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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Pubblicata la bozza dell’istanza per la voluntary bis.

NEWS Posted on Wed, December 21, 2016 18:33:49

POST 184

E’ stata di recente pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la
bozza dell’istanza e le istruzioni per l’adesione alla procedura di
collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186 del 2014, i cui termini
sono stati riaperti dal Dl 193/2016 (“voluntary-bis”) con riferimento alle
violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Nell’ottica della
collaborazione tra Amministrazione e contribuenti, l’Agenzia invita operatori e
professionisti a prendere visione delle bozze pubblicate e a inviare le loro
eventuali osservazioni o suggerimenti alla casella di posta elettronica dc.acc.min@agenziaentrate.it.

Dopo questo periodo
di consultazione, il modello definitivo sarà approvato, con Provvedimento del
direttore dell’Agenzia, entro il prossimo 2 gennaio.

In attesa
dell’apertura del canale telematico per la trasmissione del nuovo modello (si
ricorda che può essere inviato entro il 31 luglio 2017), coloro che intendono
inviare l’istanza di collaborazione volontaria possono utilizzare il “vecchio”
modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.
13193 del 30 gennaio 2015. Inoltre, possono inviare via Pec, una prima
relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni
non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle
annualità 2014 e 2015 (si ricorda che la relazione può essere inviata entro il
30 settembre 2017).

Rispetto alla
precedente versione invece, la novità più significativa è la facoltà per i
contribuenti di provvedere ai versamenti di quanto dovuto in autoliquidazione, ovvero senza essere
costretti ad attendere gli atti di liquidazione.

Si precisa che
l’autoliquidazione è una facoltà e pertanto, in mancanza, la procedura potrà
perfezionarsi ugualmente.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2017: Riaperta l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore.

NEWS Posted on Mon, December 19, 2016 10:59:26

POST 183

Con l’approvazione da parte del Senato
della legge di bilancio 2016, è stata confermata la riapertura delle norme
agevolative che consentono all’imprenditore individuale, che alla data del 31
ottobre 2016 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione (ai
sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR), di optare per l’esclusione degli stessi dal
regime d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata). Infatti, testo
di legge fa completo rinvio alle disposizioni contenute nell’art. dell’articolo
1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L’ambito soggettivo: la proposta normativa si rivolge
all’imprenditore individuale (ma
esiste una disposizione agevolativa anche per l’assegnazione ai soci di
immobili di proprietà di società di persone e di capitali)

L’ambito oggettivo: l’agevolazione riguarda gli immobili strumentali per natura (e
quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C,
D, E e A10) ovvero per destinazione
(cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non
appartengono alle sopraindicate categorie catastali)

L’ambito temporale: i beni immobili possono essere
estromessi se posseduti alla data del 31
ottobre 2016
e l’estromissione avrà efficacia dal periodo d’imposta in
corso all’1 gennaio 2017 con il pagamento entro il 30 novembre 2017 del 60%
dell’ammontare dell’imposta e del rimanente 40% entro il 16 giugno 2018.

L’agevolazione: il passaggio alla sfera privata,
che normalmente genera una plusvalenza tassabile con l’aliquota Irpef ordinaria
(aliquota marginale), si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore
normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. A
tale proposito, il rinvio alle norme in materia di assegnazione agevolata
applicabile alle società, consente, per determinare la base imponibile per il
calcolo dell’imposta sostitutiva, di utilizzare, in luogo del valore normale,
il valore catastale degli immobili.

Ai fini Iva: Avendo ad oggetto beni immobili
strumentali, l’estromissione gode del regime di esenzione di cui all’art. 10
comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72. E’ necessario però rilevare che qualora
l’operazione avvenga nel corso del periodo di tutela fiscale, pari a dieci anni
per i beni immobili, e comporti un cambio di destinazione (in quanto il bene
non è più impiegato per operazioni imponibili ma, come si è detto, per una
operazione esente che non consente il recupero dell’imposta), si rende necessaria la rettifica della
detrazione
che consenta, a norma dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72, un
riallineamento tra la misura originariamente applicata e quella effettivamente
spettante, dato l’effettivo impiego; e questo anche con riferimento alle
eventuali manutenzioni straordinarie effettuate sull’immobile.

Riccardo Grespan
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Decreto Fiscale: la “rottamazione” delle cartelle esattoriali.

NEWS Posted on Sat, December 17, 2016 10:06:09

POST 182

Con la definitiva conversione
del Decreto n. 193/2016 (cd. Decreto
Fiscale
) viene a concretizzarsi la possibilità da parte dei contribuenti,
che avendone i requisiti ne facciano richiesta, di procedere alla definizione
agevolata delle somme iscritte a Ruolo ed affidate all’agente della riscossione
(si veda anche il post n. 164).

La definizione consente di
sanare le posizioni debitorie con il Fisco affidate alla riscossione evitando
il pagamento delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e delle cd.
sanzioni civili” accessorie ai
crediti di natura previdenziale.

Viene qui allegata una breve
nota che riassume le modalità ed i termini di accesso alla procedura di
definizione agevolata.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2017 – Contribuenti minori: nuovo principio di determinazione del reddito.

NEWS Posted on Wed, December 14, 2016 09:18:32

POST 181

La legge di bilancio 2017 ha introdotto
un’importante modifica che andrà ad incidere sul criterio di determinazione del
reddito dei “soggetti minori” (contribuenti in contabilità semplificata).

Viene infatti modificato, a partire dal 1° gennaio 2017, il criterio
di determinazione del reddito delle imprese (ditte individuali o soggetti
collettivi) in contabilità semplificata, che passerà dall’attuale principio di
competenza economica a quello di cassa
.

Il principio di cassa si caratterizza per il fatto che il reddito viene
determinato quale differenza tra gli incassi conseguiti nell’anno e le spese
sostenute nel medesimo periodo, senza necessità quindi di valorizzare le
rimanenze finali.

Questo nuovo regime di determinazione del reddito impone la necessità
di monitorare tutti i movimenti finanziari effettuati nel corso dell’esercizio
a prescindere dal momento di emissione della fattura (o del ricevimento/registrazione
delle fatture d’acquisto).

Un paio di esempi possono aiutare a capire meglio cosa succederà con
il cambio di principio di determinazione del reddito.

Un imprenditore (commerciante) compra nel corso dell’anno merce per
euro 50.000; si ipotizzi che a fine anno le rimanenze finali ammontino ad euro
5.000, mentre il debito residuo per gli acquisti operati sia pari ad euro
2.500. I ricavi di vendita ammontano ad euro 58.300, di cui a fine anno debbono
essere ancora incassati euro 1.000. Secondo il principio di competenza il
reddito ammonterebbe ad euro 13.500 (58.500 + 5.000 – 50.000); secondo il
principio di cassa, invece, il reddito sarebbe pari ad euro 10.000 ovvero a
euro 57.500 (58.500 – 1.000) incassati meno euro 47.500 (50.000 – 2.500)
pagati.

Altro esempio: un’impresa edile deve eseguire un lavoro che comporta
l’acquisto di euro 100.000 di materiale (pagati per euro 80.000 entro
nell’anno); il corrispettivo per il lavoro svolto è di euro 150.000; il
contratto prevede il pagamento di euro 120.000 nell’anno e il saldo a fine
lavori (nell’anno successivo). Qualora si adottasse il principio di competenza,
a fine anno andrebbero valorizzate le rimanenze finali, pari al costo sostenuto
per l’acquisizione dei materiali (euro 100.000), mentre non andrebbero
considerati gli importi fatturati; conseguentemente il reddito di periodo
sarebbe pari a zero. L’anno successivo il reddito sarebbe invece pari ad euro
50.000 (pari alla differenza tra i ricavi totali euro 150.000 e il costo dato
dalle rimanenze iniziali euro 100.000). Secondo il principio di cassa, invece, dovendo
considerare i soli movimenti finanziari di periodo (incassi e pagamenti), il
reddito del primo anno ammonterebbe ad euro 40.000 (120.000 – 80.000), mentre
il reddito dell’anno successivo sarebbe pari ad euro 10.000 (30.000 – 20.000).

Non cambiano invece né i criteri di determinazione dei componenti di
reddito (pertanto, ad esempio, le spese di telefonia continueranno ad essere
deducibili in misura pari all’80%), né i limiti che stabiliscono quando un
soggetto sia naturalmente un contribuente minore (euro 400mila nel caso di ricavi
derivanti da prestazione di servizi, euro 700mila negli altri casi). Rimane comunque
sempre possibile optare – con vincolo triennale – per la tenuta della
contabilità ordinaria (e quindi per l’adozione, ai fini della determinazione
del reddito d’impresa, del principio di competenza economica).

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica –
Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2017: la nuova imposta sostituiva per i redditi prodotti all’estero dai neo-residenti.

NEWS Posted on Tue, December 13, 2016 16:11:15

POST 180

La legge di bilancio 2017, approvata
in via definitiva dal Parlamento lo scorso 7 dicembre 2016, ai commi 152 e ss. introduce
il nuovo art. 24 -bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) il quale
istituisce un particolare regime di tassazione sostitutiva per i redditi
prodotti all’estero da parte di persone fisiche che, ai sensi dell’articolo 2
comma 2 del TUIR, trasferiscono la loro residenza in Italia.

Condizione fondamentale per
poter usufruire del predetto regime è che il soggetto richiedente non risulti
essere stato residente in Italia per nove periodi di imposta dei dieci
precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione di accesso al regime
sostitutivo
.

L’esercizio dell’opzione dovrà
avvenire, dopo aver ricevuto parere favorevole ad una specifica istanza di
interpello
presentata all’Agenzia delle entrate ex art. 11 L. 212/2000, in sede
di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
in cui viene traferita la residenza in Italia e sarà quindi efficace da tale
periodo d’imposta.

L’opzione al nuovo regime
comporta il versamento di una imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria
nella misura di euro 100.000
. Tale importo è ridotto ad euro 25.000, per
ciascun periodo di imposta, per ciascuno dei familiari per i quali venga fatta
richiesta da parte del soggetto trasferente che intende esercitare l’opzione.

Viene tuttavia previsto che
l’imposta sostituiva non si applica in relazione ai redditi di cui all’articolo
67 comma 1 lettera c) del TUIR, ovvero a quei redditi derivanti da plusvalenze
su partecipazioni qualificate (cd. capital
gains
) per i quali continuerà ad applicarsi la tassazione ordinaria. Tale limitazione
tuttavia si applica alle sole plusvalenze realizzate nei primi cinque anni di
esercizio dell’opzione, potendo quindi poi essere ricomprese all’interno del
calcolo forfettario.

L’imposta dovrà essere versata
in un’unica soluzione entro la data in cui è dovuto il saldo IRPEF.

L’opzione è revocabile e cessa
in ogni caso trascorsi 15 anni dal primo periodo di validità della stessa.

Gli effetti dell’opzione
cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento dell’imposta
sostitutiva dovuta.

È inoltre consentito, da parte
dei soggetti che ne faranno richiesta, escludere dall’applicazione dell’imposta
sostitutiva i redditi prodotti in determinati Stati o territori esteri. Per i
redditi ivi prodotti continueranno quindi ad applicarsi le regole ordinare per
i redditi prodotti all’estero da soggetti residenti previste dall’articolo 23
del TUIR.

Il comma 153 della legge di
bilancio prevede poi, per coloro che trasferiscono la residenza in Italia ed
esercitano l’opzione per l’imposizione sostitutiva, l’esonero dalla
compilazione del quadro RW di Unico (cd. monitoraggio
fiscale
) oltreché dal versamento dell’IVIE e dell’IVAFE.

Le modalità applicative per
l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione di cui all’articolo 24-bis
del TUIR sono infine demandate ad un successivo provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate che dovrà essere adottato entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di bilancio, quindi presumibilmente entro
marzo 2017.

Ulteriore agevolazione
prevista poi dal comma 158 della legge di bilancio è che, per i soggetti che si
avvarranno delle disposizioni di cui al nuovo art. 24-bis del TUIR, le
disposizioni relative alle imposte su donazioni e successioni si applicano
esclusivamente ai beni ed ai diritti esistenti in Italia, rimanendo così
esclusi i trasferimenti relativi ai beni detenuti oltrefrontiera.

Infine, per agevolare il
trasferimento in Italia dei soggetti extracomunitari che intendano poi
applicare il nuovo regime, verrà demandata al ministero dell’Interno
l’individuazione di forme agevolative per il rilascio dei visti di ingresso.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2017: Super e Iper Ammortamento.

NEWS Posted on Mon, December 12, 2016 08:07:42

POST 179

La Legge di Bilancio 2017 approvata in via definitiva dal Senato la settimana scorsa conferma la proroga del super-ammortamento per il 2017 e l’introduzione dello speciale iper-ammortamento finalizzato a favorire i progetti di trasformazione tecnologica e/o digitale delle attività industriali, c.d. “Industria 4.0”.

Pertanto, il super-ammortamento continuerà a rivolgersi agli investimenti (no veicoli a deducibilità limitata) effettuati entro il 31 dicembre 2017 e a quelli effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine d’acquisto sia stato perfezionato e che sia stato effettuato il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

L’iper-ammortamento, come già evidenziato (vedi post 156), si realizzerà con una maggiorazione del 150% rispetto al costo sostenuto per l’acquisto del bene elevando l’aliquota di ammortamento ordinaria al 250% di deduzione. L’elenco dei beni strumentali agevolabili è previsto dall’Allegato A della stessa Legge di Bilancio.

Si noti che parallelamente all’iper-ammortamento la Legge di Bilancio stabilisce per i soggetti che si avvalgono dell’iper-ammortamento di beneficiare anche della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni immateriali strumentali previsti nell’Allegato B della stessa Legge di Bilancio. In sostanza, trattasi di un super-ammortamento applicato all’acquisizione di software, applicazioni, ecc, correlati agli investimenti che beneficiano dell’iper-ammortamento e quindi sempre in logica “Industria 4.0”.

La disciplina dell’iper-ammortamento a differenza di quella del super-ammortamento non prevede solamente la sua mera inclusione nell’apposito elenco, ma richiede degli ulteriori e più stringenti requisiti. Le imprese che si vogliono avvalere dell’agevolazione sono tenute a far redigere una perizia tecnica giurata attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche stabilite nell’elenco e che sia “interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. Per i beni di costo inferiore a euro 500.000 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario. Si consideri altresì che la perizia ovvero la dichiarazione sostitutiva devono essere acquisite dall’impresa beneficiaria entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso. In tale ultimo caso, l’agevolazione sarà fruibile solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizzerà il requisito dell’interconnessione.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2017: Nuova possibilità per affrancare partecipazioni e terreni.

NEWS Posted on Thu, December 08, 2016 09:23:12

POST 178

La Legge di Bilancio 2017 (approvata ieri dal Parlamento ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) riapre ancora una volta i termini per la rideterminazione (“affrancamento”) del valore di acquisto delle partecipazioni societarie e dei terreni.

L’aggiornamento al 1 gennaio 2017 del valore delle partecipazioni in società e dei terreni detenuti dai privati (operazione che può esser molto conveniente in previsione di una futura vendita) sarà possibile attraverso:
a) la predisposizione entro il 30 giugno 2017 di una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato che determini il valore dei predetti beni alla data del 1 gennaio 2017,
b) il versamento di una imposta sostitutiva dell’8 per cento sul valore periziato, imposta da versarsi (in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo) sempre entro il 30 giugno 2017.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2017: riapertura dei termini per assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate.

NEWS Posted on Thu, December 08, 2016 09:00:48

POST 177

La Legge di Bilancio 2017 (approvata dal ieri Parlamento ed in attesa di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) riapre i termini per le
interessanti operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata.

La normativa si rivolge alle società ed in estrema sintesi prevede – a
determinate condizioni – la possibilità di assegnare o cedere ai soci in via
agevolata i beni immobili non strumentali per l’esercizio dell’attività ovvero
di trasformare in società semplice le società che hanno come oggetto esclusivo
o principale la gestione dei predetti beni.

La Legge di Bilancio prevede che le operazioni suddette possono essere
effettuate entro il 30 settembre 2017.

I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati,
rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso



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