POST 306

La legge di
bilancio 2018 introduce l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2019,
di emissione delle fatture in formato elettronico per la generalità delle
operazioni soggette ad IVA, sia nei confronti di soggetti passivi d’imposta
(c.d. operazioni B2B, “business to business”) che nei confronti dei
“consumatori finali” (c.d. operazioni B2C, “business to consumer”).

Le fatture
(elettroniche) per le operazioni B2B dovranno essere trasmesse esclusivamente
mediante il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando il formato XML, mentre
nell’ipotesi B2C le fatture non saranno trasmesse direttamente all’acquirente,
bensì messe a disposizione di quest’ultimo mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui
l’operazione sia del tipo B2C, al cliente verrà consegnata/trasmessa solo
una copia elettronica o analogica del documento, ferma restando la
facoltà del consumatore di rinunciare a quest’ultima.

Sono esonerati
da tale obbligo solo i soggetti minori (ex L. 98/2011) e i cd. forfettari (ex
L. 190/2014).

L’obbligo in
questione viene anticipato al 1° luglio 2018 limitatamente alle cessioni di
benzina e gasolio usati come carburanti e alle prestazioni di servizi rese da
subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici.

Per le
operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2019 verrà meno l’obbligo
di trasmissione dei dati delle fatture (cd. spesometro), mentre rimarrà
immutato quello relativo alle comunicazioni delle liquidazioni iva periodiche.

Nessun obbligo
di fatturazione elettronica interesserà invece le operazioni poste in essere
con soggetti non residenti, non domiciliati o non identificati in Italia; per
esse sarà tuttavia obbligatorio inviare, entro l’ultimo giorno del mese
successivo “a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data
di ricezione del documento comprovante l’operazione” le informazioni
riguardanti le operazioni stesse (sia attive che passive). Rimangono escluse da
tale obbligo le operazioni per le quali è stata emessa/ricevuta la fattura
elettronica.

Nel
caso in cui, ricorrendone l’obbligo, non venga emessa una fattura in formato
elettronico ovvero essa non venga inviata tramite lo SDI, la stessa si
considera come non emessa, con conseguente applicazione di una sanzione che va
dal 90% al 180% dell’imposta corrispondente all’imponibile non correttamente
certificato (sanzione minima euro 500).

Il
cessionario o committente soggetto passivo d’imposta che, ricorrendone i presupposti,
non riceva la fattura nel formato e tramite il canale previsti, per evitare
l’applicazione di sanzioni (dal 100% al 200% dell’imposta non correttamente
certificata, con un minimo euro 250), deve provvedere alla regolarizzazione
sempre tramite il Sistema di Interscambio.

Viene
inoltre introdotta una specifica sanzione per la violazione dell’obbligo di
comunicazione delle operazioni poste in essere con soggetti non residenti
determinata in euro 2 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



La mediazione tributaria passa da ventimila a cinquantamila Euro per gli atti notificati dal 1 gennaio 2018.

NEWS Posted on Thu, December 28, 2017 19:41:09

POST 305

Il legislatore tributario ha modificato
la disciplina del reclamo/mediazione di cui all’art. 17-bis del D.L.vo 31/12/1992, n. 546, elevando da ventimila a
cinquantamila euro la soglia di valore delle liti per le quali il ricorso del
contribuente a) “produce anche gli
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell’ammontare della pretesa
”; b) “non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni
dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura

di mediazione.

E’ utile ricordare:

a) che la suddetta procedura è
applicabile, oltre agli atti dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione,
anche agli avvisi di classamento degli immobili, nonché ai provvedimenti (nei
limiti di valore di 50.000 euro) emessi da Dogane, Consorzi di bonifica, uffici
giudiziari, Camere di Commercio e Comuni per i tributi locali;

b) che il “valore della controversia”
si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo
del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle
sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della
controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate;

Il nuovo limite di valore della
mediazione tributaria si applica agli atti notificati (per il destinatario) a
decorrere dal 1° gennaio 2018.

Pertanto, se l’atto è notificato a
mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente
successivamente a tale data, l’eventuale controversia innanzi alla Commissione
tributaria provinciale, anche di valore superiore a ventimila e fino a
cinquantamila euro, soggiace alla disciplina del reclamo/mediazione. Nel caso
dell’azione di rimborso, invece, occorre tener conto della regola per cui il
ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data
di presentazione della domanda di restituzione. Di conseguenza, la mediazione si
applica anche nei casi in cui -alla data del 1° gennaio 2018- non sia decorso
il termine di novanta giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a
rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se
-alla medesima data- tale termine dilatorio risulti già spirato.

Come si legge nella Relazione
illustrativa al decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21/6/2017, n. 96, l’estensione dell’ambito di applicazione della
mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro
risponde alla “necessità di deflazionare il contenzioso tributario presso le
Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione” fino ad un importo ritenuto
congruo per una previa gestione delle liti in sede amministrativa.

Avv. Claudio Tiberti



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