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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Antiriciclaggio: i chiarimenti del MEF.

NEWS Posted on Wed, November 15, 2017 09:21:28

POST 296

Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha recentemente reso una serie di chiarimenti
relativi alle novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs 90/2017,
che è entrato in vigore il 04.10.2017.

In particolare il MEF ha
chiarito che:

a) in tema di adeguata verifica semplificata non sono
predeterminabili a priori le misure di cui all’art. 23, comma 1 del D.Lgs
231/2007 che pertanto, nel rispetto del principio di approccio basato sul
rischio, devono essere di volta in volta valutate e calibrate sul caso
specifico dai singoli soggetti obbligati previa effettuazione di una
valutazione in concreto del rischio
;

b) l’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone
non può essere effettuata utilizzando i criteri di cui all’art. 20 del D.Lgs
231/2007 in quanto previsti per le società di capitali. Nel caso delle società
di persone pertanto, salvo il caso di una possibile interposizione fittizia, il
titolare effettivo coincide con la persona fisica che agisce tramite essa;

c) il divieto di trasferire denaro contante
in misura pari o superiore complessivamente ad Euro 3.000 tra soggetti diversi
(ad esempio, tra il socio e la società di cui fa parte o tra società
controllata e controllante) essendo finalizzato a garantire la tracciabilità
delle operazioni al di sopra di una certa soglia, opera sempre a prescindere
dalla natura lecita o illecita delle stesse
;

d) l’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo
49, va riferito al valore del denaro contante da trasferire. Pertanto, il
divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di
valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o
superiore a Euro 3.000, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia
effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero
quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse
specie di mezzi di pagamento
. Non è ravvisabile la violazione nel
caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla
somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali
da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli
pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei
magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di
distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di
somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale
tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra,
comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la
sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo
specifico scopo di eludere il divieto legislativo;

e) relativamente ai contratti di locazione il valore
dell’operazione
da prendere come riferimento per valutare il superamento o
meno della soglia dei 15.000,00 euro, a partire dalla quale scattano gli
obblighi degli adempimenti antiriciclaggio, è quello relativo al canone
complessivo contrattualmente stabilito, anche tenuto conto della durata del contratto
medesimo, a prescindere dalle modalità di pagamento del canone di locazione;

f) ai fini
della conservazione dell’originale
ovvero copia avente efficacia probatoria
ai sensi della normativa vigente,
delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni si precisa che la
semplice fotocopia dell’atto stipulato dal cliente deve essere idonea a
garantire la fedele corrispondenza della copia all’originale
e deve essere
utilizzata attraverso modalità di conservazione idonee a garantire per ciascun
cliente: la data di instaurazione del conferimento dell’incarico; i dati
identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le
informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione, la data,
l’importo e la causale dell’operazione e i mezzi di pagamento utilizzati.

Tommaso
Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Ticket licenziamento: probabile raddoppio dal 2018 per licenziamenti collettivi.

NEWS Posted on Sun, November 12, 2017 16:33:33

POST 295

È’ attualmente all’esame del Senato la c.d. “Legge di
Bilancio 2018” contenente modifiche sostanziali anche al ticket sul licenziamento introdotto
nel 2012 dalla Riforma Fornero, che altro non è che un contributo dovuto
all’INPS dal datore di lavoro in caso di licenziamento di dipendenti a tempo
indeterminato (o comunque in tutti i casi in cui il lavoratore abbia diritto
all’indennità di disoccupazione) ai fini di
finanziare la Naspi.

Attualmente il ticket ammonta al 41% del massimale Naspi,
cioè a circa 490€ per ogni anno di anzianità di servizio fino ad un massimo di
tre, quindi con un massimo di circa 1.470€
per i contratti di durata pari o superiore a 36 mesi.

Il DDL Legge di Bilancio 2018, articolo 20
comma 2, prevede un raddoppio di
questa aliquota: si passerà quindi all’82% per un totale massimo di 2.940€.

Questa
previsione è limitata ai licenziamenti collettivi attuati dai
datori di lavoro tenuti alla
contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria CIGS
(per esempio imprese industriali ed artigiane sopra i 15 dipendenti e
aziende commerciali sopra i 50 dipendenti
).

L’aumento del ticket non riguarderebbe però le procedure già avviate
in base all’articolo 4 della legge 223/1991 entro il 20 ottobre 2017.

Ricordiamo inoltre che dal 1 gennaio 2017 nell’ipotesi
di licenziamento collettivo dove manchi un accordo sindacale
l’importo del ticket calcolato come sopra indicato va moltiplicato per tre volte.

Raffaella Casellato
Consulente del lavoro



Il Ddl Bilancio 2018 approda in Senato.

NEWS Posted on Sat, November 04, 2017 11:04:43

POST 294

In data 30 novembre 2017 è approdata in Senato la
versione definitiva del Ddl di bilancio 2018 (Disegno di Legge). Il Ddl, che
dovrà essere approvato entro fine anno, si compone di una novantina di pagine,
dove trovano spazio ben 120 articoli, i cui temi principali sono i seguenti:

– Proroga di un anno per gli iperammortamenti: il termine per effettuare gli investimenti in beni con maggiorazione
del 150% per il calcolo di ammortamenti e canoni leasing slitta dal 31 dicembre
2017 al 31 dicembre 2018. L’ultimazione potrà avvenire fino al 31 dicembre 2019
se, entro il 31 dicembre 2018, sarà accettato l’ordine e pagato un acconto del
20%.

Il super ammortamento invece viene prorogato
ma escludendo integralmente le autovetture, anche se strumentali.

– Rivalutazioni terreni e partecipazioni: è riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n.
282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

– terreni edificabili e agricoli
posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

– partecipazioni non quotate in mercati
regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto alla data
dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società
semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro
il quale provvedere:

– alla redazione ed all’asseverazione
della perizia di stima;

– al versamento dell’imposta sostitutiva,
pari all’8%.

– Credito d’imposta per le spese di consulenze relative
alla quotazione delle PMI:
ci sarà uno sconto per le PMI che vanno in Borsa. Il Governo ha deciso
così di favorire le PMI che si vogliono quotare con un credito d’imposta sul
50% dei costi di consulenza e collocamento legati all’Ipo (initial public offer).

– E-fattura, obbligo dal 2019: dal 1 gennaio
2019 (data in cui viene meno lo spesometro) ci sarà l’obbligo generalizzato
della fattura elettronica tra soggetti passivi IVA residenti e soggetti
stabiliti in Italia.

Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, poiché ad
esempio saranno esclusi i contribuenti di minori dimensioni nel regime dei
minimi e in quello forfettario.

Dal 1 luglio 2018 invece, la fattura elettronica
dovrà essere adottata nella filiera dei carburanti e nei subappalti nei
contratti di appalto per lavori, servizi e forniture con la P.a..

– Dividendi esteri esclusi dal ROL per la deduzione degli interessi
passivi:
i dividendi esteri vengono nuovamente esclusi
dal calcolo del ROL (risultato operativo lordo), limitando così la possibilità
di portare in deduzione dal reddito d’impresa gli interessi passivi. Questa
misura viene adottata in deroga allo Statuto del contribuente e pertanto avrà
effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2017 (si ricorda invece che
la legge di bilancio entrerà in vigore il 1° gennaio 2018).

– Partecipazioni qualificate tassate al 26%: l’articolo 88 del Ddl eliminerà la distinzione tra partecipazioni
qualificate e non qualificate possedute dalle persone fisiche, estendendo così il
prelievo attualmente previsto del 26% per le non qualificate anche alle
qualificate.

Tuttavia, le modifiche normative non sono
destinate a produrre effetti immediati, in quanto, la norma dispone una duplice
decorrenza differita:

– per i redditi di capitale (dividendi)
la novità si applicherà agli importi percepiti a partire dal 1 gennaio 2018;

– per i redditi diversi, le nuove regole
riguardano le plusvalenze realizzate a partire dal 1 gennaio 2019.

Se verranno distribuiti dividendi a
fronte di utili formatisi nei periodi fino al 2017, continueranno ad operare in
via transitoria le regole attuali (quindi concorso parziale al reddito
imponibile per il 40, il 49,72 ovvero il 58,14% del loro ammontare). Questa
salvaguardia coprirà tutte le distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre
2022.

– Sgravio del 50% per tre anni nei contratti a tutele crescenti: da gennaio 2018 scatterà una nuova forma di decontribuzione per
spingere l’occupazione stabile giovanile: per i datori privati viene introdotto
uno sgravio del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con
un tetto annuo di 3 mila euro. Il primo anno (nel 2018) l’incentivo riguarderà
l’assunzione a tempo indeterminato di ragazzi under 35 (che non hanno mai avuto
prima rapporti d’impiego stabili). Successivamente, da gennaio 2019, lo sgravio
sarà limitato agli inserimenti “fissi” dei giovani fino a 29 anni.

Con la proroga del bonus Sud, lo sgravio
salirà al 100% per un solo anno per le regioni meridionali (sempre a partire da
gennaio 2018).

– 250 milioni per la formazione 4.0: sono previsti 250 milioni per il 2018 per
il credito d’imposta afferente alla formazione su “industry 4.0”. Il beneficio,
nella misura del 40% fino a un massimale annuo di 300 cmila euro, si riferisce
alle spese per il solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo
in cui viene occupato in formazione 4.0.

– Bonus 80 Euro: si alzano le soglie di
reddito per ottenere il bonus Irpef da 80 euro. In base al testo definitivo
della legge di bilancio approdata in Senato, il tetto di 24.000 euro sale a
24.600 e quello di 26.000 sale a 26.600.

– Bonus casa: viene prorogato nell’assetto attuale lo
sconto del 50% per le ristrutturazioni, insieme al sismabonus fino all’85% e
all’ecobonus per gli interventi pesanti fino al 75 per cento. Resta in vita
anche l’ecobonus ordinario al 65%, ma perde qualche pezzo: infissi, schermature
solari, caldaie a condensazione e a biomasse transitano al 50 per cento.
Proroga secca per il bonus mobili: anche nel 2018 saranno detraibili al 50% le
spese per arredi e grandi elettrodomestici. Esordio assoluto invece per il
bonus del 36% per la sistemazione a verde di terrazzi, giardini e balconi.

– Cedolare secca canoni concordati: in caso di opzione per la cedolare secca, l’art. 9, comma 1, DL n.
47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 – 2017, l’applicazione dell’aliquota
ridotta del 10% per i contratti abitativi a canone concordato, relativi ad
abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88
e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Ora è disposto che detta aliquota ridotta
del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Cessione dell’immobile da ultimare: ultime pronunce in tema di imposta di registro.

NEWS Posted on Wed, October 25, 2017 22:54:57

POST 293

Con sentenza n. 22138 del 22
settembre 2017 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla
cessione di un fabbricato strumentale non ultimato.

Tale fattispecie non è regolamentata
in maniera espressa da nessuna norma e pertanto nel corso del tempo ha spesso
destato alcuni dubbi operativi in materia di applicazione delle imposte di
registro ed ipocatastali.

Secondo quanto sostenuto dalla
Cassazione nella sentenza in esame qualora la cessione dell’immobile
strumentale avvenga:


in favore del “consumatore
finale” allora la stessa, in quanto l’immobile – ancorché da ultimare –
fuoriesce dal circuito produttivo, ricade nel campo di applicazione
dell’articolo 10 comma 8-ter) del DPR 633/1972 e quindi sarà imponibile IVA con
imposta di registro fissa ed imposte ipotecarie e catastali proporzionali;


in favore di altra impresa che
ultimerà i lavori allora la stessa sarà imponibile IVA ma con imposte di
registro, ipotecaria e catastale fisse.

In precedenza l’Amministrazione
Finanziaria si era espressa, con la circolare 18/E del 2013, sostenendo che
l’immobile da ultimare fosse soggetto ad IVA con imposte di registro ed
ipotecarie e catastali fisse senza però distinguere la fattispecie, trattata
invece dalla Cassazione, della vendita al consumatore finale.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Il socio amministratore paga le tasse se rinuncia al TFM.

NEWS Posted on Wed, October 18, 2017 19:51:39

POST 292

Con la risoluzione n. 124/E
del 13 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate è tornata a trattare il tema “scottante”
e controverso della tassazione derivante dalla rinuncia da parte dei soci a
crediti vantanti nei confronti della società.

Nel caso di specie è stata
ribadita la necessità di assoggettare a tassazione in capo ai soci
amministratori, e non in capo alla società per la sopravvenienza attiva, la
rinuncia delle quote di TFM (Trattamento di Fine Mandato) ad essi spettanti ed
accantonate nel corso degli anni dalla società.

La risoluzione si sofferma in
prima battuta sulla natura del credito ovvero sul TFM. Lo stesso viene qui
nuovamente riconosciuto come componente deducibile in capo alla società ai
sensi dell’articolo 105 comma 4 del TUIR che richiamando l’articolo 17 comma 1
lett. c) dello stesso Testo Unico, consente di portare in deduzione per
competenza le quote accantonate al fondo di trattamento di fine mandato per gli
amministratori. Tale deduzione è consentita solo nel caso in cui
l’accantonamento derivi da un preciso accordo contrattuale avente data certa
anteriore all’inizio del rapporto. In caso contrario il TFM risulterebbe
deducibile esclusivamente al momento della sua erogazione.

L’Agenzia prosegue
soffermandosi sulla questione relativa all’eventuale rinuncia del credito da
TFM vantato dagli amministratori soci nei confronti della società. Sul tema
della rinuncia ai crediti da parte dei soci l’Amministrazione ricorda il contenuto dell’articolo
88 comma 4bis del Tuir (introdotto dal cd. “decreto
internazionalizzazione
” – D.lgs. n. 147/2015 – ed in vigore dal 2016) secondo
cui la comunicazione scritta da parte del socio alla società (dichiarazione
sostitutiva di atto notorio) della rinuncia al credito attribuisce valore
fiscale alla stessa comportando l’accrescimento del valore della partecipazione
in capo al socio e la imponibilità in capo alla società come sopravvenienza
attiva della sola parte del credito che eccede il relativo valore fiscale.
Tuttavia nel caso di rinuncia al TFM da parte del socio amministratore non
sarebbe ravvisabile nessuna differenza tra il valore fiscale e il valore
nominale dei crediti rinunciati e pertanto la società non dovrebbe tassare
nessuna sopravvenienza attiva.

Appellandosi poi alle recenti
pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione n. 26842 del 18 dicembre
2014 e ordinanza n. 1335 del 26 gennaio 2016) l’Agenzia delle Entrate ribadisce
il teorema del cd. “incasso giuridico
come contenuto nella ormai famosa circolare n. 73 del 27 maggio 1994.

Attraverso tale fictio juris l’Amministrazione
Finanziaria considera tassabili le rinunce dei soci per crediti vantanti nei
confronti della società qualora questi siano correlati a redditi che, se
percepiti, andrebbero acquisiti a tassazione per cassa (compensi
amministratori, utili, TFM etc…).

Pertanto, sulla base di tale assunto,
l’Agenzia delle Entrate afferma che nel caso della rinuncia da parte dei soci amministratori
al credito per TFM questi operino di fatto una patrimonializzazione della
società e pertanto tali crediti rinunciati – che in applicazione del cd.
“incasso giuridico” si intendono incassati – dovranno essere assoggettati a
tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente
obbligo da parte della società di effettuare la ritenuta alla fonte ordinariamente
prevista.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Prime novità dal DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2018.

NEWS Posted on Mon, October 16, 2017 12:45:44

POST 291

Lo scorso venerdì 13 ottobre
2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto “decreto fiscale”
collegato alla futura legge di bilancio 2018.

In attesa della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del predetto decreto si riportano in breve alcuni dei
principali temi oggetto di intervento:

Riapertura della “Rottamazione delle cartelle”

Il DL fiscale propone la “Rottamazione delle cartelle 2.0
che dovrebbe agire su tre fronti:

1. riammettere i debitori che hanno pagato tardi
ovvero non hanno pagato le rate alle scadenze prestabilite di luglio e
settembre 2017 (con pagamento da effettuarsi entro il 30 novembre 2017 di tutto
il pregresso);

2. estendere la rottamazione ai carichi di ruolo
trasmessi dal 1° gennaio 2017 sino a settembre 2017 (la domanda dovrà essere
presentata entro il prossimo 15 maggio 2018 ed il pagamento avverrà in 5 rate
tra il 2018 ed il 2019);

3. riammettere i debitori che si sono visti
respingere l’istanza in quanto non in regola con i pagamenti delle rate al 31
dicembre 2016 (in questo caso l’istanza dovrà essere presentata entro il 31
dicembre 2017 e le rate non corrisposte dovranno essere versate entro maggio
2018).

Estensione dello split payment a tutte le controllate della PA

Tra le novità del DL spicca
anche l’estensione dell’ambito applicativo dello split payment a una più vasta platea di società controllate da
pubbliche amministrazioni. Lo split
payment
dovrebbe applicarsi anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi
nei confronti di:


enti pubblici economici
nazionali, regionali e locali;


fondazioni partecipate da
amministrazioni pubbliche;


società controllate
direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica;


società partecipate per una
quota non inferiore al 70% da amministrazione pubblica o società assoggettata
allo split payment.

Tali nuove disposizioni
dovrebbero applicarsi a partire del 1 gennaio 2018.

Credito di imposta per investimenti
pubblicitari

Il credito di imposta per
investimenti pubblicitari introdotto dalla cd “manovrina”, DL 50/2017, previsto in partenza a partire dal periodo
di imposta 2018 viene anticipato anche agli incrementi su spese di pubblicità
effettuate nella seconda metà del 2017 (dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre
2017).

Si ricorda che tale
agevolazione prevede un credito di imposta pari al 75% (90% per microimprese,
PMI e start-up innovative) per tutte le spese incrementative, rispetto al
periodo di imposta precedente, sostenute per campagne pubblicitarie su carta
stampata, radio e tv locali (no web).

Fondo garanzia PMI

Viene incrementata la
dotazione del Fondo di 300 milioni per l’anno 2017 e di 200 milioni per il
2018.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Start up innovative: costituzione senza l’intervento del notaio.

NEWS Posted on Sat, October 14, 2017 11:30:43

POST 290

Il Tar del Lazio ha recentemente
confermato che è legittimo costituire una start up innovativa con un atto
esclusivamente informatico firmato digitalmente.

La costituzione tramite il
tradizionale atto pubblico stipulato di fronte al notaio resta una soluzione
percorribile, ma assolutamente alternativa alla procedura elettronica.

La procedura digitale può inoltre
essere utilizzata anche per apportare successive modifiche allo statuto, a
condizione però che tali modifiche non comportino la perdita dei requisiti e la cancellazione della
società dalla sezione speciale del registro imprese delle start up innovative.

Chiara
Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuovi obblighi per le denunce di infortunio lavorativo dal 12 ottobre 2017.

NEWS Posted on Wed, October 11, 2017 09:35:52

POST 289

Il decreto “Milleproroghe” del 23
febbraio 2017 ha posticipato, rispetto all’iniziale scadenza del 12 aprile, di
ulteriori sei mesi l’entrata in vigore di quanto previsto dal Decreto 183/2016
relativamente ai nuovi obblighi di denuncia di infortunio lavorativo.

Scatterà quindi dal prossimo 12
OTTOBRE 2017 l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare telematicamente
all’INAIL, entro le 48 ore dal ricevimento del certificato, gli infortuni che prevedono una prognosi
superiore a un giorno oltre a quello dell’evento
.

La finalità del provvedimento ha
valenza statistica ed informativa e si affianca al già esistente obbligo di
denuncia, con valenza assicurativa, degli infortuni con prognosi oltre i tre
giorni.

Seppure la suddetta comunicazione
risponda a finalità di monitoraggio e vigilanza degli eventi e ad esigenze di
programmazione, pianificazione e
valutazione di azioni volte alla prevenzione
degli
infortuni e delle malattie correlate
al lavoro, le sanzioni connesse al mancato adempimento risultano piuttosto
elevate:

Ø Per
gli infortuni superiori ad un giorno: da € 548,00 ad € 1.972,80

Ø Per
gli infortuni superiori a tre giorni: da € 1.290,00 ad € 7.745,00

Si invitano pertanto i datori di
lavoro a segnalare prontamente allo studio tutti gli infortuni che accadano
durante l’orario di lavoro o in itinere.

Sono altresì da denunciare gli
incidenti occorsi ai soci artigiani e commercianti, agli amministratori, agli
stagisti, ai co.co.co., ai coadiuvanti e collaboratori familiari; tutti i
soggetti, cioè, che risultano iscritti all’assicurazione obbligatoria e per i
quali viene pagato il premio annuale.

Casellato Raffaella
Consulente del lavoro



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