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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Rottamazione delle cartelle: non pagare le rate precludere l’accesso alla definizione.

NEWS Posted on Sun, January 01, 2017 23:25:21

POST 192

Come
noto l’articolo 6 del Dl 193/2016 (cd.
Decreto fiscale
) collegato alla legge di bilancio ha introdotto la
possibilità di rottamare i Ruoli affidati all’agente della riscossione ovvero
ad Equitalia (si vedano anche i post n. 182 e 164).

In
queste prime fasi interpretative particolare interesse ha suscitato la
problematica relativa alla necessità per la quale, nel richiedere l’accesso
all’agevolazione, il contribuente debba risultare in regola con i versamenti in
scadenza tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016 riferiti all’eventuale piano
rateale sottoscritto.

Secondo
l’interpretazione fornita in queste prime fasi da parte dagli uffici di
Equitalia, e contestata dalla maggior parte dei commentatori, sembrerebbe che per
risultare adempiuti gli obblighi di versamento sia necessario che alle predette
date non risultino rate impagate. Tale impostazione finirebbe tuttavia per
penalizzare ingiustamente coloro i quali risultano non essere in regola con i
pagamenti ma che possono beneficiare ancora del pagamento rateale in quanto, si
ricorda, è normativamente concessa una tolleranza di rate impagate che per le
dilazioni concesse fino al 21 ottobre 2015 può arrivare fino ad otto, ridotta a
cinque per le rateizzazioni concesse in data successiva.

Secondo
gli uffici di Equitalia anche in relazione al periodo ottobre / dicembre 2016
vigerebbe infatti la regola di imputazione dei versamenti (art. 31 Dpr
602/1973) secondo cui il pagamento delle rate deve essere imputato
prioritariamente a copertura di quelle precedentemente non pagate così
determinando la perdita del requisito di regolarità di versamento previsto dal
citato articolo 6 del Dl Fiscale.

Sul
punto si attendono pertanto prese di posizione e chiarimenti ufficiali.

Non
vi sono dubbi invece circa il trattamento dei pagamenti rateali con scadenza
successiva al 1° gennaio 2017. Per dette scadenze è infatti espressamente
previsto che per tutti i carichi cui è richiesta la definizione si applichi una
sospensione dei pagamenti fino al luglio 2017, scadenza fissata per il
versamento della prima rata di definizione.

Pertanto
chi ha intenzione di aderire alla definizione agevolata non dovrà versare le
rate in scadenza nel 2017.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Milleproroghe: ritorna il requisito dell’idoneità per l’ingresso nel capitale della Farmacia.

NEWS Posted on Sun, January 01, 2017 16:20:16

POST 191

Il DL 244/2016, meglio noto come
“Milleproroghe 2016”, contrariamente a quanto alcuni attendevano, non ha
prorogato la sospensione del requisito soggettivo dell’idoneità, che il comma
4-quater, art. 7, DL n.192 del 31 dicembre 2014 (cd “Milleproroghe 2014”),
aveva introdotto fino alla data del 31 dicembre 2016.

Pertanto a decorrere da oggi 1°
gennaio 2017 per assumere la titolarità di una farmacia (sia individualmente
che in forma societaria) è nuovamente necessario il possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 12, Legge n.475/1968 ovvero essere sia farmacisti che in
possesso del requisito di idoneità. Quest’ultimo requisito si acquisisce
attraverso il riconoscimento in un concorso ordinario oppure attraverso due
anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Il Milleproroghe e l’ennesimo rinvio del varo del nuovo sistema di remunerazione della Farmacia.

NEWS Posted on Sat, December 31, 2016 18:52:31

POST 190

Come di consueto, l’anno
legislativo si chiude con il Decreto Legge “Milleproroghe”, che in extremis
rinvia i termini di approvazione di quelle misure in scadenza con la fine
dell’anno, ma non ancora licenziate dal Parlamento.

Per quanto riguarda la
Farmacia, l’art.7, comma 2, del Decreto prevede lo slittamento al 1° gennaio 2018 dell’entrata in vigore
del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

L’attuale sistema -come
noto- prevede che l’Industria farmaceutica, la Distribuzione intermedia e il
Canale Farmacia vengano remunerati per la vendita dei farmaci di Fascia A in
base ad una percentuale fissa, stabilita per Legge, del loro prezzo di vendita.

Tale modello, al pari di
quanto già avvenuto in molti altri Paesi evoluti, si è però dimostrato inconciliabile
e insostenibile con la progressiva “genericazione
delle vendite e la conseguente riduzione dei prezzi dei farmaci.

Ancora nel 2010, il DL 78
aveva quindi previsto la necessità di riformulare il sistema in vigore, ma era
stato il governo Monti, con il DL 95, a precisare i tempi e modi con cui la
revisione sarebbe dovuta avvenire.

L’art. 15, DL 95/2012 prevedeva
infatti che: “Entro il 1° gennaio 2013
l’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è
sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, (…) sulla base di un
accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e
l’Agenzia italiana del farmaco (…) da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (…). In
caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si
provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze (…). La base di calcolo per definire il nuovo
metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In
ogni caso dovrà essere garantita l’invarianza dei saldi di finanza pubblica”.

Il termine del 1° gennaio
2013 è stato oggetto di continui rinvii, fino ora ad arrivare al 1° gennaio
2018.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Prelevamenti bancari con valore probatorio limitato.

NEWS Posted on Fri, December 30, 2016 15:38:13

POST 189

E’ noto che, in materia tributaria, i
versamenti annotati nei conti si presumono ricavi omessi “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo
stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a
base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica
il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od
operazioni
” (art. 32, comma primo, n. 2), D.P.R. 29/9/1973, n. 600, nel
testo previgente alle modifiche in esame).

Il decreto-legge fiscale 22/10/2016, n.
193, art. 7-quater (convertito, con
modificazioni, nella legge 1/12/2016, n. 225), è intervenuto sulla seconda
parte di tale disposizione limitando l’efficacia della presunzione legale ai
“prelevamenti” per “importi superiori a
euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5000 mensili
”. Nessuna limitazione
è stata prevista per i “versamenti” mentre, ai fini Iva, l’analoga previsione
normativa contenuta nell’art. 51, comma secondo, n. 2), D.P.R. 1972, n. 633, è
rimasta invariata.

E’ fondato ritenere che la novella
legislativa si applichi anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata
in vigore, relativamente ai quali i termini per l’accertamento siano ancora
pendenti ovvero i rapporti giuridici non siano esauriti. In tal senso è la
costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, attribuendo alle norme
sugli accertamenti bancari natura procedimentale, ne ha chiarito gli effetti
secondo il principio “tempus regit actum” (Cass. civ. 6/12/2005, n. 26692;
Cass. civ. 8/5/2006, n. 10538; Cass. civ., 7/2/2008, n. 2821). Analogamente si
è espressa l’Agenzia delle Entrate per affermare l’applicazione retroattiva
delle norme di deroga al segreto bancario (Circolare n. 116/E del 10/5/1996,
paragrafo 1 del primo capitolo) e di quelle successivamente introdotte in
materia dalla legge 30/12/2004, n. 311 (Circolare n. 32/E del 19/10/2006,
paragrafo 5.4).

Il decreto-legge fiscale, con la stessa
disposizione in commento, ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale
6/10/2014, n. 228, eliminando (anche formalmente) dall’art. 32, D.P.R. 1973, n.
600, sopra citato, la previsione che i prelevamenti bancari si considerano
(salvo prova contraria) compensi non dichiarati dei titolari di reddito di
lavoro autonomo. Nei loro confronti rilevano dunque soltanto i versamenti nei
conti privi di giustificazione.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista



Dichiarazioni d’intento: novità per il 2017.

NEWS Posted on Fri, December 30, 2016 09:01:05

POST 188

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 2
dicembre è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento per gli
acquisti e le importazioni senza applicazione dell’imposta da parte degli
esportatori abituali, che differisce da quello attualmente in uso in quanto
sono stati eliminati i campi 3 e 4.

Il nuovo modello potrà essere usato solo per le operazioni effettuate a
partire dal 1° marzo 2017
, mentre quello attuale dovrà essere utilizzato per le
operazioni effettuate fino al 28 febbraio p.v..

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le dichiarazioni d’intento redatte
sui modelli attuali e compilate nei campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a …” non saranno più valide dopo il 28 febbraio. In questi casi,
qualora la data di scadenza (campo 4) sia successiva al 28 febbraio, l’esportatore
abituale che dal 1° marzo vorrà continuare ad effettuare acquisti senza applicazione
dell’imposta, dovrà presentare una nuova dichiarazione utilizzando il modello da
poco approvato.

Nel caso in cui sia stato compilato il campo 1
una sola operazione per un importo fino
ad euro
” o il campo 2 “operazioni
fino a concorrenza di euro
”, la dichiarazione di intento continuerà ad
avere validità fino a concorrenza dell’importo indicato, anche dopo il 1°
marzo.

A prestare attenzione a tale novità dovranno essere, quindi, non solo
gli esportatori abituali, ma anche i loro fornitori, i quali, a partire dalle
operazioni effettuate dal 1° marzo, potrebbero essere costretti ad applicare
l’IVA alle stesse, qualora fossero in possesso solamente di dichiarazioni di
intento compilate con l’attuale modello nei campi 3 e 4.

L’Agenzia ha, inoltre, precisato che anche i
fornitori degli esportatori abituali debbono monitorare l’utilizzo del plafond
nel caso venga compilato il campo 2 della dichiarazione, per non effettuare
operazioni eccedenti l’importo indicato nel modello stesso (“particolare attenzione deve essere riservata alla
verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che
riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella
dichiarazione d’intento
”).

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre
Venezia



Dal 1° gennaio 2017 le ritenute d’acconto degli agenti cambiano codice tributo.

NEWS Posted on Thu, December 29, 2016 09:25:46

POST 187

Dal 1° gennaio 2017 alcuni codici tributo non saranno più utilizzabili in
quanto, in un’ottica di razionalizzazione, verranno fatti confluire su altri
codici.

Tra quelli di maggior interesse si segnalano il codice:

1004 ritenute
sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
;

1013 ritenute su conguaglio
effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo;

entrambi
confluiranno nel codice tributo 1001;

1038 commissione di agenzia di
mediazione e di rappresentanza
che confluirà nel codice tributo 1040.

Per un elenco completo dei codici che saranno soppressi si rinvia alla
Risoluzione Ministeriale n. 13/E del 17 marzo 2016 in allegato.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre
Venezia



Termini di accertamento raddoppiati anche senza denuncia penale inoltrata per tutte le contestazioni IVA e Imposte sui Redditi già notificate entro il 2 settembre 2015.

NEWS Posted on Wed, December 28, 2016 08:42:15

POST 186

Indietro non si ritorna, il raddoppio
dei termini è abbandonato dal periodo d’imposta 2016, ma per il passato le
regole d’ingaggio rimangono immutate. E’ questo il messaggio che traspare dall’ultima
pronuncia con la quale la Corte di Cassazione ha confermato la disciplina dell’istituto
anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (art.
1, commi 130, 131 e 132 della legge 28/12/2015, n. 208, in vigore dal 1°
gennaio 2016).

Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale
n. 247 del 2011 e la propria giurisprudenza in materia, il Supremo Collegio ha
stabilito:

a) che il raddoppio dei termini per
l’accertamento si applica (retroattivamente) “anche alle annualità d’imposta anteriori a quella pendente al momento
dell’entrata in vigore delle disposizioni indicate (4 Luglio 2006), perché
queste, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, incidono necessariamente
(protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono
commesse prima di tale data
”;

b) che il “raddoppio” deriva dal mero
riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art.
331, cod. proc. pen., “indipendentemente
dall’effettiva presentazione della denuncia (in specie, Cass. n. 1171 del 2016),
dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando
irrilevante, in particolare, che l’azione penale non sia proseguita o sia
intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di
condanna (dato anche il regime del cosiddetto ‘doppio binario’ tra giudizio
penale e procedimento e processo tributario, evidenziato dall’art. 20 del
d.lgs. n. 74 del 2000)
”.

Dopo aver definito (riaffermandole) le
regole di operatività del raddoppio dei termini di accertamento, la Corte di Cassazione
ne ha chiarito l’ambito temporale stabilendo:

a) che le stesse si applicano agli
accertamenti già notificati entro il 2 settembre 2015 nonché a quelli
notificati successivamente, purchè entro il 31 dicembre 2015, per effetto di
inviti a comparire o processi verbali di constatazione notificati al
contribuente entro la stessa data del 2 settembre 2015 (comma 3 dell’art. 2 del
d.l.vo 5 agosto 2015, n. 128, in vigore dal 2 settembre 2015);

b) che soltanto per i casi diversi da
quelli sopra esposti trova applicazione il regime transitorio dettato dalla citata
Legge di stabilità 2016, relativamente ai periodi d’imposta anteriori a tale
anno, secondo cui “il raddoppio non opera
qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza
ordinaria dei termini di cui al primo periodo
” (31 dicembre del quinto anno
successivo alla dichiarazione Iva e/o imposte sui redditi ovvero settimo anno
successivo a quello in cui la dichiarazione stessa avrebbe dovuto essere
presentata).

Dal periodo d’imposta 2016 invece, come
detto, il raddoppio dei termini per l’accertamento tributario dell’Iva e delle
imposte sui redditi cesserà di esistere.

E’ facile prevedere che il suddetto
quadro normativo, come delineato dall’articolata sentenza in commento, avrà un
impatto dirompente sui contenziosi in corso, ribaltando a favore dell’Agenzia
delle Entrate le sentenze delle Commissioni Tributarie disallineate dai (più
rigorosi) principi ora esposti.

Il Supremo Collegio infine ha affermato
che il raddoppio dei termini dell’accertamento nei confronti della società di
persone si estende automaticamente anche agli accertamenti del reddito di
partecipazione dei soci, senza la necessità di una distinta notifica agli
stessi del processo verbale contenente la contestazione dei fatti di reato
previsti dal D.L.vo 2000, n. 74. La stessa regola era già stata applicata dalla
Corte relativamente ai soci di una società di capitali a ristretta base
partecipativa (sentenza n. 20043 del 2015).

L’attrazione degli accertamenti Irpef
entro il termine “raddoppiato” per l’accertamento del maggior reddito societario
tuttavia dovrà essere contemperato con il diritto di difesa (costituzionalmente
garantito) delle persone fisiche rispetto ai fatti contestati alla società
partecipata, come la stessa sentenza sembra implicitamente riconoscere laddove
si sofferma sul (dimostrato) coinvolgimento, nel caso specifico, dell’intera
compagine sociale nell’uso fraudolento delle false fatture.

Claudio
Tiberti – Avvocato Tributarista



Legge di Bilancio 2017: IRI per imprese individuali e società di persone.

NEWS Posted on Tue, December 27, 2016 12:19:50

POST 185

La legge di bilancio 2017 introduce l’IRI.

La novità è rivolta agli imprenditori
individuali ed
alle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice
in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in
tal senso
(l’opzione ha durata pari a 5 anni).

Anche tali imprese potranno
applicare l’aliquota del 24 per cento sui
redditi conseguiti, come
le società di capitali
.

Le somme
prelevate dall’imprenditore
o dai soci a carico dell’utile e/o delle
riserve di utili sono
tassate ai fini IRPEF
in capo ai medesimi e deducibili per
l’impresa.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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