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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Veneto: contributi alle startup innovative e alle iniziative di spin-off della ricerca.

NEWS Posted on Sat, August 26, 2017 11:39:13

POST 272

Sono in arrivo nuovi contributi per le
startup venete. La Regione, infatti, ha stanziato nuove risorse destinate a sostenere
la creazione di startup innovative, in modo da aumentare la competitività del
sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di una nuova cultura
imprenditoriale in linea con gli obiettivi previsti dalla Strategia di
Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione
Veneto (RIS3 Veneto).

Possono presentare domanda di sostegno le piccole e
micro imprese
, anche in forma di spin-off della ricerca, regolarmente
costituite come società di capitali, registrate nella Sezione speciale del
Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative, operanti in Veneto.

Sono ammissibili al sostegno pubblico i progetti che
prevedono lo sviluppo di attività imprenditoriali negli ambiti di
specializzazione a forte contenuto innovativo, in particolare ICT, high tech,
nonché a forte contenuto creativo, proponendo progettualità basate sulla
ricerca e innovazione in grado di indirizzare la trasformazione del settore
manifatturiero verso nuovi sistemi di prodotto, processi/tecnologie, sistemi
produttivi o lo sviluppo di nuovi modelli di business, organizzativi, di
gestione finanziaria e di processi di commercializzazione dei risultati della
ricerca e dello sviluppo.

Sono agevolabili le seguenti spese:

  • Investimenti
    materiali
    : acquisizione di macchinari, attrezzature, arredi
    strettamente funzionali all’attività d’impresa;
  • Investimenti
    immaterial
    i: acquisizione di brevetti, licenze e software specifici di
    stretta pertinenza con l’attività d’impresa;
  • Strumenti
    e attrezzature
    : locazione o noleggio di attrezzature
    tecnico-specialistiche;
  • Consulenze specialistiche
    e servizi esterni;
  • Spazi
    di lavoro
    : affitto di locali attrezzati o postazioni di lavoro, spazi
    di co-working e laboratori condivisi presso incubatori;
  • Spese
    di costituzione (massimo 2.000,00 euro): spese notarili
    relative alla costituzione della società e costi derivanti
    dall’ottenimento della firma digitale

L’incentivo è erogato nella forma di contributo in conto
capitale di intensità pari al 60% della spesa rendicontata ammissibile per la
realizzazione del progetto. Il contributo è concesso a fronte di una spesa
ammissibile compresa tra 15.000,00 e 200.000,00 euro.

Le domande di agevolazione potranno essere
presentate a partire dal 5 settembre 2017 e fino al 5 ottobre 2017.

A cura di Villani & Partners



La Legge sulla concorrenza, le grandi catene e il paradosso dei prezzi.

NEWS Posted on Thu, August 24, 2017 13:20:13

POST 271

Il mercato delle compravendite di farmacie è caratterizzato da prezzi in genere elevati. Molto più alti di quelli che mediamente si praticano nelle transazioni degli esercizi commerciali.

La ragione è duplice. Innanzitutto le farmacie si distinguono per un elevato valore intrinseco, dovuto alla buona probabilità dei redditi e/o flussi finanziari positivi nel prossimo futuro. La tipologia di prodotti offerti e di bisogni soddisfatti, uniti al continfentamento delle autorizzazioni e alla equidistribuzione territoriale stabilita dalla normativa speciale di settore, rappresentano infatti una forte garanzia per il cessionario, l’acquirente.

In secondo luogo, proprio il “numero chiuso” e la “scarsità” delle autorizzazioni ha comportato, come per ogni “bene raro”, prezzi di transazione elevati.

La Legge sulla concorrenza sostanzialmente non modifica la capacità reddituale attuale e prospettica della farmacia e pertanto non ne altera il valore intrinseco. Modifica invece significativamente la struttura del mercato della compravendita di farmacie.

In condizioni di stabilità della “offerta” di farmacie (non potendone essere aperte di nuove), l’aumento della “domanda”, dovuta all’ingresso nel mercato di nuovi soggetti abilitati ad acquisirle, farà inevitabilmente aumentare i prezzi di trasferimento.

La formazione delle grandi catene, proprio in quanto il numero delle autorizzazioni è contingentato e stabilito in base al numero degli abitanti (quorum), potrà avvenire solo attraverso la compravendita delle esistenti. Facendone lievitare i prezzi.

Questa bolla speculativa, di cui potranno giovarsi in primis gli attuali titolari, si tradurrà necessariamente in maggiori oneri finanziari e maggior ammortamenti che i nuovi acquirenti dovranno sostenere.

Maggiori costi che verranno necessariamente e talvolta astutamente ribaltati sul mercato e quindi anche sul consumatore finale. Paradossalmente quindi l’effetto sarà opposto a quello tanto “sbandierato” dal ex ministro Guidi e da tutti i sostenitori della Legge sulla concorrenza, secondo cui la formazione delle grandi catene dovrebbe consentire la formazione di economie di scala negli acquisti, nella gestione delle risorse in genere, nella gestione del personale, nelle politiche commerciali, finanziarie e quindi in una riduzione dei prezzi di vendita dei prodotti, a tutto vantaggio del consumatore finale.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Voluntary Disclosure e detrazione di imposte estere.

NEWS Posted on Tue, August 22, 2017 17:49:59

POST 270

Per effetto delle modifiche normative introdotte in tema di Voluntary Disclosure con la cd. “manovra correttiva 2017”, nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente (articolo 6, comma 1, lettera c) del TUIR) e di lavoro autonomo (articolo 6, comma 1, lettera d) del TUIR) concorrano a formare il reddito complessivo, non si applica la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 165 del TUIR. Tale ultima disposizione prevede, in generale, che la detrazione delle imposte pagate all’estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

La novità normativa in commento consente quindi, esclusivamente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo.

Peraltro la disposizione in commento si applica anche agli atti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima (24 giugno 2017), emanati in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria; resta invece normativamente precluso in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La Legge sulla concorrenza, le grandi catene e l’incoerenza della norma.

NEWS Posted on Sun, August 20, 2017 09:11:40

POST 269

In generale la Legge appena varata dal Parlamento, recependo il disposto dell’art. 47, comma 4, Legge n.99/09, è volta a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati; promuovere (appunto!) lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.

Nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge infatti, non solo si afferma che la libera concorrenza stimola la performance economica e offre ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi di migliore qualità e prezzi più competitivi, ma anche e soprattutto si specificano la finalità che la norma intende perseguire nel tempo. Gli obiettivi di:

  • lungo periodo: sono la crescita del Pil e l’aumento del reddito e dell’occupazione;
  • medio periodo: sono l’aumento della concorrenza e della contendibilità dei mercati dei servizi di riferimento e la tutela dei consumatori;
  • breve periodo: sono l’eliminazione di alcune barriere all’entrata e la riduzione dei costi per i consumatori.

Nella Relazione sono inoltre individuati alcuni indicatori (tratti dalla scienza economica) in grado di misurare il raggiungimento dei singoli obiettivi.

L’Indice di Lerner, ad esempio, misura il potere monopolistico di un’impresa in base ai prezzi che riesce a praticare, mentre l’Indice di Herfindahi-Hirschman, misura il grado di concentrazione del marcato in base al numero di imprese ivi presenti.

Pertanto il superamento delle piccole catene di farmacie, attraverso l’eliminazione del limite massimo delle 4 farmacie per provincia, che aveva finora garantito la parcellazione del mercato in una moltitudine di piccole e micro imprese indipendenti, è quindi contrasto con le finalità generali della norma. Anzi, il nuovo limite del 20% su base regionale, favorendo la concentrazione del mercato in poche grandi catene, muove esattamente nella direzione opposta a quella voluta o (se non altro) dichiarata.

A tutta evidenza, paiono quindi una forzatura de tutto non convincente, da un lato, gli obiettivi per il settore della distribuzione farmaceutica definiti nella Relazione (nel breve: l’eliminazione di un vincolo ingiustificato alla libertà di organizzazione dell’attività d’impresa, mentre nel medio-lungo: la modernizzazione della distribuzione farmaceutica, la differenziazione dell’offerta e la riduzione dei prezzi per i consumatori); dall’altro lato, gli indicatori che dovrebbero misurare l’efficacia dell’intervento (il numero delle società di capitali titolari di farmacie costituite; il tasso di incremento di tale numero negli anni successivi al primo; l’andamento del numero delle licenze per società titolare; livello generale, nel medio-lungo periodo, l’indicatore del livello medio dei prezzi delle specialità farmaceutiche e la marginalità media sui farmaci).

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge sulla concorrenza: tra piccole e grandi catene di farmacie.

NEWS Posted on Wed, August 16, 2017 10:31:14

POST 268

L’impresa-farmacia, per il carattere personalistico e professionale, che la caratterizza, è da sempre stata associata alla gestione di un unico punto vendita.

Anche quando nel 1991 il Legislatore ha permesso alle società di persone di possedere farmacie, ha previsto, come oggetto sociale, esclusivamente la gestione di “una” (e una sola!) farmacia.

È stato solo nel 2006 il min. Bersani, con il noto Decreto (DL n.223/06), a consentire alle società abilitate di acquisire più farmacie, ma con notevoli limitazioni. Infatti ha previsto che:

  • le farmacie fossero non oltre le quattro e tutte all’interno della stessa provincia;
  • il numero dei soci (farmacisti) almeno pari al numero delle farmacie, di modo che ciascun socio fosse direttore al massimo di una sola farmacia.

La conseguenza è stata la formazione di poche e soprattutto “piccole catene”, che di fatto non hanno modificato la struttura del Settore.

Uno dei principali obiettivi della recente Legge sulla concorrenza –come ha precisato lo stesso min. Guidi nella relazione introduttiva al Disegno di Legge- è invece proprio quello di permettere la formazione delle “grandi catene”, nella convinzione che possano favorire economie di scala e quindi un miglioramento dell’efficienza a vantaggio del consumatore finale.

La norma appena varata prevede infatti (comma 157) innanzitutto la possibilità per le società di capitali di acquisire farmacie, ai non farmacisti di esserne soci, ai direttori sanitari di non essere necessariamente soci; in secondo luogo (sempre il comma 157) abolisce i precedenti limiti delle quattro farmacie per provincia, introducendone (comma 158) di nuovi e notevolmente più ampi.

Le società possono infatti ora controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

Limiti non solo molto ampi, ma anche mal definiti. In quanto non è chiaro se la società debba avere farmacie solo all’interno di una stessa regione (come accadeva in precedenza con le provincie) oppure in più regioni.

Limiti infine facilmente aggirabili, al punto che è previsto dalla nuova Legge (comma 159) che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda ad assicurarne il rispetto attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa spettanti.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Voluntary disclosure e le novità in tema di autoliquidazione delle somme da versare.

NEWS Posted on Wed, August 16, 2017 07:33:22

POST 267

PREMESSA:

La precedente edizione della collaborazione volontaria era impostata su un procedimento che prevedeva sostanzialmente che il Contribuente fornisse all’Amministrazione finanziaria le informazioni necessarie per la determinazione del quantum dovuto per il perfezionamento della procedura. Sulla base di tali informazioni i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate procedevano a quantificare le somme dovute. In occasione della riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria il legislatore ha modificato tale impostazione, dando ai contribuenti la possibilità di provvedere al pagamento spontaneo delle somme a seguito dell’autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi dovuti per il perfezionamento della procedura, effettuata sulla base dei dati contenuti nell’istanza presentata. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2017, oppure può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. In ogni caso, per il pagamento spontaneo, il contribuente non può avvalersi della compensazione.

AUTOLIQUIDAZIONE:

Nel caso in cui il contribuente autoliquidi le somme dovute per il perfezionamento della procedura, le regole cui deve attenersi sono analoghe a quelle che avrebbe applicato l’Ufficio per la determinazione del quantum dovuto in relazione alla precedente edizione della procedura.

Come precisato dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare 19/E del 2017, il versamento spontaneo deve “essere considerato una sorta di anticipazione temporale della determinazione degli importi dovuti in base agli atti che gli uffici dell’Agenzia delle entrate dovrebbero emettere nell’ambito dell’iter procedimentale delineato dalla legge n. 186 del 2014”.

A seguito quindi del corretto versamento di quanto dovuto, l’Agenzia delle entrate comunicherà l’avvenuto perfezionamento della procedura via posta elettronica certificata all’indirizzo indicato a tal fine dal contribuente nella richiesta di accesso alla procedura.

Diversamente, in caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute, l’iter procedimentale prevede che l’Agenzia delle entrate provveda al recupero degli importi ancora dovuti; in tal caso il legislatore ha previsto l’applicazione di una specifica maggiorazione sulle somme da versare del 3 o del 10 per cento, a seconda della consistenza percentuale degli errori e della tipologia di essi.

In particolare tale maggiorazione è del 10 per cento, se l’insufficienza del versamento supera:

– il 10 per cento delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;

– il 30 per cento delle somme da versare negli altri casi.

La maggiorazione prevista in caso di pagamento spontaneo insufficiente è invece del 3 per cento, qualora la carenza sia inferiore o uguale:

– al 10 per cento delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;

– al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi.

Pertanto, fermo restando il versamento effettuato, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme ancora dovute mediante procedimento che viene attivato con la notifica dell’invito a comparire e dell’atto di contestazione.

Al riguardo occorre precisare che la congruità del versamento spontaneo deve essere valutata da parte dell’Ufficio con riguardo a ciascuna annualità oggetto della procedura.

ll legislatore, con la “manovra correttiva 2017”, è intervenuto nella disciplina della collaborazione volontaria introducendo alcuni correttivi al procedimento, in particolare in relazione alla modalità di determinazione da parte del competente ufficio delle somme dovute dal contribuente nel caso in cui il pagamento spontaneo effettuato a seguito di autoliquidazione risulti carente all’esito dei controlli. In particolare, sulla base della citata modifica normativa, in caso di insufficiente versamento spontaneo, (a) l’importo della sanzione base su cui calcolare i suddetti aumenti del 10 o del 3 per cento e’ determinato utilizzando le riduzioni sanzionatorie previste in caso di versamento spontaneo e (b) l’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non puo’ in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di comportamento inerte da parte dell’istante. Tale disciplina è finalizzata ad evitare che il “contribuente che autoliquida”, possa trovarsi in una situazione più onerosa rispetto al contribuente che è rimasto completamente inerte, attendendo l’azione dell’Amministrazione finanziaria, pur esprimendo la sua condotta un livello di compliance maggiore rispetto al contribuente che non ha effettuato alcun versamento spontaneo.

Infine si evidenzia che se il pagamento spontaneo delle somme dovute è superiore alle somme da versare, l’eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione da parte dell’autore delle violazioni. Pertanto, a seguito del controllo del pagamento spontaneo, qualora l’Ufficio rilevi tale eccedenza, nel comunicare l’avvenuto perfezionamento della procedura, eventualmente con riferimento solo ad alcune annualità oggetto della stessa, avrà cura di informare l’istante anche della sussistenza di una eccedenza che potrà essere dallo stesso richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

NON AUTOLIQUIDAZIONE:

Qualora il Contribuente decida di non avvalersi della autoliquidazione delle somme dovute, innescherà l’attivazione di un procedimento da parte della competente struttura dell’Agenzia delle entrate, analogo a quello già previsto in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria ma con un incremento delle sanzioni da versare.

Se l’autore delle violazioni non provvede spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017 o qualora il versamento spontaneo delle stesse risulti insufficiente, l’Agenzia delle entrate, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni (abrogate dall’articolo 1, comma 637, lettera c) n. 1.2 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) relative alla definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio (articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014; in tal caso l’autore della violazione può versare le somme dovute in base all’invito entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale entro il termine per la proposizione del ricorso.

Anche per tali versamenti, analogamente a quanto previsto in caso di pagamento spontaneo, l’autore delle violazioni non può avvalersi della compensazione.

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

E’ previsto, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata.

Se i contribuenti non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (articolo 5, comma 2, del decreto legge) sono determinate in misura leggermente maggiore rispetto al caso di autoliquidazione, ed in particolare:

– in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell’articolo 5-quinquies del decreto legge;

– in misura pari all’85 per cento del minimo edittale negli altri casi.

In caso di mancato pagamento spontaneo, la medesima misura dell’85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all’estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute.

Il mancato pagamento spontaneo determina l’attivazione dal parte dell’Ufficio del procedimento previsto dall’articolo 5-octies, comma 1, lettera f) del decreto legge, che sarà avviato dalla notifica dell’invito al contraddittorio.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Periodi d’imposta coinvolti nella voluntary disclosure.

NEWS Posted on Tue, August 15, 2017 10:26:57

POST 266

Sul piano temporale la normativa sulla voluntary disclosure prevede che possano essere sanate le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

Rientrano – in generale – nella procedura di collaborazione volontaria le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (RW) commesse con riguardo al modello UNICO 2010, presentato per gli investimenti e le attività illecitamente detenuti all’estero alla data del 31 dicembre 2009, fino a quelle contenute nel modello UNICO 2016, con riferimento agli investimenti e alle attività illecitamente detenuti all’estero nel corso del 2015. Tuttavia per le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale relative agli investimenti e alle attività detenuti illecitamente nei Paesi black list il periodo suddetto va dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2015.

Nella procedura – come regola – devono inoltre essere incluse le infedeltà dichiarative commesse per i periodi d’imposta dal 2010 al 2015, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione devono essere oggetto di emersione anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo d’imposta 2009. Tuttavia i redditi connessi con gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati black list saranno interessati alla procedura, se non dichiarati, nei periodi d’imposta dal 2006 al 2015, nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione; i medesimi redditi saranno oggetto della procedura anche per i periodi d’imposta a decorrere dal 2004, nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa.

Non opera pero’ il “raddoppio dei termini” per l’accertamento e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale per i cosiddetti “paesi black list con accordo” e quindi se congiuntamente:

1) sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 193 del 2016) un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni conforme all’articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE, ovvero che sia entrato in vigore alla medesima data un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 sempre dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA); rientrano in tale fattispecie la Svizzera, il Principato di Monaco ed il Liechtenstein (come nella ‘vecchia procedura’) nonche’ anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, (che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016);

2) che alternativamente: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni; b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

c) l’autore delle violazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l’obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria (cosiddetto waiver) e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Inoltre qualora l’autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, il c.d. waiver e trasmetterlo, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, alle autorità finanziarie italiane.

Negli ultimi anni, essendosi ampliato l’elenco dei Paesi incluso nel citato decreto ministeriale del 4 settembre 1996, si è corrispondentemente ridotto quello degli Stati per i quali è possibile far emergere attività estere nell’ambito della collaborazione volontaria, usufruendo della riduzione alla metà della sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale con la necessità di procedere al rimpatrio fisico o al rilascio del c.d. waiver. Tra tali Paesi rientra la Svizzera, ma anche altri Stati in condizione analoga, come ad esempio il Liechtenstein (incluso nell’elenco di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996 in vigore dal 22 agosto 2016) ed il Principato di Monaco (incluso nell’elenco di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996 in vigore dal 3 aprile 2017).

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cassazione: periodo di percezione dei compensi amministratori.

NEWS Posted on Mon, August 14, 2017 10:18:10

POST 265

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 20033 del 2017 ha deciso che in caso di pagamento del compenso dell’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario il relativo importo è deducibile secondo il “principio di cassa allargato” nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.

Come e’ noto – in base al Testo Unico delle Imposte sui Redditi – i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti seguendo il cosiddetto principio di “cassa allargato” e quindi si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

La norma, secondo la Cassazione, è costruita sul concetto di “percezione” poiché il reddito da lavoro è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta.

Ne consegue che:

– ove la somma sia corrisposta in contanti, assume rilievo il momento della consegna corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente,

– ove il pagamento sia stato effettuato mediante assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull’assegno,

– nel’ipotesi infine in cui la disposizione sia stata effettuata con bonifico bancario, si deve far riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario ossia al momento dell’accredito.

Secondo la Corte quindi nel caso di pagamento del compenso all’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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