Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Acquisto di immobile per demolire e ricostruire: imposte ridotte per l’impresa acquirente.

NEWS Posted on Tue, May 14, 2019 12:46:58

POST 488

Il Decreto Crescita (art. 7 del D.L. 34/2019) ha introdotto una nuova misura volta ad incentivare ulteriormente la valorizzazione edilizia riducendo il consumo di terreno.

La nuova norma prevede infatti, in caso di acquisto da parte di un soggetto imprenditore di un fabbricato, fuori campo Iva o in esenzione Iva, destinato a demolizione al fine della ricostruzione, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200,00, in luogo dell’imposta ordinaria pari al 9% del prezzo d’acquisto, e l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari ad Euro 400,00.

L’agevolazione opera a condizione che:

a) l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un soggetto imprenditore (individuale o societario) che svolga attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;

b) l’acquisto abbia ad oggetto un intero fabbricato (di qualsiasi natura esso sia: residenziale, commerciale, artigianale, industriale, agricola);

c) il soggetto acquirente entro 10 anni dall’atto di acquisto, provveda alla demolizione dell’edificio, alla ricostruzione di un nuovo edificio anche volumetricamente non coincidente con il manufatto preesistente e alla sua integrale vendita;

d) la ricostruzione sia effettuata in “chiave antisismica”;

e) il nuovo edificio sia classificato in cuna delle classi energetiche “A” e “B”.

L’agevolazione non trova invece applicazione nell’ipotesi di acquisto di un intero fabbricato che non venga poi demolito, ma solamente ristrutturato anche se in modo radicale.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Regime forfettario e nuove cause ostative: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

NEWS Posted on Sun, May 12, 2019 20:47:08

POST 487

Con la circolare n. 9/E dello scorso 10 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di fornire maggiori indicazioni circa le modalità di applicazione del regime agevolato cd.forfettario alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019 e chiarire così alcuni dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicazione delle stesse.

Si ricorda infatti che le modifiche introdotte dall’articolo 1 commi da 9 a 11 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019) hanno ampliato l’ambito di applicazione del cd. regime forfettario, introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

In primo luogo è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, elevata a 65 mila euro. Sono poi stati abrogati i limiti relativi ai beni strumentali (20 mila euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5 mila euro).

Con riferimento invece alle cause ostative all’applicazione dal regime agevolato la Legge di bilancio 2019 ha modificato quanto previsto alle previgenti lettere d) e dbis) del comma 57 dell’articolo 1 Legge 190/2014.

La partecipazione di controllo in s.r.l.

Quanto alla nuova formulazione della lettera d) questa ha confermato quanto previsto nella precedente versione ovvero che non possono avvalersi del regime forfettario coloro i quali detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari mentre l’elemento di novità apportato consiste nel vietare l’applicazione del regime agevolato anche ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Con riferimento quindi alla partecipazione in società a responsabilità limitata e all’associazione in partecipazione perché operi la causa ostativa è necessario che siano contemporaneamente presenti il requisito del controllo (diretto o indiretto) da parte del contribuente e che l’attività esercitata dalla srl o dall’associazione in partecipazione sia riconducibile a quella svolta dal soggetto che intende applicare il regime agevolato.

La novellata causa di esclusione ha quindi fin da subito generato profondi dubbi interpretativi in relazione a cosa dovesse intendersi per:

§ controllo diretto o indiretto di una società a responsabilità limitata;

§ riferibilità diretta o indiretta all’attività svolta dall’esercente attività di impresa, arti e professioni.

Quanto al primo punto la circolare interviene specificando che “per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre rifarsi all’articolo 2359, primo e secondo comma codice civile” pertanto il controllo diretto si avrà quando:

a. il contribuente detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;

b. il contribuente dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

c. il contribuente detiene un controllo dominante sulla società in forza di particolari vincoli contrattuali.

Il requisito del controllo indiretto invece risulterà soddisfatto ogni qualvolta verranno integrate le condizioni di cui ai precedenti punti a e b computando anche i voti spettanti a società controllate dal contribuente ovvero a società fiduciarie ovvero al coniuge o a partenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

Con riferimento invece al secondo punto la circolare in commento ha precisato che per attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti e professioni occorre avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati.

Assumeranno quindi esclusiva rilevanza non le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO formalmente dichiarati dal contribuente e dalla S.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate.

Si precisa che con riferimento alla presente causa ostativa la stessa assumerà rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla società partecipata.

Tuttavia la circolare lascia aperto un periodo transitorio secondo cui qualora il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfettario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020.

Attività svolta verso datori o ex datori di lavoro

La lettera d-bis)d el comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 è invece stata riformulata prevedendo che non possono avvalersi del regime agevolato quelli esercenti attività di impresa arti o professioni che svolgono la propria attività prevalentemente verso datori di lavoro ovvero soggetti con cui sono intercorsi datori di lavoro nei due periodi di imposta precedenti a quello di inizio dell’attività ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili.

La circolare 9/E del 10 aprile 2019 ha quindi specificato che il requisito della prevalenza andrà inteso in senso assoluto, con la conseguenza che, per integrare la causa ostativa, occorrerà che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero verso soggetti a questi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50 per cento del totale.

Quanto invece alla locuzione “datori di lavoro” viene precisato come la lettera d-bis) ricomprenda nel suo ambito di applicazione soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR.

Relativamente ai redditi di cui all’articolo 50 del TUIR viene tuttavia precisato che non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori di reddito di cui allo stesso articolo 50 comma 1 lettere c), d), f), g), h), h-bis), i) e d e) del TUIR.

Con riferimento alle categorie di cui alla lettera cbis)viene invece precisato che la causa ostativa non si applica ai revisori e ai sindaci ma si applica invece agli amministratori e collaboratori.

La locuzione utilizzata dalla causa ostativa in esame riguardante i “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili” ai datori di lavoro riguarda invece i soggetti controllanti, controllati e collegati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Infine con la modifica apportata al testo normativo dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, è stato precisato che la causa ostativa non si applica nei confronti di quei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Contributi Enpaf ridotti per i farmacisti in pensione.

NEWS Posted on Mon, April 22, 2019 11:34:57

POST 486

Il nuovo Regolamento di Previdenza della Fondazione Enpaf, che recepisce le modifiche approvate con le Note del Ministero del Lavoro n.36/0005378/13.07 dell’11 aprile 2019, reca un’interessante agevolazione a favore di quei molti farmacisti che si trovano nella duplice condizione di essere contemporaneamente:
– pensionati Enpaf;
– titolari o soci di farmacia o comunque ancora percipienti redditi derivanti dall’esercizio della professione di farmacista (quali per esempio libero-professionisti, collaboratori di impresa familiare, associati in partecipazione, ecc.).

Questi farmacisti-pensionati, da sempre obbligati al versamento in misura intera dei contributi Enpaf annuali, a decorrere dal 1° gennaio 2019 avranno infatti la possibilità, ai sensi del nuovo art. 21-bis del citato Regolamento, di versare il contributo previdenziale nella misura ridotta del 33,33% o del 50%, previa presentazione entro il 30 settembre di apposita domanda di riduzione.

La modulistica necessaria per richiedere l’applicazione della riduzione può essere scaricata direttamente dal sito web dell’Ente: www.enpaf.it.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Nuove modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare a partire dal 1 aprile 2019.

NEWS Posted on Mon, April 01, 2019 10:47:38

POST 485

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS ha fornito le indicazioni per le nuove modalità di presentazione delle richieste di assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1 aprile 2019.

Per i dipendenti di aziende del settore privato non agricolo le domande dovranno essere inoltrate telematicamente direttamente all’INPSe non saranno più raccolte in modalità cartacea dal datore di lavoro.

La domanda di ANF dovrà essere presentata dal lavoratore all’INPS mediante uno dei seguenti canali:

  • Direttamente dal richiedente tramite la sezione dedicata all’interno del sito www.inps.it, per coloro che siano in possesso del PIN dispositivo per l’accesso alla piattaforma. Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Tramite i Patronati e intermediari dell’Istituto, anche per gli utenti non in possesso di PIN.

A seguito della richiesta l’ente individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata oppure tramite gli intermediari che hanno presentato la richiesta. Saranno inviati al richiedente solamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

La procedura telematica è prevista anche per le richieste di variazione delle condizioni di spettanza (es. nascita di figli) durante il periodo di validità di una domanda precedentemente presentata.

A seguito delle richieste di autorizzazione all’inserimento di familiari nel nucleo familiare (mod. ANF42), per le quali è già in vigore l’inoltro telematico (es. in caso di separazione/divorzio dei genitori), non verranno più inviati ai richiedenti i provvedimenti di accoglimento (mod. ANF43), ma l’istituto provvederà automaticamente all’istruttoria della domanda di ANF rendendo disponibile la consultazione degli importi riconosciuti con le modalità sopra indicate. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (mod. ANF58).

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione viene erogata direttamente dall’Istituto. Pertanto il dipendente dovrà presentare domanda telematica, entro il limite prescrizionale di cinque anni, con le modalità sopra indicate, oltre alla possibilità di contattare il Contact Center telefonico, se in possesso di PIN.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione anche del datore di lavoro, che potrà prenderne visione tramite il Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del richiedente.

Sulla base degli importi individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà successivamente calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Si consiglia quindi di avvisare i dipendenti che non intendano presentare le domande autonomamente, affinché, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi tramite i CAF/Patronati, richiedano anche l’invio della domanda di ANF con decorrenza della nuova annualità dal 1 luglio 2019.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



Un primo importante passo verso la piena realizzazione della “Farmacia dei servizi”.

NEWS Posted on Mon, April 01, 2019 10:43:10

POST 484

La Farmacia italiana sta vivendo da alcuni anni un processo di profonda trasformazione. La piccola farmacia tradizionale, molto professionalizzata, costruita sulla ricetta e preservata da una rigorosa regolamentazione del Settore, è ormai un lontano ricordo. Da un lato, le liberalizzazioni introdotte da Bersani, da Monti e dalla recente Legge sulla concorrenza di Renzi e Gentiloni; dall’altro, la progressiva genericazione del mercato del farmaco, l’evoluzione tecnologica e lo sviluppo dell’e-commerce, hanno trasformato la farmacia in un negozio “non-ben-definito” e con una forte connotazione commerciale.

In realtà, ancora nel 2009 si era teorizzato un modello di “Farmacia professionale”, in cui il farmacista avrebbe riacquistato un ruolo di centralità all’interno del Servizio sanitario nazionale attraverso l’erogazione di importanti servizi a favore della popolazione e a supporto o addirittura in sostituzione del Servizio sanitario nazionale.

La Legge n.69/2009, il D.Lgs n.153/2009 e i successivi Decreti Ministeriali attuativi avevano infatti sancito la possibilità per le farmacie di svolgere:

  1. prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: quali i test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; i test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito; i test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; i test ovulazione, gravidanza e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine; i test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
  2. servizi di secondo livello: rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, prevedendo l’inserimento in farmacia di defibrillatori semiautomatici e l’utilizzo di dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa, della capacità polmonare tramite auto – spirometria, della saturazione percentuale dell’ossigeno, della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali; ma anche l’utilizzo di dispositivi per l’effettuazione di elettrocardiogrammi in tele-cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
  3. servizi professionali resi da operatori socio-sanitari: per l’effettuazione (a domicilio o presso i locali della farmacia) di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, come per esempio quelle di infermieri e fisioterapisti.

La “Farmacia dei servizi”, secondo le intenzioni della norma, doveva quindi essere una “Farmacia evoluta e professionalizzata”, in grado di svolgere un fondamentale ruolo di presidio sanitario del territorio.

Si ritiene infatti che l’assistenza continuativa, resa possibile dalla professionalità, dall’organizzazione imprenditoriale e dalla capillarità del servizio farmaceutico territoriale, possa favorire la prevenzione, l’aderenza terapeutica, il controllo delle cronicità e la deospedalizzazione con indubbio vantaggio non solo dei clienti-pazienti, ma anche della spesa sanitaria dello Stato.

Tuttavia, malgrado le meritevoli intenzioni del legislatore, la “Farmacia dei servizi” si è finora principalmente sostenuta sulle spalle (già molto provate!) delle farmacie che in questi anni, pur di soddisfare le esigenze della propria clientela, hanno fatto diversi investimenti e avuto molti costi, a fronte di ricavi spesso contenuti o addirittura assenti. Lo Stato non ha fatto la sua parte, lasciando da sole le farmacie, con l’inevitabile conseguenza che la “Farmacia dei servizi” nel nostro Paese non è mai pienamente decollata.

Una svolta positiva, in questo difficile contesto, è però rappresentata dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, meglio nota come Legge di bilancio 2018, che all’art. 1, commi da 403 a 406, ha previsto l’avvio in forma sperimentale della remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

L’obiettivo della Legge è verificare in che modo e in quale misura la Sanità pubblica sia avvantaggiata dal sostenere i costi per l’erogazione dei servizi da parte delle farmacie al fine quindi di favorirne lo sviluppo.

La sperimentazione, iniziata nel 2018 nelle Regioni di Piemonte, Lazio e Puglia, continuerà quest’anno in Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, per terminare il prossimo anno in Veneto, Umbria e Campania.

Lo scorso 21 marzo si è insediato il Gruppo di lavoro ministeriale che dovrà entro quattro mesi individuare quali tra i servizi previsti dal D.Lgs. n.153/2009 e dai successivi decreti attuativi, saranno testati secondo i budget di spesa stabiliti Regione per Regione. Sebbene gli importi stanziati non siano elevati, è un segnale politico molto importante: la Farmacia e la “Farmacia dei servizi” meritano attenzione e sostegno! Un primo importante passo verso la piena realizzazione della “Farmacia dei servizi”.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Registrazione contratti di locazione: nuovo modello RLI dal 19 maggio 2019.

NEWS Posted on Wed, March 20, 2019 18:47:52


POST 483

Con il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019 (Prot. n. 64442/2019) a decorrere dal 19 maggio 2019 entrerà in vigore l’utilizzo di un nuovo modello RLI per la registrazione telematica dei contratti di locazione e sino alla data del 18 maggio 2019 sarà possibile utilizzare sia il vecchio sia il nuovo modello.

Il nuovo modello è presentabile solo in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero attraverso i soggetti abilitati alla trasmissione. Il modello RLI può essere usato anche dai soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione attraverso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La principale novità presente nel modello è legata alla nuova opzione per la cedolare secca al 21% relativa alla locazione di unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze.

Riccardo Brunello
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Tassa libri sociali 2019: termini e modalità di versamento.

NEWS Posted on Tue, March 12, 2019 09:34:25

POST 482

Entro il prossimo 18 marzo, le società di capitali (Spa, Srl, Sapa, le società consortili) in essere al 01 gennaio 2019, dovranno provvedere al pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. L’obbligo riguarda anche le società in liquidazione.

Restano quindi escluse da tale adempimento:

· le società di capitali fallite, in questo caso la vidimazione è a carico del giudice delegato;

· le società cooperative e di mutua assicurazione;

· le imprese individuali;

· le società di persone: ss, snc e sas;

· i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;

· gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato.

L’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri, per i soggetti suindicati, ha un ammontare che prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e dalle relative pagine, l’ammontare dipende invece dal capitale sociale.

La tassa è pari a:

· 309,87 € per soggetti con capitale sociale non superiore ad € 516.456,90;

· 516,46 € per i soggetti con capitale sociale superiore a detto importo.

Per quantificare l’importo dovuto per tale tassa si deve far riferimento all’ammontare del capitale sociale al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il modello F24 da presentare obbligatoriamente in modo telematico, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (“2019”)

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente al 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

È possibile sanare il mancato versamento della tassa attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



Società di comodo: disapplicazione per allineamento ai valori OMI.

NEWS Posted on Sat, March 09, 2019 15:35:29

POST 481

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interessante risposta ad un’istanza di interpello (n. 68/2019) che sicuramente può rappresentare in molte situazioni una via di fuga all’applicazione della normativa delle società di comodo.

La disciplina delle società di comodo, in particolare per le società immobiliari di gestione, spesso portava alla determinazione di una soglia di ricavi minimi non allineati al mercato impedendo conseguentemente il superamento del test di operatività.

Già in passato l’Agenzia delle Entrate aveva aperto alla possibilità di disapplicare la normativa sulle società di comodo richiedendo però la dimostrazione, con interpello, dell’adozione di canoni di locazione almeno pari al quelli di mercato, determinabili ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

Per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione aveva espresso la possibilità di fare riferimento ai valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI).

L’ulteriore passo avanti, con il recente parere, è che il contribuente potrà disapplicare la normativa delle società di comodo, senza necessità di ulteriori dimostrazioni, quando avrà dichiarato canoni non inferiori ai valori delle quotazioni OMI.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



« PreviousNext »