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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuovi termini per la consegna della Certificazioni Uniche al sostituito.

NEWS Posted on Wed, January 11, 2017 06:08:50

POST 200

L’art. 7-quater del DL 193/2016 ha modificato
il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare ai
contribuenti-sostituiti la certificazione attestante l’ammontare delle somme
corrisposte e delle ritenute operate.

Dalle CU relative al periodo di imposta 2016
la certificazione deve essere consegnata entro il 31 marzo in luogo al precedente termine del 28 febbraio.

In caso di interruzione del rapporto di
lavoro, resta fermo il termine di 12 giorni per il rilascio della
Certificazione Unica, a seguito di richiesta del lavoratore cessato.

Resta fermo il termine del 7 marzo per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle En­trate delle Certificazioni Uniche.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Mestre



Si allarga la lista dei Paesi collaborativi nella voluntary bis.

NEWS Posted on Sun, January 08, 2017 10:22:54


POST 199

L’articolo 7
del Decreto Legge Fiscale 193/2016, riaprendo i termini per l’adesione alla procedura di collaborazione
volontaria, conferma il trattamento di favore per i Paesi che abbiano
sottoscritto con l’Italia accordi finalizzati all’effettivo scambio di informazioni
(sulla base dell’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni
conforme al Modello Ocse o sulla base di specifico accordo per lo scambio c.d.
“TIEA”).

Per poter beneficiare dei suddetti vantaggi, è
necessario che i suddetti accordi siano
effettivamente entrati in vigore
prima del 24 ottobre
2016
(giorno di
entrata in vigore del DL in commento), non essendo sufficiente la mera sottoscrizione dell’accordo.

L’elenco dei
Paesi “black” divenuti collaborativi si amplia notevolmente rispetto alla prima procedura di
regolarizzazione e in particolare si aggiungono Hong Kong, Isole Cayman,
Isole Cook, Guernsey, Gibilterra, Isola di Man e Jersey
(si ricorda che Svizzera, Liechtenstein,
Monaco e Singapore
erano
già considerati Paesi collaborativi nella prima Voluntary Disclosure).

Paesi come Bermuda e Panama invece, sono ancora oggi da considerarsi black list ai fini della nuova procedura
di regolarizzazione, in quanto, gli accordi sottoscritti con l’Italia
(rispettivamente, un accordo per lo scambio di informazioni (Tiea) il 23 aprile
2012 e una convenzione contro le doppie imposizioni in data 30 dicembre 2010)
anche se sono stati definitivamente approvati dal Senato il 18 ottobre 2016
(Ddl 2468 e Ddl 2404) non sono ancora stati ratificati dai rispettivi
Parlamenti e pertanto non sono ancora entrati in vigore.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Voluntary bis: approvato il modello dell’istanza e il format della relazione.

NEWS Posted on Sat, January 07, 2017 17:31:45

POST 198

Il giorno
2 gennaio 2017 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo
modello dell’istanza di collaborazione volontaria con le relative istruzioni per
poter accedere alla procedura.

La
differenza più significativa rispetto alla vecchia versione è la facoltà di autoliquidare
le imposte dovute, ovvero di calcolare autonomamente il dovuto all’erario,
sanzioni e maggiori imposte (eventualmente) comprese, beneficiando di uno
“sconto” maggiore sulle sanzioni. Le suddette imposte e sanzioni infatti, dovranno essere indicate nella
sezione V del nuovo modello, denominata “PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE”.

La
struttura del nuovo modello è stata inoltre modificata inserendo la sezione
afferente ai contanti o valori al portatore, i quali, come precisato
dalla normativa non devono provenire da condotte ascrivibili a reati diversi da
quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
28 giugno 1990 n. 167 (si veda precedente post n. 169).

Per quanto
riguarda il canale telematico per mezzo del quale inviare l’istanza invece, non
è ancora stato aperto e pertanto, chi volesse momentaneamente aderire alla
procedura dovrà utilizzare il vecchio modello e successivamente, quando sarà
aperto il canale telematico, inviare l’istanza anche con il nuovo modello
barrando la casella “istanza trasmessa in precedenza”.

Infine, tra
i documenti pubblicati sul sito dell’Agenzia ci sono anche le specifiche
tecniche che stabiliscono le modalità di redazione e invio della documentazione
integrativa a supporto, nonché il format per la predisposizione della relazione
accompagnatoria, anch’esso adattato alle esigenze della autoliquidazione. Le
specifiche di invio sono le medesime previste nella prima versione della
voluntary, ovvero esclusivamente via Pec all’indirizzo indicato nella ricevuta
di presentazione dell’istanza. Dovranno essere allegati esclusivamente file in
formato pdf (eventualmente zip) e dovrà essere sempre inserito il file «segnatura»
generato insieme all’istanza di adesione.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



In vigore l’accordo tra Italia e Principato di Monaco sullo scambio di informazioni.

NEWS Posted on Fri, January 06, 2017 11:39:27

POST 197

In data 21 dicembre 2016 è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 la legge 1° dicembre 2016, n. 231, afferente
alla “Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale
, con
Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015”.

Per effetto dell’entrata in vigore della
suddetta legge infatti, i contribuenti italiani titolari di conti correnti
detenuti nel Principato di Monaco (anche per interposta persona), potranno
essere sottoposti a controlli e accertamenti di natura fiscale da parte delle
autorità competenti per fatti e/o circostanze esistenti o realizzate solamente
a partire dal 2 marzo 2015 (giorno della firma dell’accordo).

L’accordo riporta anche gli standard Ocse
sull’eliminazione delle ipotesi di doppia imposizione disciplinando i casi in
cui i contribuenti potranno dedurre le imposte pagate rispettivamente nei due
Paesi. Nell’accordo sono disciplinate finalmente anche le ipotesi per stabilire
la residenza fiscale per le persone fisiche qualora la persona possa essere
considerata residente in entrambe i Paesi recependo i principi Ocse della prevalenza
dell’abitazione permanente ed in subordine a scalare del centro degli interessi
vitali, del soggiorno abituale ed infine della nazionalità.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Contributo revisori legali 2017.

NEWS Posted on Thu, January 05, 2017 10:27:06

POST 196

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295/2016 il Decreto 5.12.2016 Ministero dell’Economia e delle finanze che determina il contributo annuale 2017 a carico dei revisori legali e società di revisione legale.

L’importo è dovuto da parte di tutti gli iscritti al 01.01.2017 nelle sezioni A e B del Registro dei revisori legali per euro 26,85 entro il prossimo 31.01.2017.

Si evidenzia di riporre la massima attenzione all’adempimento perché in caso di omesso o ritardato pagamento si applica quanto previsto dall’art.24-ter del D.Lgs. 39/2010 che nei casi estremi prevede la cancellazione dal registro dei revisori.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicherà annualmente sul sito istituzionale ovvero quello dedicato alla revisione legale un avviso contenente l’indicazione del termine di scadenza, gli strumenti di pagamento ammessi e le eventuali coordinate per l’esecuzione del versamento.

In via ordinaria l’importo del contributo annuale è versato mediante pagamento elettronico attraverso il servizio denominato “PagoPA”, ma può, alle condizioni stabilite, essere parimenti versato tramite i convenzionali strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuove tariffe ACI per il 2017.

NEWS Posted on Wed, January 04, 2017 09:00:39

POST 195

Sono state pubblicate le tabelle aggiornate dei costi chilometrici auto ACI 2017 attraverso il Supplemento Ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n.298/2016.

Le tabelle evidenziano, per tipologia di alimentazione, riferimento di marca, modello e serie dell’autoveicolo, il rispettivo costo chilometrico e fringe benefit annuo.

Tali valori consentono alle imprese di determinare l’importo dei rimborsi chilometrici riconosciuti ai dipendenti e collaboratori che utilizzano il proprio mezzo per conto dell’impresa per cui lavorano e contemporaneamente anche di calcolare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit (compenso in natura per l’uso personale di un bene aziendale) relativo agli autoveicoli aziendali concessi in uso promiscuo agli stessi dipendenti e collaboratori.

Gli autoveicoli in uso promiscuo sono quindi quelli messi a disposizione del dipendente/collaboratore da parte dell’impresa, non soltanto per il periodo lavorativo, ma anche per utilizzi extra-lavorativi. In sostanza, l’autoveicolo è intestato all’impresa, ma è lasciato in libero uso anche al di fuori dell’orario di lavoro; è questo utilizzo personale che si considera compenso in natura tassato. Pertanto, sarà assoggettato a Irpef e addizionali per il 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile appunto dalle tabelle Aci. Si noti che l’effettivo compenso da tassare deve essere ridotto dell’eventuale corrispettivo pagato all’impresa concedente da parte del dipendente/collaboratore (fattura comprensiva di iva e pagata nell’esercizio di riferimento).

Le tabelle sono consultabili sul sito:
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Fiscale: le novità IVA.

NEWS Posted on Tue, January 03, 2017 11:59:38

POST 194

Lo scorso dicembre è stato convertito con la Legge 225/2016 il Decreto Legge 193/2016, c.d. Collegato Finanziaria 2017.

La norma prevede diverse novità di natura fiscale ed in particolare in campo IVA.

Iniziamo dalle novità che probabilmente hanno avuto finora maggiore impatto sulla stampa specializzata vale a dire l’introduzione dell’invio telematico infrannuale dello spesometro e delle liquidazioni iva periodiche.

Per lo spesometro, in generale, i dati vanno inviati entro il secondo mese successivo al periodo di riferimento, eccezion fatta per il secondo trimestre che ha scadenza al 16.09, pertanto:

– primo trimestre entro il 31.05;

– secondo trimestre entro il 16.09;

– terzo trimestre entro il 30.11;

– quarto trimestre entro il 28.02.

Tuttavia, per il primo anno di invio ci saranno le seguenti scadenze:

– primi due trimestri 2017 entro il 25.07.2017;

– terzo trimestre entro il 30.11.2017;

– quarto trimestre entro il 28.02.2018.

Rimangono confermate le date del 10 e 20 aprile relativamente all’invio telematico dello spesometro annuale (l’ultimo) 2016.

Anche le liquidazioni IVA avranno periodicità trimestrale, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia mensile ovvero trimestrale, con i medesimi termini e modalità di invio dello spesometro.

Si precisa che per entrambi gli adempimenti è prevista l’uscita di un Provvedimento specifico da parte dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà gli stessi.

Sarà evidentemente fondamentale la coerenza delle due comunicazioni.

Oltre ai due nuovi adempimenti appena esposti ci sono altre novità di rilievo che di seguito sintetizziamo.

1) Sono soppressi alcuni adempimenti:

– comunicazione annuale operazioni cc.dd. “black list” (si noti che la decorrenza del provvedimento parte dal periodo di imposta in corso al 31.12.2016 e pertanto già per l’esercizio 2016 non dovrà più essere predisposta tale comunicazione);

– comunicazione acquisti di beni senza IVA da operatori aventi sede a San Marino;

– comunicazione elenchi riepilogativi intrastat dei beni acquistati e dei servizi ricevuti da parte di un operatore comunitario.

2) A partire dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo di imposta 2017, la presentazione telematica potrà avvenire tra il 01.02 e il 30.04 dell’anno successivo.

3) Rinviato allo 01.04.2017 l’obbligo di trasmissione telematica e memorizzazione elettronica dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori automatici e dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi mediante gli stessi apparecchi.

4) Estesa fino al 31.12.2017 l’opzione per l’invio telematico dei corrispettivi esercitata dagli operatori della grande distribuzione (GDO).

5) Vi sono nuove disposizioni per quanto riguarda i depositi IVA per le quali verrà dedicato apposito post.

6) Dal prossimo 01.01.2018 le cessioni di beni di importo superiore ad euro 154,94 (IVA compresa) a viaggiatori extra-Ue, per le quali è previsto lo sgravio dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere fatturate in modalità elettronica. E’ previsto specifico provvedimento attuativo a riguardo.

7) Ai fini del rimborso IVA annuale e trimestrale è stata incrementata da euro 15.000 ad euro 30.000 la soglia al di sotto della quale non va prestata apposita garanzia seppur con il distinguo che il contribuente richiedente è un soggetto c.d. “non a rischio” (virtuoso) che presenta la dichiarazione annuale, ovvero l’istanza trimestrale, munite di visto di conformità e apposita attestazione sostitutiva di atto notorio.

Oltre a questa serie di nuovi provvedimenti normativi si segnala, come già evidenziato in precedente post e al quale si rinvia, la nuova versione del modello dichiarazione di intento (esportatori abituali) utilizzabile dal prossimo 01.03.2017, prevista dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 02.12.2016 n.213221.

Da ultimo si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 ha abrogato la Comunicazione annuale dati IVA che pertanto dal 2017 non va più presentata.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Pubblicata la bozza della relazione per la voluntary bis.

NEWS Posted on Mon, January 02, 2017 12:07:52


POST 193

In data 28 dicembre 2016 è stato pubblicato
sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza dello schema di relazione da
inviare entro il 30 settembre 2017 a corredo della richiesta di adesione alla “nuova”
procedura di collaborazione volontaria.

La domanda di accesso alla procedura deve
essere infatti accompagnata da una relazione contenente le informazioni
necessarie a ricostruire gli investimenti o le attività finanziarie detenute
all’estero e a determinare i maggiori imponibili, oltre che dalla relativa
documentazione.

Come per la bozza dell’istanza, anche per la
relazione prosegue la fase di consultazione per raccogliere i suggerimenti
degli operatori che potranno far pervenire le loro osservazioni alla casella di
posta elettronica dc.acc.min@agenziaentrate.it.

La relazione, secondo lo schema pubblicato sul
sito dell’Agenzia, è strutturata in due sezioni.

– La prima, denominata “introduzione”, in cui
deve essere fornito un quadro generale di tutte le violazioni oggetto di
emersione, delle modalità e dei momenti in cui sono state realizzate e
commesse, specificando se la collaborazione volontaria ha ad oggetto anche contanti
o valori al portatore.

– La seconda, denominata “prospetto di
riconciliazione” deve essere di raccordo tra i documenti presentati e quanto
riportato nel modello.

In particolare, la relazione deve contenere le
informazioni necessarie per determinare, in maniera analitica e per ogni
annualità d’imposta oggetto della procedura:

– l’ammontare degli investimenti e delle
attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche
indirettamente o per interposta persona, i redditi che sono serviti per costituirli
o acquistarli, i redditi che derivano dalla loro dismissione o dal loro
utilizzo a qualunque titolo;

– l’ammontare delle attività e dei redditi
oggetto di emersione nelle ipotesi di assenza di violazioni degli obblighi di
monitoraggio fiscale;

– gli eventuali maggiori imponibili con
riferimento a: imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive,
imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili
all’estero e imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero,
contributi previdenziali nonché imposta sul valore aggiunto e ritenute.

Nella relazione devono inoltre essere fornite
adeguate informazioni sui soggetti che presentano un collegamento in relazione
alle attività estere oggetto della procedura.

Infine, relazione e documentazione devono essere
trasmesse all’Agenzia via pec all’indirizzo indicato nella ricevuta rilasciata
dopo la presentazione del modello.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



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