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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge sulla concorrenza: nuovi obblighi dei professionisti.

NEWS Posted on Wed, September 27, 2017 10:08:26

POST 288

La legge per il mercato e
la concorrenza (L. 4 agosto 2017 n. 124) ha introdotto una serie di importanti
novità afferenti al mondo dei professionisti (avvocati, notai, ingegneri,
agrotecnici, farmacisti, etc).

Le principali novità
riguardano:

a) l’obbligo per i
professionisti, a far data dal 29 agosto 2017, di comunicare al cliente la
previsione dei costi in forma scritta ed articolata per voci di spesa;

b) l’obbligo per i
professionisti di indicare e comunicare i titoli conseguiti e le eventuali
specializzazioni;

c) la disciplina della
società tra avvocati che viene consentita solo a società di persone, società di
capitali o società cooperative con la possibilità di soci di capitale purché i
soci professionisti siano almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti
di voto;

d) l’obbligo per i notai
di depositare le somme ricevute per ragioni d’ufficio su conti correnti
dedicati;

e) la “sanatoria” delle
società di capitali di ingegneria estendendo anche a queste l’applicazione
della disciplina della legge n. 226 del 1997 superando così finalmente il
contrasto giurisprudenziale sul tema.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Vendita e pignoramento di quota di S.r.l.: preferito chi iscrive per primo al Registro delle Imprese.

NEWS Posted on Tue, September 26, 2017 08:58:56

POST 287

In caso di conflitto tra
il creditore pignoratizio che sottopone a pignoramento una quota di Srl e
l’acquirente della quota stessa chi prevale?

La Corte di Cassazione
con la recente sentenza n. 20170 del 18 agosto 2017 ha risolto la suddetta
questione che non è espressamente disciplinata dal codice civile statuendo che prevale il soggetto che per primo
iscrivere il suo diritto nel Registro delle Imprese qualunque data abbiano
l’atto di pignoramento e/o l’atto di acquisto
.

Per giungere a tale
conclusione la Corte fa riferimento al disposto dell’articolo 2914 del Codice
civile ritenendo applicabile in via analogica alle quote di Srl la disciplina
inerente i beni immobili e i beni mobili registrati con la conseguenza che vale
il principio per cui tra due formalità pubblicitarie confliggenti prevale
quella eseguita con priorità temporale, e ciò a prescindere dallo stato di
buona o di mala fede di chi ha eseguito per primo la formalità
(ferma
tuttavia restando la possibilità di dare corso ad un’azione revocatoria).

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



La Legge sulla concorrenza e il concorso straordinario.

NEWS Posted on Mon, September 18, 2017 14:07:20

POST 286

Il concorso previsto dal Decreto Monti del 2012 per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche, conseguentemente alla riduzione del quorum, si differenzia dal concorso “ordinario” per una serie di peculiarità volte di fatto a favorire la celerità delle assegnazioni e, almeno inizialmente, i più giovanni.

La norma prevedeva infatti, nella sua iniziale stesura, che gli interessati, di età non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di leggepotessero concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti, condizionatamente però, qualora all’esito della procedura concorsuale fossero risultati vincitori, al mantenimento della gestione associata (…) su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

La norma, lodevole nelle intenzioni, risultò tuttavia fin da subito mal formulata e foriera di molteplici difficoltà applicative.

A seguito di un ampio dibattito dottrinale, a soli pochi mesi dalla sua entrata in vigore, intervenne il DL n. 95/2012 prevedendo una serie di aggiustamenti e chiarimenti. In particolare, circa la partecipazione in via associata, si stabilì che non sussistesse più il limite dei 40 anni d’età.

Decadeva così l’unica vera giustificazione a quel “mostro giuridico” rappresentato dalla “partecipazione in forma associata”.

Un “mostro” difficile da domare, che da allora ha aperto la strada a una molteplicità di contenziosi, che neppure le precisazioni dell’allora Min. Balduzzi, attraverso la nota ministeriale del novembre di quello stesso famigerato 2012, è riuscita a contenere.

Oggi, a cinque anni di distanza e nel bel mezzo della procedura concorsuale, la Legge n. 124/2017 interviene nuovamente sul punto, riducendo il termine iniziale di dieci anni per il mantenimento della partecipazione societaria a tre anni.

Il termine triennale coincide con il termine minimo di possesso della titolarità previsto dalla normativa speciale di riferimento e di fatto tende a equiparare i partecipanti in forma associata agli altri partecipanti.

In attesa che la giurisprudenza strutturi una più ampia e definitiva linea interpretativa dell’intera disposizione riguardante la partecipazione in forma associata al concorso straordinario, auspichiamo che presto intervengano ulteriori chiarimenti normativi.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge sulla concorrenza e i farmaci ospedalieri.

NEWS Posted on Sun, September 17, 2017 10:24:57

POST 285

Ai sensi dell’art.92, DLgs n. 219/2006, quei medicinali che per caratteristiche farmacologiche o innovatività o modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere, sono definiti “medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero” e sull’imballaggio esterno devono riportare le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico».

Tenuto conto delle caratteristiche specifiche di questi medicinali, l’AIFA ha la facoltà di stabilirne l’uso esclusivamente in alcuni centri ospedalieri o anche in “strutture di ricovero a carattere privato”.

In ogni caso questi medicinali vengono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono ovvero, ai sensi del comma 162 dell’art. 1 della recente Legge annuale per il mercato e la concorrenza, alle farmacie.

Circa quest’ultime tuttavia non è chiaro se il riferimento sia a tutte le farmacie oppure solo a quelle in possesso dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali, come appunto regolate dal DLgs n. 219/2006.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge sulla concorrenza e il trasferimento delle farmacie soprannumerarie.

NEWS Posted on Wed, September 13, 2017 08:41:28

POST 284

Un’ulteriore novità introdotta dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 è rappresentata dalla possibilità concessa alle farmacie soprannumerarie di trasferirsi territorialmente da un Comune all’altro della stessa Regione, qualora ricorrano determinate condizioni.

In particolare è necessario che le farmacie soprannumerarie:

– non siano sussidiate;

– non siano state vinte in base a concorso straordinario, ex art. 11, Legge n. 27/2012;

– siano site in Comuni con una popolazione inferiore a 6.600 abitanti e quindi in Comuni che, in base all’attuale quorum, abbiano diritto a non più di due sedi farmaceutiche;

– siano divenute soprannumerarie per effetto del decremento della popolazione;

– presentino un’apposita istanza e, qualora accolta, paghino una tassa di concessione governativa una tantum di euro 5.000.

È inoltre richiesto che:

– i Comuni in cui le farmacie soprannumerarie possono essere trasferite abbiano un numero di farmacie inferiore a quello spettante in base all’attuale quorum;

– venga redatta una graduatoria regionale delle varie Istanze di trasferimento, che tenga conto dei titoli posseduti e dell’ordine cronologico di ricevimento;

– il trasferimento si perfezioni entro il termine della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.

Tale procedura, che dovrebbe consentire una ridistribuzione delle sedi farmaceutiche su base regionale, in considerazione dei flussi demografici, si presta tuttavia a diverse interpretazioni, che potrebbero originare molti nuovi contenziosi.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Iper-ammortamento: novità.

NEWS Posted on Sun, September 10, 2017 13:29:30

POST 283

Il 12 agosto scorso è stata pubblicata in
Gazzetta Ufficiale la legge 123/2017 di conversione del cosiddetto “Decreto SUD 2017”, che prevede tra le altre
misure, anche la proroga del temine dal 30 giugno 2018, al 30
settembre 2018
, per la consegna dei beni che possono fruire
dell’iper-ammortamento al 250%.

Restano ferme le condizioni dell’accettazione
dell’ordine da parte del venditore e del versamento di un acconto almeno pari
al 20% entro il 31 dicembre 2017.

Si evidenzia che la proroga non riguarda i
super-ammortamenti previsti per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, né quelli previsti per i
beni strumentali immateriali di cui all’Allegato B della Legge 232/2016, per i
quali resta fermo il termine del 30 giugno 2018.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Montebelluna – Treviso



I nuovi presupposti dell’assegno divorzile.

NEWS Posted on Fri, September 08, 2017 09:43:19

POST 282

La Corte di
Cassazione, con sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, è tornata recentemente
sui presupposti di attribuzione dell’assegno divorzile mutando il proprio consolidato orientamento. La legge sul
divorzio subordina il diritto
all’assegno alla specifica circostanza di fatto che il coniuge “debole” non
abbia mezzi adeguati o non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
L’art. 5, comma sesto, L. div., riformato dalla L. 74/1987, non fornisce tuttavia
alcuna definizione dell’ “inadeguatezza” dei redditi dell’ex coniuge, la cui
valutazione va quindi rimessa al controllo giudiziale. In mancanza di una
indicazione legislativa, è stata la giurisprudenza a suggerire al giudice del
divorzio i parametri per fissare la somma dovuta
periodicamente a titolo di assegno divorzile, facendo finora costantemente
riferimento al “tenore di vita” goduto dall’ex coniuge bisognoso. Si è quindi
stabilito che quest’ultimo avesse diritto ad una prestazione periodica quando le
sue condizioni reddituali dovessero ritenersi insufficienti in relazione al
livello di vita mantenuto nel corso del matrimonio o, addirittura, in relazione
alle aspettative ragionevolmente maturate nel corso del matrimonio stesso (vedi
ad esempio Cass. 11490/1990).

Con la citata sentenza
innovativa del 2017, la Cassazione ha anzitutto chiarito che nel procedimento
di divorzio si configurano due fasi: nella prima (fase c.d. dell’an debeatur) il giudice accerta l’inadeguatezza dei redditi in capo all’ex
coniuge che chiede l’assegno divorzile, senza procedere ad una indagine
comparativa dei redditi dei coniugi; nella seconda, solo eventuale, in caso di
esito positivo della precedente, il giudice quantifica la somma dovuta (fase
del quantum debeatur).

Con riferimento al giudizio
sulla mancanza di “mezzi adeguati” in capo al coniuge richiedente (o comunque,
dell’impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive), la Cassazione
rettifica, dopo trent’anni di consolidato orientamento, i presupposti
dell’assegno divorzile, ritenendo non
più attuale il richiamo al tenore di vita dei coniugi. E ciò in base ad una
serie di argomenti. Anzitutto, con la sentenza di divorzio gli ex coniugi
riacquistano lo status di persone
singole e il rapporto matrimoniale si estingue, con la conseguenza che ogni
riferimento al pregresso rapporto (anche
limitato alla sola dimensione economica) si risolve in un’indebita ultrattività
del vincolo coniugale. Inoltre, il parametro del “tenore di vita” indurrebbe
inevitabilmente a confondere le due fasi dell’an e del quantum debeatur,
in contrasto col dettato dell’art. 5, comma sesto, L. div., e con la stessa
volontà del Legislatore del 1987, ancorché implicitamente, ispirato al
principio di autoresponsabilità economica dei coniugi dopo il divorzio. La
Cassazione dà atto che ragioni socio-culturali impongono di superare la
concezione patrimonialistica del matrimonio come “sistemazione definitiva” e
suggeriscono di non ostacolare la costituzione di una nuova famiglia da parte
dell’ex coniuge.

Quanto alla funzione
dell’assegno divorzile la Suprema Corte ne ribadisce quella esclusivamente
assistenziale volta non al riequilibrio delle condizioni economiche degli ex
coniugi, ma al conseguimento dell’indipendenza economica del c.d. coniuge
debole. Tale criterio della “mancanza di indipendenza economica,” troverebbe il
proprio fondamento, oltre che sul
piano comparatistico, anche sull’estensione analogica dell’art. 337 septies c.c., relativo al diritto del
figlio maggiorenne a un assegno periodico. Secondo questa prospettiva, se
l’indipendenza economica fa venir meno il diritto del figlio maggiorenne
all’assegno periodico, nonostante la stabilità dello status filiationis e la garanzia costituzionale del mantenimento,
essa può, a maggior ragione, condizionare negativamente il diritto all’assegno
di divorzio, in una fattispecie in cui vi è la perdita definitiva dello status di coniuge.

La stessa Cassazione
suggerisce alcuni indici, in base ai quali compiere l’accertamento
dell’indipendenza economica (redditi, cespiti patrimoniali mobiliari e
immobiliari, capacità ed effettive possibilità di lavoro personale, stabile
disponibilità di una casa di abitazione), oltre a eventuali altri elementi
rilevanti nel caso concreto. Conclusa la prima fase dell’an debeatur con esito positivo, il giudice è chiamato alla
determinazione concreta del quantum
dell’assegno, avendo riguardo a tutti gli elementi indicati dalla legge
(“[…] condizioni dei coniugi, […] ragioni della decisione, […] contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, […] reddito di
entrambi […]”), anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Il Tribunale di Milano, che
per primo ha fatto applicazione dei
principi fissati nella citata sentenza (Cass. 11504/2017), suggerisce un
criterio composito: una soglia minima standard
della capacità economica dell’ex coniuge richiedente e un indice rivolto ad
adattarla alle circostanze del caso. Se, in linea di massima, infatti,
l’indipendenza economica potrebbe dirsi raggiunta qualora il patrimonio del
coniuge, valutato secondo i riferimenti suddetti, si attesti al di sopra dei
requisiti per accedere, secondo le leggi nazionali, al patrocinio a spese dello
Stato (soglia che, ad oggi, è di Euro 11.528,41 annui ossia circa Euro 1.000
mensili), il Tribunale di Milano suggerisce di verificare in concreto il
risultato della valutazione, confrontandolo con il reddito medio percepito
nella zona in cui il richiedente vive ed abita (Trib. Milano, sez. IX civile,
Ord., 22 maggio 2017).

Il revirement della Cassazione
espresso con la sentenza Cass. 11504/2017, è stato confermato in più occasioni
dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017,
n. 15481, in un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, e, da
ultimo, la pronuncia Cass. civ., sez. VI, Ord., 29 agosto 2017, n. 20525).

Sulla base di questo nuovo quadro interpretativo, sembrano esservi gli
spazi, in astratto, di una revisione dell’assegno divorzile ove stabilito dal
giudice con finalità conservativa del tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio.

Nel procedimento giudiziale di revisione ex art. 9, L. div., deve essere
valutata in concreto, secondo i parametri sopra ricordati, l’indipendenza
economica dell’ex coniuge beneficiario al fine di revocare la previsione
dell’assegno stesso.

Avv. Emanuela Andreola



Voucher Digitalizzazione: incentivi.

NEWS Posted on Thu, September 07, 2017 18:10:26

POST 281

Durante la seduta del 10 luglio u.s., il CIPE ha sbloccato i fondi necessari
all’attuazione del cd. Voucher Digitalizzazione.

L’incentivo
consentirà alle PMI di ottenere un contributo fino a 10.000 euro per
la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento
tecnologico.

La misura sarà valida tutto il territorio nazionale con una
dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro di cui 67.456.321 riservati
alle aree del Centro Nord.

I destinatari di questa agevolazione sono le micro,
piccole e medie imprese
con sede legale e operativa in Italia.

L’intervento sostiene l’acquisto di software, hardware o
servizi
che consentano:

· il miglioramento
dell’efficienza aziendale;

· la modernizzazione
dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti
tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;

· lo sviluppo di soluzioni di
e-commerce;

· la connettività a banda
larga e ultralarga;

· il collegamento alla rete
internet mediante tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione
di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non
consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o
laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili
economicamente o non realizzabili;

· la formazione qualificata,
nel campo ICT, del personale.

Nel dettaglio, le spese ammesse a contributo sono:

· acquisto hardware, software e servizi di consulenza
specialistica;

· spese di attivazione del
servizio
sostenute
una tantum, con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere
infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione,
collaudo dei cavi, e ai costi di dotazione e installazione degli apparati
necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;

· spese relative all’acquisto
e all’attivazione di decoder e parabole
per il collegamento alla rete
internet mediante la tecnologia satellitare;

· spese per la partecipazione
a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata.

L’incentivo è erogato sotto forma di un voucher dal valore
non superiore a 10.000 euro
, concesso nella misura del 50% delle
spese ammissibili.

Per maggiori informazioni relativamente a modalità di
partecipazione e tempistiche si attende la pubblicazione del bando.

A cura di Villani & Partners



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