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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il DDL Concorrenza è Legge!

NEWS Posted on Thu, August 03, 2017 10:40:55

POST 256

Il Disegno di Legge sulla Concorrenza dopo oltre due anni di discussioni parlamentari è stato definitivamente approvato dal Senato ed ora è Legge.

Con esso entrano in vigore una serie di radicali modifiche alla normativa che disciplina l’attività della farmacia in Italia.

In particolare:

Il comma 157, stabilisce che:

  1. Possono essere titolari dell’esercizio di farmacie private anche le società di capitali;
  2. È incompatibile l’esercizio della professione medica con la qualifica di socio di farmacia;
  3. Per diventare socio di farmacia non occorre più essere farmacista in possesso del requisito di idoneità;
  4. La direzione della farmacia privata gestita dalla società non deve più essere attribuita necessariamente ad uno dei soci, ma può essere attribuita a qualsiasi farmacista in possesso del requisito di idoneità;
  5. È stato abolito il limite delle 4 farmacie per Provincia e pertanto le società di farmacia possono acquisire più titolarità senza limiti numerici e territoriali.

Il comma 158 stabilisce che le società di farmacia possono controllare direttamente o indirettamente non più del 20% delle farmacie della Regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano e il comma 159 stabilisce che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato verificherà che tali limiti siano rispettati.

Il comma 160 abolisce di fatto l’incompatibilità tra la qualifica di socio di farmacia privata e qualsiasi altra attività esercitata nel settore della intermediazione del farmaco.

Il comma 161 stabilisce che le farmacie che:

– non siano state vinte a concorso straordinario;

– siano site in comuni con una popolazione inferiore a 6.600 abitanti;

– siano divenute soprannumerarie per effetto del decremento della popolazione;

possono trasferirsi in comuni della medesima Regione a cui spetti un numero di farmacie superiore a quello esistente, previo accoglimento di apposita istanza.

Il comma 163 riduce da 10 a 3 anni il termine entro cui i vincitori in società di una nuova farmacia mediante concorso straordinario siano obbligati a mantenere su base paritaria l’iniziale rapporto.

Il comma 164 assegna al cittadino la scelta della modalità di ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante metodi digitali alternativi e senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

Infine il comma 165 stabilisce che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie stabiliti dalle autorità competenti costituiscano il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, che potrà quindi essere ampliato previa comunicazione all’autorità sanitaria competente, all’Ordine dei farmacisti e alla clientela mediante affissione di cartelli all’esterno della farmacia.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Aumenta la quota imponibile dei dividendi e delle plusvalenze.

NEWS Posted on Wed, July 19, 2017 09:17:53

POST 255

Per effetto della riduzione dell’aliquota IRES dal 27,50 al 24 per cento, il
decreto del 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160, ha rideterminato
la quota imponibile dei dividendi e delle plusvalenze. La percentuale
imponibile passa infatti dal 49,72 al 58,14
per cento
per gli utili da
partecipazioni qualificate di cui all’art. 47 comma 1 del TUIR o percepiti da imprenditori
soggetti ad IRPEF prodotti da soggetti IRES di cui all’art. 59 del TUIR e per
le plusvalenze (e
minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 68
comma 3 del TUIR o realizzate da imprenditori soggetti ad IRPEF di cui all’art.
58 comma 2 del TUIR.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dal decreto in
commento, gli utili prodotti dai soggetti IRES qualora vengano distribuiti saranno
imponibili come segue:

– nel limite del 40 per cento con
riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2007
(quindi fino al 2007 in caso di società
partecipata solare);

– nel limite del 49,72 per cento
con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso
al 31 dicembre 2016
(quindi dal 2008 al 2016 in caso di società partecipata
solare);

– nel limite del 58,14 per cento
con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
(quindi dal 2017 in caso di
società partecipata solare).

Inoltre, occorre precisare che, a favore del contribuente, resta valida la
presunzione dettata dal D.M. 2 aprile 2008 in forza della quale i dividendi distribuiti si presumono
prioritariamente formati con utili prodotti dalla società partecipata fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007
e rilevando pertanto nella
misura del 40%.

Infatti, il decreto prevede che “a
partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto
l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della
tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano
prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato
fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto
esercizio in corso al 31 dicembre 2016”.

Ne deriva che la presunzione a favore del socio si modifica nel senso che i
dividendi distribuiti debbono considerarsi formati:

– dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio
in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%,

– successivamente, con utili prodotti dalla società partecipata fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72%,
e

– in via residuale, con utili prodotti dalla società partecipata
dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella nuova misura del
58,14%.

Diversamente, quando le riserve di utili sono utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione ai
soci
(ad esempio destinate alla copertura di perdite), si considerano
prioritariamente utilizzate quelle formate con gli utili prodotti negli
esercizi in cui l’aliquota IRES risulta inferiore (circolare Agenzia delle
Entrate n. 8/E del 13/03/2009).

Al fine di dare evidenza all’Amministrazione Finanziaria della corretta
applicazione della presunzione di utilizzazione, gli eventuali incrementi o
decrementi di riserve di utili formate con utili prodotti dalla società
partecipata nel corso del periodo compreso dall’esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016
(imponibili al 49,72 per cento), dovranno essere indicati nel «Prospetto del
capitale e delle riserve» del quadro RS del
modello Redditi SC
.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Definizione agevolata delle controversie tributarie.

NEWS Posted on Thu, July 06, 2017 16:52:39

Riferimento normativo: decreto legge 24/4/2017, n. 50, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 21/6/2017, n. 96.

L’art. 11 del citato decreto legge 50/2017
ha previsto la possibilità di definire le controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate mediante la
presentazione di una domanda da parte del soggetto che ha proposto l’atto
introduttivo del giudizio. La legge di conversione ha poi esteso la sanatoria agli
atti emessi dagli enti territoriali che decideranno di aderirvi entro il
31/8/2017.

La domanda di definizione (per la quale
l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare le necessarie indicazioni operative):

a) è esente dall’imposta di bollo;

b) va presentata entro il 30/9/2017 per ciascuna controversia
autonoma (riferita cioè a ciascun atto impugnato);

c) determina in concreto l’accessibilità
alla sanatoria, essendo definibili le controversie il cui ricorso sia stato
notificato alla controparte entro il 24/4/2017 e per le quali, alla data di
presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia
definitiva.

La definizione, che riguarda le
controversie pendenti di fronte alle Commissioni Tributarie in ogni stato e
grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio,
consiste nel pagamento:

a) di tutti gli importi risultanti
dall’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado;

b) degli interessi da ritardata
iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla
notifica dell’atto (art. 20, D.P.R. 1973, n. 602).

Sono invece escluse (è questo è il
vantaggio dell’istituto) le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di
mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. 1973, n. 602. Pertanto meno
sanzioni il contribuente avrà pagato al momento della domanda di definizione,
più conveniente risulterà l’adesione
. Ciò anche in considerazione del fatto
che è precluso il rimborso delle somme già versate anche se eccedenti rispetto
a quanto dovuto per la definizione. Tali somme invece (pagate a titolo
provvisorio in pendenza di giudizio o per la rottamazione delle cartelle
esattoriali) sono scomputabili dall’importo dovuto per la definizione in esame.

In caso di controversia relativa
esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi,
per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di
controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si
riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto
relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla
presente definizione.

Il versamento può essere effettuato in un
numero massimo di tre rate scadenti il 30/9/2017 (per l’importo pari al 40% del
totale delle somme dovute), il 30/11/2017 (per l’ulteriore 40%) e il 30/6/2018
(per il residuo 20%). Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti
non superano duemila euro. In questo caso, il termine per il pagamento scade il
30/9/2017.

La definizione si perfeziona con il
pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi
da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della
domanda.

La disciplina sopra esposta è stata
opportunamente raccordata dal legislatore, tramite norme apposite, con i
procedimenti pendenti e i relativi termini d’impugnazione, allo scopo di
favorire l’accesso alla definizione economizzando altresì l’attività processuale
delle parti.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista



Le nuove “prestazioni occasionali”.

NEWS Posted on Tue, July 04, 2017 10:33:33

POST 253

Seppure il 23 giugno 2017 sia entrata in vigore la L.
96/2017 che disciplina le nuove prestazioni occasionali, le procedure
informatiche dell’INPS, tramite le quali saranno acquistabili e gestibili i
buoni lavoro, non sono ancora attive.

L’Ufficio stampa della presidenza
del Consiglio dei Ministri ha emanato una nota che annuncia l’avvio della procedura informatica entro
il 10 luglio p.v.

Di seguito le caratteristiche
principali
delle nuove prestazioni occasionali:

§ Periodo
di riferimento: un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

§ Limite
massimo dei compensi per il prestatore:
5.000 netti
con la totalità dei committenti

§ Limite
massimo dei compensi erogabili dal committente per la totalità dei prestatori: € 5.000 netti

§ Limite
massimo dei compensi erogabile dal committente per ogni prestatore: € 2.500 netti

§ Limite
massimo di durata: 280 ore annue
(con alcuni dubbi interpretativi)

§ Utilizzatori
interessati:


Persone fisiche in ambito privato per piccoli
lavori domestici, assistenza domiciliare, insegnamento privato


Aziende o professionisti che hanno alle
dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato


Imprese del settore agricolo senza il limite
dei 5 dipendenti solo se i prestatori
sono: pensionati, studenti con meno di
25 anni, disoccupati, percettori di sostegno al reddito


Amministrazioni pubbliche, con limitazioni della
tipologia di prestatori e/o per lavori
temporanei ed eccezionali
specificatamente definiti

Le prestazioni occasionali sono espressamente
vietate
nei seguenti casi:

§ Con
prestatori che abbiano avuto con il committente, o abbiano in corso, rapporti
di lavoro subordinato o di co.co.co.
cessati da meno di sei mesi

§ Committenti
con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato

§ Aziende
agricole che utilizzino lavoratori diversi da quelli sopra indicati

§ Imprese
edili ed affini

§ Nell’ambito
di appalti di opere o servizi

UTILIZZATORI AZIENDE, PROFESSIONISTI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE
OCCASIONALE

Modalità di utilizzo:

§ Registrazione
dell’utilizzatore e del prestatore nella piattaforma informatica INPS

§ Versamento,
per il tramite della piattaforma INPS, delle somme necessarie per la copertura
delle successive prestazioni

§ Denuncia
della prestazione, almeno 1 ora prima dell’inizio dei lavori, tramite
piattaforma o contact center (dati anagrafici, luogo, oggetto, data e ora di
inizio e fine, compenso pattuito)

§ Ricezione
della conferma da parte dell’istituto tramite sms o e-mail

§ In
caso di mancata prestazione, l’utilizzatore deve comunicare la revoca entro tre
giorni dal giorno della programmata esecuzione dei lavori.

Compensi -> aspetti previdenziali, assicurativi e
fiscali:

§ Valore
minimo lordo per 1 ora di prestazione: € 12,375

§ Oneri
INPS 33% (€ 2,97), Oneri INAIL 3,5% (€ 0,315), Oneri di gestione 1% (€ 0,09):
totale € 3,375

§ Corrispondente
valore minimo netto per 1 ora di prestazione: € 9,00

§ Compenso
minimo attivabile: 4 ore consecutive per un valore netto di € 36,00

§ Aziende
agricole: compenso minimo pari a quanto previsto dai minimi dei CCNL

§ Esenzione
fiscale, non incidenza sullo status di disoccupazione

§ Applicazione
delle normative previste dal D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro

UTILIZZATORI PERSONE FISICHE IN AMBITO PRIVATO

LIBRETTO DI FAMIGLIA

Modalità di utilizzo:

§ Registrazione
dell’utilizzatore e del prestatore nella piattaforma informatica INPS

§ Acquisto
del Libretto famiglia nominativo prefinanziato tramite:


Piattaforma telematica INPS -> versamento
tramite F24 della somma a copertura
delle successive prestazioni


Ufficio postale

§ Entro
il giorno 3 del mese successivo alla prestazione, l’utilizzatore deve, tramite
la piattaforma o il contact center, comunicare i dati della prestazione (dati
anagrafici, luogo, oggetto, data e ora di inizio e fine, compenso pattuito)

§ Ricezione
della conferma da parte dell’istituto tramite sms o e-mail

Compensi -> aspetti previdenziali, assicurativi e
fiscali:

§ Valore
minimo lordo per 1 ora di prestazione: € 12,00

§ Oneri
INPS € 1,65, Oneri INAIL € 0,25, Oneri di gestione € 0,10: totale € 2,00

§ Corrispondente
valore minimo netto per 1 ora di prestazione: € 10,00

§ Esenzione
fiscale, non incidenza sullo status di disoccupazione

§ Esclusione
dalla normativa sull’applicazione delle norme in materia di sicurezza

PAGAMENTO DEI COMPENSI AI PRESTATORI:

Il giorno 15 del mese successivo
alla prestazione l’INPS accredita sul conto corrente bancario del lavoratore
l’importo. In mancanza di conto corrente, effettua un bonifico bancario
domiciliato presso gi uffici postali.

L’istituto provvede inoltre
all’accreditamento dei contributi previdenziali sulle posizioni contributive
dei prestatori e trasferisce all’INAIL le quote relative ai premi per copertura degli infortuni e malattie
professionali.

REGIME SANZIONATORIO:

§ Superamento
dei limiti di utilizzo dei 2500€ e/o delle 280 ore annue di prestazione:
trasformazione del rapporto in tempo pieno e indeterminato.

§ Violazione
degli obblighi di comunicazione preventiva della prestazione: sanzione da 500 a 2500 € per ogni violazione
giornaliera.

§ Utilizzo
delle prestazioni occasionali da parte di soggetti non autorizzati: sanzione da
500 a 2500 € per ogni violazione giornaliera.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



Sanzioni più soft nella Voluntary bis con l’autoliquidazione.

NEWS Posted on Sun, July 02, 2017 16:58:40

POST 252

La
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 12 giugno 2017 fornisce alcuni
chiarimenti afferenti alle modifiche apportate dal DL 50/2017 alla procedura di
collaborazione volontaria bis.

Tra le
varie questioni affrontate dalla circolare, particolare attenzione merita il
tema dell’autoliquidazione. Si ricorda che la voluntary disclosure bis consente
al Contribuente di beneficiare del trattamento di favore definito nella
precedente normativa solamente se provvede al pagamento spontaneo di imposte,
sanzioni e interessi (nel sito dell’Agenzia è disponibile anche un software di
compilazione a supporto dei contribuenti – si veda il precedente post del 28/5/2017).

In
particolare, il nuovo decreto sancisce che non saranno più applicabili le maggiorazioni a carico del contribuente in caso di
insufficiente versamento come conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte dell’Agenzia
delle Entrate (ad esempio, in caso di erronea applicazione dell’imposta
sostitutiva in luogo dell’imposizione ordinaria).

Laddove invece,
quanto versato fosse insufficiente rispetto alle risultanze della richiesta di
accesso alla procedura e della documentazione a corredo della stessa (ad
esempio, nel caso di errori di calcolo), si applica la maggiorazione del
10% introdotta dal DL 193/2016, se l’insufficienza del versamento supera:

– il 10% delle
somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di
generare tali redditi;

– il 30% delle
somme da versare negli altri casi.

La maggiorazione
prevista in caso di pagamento spontaneo insufficiente è pari, invece, al 3%,
qualora la carenza sia inferiore o uguale:

– al 10% delle
somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di
generare tali redditi;

– al 30% delle
somme da versare negli altri casi.

Tali
maggiorazioni saranno applicabili a seguito di un riscontro tra quanto versato
e quanto emerge dall’istanza di
voluntary disclosure e dalla documentazione allegata.

Restano, quindi,
applicabili solo in assenza di autoliquidazione le sanzioni da quadro RW
determinate in misura pari al 60% o all’85% (in caso di investimenti in Paesi
black list senza accordo in vigore) del minimo edittale. La medesima misura
dell’85% del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di
imposte.

Infine, il
nuovo Decreto consente di autoliquidare solamente alcune annualità e attendere la
notifica dell’Agenzia per le altre.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Jobs Act degli Autonomi.

NEWS Posted on Tue, June 27, 2017 11:40:56

POST 251

E’ stato pubblicato in GU n. 135
del 13/06/2017 il c.d. Jobs act degli autonomi, L. 81 del 22/05/2017, col quale si introducono, al CAPO I, nuove tutele in favore del lavoro
autonomo non imprenditoriale, sia per i
contratti d’opera che per le prestazioni di cui all’art. 2222 c.c.

Di seguito le principali novità, in vigore dal 14 giugno 2017:

art. 2) Tutela del lavoro
autonomo nelle transazioni commerciali

art. 3) Abusività delle clausole
che consentano al committente:

Ø di
modificare unilateralmente le condizioni contrattuali

Ø di
recedere senza congruo preavviso in caso di prestazioni continuative

Ø di
apporre clausole che concordino termini di pagamento superiori ai 60 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento

Ø di
rifiutarsi di stipulare il contratto in forma scritta

E’ altresì vietato
l’abuso di dipendenza economica
, così come previsto dall’art. 9 della L.
192/1998.

In caso si
verifichino le suddette ipotesi di abusività, il prestatore ha diritto alla
richiesta di risarcimento danni anche promuovendo un tentativo di conciliazione presso gli
organismi abilitati.

art. 4) Invenzioni del prestatore
autonomo: i diritti di utilizzazione
economica delle invenzioni realizzate durante
l’esecuzione della prestazione spettano al lavoratore, come proprietà
industriale, salvo che l’attività inventiva sia oggetto del contratto e a tal
scopo remunerata.

art. 5) Delega al Governo per l’emissione, entro 12 mesi dal
14/06/2017, di decreti legislativi in materia di remissione di atti delle
amministrazioni pubbliche alle professioni regolamentate.

artt. 6-7) Ampliamento delle prestazioni di maternità, malattia e
disoccupazione in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS. A
copertura di tali prestazioni è previsto un aumento dell’aliquota contributiva
(per un massimo dello 0,5%) per i non titolari di pensione o di altra forma
previdenziale.

art. 8) Disposizioni fiscali e sociali:

Ø Le
spese sostenute dal prestatore autonomo per l’esecuzione dell’incarico, sia
analiticamente riaddebitate al committente che dallo stesso direttamente
sostenute, non costituiscono compenso in natura per il professionista,
dall’anno d’imposta 2017.

Ø Congedo
parentale (maternità facoltativa) di sei mesi per gli iscritti alla Gestione
separata, non titolari di pensione o altra assicurazione obbligatoria, che
abbiano determinati requisiti di anzianità contributiva.

Ø Trattamento
in caso di malattie oncologiche o degenerative.

art. 9) – Deducibilità
delle spese di formazione fino a 10.000 € annui


Deducibilità dei costi sostenuti in favore di
istituti assicurativi o di solidarietà per
la garanzia dei crediti derivanti da attività autonoma.

art. 10) Apertura di sportelli,
presso i centri per l’impiego e organismi autorizzati, specializzati in materia
di lavoro autonomo dedicati a: intermediazione in materia di domanda/offerta,
informazione per l’avvio di attività autonome, accesso agli appalti pubblici,
agevolazioni e accesso al credito.

art. 11) Semplificazione degli
adempimenti formali in materia di norme di sicurezza negli studi professionali.

art. 12) Promozione di misure di
accesso agli appalti pubblici per i lavoratori autonomi.

art. 13) Possibilità di godere
dell’indennità di maternità nel periodo di 5 mesi a cavallo della data del
parto, senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa, per le lavoratrici
iscritte alla Gestione separata.

art. 14) Tutela della gravidanza,
malattia e infortunio del lavoratore autonomo.

art. 15) Chiarimento dell’ambito
applicativo delle collaborazioni coordinate e continuative.

Raffaella Casellato
Consulente del lavoro



Veneto: incentivi a fondo perduto per progetti sviluppati da aggregazioni di imprese.

NEWS Posted on Sat, June 24, 2017 11:24:10

POST 250

La Regione Veneto, nell’ambito
del Piano Industriale recentemente presentato, ha attivato un bando per il
sostegno di progetti sviluppati da aggregazioni di imprese con l’obiettivo di
promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e tecnologie
innovative, nonché sostenere processi di riposizionamento competitivo delle
imprese.

L’agevolazione è rivolta a partenariati
composti da almeno tre imprese, indipendenti tra loro, che devono includere
obbligatoriamente, nel caso dell’azione 1.1.4., la presenza di un organismo di
ricerca tra quelli iscritti nel portale regionale Innoveneto.org.

La domanda di contributo deve
riguardare un’azione tra:

a)
Attività collaborative di R&S (Azione
1.1.4), riferite allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e allo sviluppo di
tecnologie innovative sostenibili, efficienti ed inclusive per introdurre nei
sistemi produttivi prodotti e impianti intelligenti, dispositivi avanzati, di
virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza (KIBS); è
ammissibile un intervento progettuale che comprende attività rientranti negli
ambiti:

a. Ricerca
industriale;

b. Sviluppo
sperimentale;

b)
Riposizionamento competitivo (Azione 3.3.1)
riferito all’incremento degli investimenti nei processi di innovazione
finalizzati ad elevare il contenuto tecnologico dei prodotti e dei cicli di
produzione, distribuzione e gestione; è ammissibile un intervento progettuale
che comprende attività rientranti nell’ambito:

a. Innovazione
di processo.

Sono ammesse le seguenti
tipologie di spese:

·
Conoscenza e brevetti (anche licenze software);

·
Strumenti e attrezzature;

·
Consulenze specialistiche e servizi esterni;

·
Personale dipendente;

·
Spese per la realizzazione di un prototipo;

·
Spese per garanzie.

L’agevolazione, nella forma di
contributo in conto capitale, è proporzionale alla spesa ammissibile fino ad un
massimo del 50% delle spese sostenute a seconda della dimensione aziendale.

Le domande potranno essere
presentate a partire dal 22 giugno 2017 e fino al 20 luglio 2017.

Dr. Edoardo Segu’
Villani & Partner



Bonus Pubblicità: dal 2018 credito d’imposta fino al 90% per investimenti in pubblicità.

NEWS Posted on Fri, June 23, 2017 14:03:02

POST 249

A partire dal 2018 imprese e lavoratori autonomi potranno
godere di un credito d’imposta per le campagne pubblicitarie effettuate su
quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.

La nuova norma, in
vigore dal 2018
, permetterà di incentivare l’uso di strumenti pubblicitari
per la crescita delle imprese e dei lavoratori autonomi da un lato e di
incrementare le risorse finanziarie in favore dell’editoria dall’altro.

Il bonus sarà calcolato come differenza con l’ammontare
degli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno
precedente e sempre che quelli dell’anno oggetto di agevolazione siano almeno
superiori dell’1% rispetto a quelli dell’anno prima.

Il contributo,
sotto forma di credito d’imposta, sarà
pari al 75% del valore incrementale
degli investimenti effettuati
. Per le microimprese, piccole e medie imprese
e start up innovative il credito d’imposta sarà ancora più conveniente. Infatti,
per questi soggetti la misura sarà pari al 90%, fermo restando i requisiti elencati
in precedenza (investimenti superiori a quelli precedenti e calcolo sul
differenziale).

La nuova norma prevede inoltre che, per favorire la
realizzazione di progetti innovativi, idonei a promuovere la più ampia
fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione
dell’uso delle tecnologie digitali, sarà emanato, annualmente, un bando per
l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.

L’agevolazione si applicherà agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali.

Si attende la pubblicazione del decreto attuativo per i dettagli
riguardanti gli investimenti che daranno accesso al beneficio, i casi di
esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, la
documentazione richiesta e i controlli.

Dr. Edoardo Segu’
Villani & Partner



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