POST 280
Uno degli aspetti che ha maggiormente caratterizzato la regolamentazione del settore della distribuzione farmaceutica nel nostro Paese riguarda la rigida disciplina della trasmissione ereditaria della titolarità di farmacia.
Una disciplina particolarmente tutelante per la famiglia del socio o titolare di farmacia, che è stata in passato oggetto di accese discussioni, anche sulla stampa generalista, per la presenza, da un lato, di restrittive norme sui requisiti soggettivi che dovevano essere necessariamente posseduti dai terzi per l’acquisizione della titolarità e, dall’altro, le importanti deroghe concesse invece agli eredi del farmacista defunto.
Fino al 2006 infatti la Legge prevedeva che alla morte del titolare/socio i suoi eredi, qualora non fossero stati “farmacisti-idonei”, avevano a disposizione tre anni per cedere la farmacia o la relativa partecipazione ereditata, ma il termine si allungava fino al compimento del trentesimo anno di età dell’erede (purché si trattasse del coniuge o di un altro erede in linea retta entro il secondo grado) o addirittura a dieci anni (purché l’erede si fosse iscritto alla facoltà di farmacia).
Queste deroghe, volte di fatto solo a consentire all’erede di acquisire i titoli necessari al mantenimento della farmacia, hanno favorito nel tempo la costituzione di vere e proprie dinastie e sono state spesso etichettate come espressione di un insano corporativismo.
A partire dal 2006 si è comunque assistito ad una radicale rivisitazione di queste regole successorie, attraverso l’accorciamento del periodo di tolleranza concesso agli eredi, che dapprima, con il tanto discusso Decreto Bersani, è stato portato in tutti i casi a soli due anni e successivamente, nel 2012 con il Decreto Cresci Italia di Monti, a dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.
Anche la recente Legge sulla concorrenza interviene sul punto. Tuttavia, a differenza delle precedenti, la riforma operata non è diretta, ma appare “incidentale”, “scoordinata” e per certi versi “disarmonica”.
Infatti, fermo restando che in senso generale qualora il socio sia una società e non una persona fisica non ha più senso parlare di successione ereditaria, la norma di riferimento è rimasta sul punto, sotto il profilo letterale, del tutto immutata.
L’art. 7, Legge n.362/91 stabilisce infatti ancora che a seguito di acquisto a titolo di successione di una farmacia, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di un anno dalla presentazione della dichiarazione di successione. Tuttavia il secondo periodo del comma 2, che prima riguardava l’obbligo di essere farmacista-idoneo, oggi prevede l’incompatibilità con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica.
Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia