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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Sabatini-ter: dal 1 marzo aperte le domande per gli investimenti in industria 4.0

NEWS Posted on Sun, March 05, 2017 10:25:00

POST 224

Con Circolare del 15 febbraio 2017 n.
14036, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità
di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere
alla maggiorazione del contributo del 30% per investimenti in
tecnologie digitali, a valere sulla riserva delle risorse stanziate dalla
Legge di Stabilità 2017.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio,
l’agevolazione sarà concessa, a fronte di una richiesta di finanziamento, nella
forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in
misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un
finanziamento della durata di cinque anni al tasso d’interesse del 3,575%
annuo.

Ulteriori chiarimenti sono contenuti
negli allegati 6/A e 6/B della
circolare che individuano i beni materiali e immateriali rientranti tra
gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura
dei rifiuti per i quali si applica la maggiorazione del contributo. I beni
agevolabili saranno dunque macchinari, impianti e attrezzature nuovi di
fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in big
data
, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity,
robotica, meccanica avanzata, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio
frequency identification
(RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura
dei rifiuti.

Le domande di agevolazione potranno essere
presentate a sportello a partire dal 1 marzo 2017.

Si ricorda, inoltre, che con la Sabatini-ter rimane,
comunque, possibile ottenere un incentivo per l’acquisto o il leasing di macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali ad uso produttivo anche non legati all’industria
4.0. In questo caso l’intensità del contributo sarà pari al valore degli
interessi su un finanziamento della durata di cinque anni al tasso
d’interesse del 2,75% annuo.

Edoardo Segu’
Villani & Partner – Pavia – Treviso



Incentivo occupazione giovani: la Circolare INPS.

NEWS Posted on Sun, March 05, 2017 10:22:50

POST 223

L’INPS
ha pubblicato il 28 febbraio 2017 la circolare n. 40 che illustra le
indicazioni operative per la richiesta e fruizione dell’Incentivo occupazione
giovani in vigore per l’anno 2017.

Si
ricordano le principali caratteristiche di questo incentivo:

·
Datori di lavoro che assumono senza esservi
tenuti
per ragioni legali o contrattuali (art. 31 DL 150/2015), in regola
con gli obblighi contributivi, con
l’applicazione dei CCNL, con la sicurezza

·
Lavoratori tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET (Not [engaged in] Education,
Employment or Training)
preventivamente iscritti al “Programma Garanzia giovanie che risultino disoccupati ai sensi dell’art. 19 del
d.lgs. 150/2015 (iscritti alle apposite liste)

·
Assunzioni effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017 su tutto il
territorio italiano esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano

·
Contratti a
tempo determinato pari o superiori a sei mesi
, contratti a tempo indeterminato (anche a
scopo di somministrazione) e apprendistato
professionalizzante
. Previsti anche i contratti a part time.

·
Esclusi lavoro domestico ed intermittente e
altri tipi di apprendistato.

·
Ammontare
dell’incentivo
, fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del
lavoratore (per i mesi arretrati il recupero avverrà ad aprile 2017): 50% dei
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni
lavoratore assunto con contratto a tempo
determinato
(comprese le proroghe); la contribuzione previdenziale a carico
dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con
contratto a tempo indeterminato

·
L’azienda inoltrerà richiesta telematica di
autorizzazione all’INPS. E’ consentita una sola autorizzazione per ogni
lavoratore (anche con datori di lavoro diversi), salvo nei casi di proroga dei
contratti a termine, nel limite dell’incentivo massimo previsto per i contratti
a termine, pari ad euro 4.030,00
annuali.

Il
rilascio delle procedure INPS per la presentazione delle istanze è previsto
entro il 15 marzo p.v.

L’incentivo
verrà autorizzato in base all’ordine di presentazione delle domande, nel limite
dei fondi previsti (euro 200.000.000,00)

Per le sole
assunzioni effettuate dal 1 gennaio fino al momento di attivazione delle
procedure telematiche, le istanze verranno elaborate in base all’ordine
cronologico di decorrenza dell’assunzione, se presentate entro 15 giorni
dall’attivazione del servizio.

Raffaella Casellato
Consulente del lavoro – Studio EPICA – Treviso



Le novità del “milleproroghe” in materia di lavoro.

NEWS Posted on Fri, March 03, 2017 11:29:27

POST 222

E’ stato pubblicata nel
Supplemento Ordinario n. 19 della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017
la legge n. 19 di conversione del decreto “Milleproroghe”, in vigore dal 1
marzo 2017.

Si segnalano i differimenti delle
scadenze di maggior interesse in materia di lavoro:

DISABILI: Il DL 151/2015 ha introdotto l’obbligo, dal 1
gennaio 2017, di assunzione di un
disabile per le aziende che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti, ancorché non
siano nella necessità di effettuare nuove assunzioni
. Il decreto
Milleproroghe ha differito tale scadenza
al 1 gennaio 2018
, mantenendo pertanto in vigore ancora per quest’anno quanto previsto dalla L.
68/1999 art. 3 c. 2-3 che prevede che l’obbligo scatti solo nel momento in cui
si abbia la necessità di effettuare una nuova assunzione.

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL): E’ stato rinviato al 1 gennaio 2018 l’obbligo, inizialmente
previsto dal 1 gennaio 2017, della tenuta,
aggiornamento e conservazione del LUL in modalità telematica presso il
Ministero del lavoro
. Tale adempimento prevederà l’invio
mensile dei dati attualmente contenuti nel LUL
e consentirà
all’ispettorato nazionale del lavoro, di poter
incrociare in qualsiasi momento, più agevolmente e rapidamente, le informazioni
delle banche dati al fine di far emergere eventuali incongruenze in merito a presenze, rispetto degli orari, ricorso agli straordinari, utilizzo di
voci in esenzione (quali per esempio i rimborsi spese e le trasferte), corretta
erogazione di assegni familiari, erogazione di premi e quant’altro previsto
nelle registrazioni obbligatorie.

DENUNCIA ANCHE DEGLI INFORTUNI DI DURATA DA UNO
A TRE GIORNI DI ASSENZA
: E’ stato
differito dal 12 aprile p.v.
al 12 ottobre 2017
l’obbligo di comunicazione telematica anche degli
infortuni
che comportano l’
assenza
dal lavoro di un giorno oltre a quello dell’evento
(oggi l’obbligo sussiste per gli infortuni che comportano l’assenza di almeno
tre giorni).

Questo
adempimento, seppur obbligatorio, rileva ai soli fini statistici e rientra nel
programma di realizzazione, previsto dal Decreto interministeriale n. 183/2016,
del
Sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)
, una piattaforma
informatica gestita dall’INAIL che metterà a disposizione delle amministrazioni coinvolte i dati condivisi
su infortuni, malattie professionali e ispezioni.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro – Studio EPICA – Treviso



Diritto di consultazione del socio di s.r.l. non amministratore.

NEWS Posted on Wed, March 01, 2017 14:55:34

POST 221

L’articolo 2476 C.C.
attribuisce al socio di s.r.l. il diritto di ottenere notizie dagli
amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali nonchè il
diritto di procedere ad un controllo dei libri sociale e dei documenti
concernenti l’amministrazione della società.

Il potere di controllo dei
soci inoltre, secondo quanto chiarito nel tempo dalla giurisprudenza di merito
e di legittimità, si estende, oltre che ai libri sociali, ai documenti relativi
all’amministrazione afferenti a tutto ciò che inerisca allo svolgimento
dell’attività sociale e dunque (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo) a: ogni scrittura ausiliaria, fatture, estratti conto ed evidenza
dei rapporti bancari, prospetti a calcoli di ogni genere, contratti e accordi,
anche se di natura riservata, corrispondenza, verbali di accertamento, nonchè
atti giudiziari.

Il diritto di controllo sulla
gestione attribuisce altresì al socio la facoltà di:

a) estrarre copia della
suddetta documentazione, senza alcun limite se non quella della buona fede
(diverse pronunce giurisprudenziali hanno tuttavia escluso la possibilità del
socio di ricevere copia della documentazione societaria per corrispondenza in
quanto comporterebbe per la società un notevole aggravio di tempi e costi);

b) avvalersi di un
professionista di fiducia non necessariamente iscritto in albi professionali.

Secondo la più recente
giurisprudenza inoltre il diritto alla consultazione dei documenti sociali da
parte del socio non troverebbe limitazioni di sorta se non quelle connesse alla
generale operativi del principio di buona fede (sul punto si evidenzia tuttavia
che vi sono pronunce giurisprudenziali di indirizzo opposto che ravvisano dei
limiti nel diritto del socio).

Con una recente e
significativa pronuncia la Corte di Cassazione Penale (sent. 47307 del 10.11.2016),
intervenendo sulla questione ha altresì confermato il principio per cui il
diritto di ispezione e consultazione del scio permane anche quando la società
sia tenuta, per legge, alla nomina del collegio sindacale.

Da segnalare infine che la condotta
dell’amministratore di s.r.l. che impedisce l’esercizio del diritto di
controllo da parte del socio costituisce una fattispecie punita con sanzione
amministrativa e, in alcuni casi, anche penale. L’articolo 2625 C.C. stabilisce
infatti che:

– gli amministratori che,
occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai
soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.329 euro;

– se la condotta ha cagionato
un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a
querela della persona offesa;

– la pena è raddoppiata se si
tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati.

Tommaso
Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Acquisto immobile residenziale: detrazione irpef del 50% dell’iva pagata sull’acquisto per tutto il 2017.

NEWS Posted on Tue, February 28, 2017 15:08:18

POST 220

Il Decreto Milleproroghe approvato ieri in via definitiva dalla Camera
reintroduce per l’anno 2017 la detrazione Irpef del 50% dell’iva pagata per l’acquisto
di unità immobiliari nuove a destinazione residenziale, di classe energetica A
o B, cedute dalle imprese costruttrici.

A seguito della riapertura dei termini della detrazione, potrà essere
portato in detrazione il 50 per cento dell’iva pagata nel corso del 2017 per
gli acquisti di immobili stipulati entro il 31 dicembre 2017, ma anche l’iva relativa
ad acconti pagati nel corso del 2016 con rogito di compravendita dell’immobile
stipulato nel 2017.

Ricordiamo di seguito
brevemente i tratti essenziali della detrazione:

1. la detrazione si
applica all’acquisto di
unità immobiliari nuove, a destinazione residenziale, di classe energetica A o
B, cedute dalle imprese costruttrici;

2. la detrazione si applica
a tutte le categorie di immobili residenziali, comprese le abitazioni “di lusso”,
ovverosia le abitazioni catastalmente classificate come A/1, A/8 e A/9, e
indipendentemente dall’uso dell’immobile fatto dall’acquirente, purché permanga
la destinazione residenziale. L’unità abitativa acquistata può quindi essere destinata
ad abitazione principale oppure tenuta a disposizione (ad esempio come seconda
casa per le vacanze) o essere locata;

3. la detrazione
spetta ai soli soggetti irpef e viene ripartita in dieci rate annuali di pari
importo;

4. l’ammontare
dell’iva su cui viene calcolata la detrazione è pari al totale dell’iva pagata
per l’acquisto dell’immobile, comprensiva anche dell’iva relativa ad eventuali
pertinenze (box auto, cantine, magazzini, …).

Ricordiamo che, a seguito dei chiarimenti forniti dall’amministrazione
finanziaria nel corso del 2016, rientrano tra gli acquisti agevolabili, non
solo gli acquisti di immobili abitativi nuovi, ma anche gli acquisti di
unità residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione o di restauro e
risanamento conservativo
, ceduti dalle imprese che hanno eseguito i lavori.

Restano esclusi invece gli immobili oggetto di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

Inoltre, sempre secondo l’interpretazione fornita dall’amministrazione
finanziaria, l’acquisto agevolato può avvenire senza vincoli di tempo tra la
fine dei lavori e l’atto di vendita
, ed anche nel caso in cui l’immobile
sia stato in passato concesso in locazione
dall’impresa che ora procede
alla vendita.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cedolare secca al 10% per le locazioni transitorie.

NEWS Posted on Tue, February 28, 2017 13:48:24

POST 219

In occasione di Telefisco 2017
l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione della cedolare secca al 10
per cento ai contratti di locazione transitori e cioè alle locazioni con durata
da uno a 18 mesi stipulate nei capoluoghi di provincia e nelle aree
metropolitane (dunque in tutti i centri urbani in cui il proprietario deve
rispettare i prezzi minimi e massimi fissati dagli accordi locali).

Il chiarimento reso
dall’Agenzia delle Entrate trova applicazione anche per il passato e
conseguentemente chi ha pagato la cedolare secca al 21% potrà presentare una
dichiarazione integrativa per recuperare la differenza.

Oltre alla cedolare secca
agevolata i suddetti contratti di locazione transitori a canone concordato
beneficiano, a far data dal 1 gennaio 2016, anche di una riduzione del 25% di
Imu e Tasi.

Tommaso
Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



La holding beneficia dei vantaggi fiscali convenzionali anche se “statica”.

NEWS Posted on Sun, February 26, 2017 16:28:26

POST 218

Con sentenza n. 27113 del 28 dicembre 2016 la Corte di Cassazione si è
pronunciata circa la corretta individuazione del cd. “beneficiario effettivo” in relazione alla possibilità di applicare
le intese convenzionali tra due stati atte ad evitare le doppie imposizioni.

Tale concetto è ancora oggi di
dubbia definizione in quanto mancano pronunce univoche ed interpretazioni certe
rispetto cosa debba intendersi per beneficiario effettivo quale condizione
necessaria per poter evitare la doppia imposizione in sede, ad esempio, di
distribuzione di dividendi tra società residenti in Stati tra cui è in vigore
una convenzione per evitare le doppie imposizioni (Modello OCSE).

Nel caso di cui trattasi gli Ermellini
sono stati chiamati a pronunciarsi circa il pagamento di dividendi da parte di
una società operativa residente in Italia alla società controllante residente
in Francia (Holding “statica”).

Nel ricevere i predetti
dividendi la società madre francese aveva fatto appello, nello specifico, a
quanto contenuto nell’articolo 10 paragrafo 4 lett. b) della convenzione
stipulata tra Francia ed Italia atta ad evitare per l’appunto la doppia
imposizione. Secondo quanto contenuto nel predetto articolo la società madre
residente in Francia “che riceve da
una società residente dell’Italia dividendi che darebbero diritto a un credito
d’imposta se fossero ricevuti da un residente dell’Italia, ha diritto al
pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto
credito d’imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2
“.

La convenzione su richiamata
prevede tuttavia che la stessa possa applicarsi solamente nel caso in cui la
società che riceve i predetti dividendi ne risulti poi l’effettiva beneficiaria.
Nel caso di specie le contestazioni mosse dall’Amministrazione Finanziaria vertevano
sul fatto che il beneficiario effettivo non fosse in verità la società madre
residente in Francia bensì la controllante della stessa società francese
residente negli Stati Uniti (paese con cui l’Italia non ha previsto all’interno
dell’accordo convenzionale una simile agevolazione).

Pertanto secondo la
ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate la richiesta di vedersi riconosciuto
il credito di imposta previsto convenzionalmente non poteva essere accolta in
quanto il beneficiario effettivo risultava essere la parent company statunitense.

La società francese veniva
infatti descritta come mero veicolo interposto con l’unico fine di potersi
giovare della disciplina convenzionale.

La ricostruzione proposta
veniva quindi condivisa dai giudici di merito.

La cassazione con la sentenza
in esame ha invece “stravolto” l’orientamento proposto dai predetti
pronunciamenti in quanto i requisiti convenzionali di “beneficiario
effettivo” dei dividendi e di sede di direzione effettiva nello Stato
contraente debbono essere accertati, in fatto, tenendo conto della peculiarità
dell’oggetto e della natura della società madre percipiente.

I Massimi giudici sottolineano
poi che in particolare, qualora la società beneficiaria rivesta la qualità di
holding o subholding di pura partecipazione, i suddetti requisiti non possono
essere esclusi per il solo fatto della mancanza di una significativa struttura
organizzativa o della esiguità di costi gestionali e di crediti operativi o
della mancata fatturazione di servizi gestionali a favore della società figlia
erogante e nemmeno per il fatto che la società madre percipiente sia a sua
volta totalitariamente partecipata da una capogruppo residente in uno Stato non
contraente.

In presenza di Holding o
subholding sarà invece necessario verificare – per determinare l’effettivo rispetto
della qualità di beneficiario effettivo secondo i criteri convenzionali – il trattenimento
ed autonomo impiego dei dividendi percepiti, ovvero la loro traslazione alla
capogruppo residente nello Stato non contraente.

Infine per quanto concerne la
“sede di direzione effettiva” nello Stato contraente andrà verificato
nel concreto il luogo di effettiva adozione delle decisioni direttive,
amministrative e di coordinamento delle partecipazioni possedute dalla società
madre percipiente, secondo l’attività tipica di holding da quest’ultima
esercitata.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Milleproroghe: i vincitori del Concorso straordinario tirano un sospiro di sollievo.

NEWS Posted on Thu, February 23, 2017 11:44:54

POST 217

Con il voto di fiducia espresso ieri dalla Camera, il DL 244/2016, meglio noto come “Milleproroghe 2016”, è legge. Va però evidenziato come nel percorso parlamentare di conversione la norma abbia subito alcune modificazioni. In particolare per quanto concerne le Farmacie è significativa la disposizione introdotta all’art. 7 che, relativamente alla durata della graduatoria risultante all’esito del Concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche, prevista ai sensi dell’art. 11 della legge n.27/2012, ne stabilisce, da un lato, la soppressione della durata di 2 anni dalla pubblicazione e, dall’altro, l’utilizzo della stessa per 6 anni, a partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario.

Viene così evitato il rischio che i vincitori del concorso straordinario, risultanti dalla graduatoria, subissero la beffa di decadere dal diritto acquisito prima ancora di aver potuto aprire la Farmacia vinta.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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