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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Iper-ammortamento prorogato al 31 luglio 2018.

NEWS Posted on Sun, June 18, 2017 23:10:22

POST 248

Il Decreto “SUD” approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno scorso, che
dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale in questi giorni, prevede tra
le altre misure, anche la proroga del temine dal 30 giugno 2018, al
31 luglio 2018
, per la consegna dei beni che possono fruire
dell’iper-ammortamento al 250%.

Resta ferma la condizione del versamento di
un acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2017.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Montebelluna Treviso



Rivalutazione terreni e partecipazioni entro il 30 giugno 2017.

NEWS Posted on Wed, June 14, 2017 10:49:32

POST 247

La legge di bilancio 2017, in vigore dall’1.1.2017, prevede la riapertura
dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili
o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di
fuori del regime d’impresa (e quindi “dai privati”), alla data dell’1.1.2017,
affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché le
partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

A tal fine, entro il termine del
30.6.2017
, occorrerà che: 1) un
professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere,
ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;
2) il contribuente interessato versi
l’imposta sostitutiva prevista per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di
rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8 per cento,
sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non
qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista
– Studio EPICA – Treviso



Presunzione di reddito non retroattiva per le attività detenute nei paradisi fiscali.

NEWS Posted on Fri, June 09, 2017 16:24:15

POST 246

Con la sentenza n. 1865/1/17
depositata lo scorso 28 aprile 2017 la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia si è pronunciata in merito alla non
retroattività della presunzione
di cui all’articolo 12 comma 2 del DL
78/2009.

La citata norma prevede che gli investimenti e le attività di
natura finanziaria detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato (cd. “paradisi fiscali”) si presumono
costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

L’aspetto sulla retroattività
o meno di tale norma è stato nel tempo oggetto di numerose pronunce.

Il tema verte sulla
possibilità di considerare tale norma di natura procedimentale, applicabile
quindi anche ai periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore (tesi
sostenuta dall’Agenzia delle Entrate), ovvero sostanziale.

Per i giudici di secondo grado, nella sentenza in
commento, l’interpretazione della norma porta invece a concludere per la sua natura
sostanziale. Il contribuente può infatti vincere la presunzione esclusivamente
fornendo prova che i redditi
accertati non sono proventi di evasione fiscale.

Tuttavia il
contribuente non può essere tenuto a precostituire prove nel momento in cui la
legislazione vigente non le prevede
.

Da tale assunto ne consegue che la suddetta presunzione non è applicabile ai periodi di imposta
antecedenti il 2010
, atteso che la norma che la prevede è entrata in
vigore il 1° luglio 2009.

D’altro canto una diversa conclusione violerebbe oltre
che l’art. 24 Cost. anche l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Quest’ultimo, nello specifico, prevede che “le disposizioni tributarie non hanno effetto
retroattivo
salvo che
l’efficacia retroattiva della disposizione non sia espressamente prevista
.

Tale interpretazione costituisce quindi un’ulteriore
conferma dell’orientamento già affermatosi in numerose altre sentenze dei
giudici tributari di merito.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Prorogato al 12/06/2017 il primo invio delle liquidazioni periodiche IVA.

NEWS Posted on Tue, May 30, 2017 10:36:25

POST 245

Come noto, a decorrere dall’anno 2017 vi è l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).

Il modello di riferimento va presentato all’Agenzia delle Entrate:

• esclusivamente in via telematica;

• direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;

• entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Pertanto, la scadenza per il primo trimestre 2017 è il 31/05/2017.

Tuttavia, con il Comunicato stampa di ieri 29/05/2017, n. 89, il MEF ha annunciato l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto che prevede la proroga del primo invio delle liquidazioni periodiche di cui sopra.

Quindi, il termine fissato al 31/05/2017 è ora prorogato al 12/06/2017.

Si riporta qui di seguito il Comunicato stampa del MEF:

“Viene posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale”.

Si evidenzia, altresì, che non sono state oggetto di proroga le scadenze successive. Di conseguenza la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 18.9 (il 16.9 cade di sabato).

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Voluntary Disclosure bis: on line il software di calcolo.

NEWS Posted on Sun, May 28, 2017 14:22:40

POST 244

In data 9
maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha informato i contribuenti
che è on line sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi
fiscali online – senza registrazione)
l’applicativo che calcola autonomamente
le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di adesione alla procedura di
collaborazione volontaria bis.

Tenuto conto della complessità del calcolo
delle sanzioni e degli interessi, il predetto software, seppur in fase di test,
aiuterà i professionisti e i contribuenti nella determinazione degli importi
sanzionatori dovuti in caso di autoliquidazione.

I tre applicativi messi a disposizione sul
sito dell’Agenzia consentono al contribuente di calcolare sanzioni e interessi dovuti per l’omessa indicazione in
dichiarazione dei redditi percepiti all’estero e le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW.

Per quanto riguarda gli interessi, questi
saranno calcolati sulle imposte dovute, applicando, dal giorno successivo a
quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento dell’imposta a
cui si riferiscono fino alla data del versamento, i tassi agevolati stabiliti
per la definizione agli inviti all’adesione.

L’applicativo, oltre ad effettuare il calcolo
delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce tutte le
informazioni necessarie ai fini della predisposizione del modello F24 per il
pagamento e pertanto ai contribuenti resta solamente l’onere di determinare le imposte
(Irpef o sostitutiva), le relative addizionali e l’eventuale contributo di solidarietà.

Il
calcolatore, essendo al momento in fase sperimentale è aperto ai suggerimenti
dei contribuenti e dei consulenti, che potranno inviare le loro osservazioni via
mail all’indirizzo dc.acc.sga@agenziaentrate.it.

La piena
funzionalità sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



I servizi resi dalla Farmacia: lo scontrino, l’iva e le autoanalisi.

NEWS Posted on Sun, May 21, 2017 12:59:31

POST 243

Poco più di un anno fa, nell’affrontare su
queste pagine la questione dei “servizi in farmacia” eravamo stati molto
critici con la normativa fiscale in vigore e la posizione assunta dall’Agenzia
delle Entrate, in risposta ad alcuni interpelli, nel non ammettere per la
certificazione fiscale delle prestazioni di servizi rese in farmacia, lo
“scontrino” e in particolare lo “scontrino parlante” (ovvero lo scontrino
fiscale attestante la specificazione della natura, qualità e quantità dei
servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario, come
previsto dal DPR 696/1996, art.3).

Lo scorso 12 maggio 2017, l’Agenzia delle
Entrate è tuttavia ritornata sulla questione e con la Risoluzione n. 60/E ha
precisato che non si ravvisano
preclusioni alla certificazione delle prestazioni di servizi rese dalle
farmacie mediante lo “scontrino parlante”
, in linea con quanto disposto dal TUIR (art. 10, c. 1, lett. b. e art.
15, c. 1, lett. c.) per la certificazione dell’acquisto di medicinali.

Con la stessa Risoluzione, l’Agenzia delle
Entrate ha anche ricordato come le
prestazioni sanitarie siano esenti Iva
solo
qualora soddisfino il duplice requisito
:


requisito
oggettivo
(natura delle prestazioni): riconducibili nell’ambito della diagnosi,
cura e riabilitazione;


requisito
soggettivo
(soggetti prestatori): rese da soggetti abilitati all’esercizio
della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto
che le rende.

Con riferimento alle varie tipologie di servizi
erogabili dalla farmacia, l’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che:

a) Prestazioni rese dalle farmacie tramite
messa a disposizione di operatori socio-sanitari
(art.
1, c. 2, lett. a., punto 4., D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153):

Se
richieste dal medico/pediatra e rese da operatori socio-sanitari, infermieri e
fisoterapisti, sono esenti iva in quanto soddisfano il duplice requisito
oggettivo e soggettivo.

b)
Prestazioni
analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo
(art.
1, c. 2, lett. e., D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153):

“(…) Ai
fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo siano
eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche
disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario,
viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta
dall’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972. Si fa notare che la
scrivente (ndr “Agenzia delle
Entrate”) ha già escluso in passato, in risposta ad un’istanza di interpello,
l’applicazione del citato articolo 10 (ndr
“esenzione Iva”) alla fattispecie (…) del programma “Tele monitoraggio
domestico”, nell’ambito del quale le misurazioni periodiche erano
effettuate direttamente dal paziente.

c)
Prestazioni
di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo
livello
(art. 1, c. 2, lett. d., D.Lgs. n. 153 del 2009):

“Qualora
(…) i servizi in questione siano prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche”
avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell’articolo 3 del D.M.
16 dicembre 2010, appare soddisfatto l’enunciato duplice requisito oggettivo e
soggettivo, con la conseguente applicabilità dell’esenzione IVA”.

d)
Servizio
di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti
(artt
3 e 9, D.M. 8 luglio 2011):

L’Agenzia delle Entrate conferma
che tale servizio è imponibile Iva ad aliquota ordinaria del 22%.

Pertanto,
portando a sintesi le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, il trattamento ai
fini Iva delle prestazioni erogate dalla farmacia, nonché la relativa
certificazione fiscale risulta essere quella di cui alla Tabella 1 in allegato.

La Risoluzione n.60/E se da un lato supera con
lo scontrino parlante il paradosso della fattura, dall’altro non ammette
l’esenzione Iva per le “prestazioni di autoanalisi” eseguite direttamente dal
cliente-paziente, senza l’ausilio di un professionista sanitario, attraverso
l’impiego di apparecchiature strumentali messe a disposizione dalla farmacia.

Va osservato che le prestazioni rientranti
nell’ambito dell’autocontrollo sono già state recentemente penalizzate anche
dall’Atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione nazionale, promosso dal
Comitato di Settore comparto-Regioni-Sanità
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
lo scorso 8 marzo,
ritenendo che difficilmente verranno remunerate alle farmacie che le promuovono.

Tale posizione assunta nei confronti
dell’autocontrollo non è assolutamente condivisibile!

Da un punto di vista prettamente fiscale riteniamo
che le prestazioni di autoanalisi possano soddisfare il requisito
dell’esenzione Iva in quanto non solo sono riconducibili a prestazioni più
generali di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari, ma
poi di fatto risultano sempre presidiate (direttamente o indirettamente) da un
professionista sanitario.

Da un punto di vista più generale siamo infine convinti
che un Paese non possa ritenersi veramente evoluto qualora non sappia
diffondere cultura di salute, di prevenzione, di controllo e quindi di autocontrollo.

Rendere tali prestazioni più costose sia per il
paziente che per la farmacia non fa altro che ostacolarne lo sviluppo, con
enormi conseguenze negative sia sul piano della salute pubblica che su quello
economico.

Giovanni
Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Il nuovo regime per cassa delle imprese minori.

NEWS Posted on Sun, May 14, 2017 12:51:22

POST 242

L’ articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11
dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) ha modificato le regole di
determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in
contabilità semplificata, apportando numerose modifiche all’art. 66 TUIR.

Il regime di contabilità
semplificata, a prescindere dall’attività
svolta, si applica a imprese
individuali, imprese familiari e aziende coniugali, società di persone (società
in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di armamento e
società di fatto, enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività
commerciale esercitata, che nell’anno
precedente, relativamente a tutte le attività esercitate, hanno conseguito ricavi non superiori ai
seguenti limiti:


400.000 Euro nel caso di attività di prestazione di servizi;


700.000 Euro negli altri casi (attività di produzione e/o di cessione di
beni).

A queste
condizioni e per questi soggetti il regime naturale e quello della contabilità
semplificata, salvo che gli stessi non optino per la tenuta della contabilità
ordinaria.

Per questi
soggetti a partire dal 1 gennaio 2017 si passa da un regime di determinazione del reddito improntato
al principio di competenza in base al quale, costi e ricavi partecipano alla
formazione del reddito nell’esercizio in cui maturano a prescindere
dall’effettivo momento dell’incasso del ricavo o del pagamento del costo, ad un
principio di cassa
, in base al quale costi e ricavi partecipano alla formazione
del reddito dell’esercizio nel momento in cui vengono pagati ovvero incassati.

Il
passaggio al regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata sarà
automatico dal 1° gennaio 2017 (regime naturale), senza l’obbligo di
alcuna comunicazione, salvo che il contribuente non per la tenuta della
contabilità ordinaria.

In realtà
si ritiene che il nuovo regime di determinazione del reddito delineato dal
nuovo articolo 66 del TUIR non sia un regime di cassa «puro», bensì un regime misto cassa-competenza. In
sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le
spese sostenute, mentre continua ad applicarsi il criterio della competenza per
altri componenti positivi e negativi quali plusvalenze e minusvalenze,
sopravvenienze attive e passive, ammortamenti e accantonamenti di quiescenza e
previdenza (TFR).

L’applicazione
del nuovo regime comporterà che le rimanenze finali non assumeranno più
rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile (salvo in fase
transitoria).

L’adozione
di tale regime non determinerà anomalie in termini di doppia
tassazione/deduzione, pertanto i ricavi ed i compensi e le spese che hanno già
concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di
determinazione del reddito di impresa adottato, non assumeranno rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi.

Anche ai
fini Irap il valore della produzione netta su cui calcolare l’imposta sarà
determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale «improntati
alla cassa» previsti dall’articolo 66 del TUIR ai fini dell’imposta sul
reddito.

L’adozione
del regime di cassa prevede che ai fini contabilità le imprese minori possano:

1) Adottare oltre
ai consueti registri IVA, ove obbligatori, anche degli appositi registri degli
incassi e pagamenti, dove annottare in ordine cronologico, rispettivamente i
ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti.

2) Adottare, come
in passato i registri iva, effettuando le annotazioni necessarie a dare
rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del
documento contabile ai fini iva

Entrambe le suddette
alternative comportano maggiori adempienti contabili. In alternativa al fine di
evitare tali maggiori adempienti le imprese potranno continuare ad utilizzare i
registri iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica
opzione, che consente loro di non annotare su tale registri gli incassi e i
pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si
intende incassato è il costo pagato alla data di registrazione del documento
contabile ai fini iva.

Luca Burighel
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Assegnazione agevolata dei beni ai soci per le società di persone in liquidazione.

NEWS Posted on Wed, May 10, 2017 12:48:39

POST 241

La
risoluzione n. 54/E emanata in data 2
maggio 2017 dall’Agenzia delle Entrate ha risposto alle numerose
richieste di chiarimento sollevate dai professionisti in merito al
comportamento da tenere nel caso in cui una società di persone che sia stata messa
in liquidazione nel corso del 2016, abbia successivamente provveduto ad
assegnare in via agevolata i beni ai soci.

La
questione nasce dall’impossibilità di indicare i dati afferenti all’operazione
di assegnazione nel modello dichiarativo a causa dell’assenza della sezione
specifica, non consentendo pertanto alla procedura di concludersi correttamente.

La
circolare n. 26/E del 1° giugno 2016 (paragrafo 5) dispone infatti che “l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione
agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in
dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa
imposta sostitutiva”
e che “l’omesso,
insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non
rileva ai fini del perfezionamento dell’assegnazione agevolata”.

Premesso
che le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente
al 31 dicembre 2016, devono presentare la dichiarazione dei redditi in forma
non unificata utilizzando il modello dichiarativo dell’anno precedente, ne
consegue che le stesse società poste in liquidazione nel corso del 2016, devono
compilare – per il periodo di imposta ante liquidazione – il modello UNICO
SP 2016, anno di imposta 2015
, trattandosi di società con periodo di
imposta non coincidente con l’anno solare.

Tale
modello, tuttavia, al quadro RQ – diversamente dal correlativo quadro presente
nel modello UNICO SC 2016, Quadro RQ Sez. XXII, assegnazione o cessione di beni
ai soci – non prevede la sezione per
esporre i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta
sostitutiva
, non consentendo così il perfezionamento dell’opzione per l’imposta
sostitutiva in esame.

In ogni
caso, nelle istruzioni ai modelli, viene precisato che, qualora il modello
UNICO da utilizzare non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la
dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati successivamente, questi
dovranno essere forniti solo a richiesta
dell’Agenzia delle entrate
.

Nel caso
di specie, quindi, si è dell’avviso che possa trovare applicazione il principio
di carattere generale del cd. comportamento
concludente
, disciplinato dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10
novembre 1997, n. 442, secondo cui “l’opzione
e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si
desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta
delle scritture contabili”.

Pertanto,
solo per i soggetti suindicati, l’esercizio dell’opzione si intende validamente
esercitato laddove siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa
di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento,
tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta.

In ogni
caso, i soggetti interessati devono redigere un prospetto di raccordo,
contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta per la
definizione dell’opzione in parola, che potranno inviare all’Ufficio
territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli
Organi di controllo.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



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