POST 194
Lo scorso dicembre è stato convertito con la Legge 225/2016 il Decreto Legge 193/2016, c.d. Collegato Finanziaria 2017.
La norma prevede diverse novità di natura fiscale ed in particolare in campo IVA.
Iniziamo dalle novità che probabilmente hanno avuto finora maggiore impatto sulla stampa specializzata vale a dire l’introduzione dell’invio telematico infrannuale dello spesometro e delle liquidazioni iva periodiche.
Per lo spesometro, in generale, i dati vanno inviati entro il secondo mese successivo al periodo di riferimento, eccezion fatta per il secondo trimestre che ha scadenza al 16.09, pertanto:
– primo trimestre entro il 31.05;
– secondo trimestre entro il 16.09;
– terzo trimestre entro il 30.11;
– quarto trimestre entro il 28.02.
Tuttavia, per il primo anno di invio ci saranno le seguenti scadenze:
– primi due trimestri 2017 entro il 25.07.2017;
– terzo trimestre entro il 30.11.2017;
– quarto trimestre entro il 28.02.2018.
Rimangono confermate le date del 10 e 20 aprile relativamente all’invio telematico dello spesometro annuale (l’ultimo) 2016.
Anche le liquidazioni IVA avranno periodicità trimestrale, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia mensile ovvero trimestrale, con i medesimi termini e modalità di invio dello spesometro.
Si precisa che per entrambi gli adempimenti è prevista l’uscita di un Provvedimento specifico da parte dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà gli stessi.
Sarà evidentemente fondamentale la coerenza delle due comunicazioni.
Oltre ai due nuovi adempimenti appena esposti ci sono altre novità di rilievo che di seguito sintetizziamo.
1) Sono soppressi alcuni adempimenti:
– comunicazione annuale operazioni cc.dd. “black list” (si noti che la decorrenza del provvedimento parte dal periodo di imposta in corso al 31.12.2016 e pertanto già per l’esercizio 2016 non dovrà più essere predisposta tale comunicazione);
– comunicazione acquisti di beni senza IVA da operatori aventi sede a San Marino;
– comunicazione elenchi riepilogativi intrastat dei beni acquistati e dei servizi ricevuti da parte di un operatore comunitario.
2) A partire dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo di imposta 2017, la presentazione telematica potrà avvenire tra il 01.02 e il 30.04 dell’anno successivo.
3) Rinviato allo 01.04.2017 l’obbligo di trasmissione telematica e memorizzazione elettronica dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori automatici e dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi mediante gli stessi apparecchi.
4) Estesa fino al 31.12.2017 l’opzione per l’invio telematico dei corrispettivi esercitata dagli operatori della grande distribuzione (GDO).
5) Vi sono nuove disposizioni per quanto riguarda i depositi IVA per le quali verrà dedicato apposito post.
6) Dal prossimo 01.01.2018 le cessioni di beni di importo superiore ad euro 154,94 (IVA compresa) a viaggiatori extra-Ue, per le quali è previsto lo sgravio dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere fatturate in modalità elettronica. E’ previsto specifico provvedimento attuativo a riguardo.
7) Ai fini del rimborso IVA annuale e trimestrale è stata incrementata da euro 15.000 ad euro 30.000 la soglia al di sotto della quale non va prestata apposita garanzia seppur con il distinguo che il contribuente richiedente è un soggetto c.d. “non a rischio” (virtuoso) che presenta la dichiarazione annuale, ovvero l’istanza trimestrale, munite di visto di conformità e apposita attestazione sostitutiva di atto notorio.
Oltre a questa serie di nuovi provvedimenti normativi si segnala, come già evidenziato in precedente post e al quale si rinvia, la nuova versione del modello dichiarazione di intento (esportatori abituali) utilizzabile dal prossimo 01.03.2017, prevista dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 02.12.2016 n.213221.
Da ultimo si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 ha abrogato la Comunicazione annuale dati IVA che pertanto dal 2017 non va più presentata.
Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso