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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Acquisti Intracomunitari: ritorna l’adempimento comunicativo già da questo mese.

NEWS Posted on Sat, February 18, 2017 18:35:27

POST 216

Con un comunicato stampa congiunto datato 17 febbraio 2017, l’Agenzia delle
Entrate, l’Agenzia delle Dogane e l’Istat, anticipano l’entrata in vigore della
legge di conversione del cd. decreto mille proroghe, attualmente approvata solo
dal Senato (il giorno 16 febbraio), che reintroduce l’obbligo di trasmissione
degli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni e servizi intracomunitari
(mod. Intra-2).

L’obbligo riguarda (al momento) solo i soggetti passivi IVA già tenuti alla
presentazione dei modelli Intra-2 su base mensile o quelli che nel IV trimestre
2016 ovvero nel mese di gennaio 2017 hanno effettuato acquisti intracomunitari
per un valore superiore ad euro 50.000.

Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete
modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente
tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali
telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli
obblighi statistici definiti a livello UE
”.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre
Venezia



Dal 2017 il tasso di interesse legale scende allo 0,1%.

NEWS Posted on Thu, February 09, 2017 17:47:00

POST 215

Con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze datato 7 dicembre 2016 è stato diminuito il tasso
di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. che è passato dal precedente 0,2%
all’odierno 0,1% annuo.

Tale riduzione comporta alcune
ripercussioni in termini di importi dovuti in relazione ad una lunga serie di
situazioni che possono coinvolgere il Contribuente interessato da un versamento
rateale ovvero da un ravvedimento operoso.

Ricordiamo infatti che il tasso di interesse legale trova
applicazione nei seguenti casi:

§
ravvedimento operoso ex art. 13 Dlgs 472/97;

§
adesione ad invito al
contraddittorio ex art. 5 Dlgs
218/97;

§
adesione ai PVC ex art. 5-bis Dlgs 218/97 (oggi abrogato);

§
accertamento con adesione ex art. 8 Dlgs 218/97;

§
acquiescenza all’accertamento ex art. 15 Dlgs 218/97;

§
conciliazione giudiziale ex art. 48 Dlgs 546/92.

Si ricorda tuttavia che per
quanto riguarda l’accertamento con adesione e l’acquiescenza la nuova
previsione normativa contenuta nell’articolo 8 Dlgs 218/97 per le rate
successive alla prima non si fa più esplicito riferimento all’ “interesse legale” bensì esclusivamente
agli “interessi”.

Non è infatti escluso che per
tali fattispecie si debba, in riferimento alle rate successive alla prima,
applicare il più oneroso tasso di interesse stabilito dall’art. 6 del DM 21
maggio 2009 (tasso del 3,5% annuo).

Ricordiamo però che la nuova
dizione dell’articolo 8 non opera in relazione alle adesioni e alle
acquiescenze perfezionate prima del 22 ottobre 2015.

Infine si evidenzia che la riduzione
di cui trattasi non opera in relazione alle rateizzazioni previste in
riferimento all’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o
valore di acquisto delle partecipazioni o dei terreni
. In questi casi gli
interessi sono ancora dovuti nella
misura prevista del 3%
.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Start up innovative: chi sono e quali sono le agevolazioni.

NEWS Posted on Tue, February 07, 2017 23:00:19

POST 214

Le start up innovative sono
società che sviluppano, producono e commercializzano prodotti o servizi
innovativi da alto valore tecnologico.

In favore delle start-up
innovative è prevista una ampia gamma di agevolazioni, che include semplificazioni
burocratiche e fiscali, gestione societaria flessibile, specifica disciplina
del lavoro, piani di incentivazione per gli investimenti in equity da parte dei
dipendenti e dei fornitori, facilitazioni nell’accesso al credito bancario,
incentivi fiscali all’investimento nel capitale.

Chi sono le start up innovative:

E’ considerata start up innovative la società
che rispetta questi requisiti:

– società di capitali, costituita anche in
forma cooperativa, non quotata;

– costituita e svolge attività d’impresa da
non più di sessanta mesi;

– con sede principale dei propri affari e
interessi in Italia;

– totale del valore della produzione annua, a
partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro;

– non distribuisce e non ha distribuito
utili;

– oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico;

– non è stata costituita da una fusione,
scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, deve possedere almeno uno dei
seguenti ulteriori requisiti
:

spese in ricerca e sviluppo uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della
produzione della start-up innovativa;

– impiego di personale altamente
qualificato
per almeno un terzo della propria forza lavoro, ovvero una
percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro deve essere in
possesso di laurea magistrale;

titolare o depositaria o licenziataria
di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i
programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto
sociale e all’attività di impresa.

Quali
sono le agevolazioni previste per le start up innovative:

La normativa prevede numerose
specifiche agevolazioni a favore delle start up innovative.

Riportiamo di seguito alcune semplificazioni
e agevolazioni sul piano amministrativo e sull’accesso al capitale di
investimento:

costituzione
e successive modificazioni mediante modello standard tipizzato con firma
digitale
: la
start-up può redigere l’atto costitutivo e le sue successive modifiche anche
mediante un modello standard tipizzato redatti
in forma elettronica e firmato digitalmente;

esonero
da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale
: la start-up è esonerata dal pagamento
dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti da
effettuare presso il Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto
annuale dovuto alle Camere di Commercio;

piani
di incentivazione all’investimento in equity e vantaggi fiscali per i
percipienti
: la start-up
può remunerare dipendenti, collaboratori,
componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opere o servizi anche
professionali attraverso l’assegnazione di strumenti finanziari,
azioni, quote o titoli similari (stock
options e work for equity). Per
i soggetti percipienti il reddito derivante
dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorre alla
formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi;

– apposita disciplina per la raccolta di
capitale di rischio attraverso portali online
, avviando una modalità
innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding);

– possibilità di usufruire gratuitamente e
in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese
, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di
copertura e di importo massimo garantito.

Specifici
incentivi fiscali previsti per l’investimento nel capitale delle start-up:

L’investimento nel capitale delle start up è
sostenuto attraverso specifiche previsione normative.

La Legge di Bilancio 2017 ha portato a regime
le agevolazioni previste per l’investimento nel capitale delle start-up (prima
previste per un limitato arco temporale) ed ha ulteriormente rafforzato le
misure già istituite per incentivare tali forme di investimento.

A partire dal 2017:

– i soggetti irpef potranno beneficiare
di una detrazione dell’imposta irpef
pari al 30% della somma investita
;

– i soggetti ires potranno dedurre dal reddito imponibile il 30% della
somma investita
;

– l’importo massimo di investimento
ammissibile per ciascun soggetto sarà pari, per ciascun periodo d’imposta, a 1
milione di euro per i soggetti irpef ed a 1,8 milioni di euro per i soggetti
ires;

Per non incorrere nella decadenza della
agevolazione, l’investimento dovrà essere mantenuto per almeno tre anni.

L’applicazione delle nuove norme è al momento
subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

N.B.: Condizione
fondamentale per poter beneficiare ai vantaggi sopra indicati:

Per poter usufruire dei benefici introdotti
dalla normativa le start-up innovative devono in via preventiva provvedere obbligatoriamente
all’iscrizione presso l’apposita sezione speciale riservata alle start-up
innovative istituita del Registro delle Imprese.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



I chiarimenti di Telefisco sull’iper ammortamento.

NEWS Posted on Sun, February 05, 2017 20:16:19

POST 213

Nel corso del consueto appuntamento annuale di Telefisco tenutosi nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in relazione all’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento.

Profili temporali

Ai fini dell’iper ammortamento l’acquisto del bene oggetto dell’agevolazione deve avvenire dal 1 gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2017. Non rileva l’acquisto avvenuto nel 2016 con messa in funzione e interconnessione del bene nel 2017. Restano comunque salvi gli investimenti sostenuti nel 2016 che potranno usufruire del super ammortamento.

Profili soggettivi

L’iper ammortamento e super ammortamento software sono rivolti esclusivamente alle imprese e non agli esercenti arti e professioni.

Profili oggettivi

Gli acquisti di software cc.dd “embedded”, vale a dire “incorporati” ad un bene che usufruisce dell’iper ammortamento, godono anch’essi del medesimo beneficio.

Il super ammortamento software è fruibile a condizione che la stessa impresa benefici contemporaneamente anche dell’iper ammortamento.

La perizia prevista per i beni di valore superiore a euro 500.000 va predisposta per ogni singolo bene.

Infine, si è dato spazio alla definizione di “interconnessione”, uno dei requisiti obbligatori per beneficiare dell’iper ammortamento.

Data l’elevata specificità del tema si riporta integralmente la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate:

“Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che: 1) scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).”

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Bonus Alberghi: termine per la compilazione delle domande prorogato al 6 febbraio 2017.

NEWS Posted on Sun, February 05, 2017 12:32:39

POST 212

Mail

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha
comunicato la proroga della scadenza per la compilazione della domanda per
richiedere il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture
alberghiere per le sostenute nel 2016.

La nuova scadenza è fissata alle ore
16 di lunedì 6 febbraio 2017
(anziché, come previsto precedentemente alle
ore 16 di venerdì 3 febbraio 2017).

Nessuna modifica invece per il click day, che resta fissato dalle ore 10 di martedì 7 febbraio 2017 alle ore 16 di mercoledì 8
febbraio 2017.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Agevolazione prima casa: vendita infraquinquennale e costruzione di nuovo immobile entro l’anno.

NEWS Posted on Tue, January 31, 2017 10:53:51

POST 211

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
13/E del 26 gennaio 2017 ha chiarito che se un contribuente vende
entro 5 anni dall’acquisto l’immobile acquistato come “prima casa” ed entro l’anno successivo costruisce
un
altro fabbricato abitativo “non di lusso”, da
adibire a propria abitazione principale, non decade dal
beneficio fiscale anche se il terreno, sul quale insiste il nuovo
edificio, era già di sua proprietà al
momento della cessione
.

Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate sosteneva che nel caso di trasferimento di un immobile acquistato con
i requisiti “prima casa” prima che fossero decorsi 5 anni dall’acquisto, la
decadenza dal beneficio prima casa era impedita solo nel caso in cui il
contribuente avesse provveduto:

– all’acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita;

– all’acquisto di un terreno sul quale
realizzare entro un anno dalla vendita un immobile utilizzabile come abitazione
principale.

Ora, a seguito di una serie di pronunce
della Corte di Cassazione del 2015 e del 2016, l’Agenzia delle Entrate riconosce
che il mantenimento dell’agevolazione avviene anche nel caso in cui il terreno
sia pre-posseduto alla vendita, sempre a condizione che la realizzazione
dell’immobile da utilizzare come abitazione principale avvenga entro un anno
dalla cessione dell’immobile agevolato
.

Non assume quindi alcuna rilevanza il
momento di acquisizione del terreno, ma ha rilievo il momento in cui l’immobile
viene realizzato
.

Con l’occasione precisiamo
alcuni principi già ampiamente ribaditi dalla prassi per poter mantenere i
benefici “prima casa”:

– il nuovo
fabbricato deve essere un immobile “non di lusso”. A tal proposito
ricordiamo che sono considerati non di lusso gli immobili a destinazione
abitativa con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 (a nulla più rilevando
il DM 2 agosto 1969);

inoltre

– entro l’anno il
beneficiario non deve solo acquistare (o da oggi – già possedere) il terreno,
ma deve anche realizzare il fabbricato da destinare ad abitazione
principale.

A tal proposito
si segnala che il diritto alla agevolazione non viene meno qualora il nuovo
immobile non sia ultimato entro l’anno: è sufficiente che l’immobile sia venuto
ad esistenza e cioè che esista un rustico comprensivo di mura perimetrali delle
singole unità e che sia ultimata la copertura.

Sussiste in ogni caso la necessità che
il contribuente entro termini ragionevoli dia concreta attuazione al suo
proposito abitativo, affinché sia rispettato il disposto della norma secondo
cui è necessario che oggetto del nuovo acquisto sia “…altro immobile da
adibire a propria abitazione principale
”.

Infine
segnaliamo che nel caso di acquisto di un terreno al contribuente non spetta
alcun credito d’imposta in quanto il regime prima casa si applica ai casi di
acquisto di immobili ma non di terreni.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Contributi a fondo perduto a sostegno del turismo in zone montane: bando regionale prorogato al 14 febbraio 2017.

NEWS Posted on Sun, January 29, 2017 10:34:02

POST 210

La Regione Veneto ha deliberato la proroga
del bando che prevede l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore
delle aziende che eseguono interventi di sviluppo, innovazione e
riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna

(si veda in merito quanto già riportato nel nostro precedente post 175 del 4
dicembre 2016 http://www.epicanews.it/#post175).

Grazie alla
proroga concessa, le domande per l’accesso al contributo potranno essere
inviate fino alla data del 14 febbraio
2017
.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Turismo: la Regione Veneto stanzia 12 milioni di contributi a sostegno delle imprese.

NEWS Posted on Sun, January 29, 2017 10:22:38

POST 209

La Regione
Veneto ha approvato un bando per la concessione di contributi a sostegno degli
investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico.

Il bando
promuove e sostiene gli investimenti che favoriscono la differenziazione e
l’innovazione dell’offerta turistica e della destinazione turistica in cui
l’impresa opera.

Soggetti destinatari

Possono accedere
ai contributi le micro, piccole e medie imprese che sviluppano il progetto su
strutture ricettive, detenute in proprietà o in gestione, che hanno sede operativa
nel territorio della Regione Veneto (ad eccezione dei comuni montani in quanto
fruiscono di uno specifico contributo) nei comuni ricadenti in apposito elenco
previsto dal bando.

Rientrano
nel bando le seguenti tipologie di attività:

– strutture
ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi albergo, residenze turistico
– alberghiere, alberghi diffusi;

– strutture
ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi;

– strutture
ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative
ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast.

Attività, spese
ammissibili e misura del contributo

Il progetto
d’impresa dovrà prevedere investimenti che favoriscono la differenziazione
dell’offerta turistica, sviluppando nuovi prodotti turistici, allungando la
stagione turistica, valorizzando le specifiche risorse locali.

Rientrano a
titolo di esempio:

– interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione,
riconversione e innovazione delle strutture ricettive esistenti, coerenti con
le finalità del bando e con le tipologie di intervento sopra descritte;

– interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi
all’attività d’impresa e finalizzati all’innovazione dei processi organizzativi
e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e
software e l’attivazione o l’implementazione di sistemi di prenotazione
elettronica;

– interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di
dotazione;

– interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o consumo di
risorse (energia/acqua) della struttura;

– interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese
stesse, accorpamento di attività tra soggetti imprenditoriali, sviluppo di
sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche;

– investimenti in ottica di turismo sostenibile;

– realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness,
ecc. complementari alle strutture ammissibili;


interventi per migliorare
l’accessibilità della struttura alle persone con disabilità.

Sono invece esclusi gli interventi per la realizzazione di
nuove strutture ricettive.

Sono
ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative all’acquisto di beni
ammortizzabili, mentre le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi
di legge, sono ammesse fino ad un valore massimo del 7% dell’importo relativo
all’intervento ammissibile.

N.B.: il
progetto deve iniziare successivamente alla data di presentazione della domanda
di accesso al contributo.

Le
agevolazioni sono concesse, in base a quanto scelto dall’impresa in sede di
presentazione della domanda, nella forma di:

– “aiuto de minimis”: contributo
in conto capitale pari al 30%
della spesa rendicontata ammissibile
per la realizzazione del progetto, fermo restando che l’aiuto massimo è pari ad
euro 200.000.

Sono ammissibili gli interventi che comportano una spesa non
inferiore a 100.000 euro e fino ad un massimo di euro 666.666.

-“aiuto compatibile con il mercato interno”: contributo in conto capitale pari al 20% per le micro e piccole
imprese e pari al 10% per le medie imprese
della spesa rendicontata
ammissibile
per la realizzazione del progetto.

Sono ammissibili gli interventi che comportano una spesa non
inferiore a 250.000 euro e fino ad un massimo di euro 2.500.000.

Modalità e
termini di presentazione

Le domande
di accesso al contributo devono essere presentate esclusivamente in via
telematica, previo accreditamento.

Le domande per l’accesso al contributo
dovranno essere presentate entro il termine massimo delle ore 17.00 del 12
aprile 2017
.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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