POST 492
Con la circolare n. 11/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione in relazione alla procedura di regolarizzazione delle violazioni formali di cui all’articolo 9 DL n. 119 del 23 ottobre 2018.
Nello specifico l’Agenzia è intervenuta elencando in maniera esemplificativa, e non esaustiva, le principiali fattispecie con riferimento alle quali è possibile ricorrere alla definizione in commento.
Cosa si può regolarizzare
Possono essere oggetto di definizione, purché commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018, ovvero contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti definitivi alla data del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione, le seguenti irregolarità, infrazioni o inosservanze:
· la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
· l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA. Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
· l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
· l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
· l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
· l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto;
· l’erronea compilazione della dichiarazione d’intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
· l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
· la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
· le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
· l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
· l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
· la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
· la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
· la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;
· l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frodesolo nel caso in cui l’imposta risulti, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
· l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
· l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto ad esclusione delle omissioni relative all’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis (ad esempio l’opzione per il consolidato nazionale ovvero l’opzione per la cedolare secca);
· la mancata iscrizione al VIES.
Cosa non può essere regolarizzato
Sono invece escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 9 le violazioni sostanzialiossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.
Sono, altresì, escluse, per espressa previsione normativa, le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti:
· ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc…);
· ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 (19 dicembre 2018);
· ad atti pendenti al 19 dicembre 2018 ma divenuti definitivi – a seguito di pronuncia giurisdizionale oppure per effetto di altre forme di definizione agevolata – anteriormente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
· ad atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (c.d. voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura.
La definizione di cui all’articolo 9, inoltre,non può essere utilizzata per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Per l’effetto non rientrano nella definizione le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE.
La regolarizzazione, inoltre, non può riguardare le violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamentie più in generale, le tutte violazioni riferibili al tributo aventi natura sostanziale.
Non può, quindi, essere definita:
· l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
· la “tardiva” presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo;
· l’acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;
Sono escluse, altresì:
· l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta;
· l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;
· l’indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.
· le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
· l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.
Infine, sono escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 9 le seguenti violazioni, considerate le ricadute sostanziali in capo ai contribuenti cui si riferisce la dichiarazione:
· l’omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;
· l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
· gli errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale).
Come regolarizzare
La regolarizzazione di cui all’articolo 9 è subordinata all’osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:
a. versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero – come precisato dal provvedimento – in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Il versamento deve essere eseguito con il modello di pagamento F24, indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito utilizzando il codice tributo “PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI-definizioneagevolata-art.9del DL n.119/2018”.
b. “rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione va effettuata, al più tardi, entro il 2 marzo 2020. Ne deriva, in generale, l’obbligo di rimuovere – per ciascun periodo d’imposta – tutte le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata.
Tuttavia, nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse e solo in presenza di un giustificato motivo, è consentito provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ad esempio, mediante una lettera di compliance.
Così, ad esempio, se il contribuente riceve una lettera dicompliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, la stessa può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 abbia già provveduto al versamento della prima o unica rata per il medesimo periodo d’imposta. Se, invece, la medesima lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento dei 200 euro per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte nel termine sopra richiamato.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso