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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Aboliti i Voucher per lavoro accessorio.

NEWS Posted on Sun, March 19, 2017 16:42:30

POST 232

Il 17 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto
Legge n. 25 del 2017 col quale il Governo ha abrogato la disciplina del lavoro accessorio.

L’intento, chiaramente indicato
nelle premesse del decreto, è quello di contrastare
pratiche elusive
nell’utilizzo dei voucher. L’urgenza dell’emanazione di
questo provvedimento è stata dettata dalla volontà di evitare l’annunciato
referendum abrogativo del 28 maggio prossimo promosso dalla CGIL.

Pertanto a far data dal 17 marzo non è più possibile acquistare
voucher
. E’ stato fissato però un periodo
transitorio, fino al 31 dicembre 2017,
durante il quale sarà possibile far
uso dei voucher acquistati fino al 17 marzo scorso.

In merito alla necessità di
trovare nuove soluzioni per regolamentare le prestazioni occasionali e
saltuarie, pare si stia guardando al modello tedesco dei mini jobs che sarebbe
una rivisitazione dell’attuale lavoro a chiamata. Si pensa quindi a contratti
che prevedano una contribuzione pari a quella delle normali assunzioni, ma che
abbiano un limite massimo di ore di utilizzo oltre le quali scatterebbe l’obbligo
di assunzione.

Per le prestazioni occasionali
presso le famiglie si pensa invece al modello francese che utilizza una
piattaforma telematica ove avviene l’incontro domanda – offerta di lavoro e
tramite la quale è possibile pagare on line il servizio. L’INPS potrebbe essere
il gestore di tale piattaforma ma il costo dell’investimento e le tempistiche
per realizzarla fanno intuire tempi lunghi.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



Novità per i Distretti Turistici.

NEWS Posted on Sun, March 19, 2017 10:01:00

POST 231

Con il recente “decreto milleproroghe” sono stati
prorogati i termini per l’istituzione dei Distretti Turistici. Il termine
ultimo è, oggi, fissato al 31 dicembre 2017 e con l’occasione il legislatore si
è premurato di introdurre alcune significative modifiche al d. l. 70/2011 che
disciplina il procedimento di istituzione dei Distretti Turistici (D.T.).

L’art. 3 comma 4 di tale decreto legge (conv. in
l. 106/2011), come da ultimo modificato, prevede la possibilità di istituire i
D.T., sempre con decreto del MIBACT, su richiesta delle imprese interessate (in
funzione di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica, di accrescere lo
sviluppo delle aree e dei settori del D.T., di semplificare i procedimenti
amministrativi, di assicurare garanzie e certezze alle imprese in materia di
investimenti e via dicendo), previa intesa con la Regione. Occorre procedere
alla delimitazione del territorio del D.T. entro il 31 dicembre p.v. e tale
delimitazione va fatta dalla Regione d’intesa con il MIBACT e i Comuni
interessati, previa conferenza di servizi: quest’ultima viene
obbligatoriamente indetta quando ne facciano richiesta le imprese che operano
nel settore turistico nell’ambito territoriale interessato. L’avvio della
procedura, pertanto, è rimesso all’iniziativa delle imprese.

Un’importante novità è rappresentata dalla
previsione che il procedimento di delimitazione suddetto si intende concluso
favorevolmente –anche per silentium – quando la PA competente non
comunica alle imprese, entro 90 giorni, un’eventuale provvedimento di diniego.

I vantaggi che derivano alle imprese
dall’istituzione dei D.T., sono di grande importanza: si va dalla possibilità
di negoziare con il Ministero competente progetti pilota fiscali, alla
possibilità di concordare sempre con il Ministero competente progetti di
semplificazione amministrativa, creazione di sportelli unici, alla
applicabilità, alle reti d’impresa aderenti al D.T., di agevolazioni della più
varia natura.

Avv.
Simonetta Rottin



Nuovo accordo tra Italia e Svizzera per lo scambio di informazioni.

NEWS Posted on Wed, March 15, 2017 13:10:55

POST 230

Con comunicato stampa n. 39
del 14 marzo 2017 il MEF ha reso noto che le autorità competenti di Italia e
Svizzera hanno concluso un Accordo
per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso le
cd. “richieste di gruppo
in
base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Tale accordo, in vigore già
dallo scorso 2 marzo 2017, definisce le modalità operative per una specifica
categoria di “richieste di gruppo” e
riguarda in particolare i “contribuenti
recalcitranti
” ovvero quei clienti italiani che non hanno voluto fornire
adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le
istituzioni finanziarie svizzere interessate.

Le “richieste di gruppo” – si legge ancora nel comunicato – potranno
riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (data di firma del
Protocollo) e potranno riguardare anche informazioni su conti chiusi e quelli
“sostanzialmente chiusi” di pertinenza di clienti italiani.

Il comunicato si
conclude con un esplicito invito, a chi ancora non lo avesse fatto, ad aderire
alla nuova Voluntary Disclosure definendola
come “un importante opportunità per i
contribuenti italiani che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale
con riguardo alle attività detenute all’estero in violazione delle norme
fiscali
”.

Si aggiunge così un ulteriore
tassello al quadro della cooperazione internazionale volta alla trasparenza
fiscale che, lo ricordiamo, anche attraverso lo scambio automatico di
informazioni in vigore dal prossimo settembre 2017, consentirà
all’amministrazione finanziaria italiana di ricevere informazioni nominative su
contribuenti italiani con disponibilità finanziarie presso un ampio numero di
paesi, compresi i maggiori centri finanziari.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La Farmacia di domani: ipotesi di una nuova convenzione.

NEWS Posted on Tue, March 14, 2017 23:16:56

POST 229

Il rapporto tra le farmacie e il S.S.N. è disciplinato da convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali.

Sarà che la vigente convenzione, recepita con il DPR 371/98, è scaduta nel 2001 e da allora opera in regime di prorogatio. Sarà che nel frattempo il mondo è cambiato e con esso la popolazione e le sue necessità, anche sanitarie e farmaceutiche. Sarà che è cambiata la Farmacia e molta della normativa che la regola. Ma oggi si ricomincia finalmente a parlare di “nuova convenzione”.

Il Comitato di Settore comparto-Regioni-Sanità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo scorso 8 marzo ha dato infatti il via libera all’atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione nazionale con le farmacie pubbliche e private.

Dal documento è possibile cogliere i tratti della “Farmacia di domani”. Una Farmacia che -si noti bene- avrà ancora nella professionalità e nella capillarità le sue caratteristiche principali, seppur con nuove declinazioni.

Anzi, la “Farmacia di domani” rappresenterà sempre più il primo presidio sanitario nel territorio, deputato non solo alla dispensazione di medicinali e altri prodotti sanitari, ma anche allo svolgimento di varie attività per conto del S.S.N., all’interno di un sistema integrato e multidisciplinare.

La Farmacia farà formazione e informazione sul corretto uso e conservazione del farmaco. Monitorerà, in collaborazione con le nuove aggregazioni di medici di medicina generale, l’aderenza terapeutica e l’andamento della terapia dei pazienti, in particolare dei cronici. Svolgerà un ruolo importante nel favorire la deospedalizzazione, garantendo l’assistenza domiciliare, attraverso la consegna a domicilio dei medicinali e dei presidi medico-sanitari, la prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture pubbliche e private accreditate nonché la consegna dei referti.

La Farmacia contribuirà anche alle “campagne di prevenzione”, attraverso la partecipazione ai programmi di farmacovigilanza, alle campagne di educazione sanitaria e promozione di corretti stili di vita, alle politiche di informazione sull’offerta assistenziale delle strutture e dei servizi pubblici socio-assistenziali del territorio.

Quella di domani sarà quindi soprattutto una “Farmacia professionale” e di “Servizi sanitari”. Servizi che, qualora risultino di reale e misurabile utilità rispetto ai programmi sanitari regionali, dovranno essere remunerati.

Tra i servizi remunerati vi saranno certamente la distribuzione per conto, la prenotazione di prestazioni di assistenza sanitaria, la consegna dei referti, la consegna a domicilio di farmaci e presidi, la partecipazione ai programmi di screening.

Invece i servizi di formazione e informazione, quali la farmacovigilanza e il monitoraggio dell’aderenza alle terapie mediche, potranno essere remunerati solo successivamente alla definizione di indicatori di processo e di risultato, che ne attestino la reale utilità.

Più incerta sarà infine la remunerazione degli altri servizi previsti dal D.Lgs. 153/2009 (prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, servizi di secondo livello, messa a disposizione di operatori socio-sanitari). Questi servizi si caratterizzano infatti per avere utilità difficilmente misurabili e in parte già superate dalla nuova organizzazione delle cure territoriali (AFT, UCCP).

Tuttavia il Documento di indirizzo della nuova convenzione non si limita alla Farmacia dei Servizi, ma affronta anche ulteriori importanti aspetti dell’articolato rapporto tra farmacie e S.S.N..

In particolare il Documento si sofferma puntualmente sulle questioni:

  • della “sanità digitale”, con la dematerializzazione non solo della ricetta, ma anche della Distinta contabile;
  • della “eliminazione del pagamento dell’acconto di gennaio”, coerentemente alla nuova regolamentazione della fatturazione elettronica e della fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • della “destinazione del contributo Enpaf delle ASL”, che dovrà essere finalizzato a favore dei titolari di farmacie private;
  • del “superamento dell’attuale sistema di remunerazione”, come previsto dall’art.15 del DL 95/2012, la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata al 1° gennaio 2018;
  • della “la sostituzione del concetto di ruralità con quello di farmacia disagiata”.


Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Niente RW per gli immobili esteri che non hanno subito variazioni.

NEWS Posted on Tue, March 14, 2017 10:04:29

POST 228

Il DL fiscale di recente
approvazione ha introdotto una significativa
novità in materia di monitoraggio fiscale
.

L’articolo 7-quater,
derubricato “disposizioni in materia di
semplificazione fiscale”
, al suo comma 23 ha integrato il contenuto dell’articolo
4 co. 3 del Dl 167/1990 stabilendo che non
sono oggetto di monitoraggio
fiscale,
e pertanto non risulta più dovuta l’indicazione all’interno del quadro RW della
dichiarazione dei redditi, quegli immobili
detenuti all’estero per i quali non siano intervenute variazioni
nel corso
del periodo d’imposta, fatto salvo l’obbligo
di versamento dell’IVIE
.

Detto esonero si aggiunge a
quelli già previsti dal citato comma 4 che, lo ricordiamo, riguardano:


le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione ad
intermediari residenti
;


i depositi e i conti correnti bancari che nel corso dell’anno non raggiungo mai un valore massimo
complessivo superiore a 15 mila euro.

Si ritiene che tale nuova previsione
possa applicarsi già a partire della compilazione di Unico 2017 con riferimento
ai redditi del 2016. Grazie a tale modifica non troveranno più applicazione le sanzioni da monitoraggio relative
alla mancata indicazione in RW degli immobili detenuti all’estero
,
sempreché questi non abbiano subito
variazioni
nel corso del periodo di imposta (cessione, acquisto,
costituzione di diritto reale etc…).

I primi commenti alla novella
legislativa suggeriscono, o meglio auspicano, che la non più dovuta indicazione
in RW degli immobili esteri, alle condizioni prima descritte, e il conseguente venir
meno delle sanzioni da monitoraggio possa
valere anche per il passato
.

Si potrebbe infatti, secondo
alcuni, ragionare in maniera analoga a quanto già indicato dall’Amministrazione
Finanziaria con riferimento ai trasferimenti da e verso l’estero che dal
Modello Unico 2014, redditi 2013, non sono più oggetto di monitoraggio. Tale
eliminazione, in quel caso, aveva infatti operato anche per il passato in forza
del principio contenuto nell’articolo 3 Dlgs 472/1997 secondo cui “salvo diversa previsione di legge, nessuno
può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce violazione punibile
”.

Vista la rilevante portata in
termini di applicazione delle sanzioni non resta quindi che attendere la
presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate
.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuovi termini per la stampa dei registri contabili.

NEWS Posted on Fri, March 10, 2017 14:02:08

POST 227

Come noto da quest’anno il termine per
l’invio della dichiarazione IVA è stato anticipato al 28 febbraio, rispetto
alla scadenza del 30 settembre valida fino all’anno di imposta 2015.

Tale modifica comporta conseguentemente una
variazione del termine previsto per la stampa dei registri IVA.

Si ricorda, infatti, che la stampa (o
conservazione sostitutiva) dei registri
IVA
deve essere effettuata entro
tre mesi dalla scadenza dell’invio della dichiarazione IVA
, ossia entro il 28 maggio 2017.

Stesso termine va rispettato per la
conservazione in modalità elettronica delle fatture elettroniche.

I soggetti obbligati alla tenuta degli altri libri e registri (libro
giornale, libro degli inventari, registro meccanografico dei beni
ammortizzabili, scritture ausiliarie di magazzino) sono tenuti alla stampa (o
conservazione sostitutiva) dei medesimi entro
tre mesi dalla scadenza dell’invio della relativa dichiarazione dei redditi
.

Tale termine, con riferimento all’anno di
imposta 2016, deve tener conto della proroga prevista per alcuni soggetti nel
Decreto Milleproroghe 2017.

Pertanto la stampa (o conservazione
sostitutiva) deve essere effettuata:

– entro il 15
gennaio 2018
per i soggetti diversi dalle microimprese di cui all’art
2435-ter che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice
Civile in quanto il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi è stato
prorogato al 15 ottobre 2017;

– entro il 30
dicembre 2017
per gli altri soggetti essendo il termine per l’invio
della dichiarazione dei redditi fissato al 30
settembre 2017
.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA Mestre-Venezia



Controlli dell’Agenzia sui residenti all’estero.

NEWS Posted on Wed, March 08, 2017 16:45:39

POST 226

L’attività di contrasto ai
fenomeni di illecito fiscale internazionale ha registrato, negli ultimi anni,
un deciso salto di qualità. Detto settore si avvale di una rinnovata base normativa:
infatti, oltre al tradizionale impianto dispositivo costituito dal D.L. n.
167/1990 (cd. “Monitoraggio fiscale”),
è stato emanato il D.L. n. 112/2008 che ha previsto un costante monitoraggio
dei soggetti che trasferiscono all’estero la residenza mediante l’azione
congiunta dei Comuni e dell’Agenzia.

In ultimo l’articolo 7 co.3
del cd. Decreto Fiscale collegato
alla legge di bilancio 2017 ha introdotto i commi 17-bis e ter all’articolo 83
del DL 112/2008 prevedendo che i dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE), siano resi disponibili all’Agenzia
delle entrate entro i sei mesi successivi alla richiesta, al fine della formazione di liste selettive per i
controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri
non dichiarati
.

Il comma 17-ter del
citato art. 83 prevede altresì che, in fase di prima attuazione delle
disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei
Comuni e dell’Agenzia delle entrate vengano esercitate anche nei confronti
delle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010
.

Per dare quindi attuazione alle modalità di comunicazione
dei dati e la creazione delle liste di contribuenti selezionabili l’Agenzia delle
Entrate ha emanato lo scorso 3 marzo
2017
il provvedimento n. 43.999 secondo cui i criteri da utilizzare per la
formazione delle liste selettive, basati anche su elementi segnaletici della
permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti:

a)
residenza
in uno Stato black list;

b)
movimenti
di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari
nell’ambito del monitoraggio fiscale;

c)
informazioni
relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse
dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di
Accordi di scambio automatico di informazioni;

d)
residenza
in Italia del nucleo familiare del contribuente;

e)
atti del
registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;

f)
utenze
elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;

g)
disponibilità
di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;

h)
titolarità
di partita Iva attiva;

i)
rilevanti
partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;

j)
titolarità
di cariche sociali;

k)
versamento
di contributi per collaboratori domestici;

l)
informazioni
trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello
dichiarativo 770;

m)
informazioni
relative a operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. “Spesometro”).

Si ricorda infine che, sempre
ai sensi dell’articolo 83 co. 17-ter DL 112/2008, fini della formazione delle
liste selettive si terrà conto della eventuale mancata adesione alla procedura
di collaborazione volontaria (cd. Vlountary
Disclosure
).

In questo modo sarà molto
probabile che chi non ha aderito alla prima Voluntary e risiede formalmente in
uno Stato black list finirà nella
lista selettiva. Tale impostazione mira dunque a spingere tutti quei
contribuenti che non abbiano regolarizzato le loro posizioni estere a farlo
sfruttando l’opportunità, attualmente in corso, della Voluntary 2.0.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Tassa annuale 2017 vidimazione libri sociali.

NEWS Posted on Tue, March 07, 2017 17:37:05

POST 225

Entro il 16 marzo 2017 deve essere versata la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c.

Ambito soggettivo:

L’obbligo del versamento annuale riguarda tutte le società di capitali (spa, srl e sapa), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (C.M. 3.5.96 n. 108/E).

Sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (R.M. 27.5.96 n. 90/E).

A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. 108/E/96), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali.

La soppressione dell’obbligo di bollatura dei libri/registri prevista dall’art. 8, Legge n. 383/2001 non determina il venir meno del versamento in esame.

Importi e modalità di versamento:

L’ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a:

· euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell’1.1.2017 è inferiore o uguale ad euro 516.456,90;

· euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell’1.1.2017 supera euro 516.456,90.

Le modalità di versamento sono differenti, a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività ovvero nei successivi:

· Le società costituite dopo l’1.1.2017 e che si trovano, quindi, nel primo anno di attività, il versamento deve essere effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – c/c postale n. 6007.

· Le società costituite prima del 1.1.2017 il versamento deve essere eseguito mediante delega F24, utilizzando il codice tributo 7085 e periodo di riferimento 2017.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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