Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Approvata la Legge di Bilancio 2017.

NEWS Posted on Thu, December 08, 2016 08:32:00

POST 176

Il Senato ha approvato ieri, 7 dicembre 2016, la Legge di Bilancio 2017.

Il testo non ha subito modifiche rispetto a quello licenziato qualche giorno fa dalla Camera dei Deputati.

La Legge di Bilancio contiene una serie di importanti novità in materia tributaria in tema ad esempio di:
– BONUS EDILIZI,
– SUPER ED IPER AMMORTAMENTO,
– CREDITO DI IMPOSTA PER LA RICERCA,
– REDDITO DI IMPRESA PER CASSA PER LE IMPRESE MINORI,
– GRUPPO IVA,
– FISCALITA’ AGRICOLA,
– FISCALITA’ DEI NON RESIDENTI CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA,
– ACE,
– RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI DEI PRIVATI,
– RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA,
– ASSEGNAZIONI, CESSIONI E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE,
– ESTROMISSIONE DEI BENI D’IMPRESA.

Le disposizioni di cui alla Legge di Bilancio saranno pubblicate a breve in Gazzetta Ufficiale ed entreranno in vigore, salvo quanto diversamente previsto nella medesima Legge, il 1 gennaio 2017.

Si segnala infine che in data 3 dicembre 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 225/2016 di conversione del Decreto Legge 193/2016 contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed in particolare di:
– ABOLIZIONE DI EQUITALIA,
– “ROTTAMAZIONE” DELLE CARTELLE ESATTORIALI,
– COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE,
– DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE E RAVVEDIMENTO,
– VOLUNTARY DISCLOSURE.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Turismo di montagna: la Regione Veneto stanzia 9 milioni di contributi a sostegno delle imprese.

NEWS Posted on Sun, December 04, 2016 09:32:24

POST 175

La Regione Veneto ha recentemente approvato un bando per la concessione di
contributi per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle
strutture ricettive del turismo in aree di montagna
.

Il bando prevede tre gruppi di intervento:

a) sostegno
delle nuove imprese e di imprese innovative in grado di sviluppare nuove forme
di turismo, anche complementari alle attività di ricettività turistica;

b) sostegno
alle reti costituite da imprese turistiche che si aggregano per creare e
sviluppare un insieme di club di prodotto in grado di integrare ed ampliare i
servizi offerti al turista;

c) sostegno
delle imprese che intraprendono percorsi di ammodernamento, ristrutturazione ed
innovazione delle strutture ricettive finalizzati a migliorare nel complesso la
qualità dell’offerta turistica delle destinazioni venete.

Soggetti destinatari

Possono accedere
ai contributi le micro, piccole e medie imprese con sede nel territorio dei
comuni montani precisamente indicati nel bando regionale in riferimento alle
province di Belluno, Vicenza, Verona e Treviso.

Rientrano
nel bando le seguenti tipologie di attività:

– strutture
ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi albergo, residenze turistico
– alberghiere, alberghi diffusi;

– strutture
ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi;

– strutture
ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative
ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini.

Attività, spese
ammissibili e misura del contributo

Il progetto
d’impresa dovrà prevedere investimenti che migliorino le condizioni dei locali
di pernottamento, accoglienza e dei servizi forniti ai turisti come, a titolo
di esempio:

– interventi
di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, anche con ampliamento;

– interventi
riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e
finalizzati all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli
ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software e
l’attivazione o l’implementazione di sistemi di prenotazione elettronica;

– interventi
di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione;

– realizzazione
di impianti per migliorare l’efficienza energetica;

– realizzazione
di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle
strutture ammissibili;

– interventi
per il conseguimento di certificazione ambientale.

Sono
ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative all’acquisto di beni
ammortizzabili, mentre le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi
di legge, sono ammesse fino ad un valore massimo del 7% dell’importo relativo
all’intervento ammissibile.

Le
agevolazioni sono concesse nella forma di contributo
in conto capitale pari al 40% della spesa rendicontata ammissibile
per
la realizzazione del progetto.

Modalità e
termini di presentazione

Le domande
di accesso al contributo devono essere presentate esclusivamente per via
telematica, previo accreditamento.

Le domande per l’accesso al contributo
dovranno essere presentate entro il termine massimo del 19 gennaio 2017
.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Delineati i criteri di tassazione per le CFC non Black List.

NEWS Posted on Thu, December 01, 2016 12:39:23

POST 174

Come noto a
partire dal periodo d’imposta 2010 la disciplina CFC (Controlled Foreign Companies – società controllate estere) è stata estesa
anche alle società controllate residenti in Stati a fiscalità ordinaria, compresi
gli Stati membri dell’Unione Europea e gli Stati SEE. Tale disposizione,
introdotta ad opera del decreto legge n. 78 del 2009, è contenuta nel comma 8-bis
dell’articolo 167 del TUIR che dispone la
tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle controllate estere al
ricorrere congiunto
delle seguenti due condizioni:

a) – le
medesime società estere sono assoggettate a tassazione effettiva inferiore a
più della metà rispetto a quella cui sarebbero state soggette ove residenti in
Italia;

b) – hanno
conseguito proventi derivanti per più del cinquanta per cento dalla gestione, detenzione
o investimenti in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie,
dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprietà industriale, letteraria o artistica o dalla prestazione di servizi
infragruppo (cd. passive income)

L’articolo 8
comma 1 lett. d) del D.Lgs n.147/2015
(cd. Decreto Internazionalizzazione)
ha infine aggiunto, nel comma 8-bis dell’articolo 167 del TUIR, una previsione in
cui è demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il
compito di indicare i criteri per determinare, con modalità semplificate, il ricorrere della condizione di cui alla
citata lettera a) del comma 8 – bis.

Si tratta
del confronto tra la tassazione
effettiva estera e quella “virtuale
domestica
in cui assume rilevanza, coerentemente con quanto previsto nella relazione
di accompagnamento all’articolo 13 del d.l. 78 del 2009, il “carico effettivo di imposizione (e non l’aliquota
nominale di imposizione societaria) gravante
sulla società estera”
e, dunque, il calcolo del rapporto tra l’imposta corrispondente
al reddito imponibile e l’utile ante imposte della controllata.

Con Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143239/2016 pubblicato in data 16
settembre 2016 sono stati dunque fissati
i criteri di determinazione dei livelli di tassazione
prima richiamati.

Nello
specifico viene qui previsto che ai fini
della individuazione del livello di tassazione effettiva estera rilevano
esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione
della controllata
, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi
prodotti in Stati diversi da quello di insediamento. Nel caso in cui sia in
vigore tra lo Stato di localizzazione della controllata e l’Italia una Convenzione
per evitare le doppie imposizioni le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate
nonché quelle di
natura identica o analoga che siano intervenute successivamente in sostituzione
di quelle individuate nella medesima Convenzione. Per le controllate residenti
in una confederazione di stati rilevano
ovviamente anche le imposte federali
anche se non espressamente richiamate
nella eventuale Convenzione.

Per quanto
attiene invece il calcolo del reddito “virtuale” domestico il provvedimento
individua come imposte rilevanti l’IRES
e le sue relative addizionali
, al lordo di eventuali crediti di imposta.

Nel
dettaglio il provvedimento elenca i diversi criteri applicabili per la determinazione della
tassazione effettiva estera e quella “virtuale” domestica
. Gli stessi
possono essere così sintetizzati:

a) – per il calcolo della tassazione “virtuale” domestica va preso a riferimento il bilancio o il rendiconto della controllata così come redatto nel
paese di localizzazione;

b) – per quanto attiene la tassazione effettiva estera le imposte ivi pagate dalla
controllata devono trovare evidenza nel bilancio ovvero nel rendiconto, nella
dichiarazione dei redditi presentata al fisco locale, nelle ricevute di
versamento nonché nella documentazione attestante eventuali ritenute subite;

c) – nel caso in cui la controllata aderisca ad una tassazione di
gruppo dovrà essere individuata l’imposta
ad essa attribuibile
;

d) – sono irrilevanti le variazioni
non permanenti
della base imponibile
, con riversamento certo e
predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad esempio gli
ammortamenti);

e) – ai fini del conteggio si tiene conto di regimi agevolativi presenti
in Italia quali ad esempio l’ACE
;

f) – non si considerano i regimi opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora residente in
Italia;

g) – il regime PEX su
dividendi e plusvalenze si considera equivalente ad un regime di esenzione
totale che preveda l’indeducibilità
integrale dei costi connessi alla partecipazione
;

h) – ai fini del calcolo della tassazione “virtuale” domestica non
rilevano
le regole contenute nel TUIR in relazione all’utilizzo limitato delle perdite ed ai fini della tassazione
effettiva estera di eventuali limitazioni di analoga natura previste nello
stato in cui è localizzata la controllata;

i) – rilevano ai fini del calcolo della tassazione esclusivamente
quelle agevolazioni avente carattere strutturale
(non quindi limitato nel
tempo) ed eventuali accordi conclusi tra il contribuente ed il fisco estero.

In conclusione,
al fine di verificare l’applicazione della norma antielusiva in esame,
occorre tener presente che le controllate residenti negli Stati UE e SEE
possono essere destinatarie della CFC
rule
solo qualora soddisfino
contestualmente le due condizioni previste
alle lettere a) e b)
del comma 8-bis
secondo i criteri enunciati nel provvedimento di cui
trattasi, a nulla rilevando la circostanza che le stesse società fruiscano, nel
2015, di “regimi speciali” ovvero, nel
2016, siano assoggettate a regimi fiscali privilegiati secondo l’accezione declinata
nel citato comma 4 dell’articolo 167 del TUIR.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Tassazione dell’atto di cessione di azienda.

NEWS Posted on Wed, November 30, 2016 22:53:00

POST 173

Con una recente e
significativa ordinanza la Corte di Cassazione (ordinanza n. 22099 del
31.10.2016), pronunciandosi in merito alla fondatezza di un avviso di
liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta relativamente ad un atto
di cessione d’azienda, ha confermato il principio già affermato nella sentenza
n. 12225/2008 secondo cui, in base al combinato disposto dell’articolo 51,
comma 1 e comma 4 del TUIR, “come regola
generale per stabilire la base imponibile, si deve fare riferimento alla
maggior somma risultante tra il corrispettivo dichiarato ed il valore
accertato, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità con cui gli
stessi contrenti hanno convenuto il pagamento del corrispettivo per la cessione
dell’azienda
”.

Applicando tale principio i
Giudici hanno quindi legittimato la pretesa dell’Amministrazione che aveva
ritenuto che la base imponibile dell’imposta di registro relativa ad un atto di
cessione d’azienda dovesse essere calcolata sul prezzo della cessione
dichiarato nel relativo atto e che su di esso non dovessero essere detratte le
passività dichiarate nell’atto stesso il cui accollo da parte dell’acquirente
doveva qualificarsi come parte del corrispettivo della cessione.

Tommaso
Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Waiver “svizzero” utile fino al 23 febbraio 2015 per la vecchia voluntary.

NEWS Posted on Mon, November 28, 2016 14:47:49

POST 172

Con un comunicato stampa del
25 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarimento di alcuni
dubbi sollevati dagli operatori del settore i quali si erano interrogati sulla
validità odierna dei waiver “svizzeri”
tratti dal fac-simile rilasciato dalla stessa Agenzia.

Qui infatti veniva riportata
la seguente clausola: “L’autorizzazione si
estingue automaticamente con l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della
Convenzione contro le Doppie imposizioni tra Italia e Svizzera firmato in data
23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d’informazioni
tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell’OCSE”
.

Sul punto l’Agenzia delle
Entrate ha quindi specificato che Il waiver
“svizzero” perde efficacia automaticamente con l’entrata in vigore del
Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra
l’Italia e la Confederazione Svizzera firmato il 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute a
partire da tale data.

Di conseguenza, anche dopo il 13 luglio 2016 (data di entrata
in vigore del Protocollo) è comunque necessario produrre il waiver, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria,
se non è stato ancora trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

A tale riguardo viene inoltre
specificato che qualora nel testo dei waiver rilasciati dopo il 13
luglio 2016 venga specificato che l’autorizzazione ha un’efficacia temporale
limitata alle operazioni intervenute fino al 22 febbraio 2015, il waiver potrà
essere considerato comunque valido in quanto tale precisazione non inficia né
il contenuto autorizzativo né il periodo temporale di efficacia dello stesso
che va dal primo gennaio dell’anno di imposta successivo all’ultimo indicato
nell’istanza al 22 febbraio 2015.

Con riferimento invece ai waiver già rilasciati in data anteriore
al 13 luglio scorso, l’Agenzia ribadisce che resta ferma la loro piena
efficacia e vincolatività per gli intermediari svizzeri qualora gli Uffici
dell’Agenzia abbiano necessità, nel corso di attività istruttorie attuali e
future, di attivare il cd. monitoraggio
rafforzato
per il periodo anteriore al 23 febbraio 2015, data di entrata in
vigore dello scambio di informazioni con la Svizzera.

Si ricorda infine che la
presentazione del waiver da parte del
contribuente che ha deciso di aderire alla procedura di collaborazione
volontaria e di mantenere comunque le attività dichiarate in Svizzera resta
essenziale al fine di poter godere della riduzione delle sanzioni alla metà del
minimo edittale nonché della mancata applicazione del raddoppio dei termini di
accertamento

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Acquisto box pertinenziale all’abitazione: nuove regole per accedere alla detrazione fiscale.

NEWS Posted on Sat, November 26, 2016 14:58:07

POST 171

L’Agenzia delle Entrate con la recente circolare 43/2016 ha
semplificato gli adempimenti richiesti al contribuente per accedere alla
detrazione prevista per l’acquisto da costruttore del box auto pertinenziale ad
un immobile residenziale.

Ricordiamo brevemente che è possibile accedere alla detrazione del
36 per cento (50 per cento fino al 31.12.2016), generalmente prevista per gli
interventi di recupero edilizio, anche per i costi sostenuti per la
realizzazione o per l’acquisto da costruttore di posti auto e autorimesse
pertinenziali ad una abitazione.

La detrazione si applica nel limite del costo sostenuto dal
costruttore per la costruzione del box, che deve essere attestata da apposita
dichiarazione rilasciata dal costruttore stesso.

A seguito dell’emanazione della nuova circolare, non viene più richiesto che la spesa sia
sostenuta tramite bonifico bancario riportante specifiche indicazioni
(causale
del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di
partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato) – c.d.
“bonifici parlanti”.

In mancanza di bonifico parlante, per poter beneficiare della
detrazione fiscale, è richiesto che il soggetto venditore:

1. attesti nell’atto
notarile di aver ricevuto
le somme della cessione del box pertinenziale;

2. rilasci all’acquirente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i
corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della
loro concorrenza al reddito.

Se vengono rispettate le condizioni sopra esposte, possono
essere ammessi alla detrazione anche gli acquisti pagati tramite assegni
bancari o tramite bonifici bancari che non riportano le specifiche indicazioni
precedentemente richieste dalla norma.

Inoltre, poichè il presupposto della
agevolazione per la realizzazione o l’acquisto del box auto è ravvisabile nel
carattere pertinenziale di tali immobili, in passato l’Agenzia delle Entrate,
nei precedenti documenti di prassi, aveva precisato che la detrazione poteva
essere riconosciuta solo per i pagamenti effettuati a partire dalla data di
stipula di un preliminare di vendita registrato o del rogito dai quali risulti
il vincolo pertinenziale.

Ora, a seguito dell’emanazione della
circolare 43/2016, l’Agenzia afferma che il beneficio fiscale può essere
riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima dell’atto notarile o in
assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo
pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato
nel contratto (rogito notarile o preliminare di vendita registrato) prima della presentazione della
dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della
detrazione
.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2017: le nuove misure per la competitività delle imprese.

NEWS Posted on Thu, November 10, 2016 14:31:48

POST 170

La competitività delle imprese è uno
dei capitoli più importanti all’interno della manovra finanziaria per il 2017;
20 miliardi spalmati in otto anni, infatti, le risorse stanziate dal governo
per incentivare gli investimenti delle imprese.

Il pacchetto competitività si compone
di una serie di misure finanziarie volte ad infondere fiducia nel sistema
imprenditoriale italiano ed incentivare lo sviluppo digitale del Paese. Entra
integralmente nel pacchetto il Piano
Industria 4.0
sostenuto, inoltre, da un potenziamento del 30% del Fondo
centrale di Garanzia e da strumenti fiscali per incentivare venture capital e
startup. Si premiano così le aziende che investono in Ricerca e Sviluppo, privilegiando
quelle più innovative.

Le misure inserite all’interno del
pacchetto competitività si articolano in:


Iper ammortamento:
aumentata la percentuale di valore
ammortizzabile dal 140% al 250%;

Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo:
incrementata al 50% l’aliquota di spesa e l’agevolazione prevista finora di
300.000 euro (limite massimo in caso di spesa maggiore a 5.000.000 di euro)
diventerà pari a 500.000 euro con limite massimo, in caso di spesa maggiore,
fissato a 20.000.0000 di euro;

Finanza a supporto di 4.0, venture capital
e startup
: incrementata la detrazione fiscale. L’investimento massimo per
contribuente, oggi 0,5 M, sarà fissato a 1 M. La detrazione fiscale passerà da
95.000 euro all’anno a 300.000. Viene introdotta, inoltre, la possibilità di
assorbire le perdite da parte di società sponsor: le startup partecipate da
società quotate potranno, inoltre, cedere le perdite anche in deroga alle
regole del consolidato fiscale. Eliminata, infine, la tassazione del capital
gain su investimenti a medio – lungo termine per i Piani Individuali di
Risparmio (PIR) fino a 30mila euro all’anno;

Proroga della legge Sabatini: viene
prorogata per tutto il 2017 la legge Sabatini che consente alle imprese di
finanziare i propri investimenti applicando un contributo in conto interessi in
grado di abbattere quasi totalmente il tasso d’interesse praticato sul
finanziamento;

Competence Center: costituzione di
centri di competenza ed alta specializzazione con l’obiettivo di promuovere la
ricerca e la formazione di personale;

Defiscalizzazioni: vantaggi
fiscali sul salario di produttività (con soglie innalzate fino a 4mila euro di
premio e 80mila euro di reddito), incremento delle misure a favore del welfare
aziendale e rafforzamento del piano straordinario Made in Italy (100 milioni)
con l’obiettivo di ottenere oltre un 1 miliardo di incremento di fatturato
delle imprese italiane sui mercati esteri;

Misure a sostegno del credito: stanziato
un miliardo per alimentare il fondo di garanzia sul credito per le PMI.

Il meccanismo di attribuzione dei fondi
abbandona il format del bando selettivo, permettendo così una semplificazione
delle procedure burocratiche a favore dell’utente.

Stefania
Bo
Villani
& Partners



La regolarizzazione del contante nella voluntary bis.

NEWS Posted on Wed, November 09, 2016 12:35:40

POST 169

Il decreto-legge
del 22 ottobre 2016 n. 193, stabilisce che se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al
portatore
i contribuenti devono adempiere ad alcuni obblighi.

Innanzitutto
dovranno rilasciare, unitamente alla presentazione dell’istanza, una dichiarazione in cui attestano che
l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da
quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
28 giugno 1990 n. 167. In altre parole, la regolarizzazione del contante
risulterebbe ammessa qualora tali somme derivino da:

– omessa o
infedele dichiarazione;

– omesso versamento
di IVA e di ritenute dovute;

– dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti o mediante altri artifici;

– riciclaggio
e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, come
già precisato nella prima voluntary, i contribuenti che vorranno sanare i
contanti dovranno altresì provvedere, entro la data di presentazione della
relazione e dei documenti allegati (che è fissata al 30 settembre 2017), all’apertura e all’inventario in presenza
di un notaio
, che ne accerti il contenuto all’interno di un verbale, di
eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di
collaborazione volontaria sono custoditi.

L’ultimo
adempimento obbligatorio per i contribuenti che decidono di regolarizzare i
contanti riguarda il versamento di tali somme (sempre entro il 30 settembre
2017) presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione
della procedura.

Il
decreto-legge in commento stabilisce inoltre che i professionisti e gli intermediari
che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria,
restando fermi gli obblighi
prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, devono farsi rilasciare dai contribuenti una dichiarazione
all’interno della quale sono indicate le modalità e le circostanze di
acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Dr. Stefano
Rodighiero
Studio
EPICA – Treviso



« PreviousNext »