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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Bonus alberghi: prorogata la scadenza per la compilazione delle istanze e per il click day.

NEWS Posted on Sun, January 29, 2017 10:13:49

POST 208

Il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, al fine di consentire l’erogazione del supporto
tecnico-amministrativo agli utenti, ha comunicato la proroga delle scadenze
previste per l’accesso al bonus alberghi.

Queste le nuove date:

termine per la compilazione dell’istanza: prorogato alle ore 16,00 di venerdì 3 febbraio 2017.

click day: a partire dalle ore 10:00 di martedì 7 febbraio 2017
alle ore 16:00 di mercoledì 8 febbraio 2017.

Ricordiamo che
il bonus alberghi prevede la possibilità di ottenere un credito d’imposta
pari al 30% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione delle
strutture ricettive alberghiere realizzati nell’anno 2016
– si veda per
ogni approfondimento quanto riportato nel precedente post n. 206 del
25.01.2017.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



IVA – Note di variazione nelle procedure concorsuali: la controriforma.

NEWS Posted on Thu, January 26, 2017 22:17:01

POST 207

La Legge di Stabilità per il 2016 aveva
stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2017, che il prestatore o cedente avrebbe
potuto emettere nota di variazione in diminuzione a partire dalla data in cui
il cessionario o il committente fosse stato assoggettato ad una procedura
concorsuale. L’assoggettamento coincideva con la «data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che
ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
».

Un anno dopo, la legge di Stabilità per
l’anno 2017 elimina, ancor prima che se ne producessero gli effetti, le
modifiche apportate dalla precedente legge di Bilancio. Nei fatti, quindi,
nulla cambia in ordine al comportamento sin qui tenuto nell’ambito delle
procedure concorsuali e, pertanto, la nota di variazione potrà essere emessa
solo a partire dal momento in cui la procedura rimanga infruttuosa, che può
essere così individuato:

fallimento con riparto dell’attivo: non prima della ripartizione finale dell’attivo (RM 155/2001);

fallimento senza riparto dell’attivo: dalla data di chiusura della procedura (RM 89/2002);

liquidazione
coatta amministrativa:
dal decorso dei termini per l’approvazione del piano di
riparto;

concordato
fallimentare:
dalla definitività
della sentenza di omologa del concordato;

concordato
preventivo:
occorre
guardare sia la definitività della sentenza di omologazione del concordato
preventivo, sia il momento in cui il debitore adempie effettivamente gli obblighi
assunti;

accordo di
ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis
L.F.):
dall’omologazione;

piano attestato
(art. 67, terzo comma, lett. d) L.F.:
dalla data di pubblicazione del piano attestato nel Registro
Imprese o, se successivo, dalla data dell’accordo stipulato in esecuzione del
piano attestato.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre
Venezia



Bonus alberghi: credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e per la digitalizzazione.

NEWS Posted on Wed, January 25, 2017 21:47:29

POST 206

Il settore
alberghiero può beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali che mirano ad
incentivare gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, la
digitalizzazione degli esercizi ricettivi e, più in generale, la
digitalizzazione turistica.

Di seguito
vengono analizzate le principali novità apportate al c.d. “bonus alberghi” a
seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2017 e le modalità operative
per l’accesso al credito d’imposta per gli interventi realizzati nell’anno
2016.

Ricordiamo
che il settore turistico alberghiero può usufruire di queste forme di sostegno
che operano a livello nazionale, ma che la Regione Veneto ha previsto per il
nostro specifico territorio anche importanti contributi in conto capitale per
il rilancio del settore alberghiero.

A partire dal 2017 il credito d’imposta per gli
interventi di riqualificazione delle strutture ricettive viene prorogato ed
incrementato.

Il credito
d’imposta nell’anno 2017 viene profondamente rinnovato:

– viene
prorogato anche alle spese sostenute negli anni 2017 e 2018;

– la misura
della detrazione viene incrementa dal 30 al 65 per cento della spesa
sostenuta;

– viene
esteso anche ai soggetti che svolgono attività agrituristica;

– viene
prevista la ripartizione del credito in due rate di pari importo
(rispetto alle tre rate precedentemente previste).

Ricordiamo che
rientrano nell’agevolazione gli interventi di ristrutturazione edilizia (compresi
quelli che comportano un aumento della cubatura dell’edificio), manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica
nonché le spese sostenute per l’acquisto di mobili e complementi di arredo
destinati all’arredo degli immobili oggetti di intervento. L’accesso al bonus è
riservato alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Come per il
passato, verrà emanato un decreto che determinerà nel dettaglio le modalità
applicative del credito d’imposta per l’anno 2017.

Interventi di riqualificazione eseguiti nell’anno 2016:
modalità operative per l’accesso al credito d’imposta. Pre-iscrizione e click
day entro il 2 febbraio 2017
.

L’accesso al
credito d’imposta prevede due fasi:

1. fase
preparatoria: entro il 27 gennaio 2017 dovrà essere compilata istanza di
accesso al contributo (allegando la documentazione tecnica richiesta) presso
apposito portale informatico del Ministero;

2. invio
dell’istanza: la domanda dovrà essere inviata il 2 febbraio 2017 a partire
dalle ore 10.00
.

Le istanze
verranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione e fino ad
esaurimento dei fondi disponibili.

Il credito
d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute, ripartito in tre rate di pari
importo e con un importo massimo di 200.000 euro.

Digitalizzazione turistica degli esercizi ricettivi,
agenzie viaggio e tour operator: modalità operative per l’accesso al credito
d’imposta. Pre-iscrizione e click day entro il 22 febbraio 2017.

L’accesso al
credito d’imposta prevede due fasi:

1. fase
preparatoria: entro il 21 febbraio 2017 dovrà essere compilata istanza
di accesso al contributo (allegando la documentazione tecnica richiesta) presso
apposito portale informatico del Ministero;

2. invio
dell’istanza: la domanda dovrà essere inviata il 22 febbraio 2017 a partire
dalle ore 10.00
.

Le istanze
verranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione e fino ad
esaurimento dei fondi disponibili.

Il credito
d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute, con un importo massimo di 12.500
euro

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Componenti straordinari di reddito e imposte.

NEWS Posted on Mon, January 23, 2017 19:56:27

POST 205

Il D.lgs 139/2015 ha modificato
gli schemi del conto economico del bilancio di esercizio, eliminando le voci “E.20”
ed “E.21” relative ai proventi ed agli oneri straordinari. Pertanto, a partire dal bilancio relativo all’esercizio
2016 le componenti cosiddette straordinarie andranno riclassificate nella parte
ordinaria del conto economico. In tal senso, il nuovo principio contabile OIC
12, pubblicato il 21 dicembre scorso, fornisce le prime indicazioni in merito
al corretto trattamento contabile di alcune fattispecie di costo e ricavo in
precedenza considerate “straordinarie”.

Ad oggi, però, manca ancora il
coordinamento delle modifiche civilistiche con la normativa fiscale, con
particolare riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini Irap,
alla determinazione del ROL ai fini IRES, del plafond delle spese di
rappresentanza deducibili, della redditività ai fini del Transfer Pricing, dei conteggi per le società di comodo, degli
studi di settore, etc. L’assenza di una chiara indicazione normativa che ne
preveda l’esclusione potrebbe comportare, ad esempio, per il principio di
derivazione, l’inclusione nella base imponibile IRAP dei proventi
“straordinari”, comprese le plusvalenze da cessione d’azienda.

Si attende, quindi, un nuovo
provvedimento legislativo che sancisca l’irrilevanza delle componenti
straordinarie derivanti da cessioni di aziende o rami aziendali ai fini Irap e
dell’irrilevanza ai fini IRES delle componenti straordinari per tutte quelle
norme che fanno riferimento all’art. 2425 del codice civile, citate in
precedenza.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica
Montebelluna



Proroga delle detrazioni fiscali nel settore edile.

NEWS Posted on Sun, January 22, 2017 17:48:51

POST 204

La Legge di
Bilancio per il 2017 ha confermato, prorogato ed in alcuni casi potenziato le
detrazioni fiscali previste per il settore edile.

Interventi su singole unità immobiliari: proroga al
2017 per le detrazioni fiscali finalizzate al recupero edilizio, alla
riqualificazione energetica e all’acquisto di mobili

1. Recupero edilizio: possibilità
di detrarre il 50 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di
spesa pari a 96.000 prorogata fino al 31 dicembre 2017. Restano fermi i
precedenti requisiti richiesti e la suddivisione della detrazione in 10 rate
annuali.

2. Riqualificazione energetica:
possibilità di detrarre il 65 per cento delle spese prorogata fino al 31
dicembre 2017. Restano fermi i requisiti richiesti e i tetti di spesa
precedentemente previsti differenziati in base al tipo di intervento e la
suddivisione della detrazione in 10 rate annuali.

3. Acquisto di mobili, arredo ed
elettrodomestici
finalizzato all’arredo di un immobile oggetto di
intervento di recupero edilizio
: possibilità di detrarre il 50 per cento
delle spese sostenute fino ad un massimo di spesa pari a 10.000 euro prorogata
fino al 31 dicembre 2017. Resta ferma la suddivisione della detrazione in 10
rate annuali e i precedenti requisiti richiesti. Attenzione: per il 2017
la detrazione si applica solo se l’acquisto è collegato ad interventi di
recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Interventi su parti comuni condominiali: proroga al
2021 e super detrazione per la riqualificazione energetica

Viene
prorogata fino al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi eseguiti su
parti comuni degli edifici condominiali. Variano le percentuali di detrazione: rimane
fissa nella misura del 65 per cento la detrazione per la generalità
degli interventi di riqualificazione energetica, mentre viene innalzata la
percentuale di detrazione al 70 per cento per gli interventi eseguiti sull’involucro
degli edifici e al 75 per cento per gli interventi di miglioramento
della prestazione energetica invernale e estiva che rispettano precisi
parametri previsti dalla norma.

L’ammontare
massimo di spesa è calcolato su un importo pari a 40.000 euro moltiplicato per
le unità immobiliari che compongono l’edificio.

Interventi antisismici: proroga al 2021, estensione alla zona sismica 3,
potenziamento della detrazione

Viene
prorogata fino al 31 dicembre 2021 la detrazione per interventi antisismici eseguiti
su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, con estensione del beneficio dal
1° gennaio 2017 anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3, prevedendo
un’unica misura della detrazione pari al 50 per cento delle spese
sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per
unità immobiliare per ciascun anno. La suddivisione della detrazione spetta in
5 rate annuali (anziché nelle 10 rate genericamente previste).

La detrazione
spetta per gli interventi realizzati su costruzioni adibite sia ad
abitazione che ad attività produttive
e per i quali le procedure
autorizzatorie dei lavori siano iniziate dopo la data del 1° gennaio 2017.

Qualora dalla realizzazione
degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta
nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento
derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta
nella misura dell’80 per cento.

Inoltre, se tali interventi
sono eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, la percentuale di
detrazione passa rispettivamente al 75 ed all’85 per cento ed è calcolata su un
ammontare di spese massimo di 96.000 euro moltiplicata per il numero delle
unità immobiliari facenti parte dell’edificio.

La detrazione non è
cumulabile con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base
di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Nessuna proroga delle detrazioni previste per le giovani
coppie:

la Legge di
Bilancio 2017 non ha prorogato la detrazione, prevista fino al 31
dicembre 2016, per l’acquisto di arredi riservato alle giovani coppie che
acquistano un’abitazione da destinare ad abitazione principale.

Nessuna proroga delle detrazioni per l’acquisto di
immobili nuovi:

la Legge di
Bilancio 2017 non ha prorogato la detrazione irpef, prevista fino al 31
dicembre 2016, del 50 per cento dell’iva pagata per l’acquisto di immobili
nuovi ceduti da imprese costruttrici.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Comunicazione annuale alle rappresentanze sindacali.

NEWS Posted on Thu, January 19, 2017 22:18:36

POST 203

Ai sensi dell’articolo 36 comma 3 del D.Lgs n. 81/2015, entro il 31 gennaio di ogni anno è
fatto obbligo, ai datori di lavoro che hanno impiegato nel corso dell’anno
precedente lavoratori per il tramite di agenzie di somministrazione, di comunicare alle rappresentanze sindacali:

il numero dei contratti
di somministrazione conclusi, la loro durata, nonché il numero e la qualifica
dei lavoratori impiegati.

Le rappresentanze sindacali di
riferimento sono, ove presenti, le RSA o RSU; in mancanza delle stesse, la
comunicazione va inviata agli organismi territoriali delle associazioni
sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

L’omissione di tale comunicazione, oppure
il non corretto assolvimento dell’obbligo, è punibile, ai sensi dell’articolo
40 del D.Lgs n. 81/2015, con l’erogazione di una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250.

E’ venuta meno invece, a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs.
81/2015 al Dlgs. 276/2003, la comunicazione preventiva ai sindacati del ricorso
alla somministrazione.

Si ricorda, inoltre, che i lavoratori somministrati vanno registrati
mensilmente sul Libro unico del lavoro e che alcuni CCNL prevedono dei limiti
numerici di utilizzo.
Si invitano pertanto le aziende ad effettuare le dovute verifiche preventive in
caso si intenda ricorrere alla somministrazione di personale.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro – Studio EPICA – Treviso



Nuova presentazione della dichiarazione di successione on-line.

NEWS Posted on Fri, January 13, 2017 01:14:25

POST 202

La presentazione della dichiarazione di successione alla
competente Agenzia delle Entrate (ai sensi del DLgs del 31 ottobre 1990 n.346)
finora è avvenuta mediante la compilazione del “modello 4” in formato cartaceo.
A decorrere dal 23 gennaio 2017 sarà possibile utilizzare il nuovo modello
on-line, accessibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e quindi
provvedere all’invio telematico.

Attraverso il nuovo servizio sarà inoltre possibile:

– eseguire le volture catastali senza la necessità di
presentare un’ulteriore richiesta;

– calcolare le imposte ipotecarie, catastali ed i tributi
speciali;

– versare le suddette imposte dovute in autotassazione
direttamente online tramite l’addebito su conto corrente.

Per il periodo che va dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
sarà possibile indifferentemente utilizzare la precedente metodologia di
compilazione e presentazione attraverso il modello cartaceo “modello 4” o la
nuova metodologia con il modello on-line. Il nuovo modello sarà utilizzabile
con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 mentre per
le dichiarazioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006 e per le
dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative, si dovrà utilizzare il
precedente “modello 4” (approvato dal D.M. 10 gennaio 1992) seguendo le
relative modalità di presentazione.

Il provvedimento n. 231243 del 27 dicembre 2016 spiega anche
che abilitati alla compilazione del nuovo modello on-line potranno essere
solamente i contribuenti abilitati ai servizi telematici e gli intermediari
abilitati.

Riccardo Brunello
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Nuovi termini per il versamento delle imposte UNICO, IRAP e IVA.

NEWS Posted on Thu, January 12, 2017 10:04:56

POST 201

L’art. 7-quater del DL 193/2016 ha modificato
i termini per i versa­menti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli
UNICO e IRAP e del saldo IVA a decorrere dal 2017. Nulla è cambiato in
relazione al versamento del secondo acconto previsto per le imposte dirette.

UNICO
E IRAP

Soggetti
Irpef: persone fisiche e società di persone

Le nuove scadenze sono stabilite:

– al 30
giugno, senza la maggiorazione dello
0,4% (in luogo del 16 giugno);

– al 30
luglio, con la maggiorazione dello
0,4% (in luogo del 16 luglio).

Soggetti
Ires: società di capitali

Le nuove scadenze sono stabilite entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo
a quello di chiusura del periodo d’imposta (in luogo del giorno 16), con
possibilità di differimento di trenta giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

In relazione ai soggetti IRES con periodo di
imposta coincidente con l’anno solare, i nuovi termini sono quindi stabiliti al
30 giugno (senza lo 0,4%) e al 30 luglio (con lo 0,4%).

Nel caso di differimento dei termini di
approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato entro
il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
.

Se il bilancio non è approvato nei termini ordinari,
i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Rimane valida la facoltà di versamento entro
i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.

SALDO
IVA

È confermata la scadenza del 16 marzo con possibilità di
differimento entro il nuovo termine per il versamento delle imposte dirette
maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

La novità è pertanto collegata ai nuovi
termini previsti in caso di differimento dei versamenti essendo agganciati a
quelli previsti per le imposte dirette.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Mestre



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