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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Tassazione Trust autodichiarato.

NEWS Posted on Wed, November 09, 2016 12:22:27

POST 168

Con una recente e significativa
sentenza la Corte di Cassazione (sent. n. 21614/2016), ribaltando il proprio precedente
orientamento ormai consolidato (al pari di quello dell’Agenzia delle Entrate
),
ha stabilito che al vincolo impresso su immobili e partecipazioni societarie
mediante l’istituzione di un trust “autodichiarato” non si applica la
tassazione proporzionale relativa ai trasferimenti a titolo gratuito (imposta
di donazione) ma quella in misura fissa in quanto non sia ha, in tal caso, un
trasferimento di beni e diritti.

In particolare secondo la Suprema
Corte poiché i beni vincolati nel trust “autodichiarato” non divengono di
proprietà del trustee, ma rimangono nella sfera giuridica del disponente, non
si realizza il presupposto che determina l’applicazione dell’imposta
proporzionale di donazione, e cioè “un reale arricchimento mediante
trasferimento di beni e diritti”.

Conseguentemente la Corte ritiene
dovuta l’imposta in misura fissa e non quella in misura proporzionale
la cui
applicazione è da rimandare al momento in cui i beni vincolati in trust saranno
trasferiti ai beneficiari del trust stesso.

Si tratta all’evidenza di una
pronuncia che muta radicalmente la percezione da parte dell’ordinamento
dell’istituto del trust la cui effettiva applicazione era stata messa in serio
rischio dal precedente orientamento giurisprudenziale e del fisco secondo cui
l’istituzione stessa del vincolo di destinazione rappresentava presupposto di
imponibilità ai fini dell’imposta di donazione.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



La Farmacia e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

NEWS Posted on Mon, November 07, 2016 10:15:15

POST 167

Una nuova rivoluzione tecnologica, fiscale e operativa sta per investire la Farmacia italiana ovvero la memorizzazione e trasmissione telematica, per ora solo opzionale, dei corrispettivi giornalieri.

Infatti, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, i commercianti al minuto, tra cui anche le farmacie, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati potranno esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Con Provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) lo scorso 28 ottobre, il Direttore dell’Agenzia ha precisato le informazioni da tramettere, le regole tecniche da seguire, gli strumenti tecnologici da adottare, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, le modalità di esercizio della relativa opzione.

Il Provvedimento in particolare ha chiarito come la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica verranno effettuate attraverso un “Registratore Telematico” ovvero uno strumento che consentirà di registrare, memorizzare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente al momento della chiusura della cassa giornaliera i dati fiscali, utilizzando i servizi online del sito dell’Agenzia.

Il Provvedimento ha inoltre precisato che i Registratori di Cassa, ancora operativi alla data del 1° gennaio 2017, potranno continuare ad essere utilizzati, purché vengano adattati secondo determinate specifiche tecniche.

L’opzione per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi potrà essere esercitata esclusivamente in via telematica, accedendo ad una apposita funzionalità del sito dell’Agenzia.

L’opzione, che avrà validità per un quinquennio, si rinnoverà automaticamente di cinque anni in cinque anni, salvo non intervenga una comunicazione di revoca.

In via ordinaria l’opzione andrà esercitata entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello in cui avrà efficacia, anche se è previsto che i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno potranno darle efficacia già dal primo giorno di attività.

Attraverso l’esercizio dell’opzione il farmacista sarà quindi esentato dall’obbligo di registrazione nel registro dei corrispettivi e di certificazione fiscale degli stessi. Inoltre sarà esentato dall’obbligo di comunicazione dello spesometro, delle operazioni con soggetti aventi sede o territorio in paesi black list o di cessione di beni dalla Repubblica di San Marino verso l’Italia, dei dati relativi ai contratti di leasing, degli elenchi intrastat.

L’opzione darà anche la possibilità di accedere in via prioritaria (entro 3 mesi dalla presentazione della Dichiarazione annuale iva) al rimborso dell’eventuale credito iva nonché alla riduzione di un anno del termine di decadenza degli accertamenti fiscali (iva e imposte sui redditi), pur condizionatamente alla tracciabilità dei pagamenti.

Va infine precisato che l’opzione non riguarda i corrispettivi relativi alle cessioni di beni effettuate con “distributori automatici” (anche definiti vending machine) in quanto il DLgs. n.127 del 5 agosto 2015, all’art. 2, comma 2, ha stabilito che i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici siano obbligati (e non facoltizzati) a decorrere dal prossimo anno alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri incassati.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Mestre – Venezia



Bonus amianto: click-day 16 novembre 2016.

NEWS Posted on Mon, November 07, 2016 08:42:02

POST 166

A distanza di un anno dalla pubblicazione del
Decreto Ambientale, sono state rese ufficiali le modalità operative per
accedere al credito d’imposta concesso per gli interventi di bonifica
dell’amianto eseguiti dalle imprese su beni o strutture produttive.

Ricordiamo sinteticamente le caratteristiche:

– soggetti ammessi: possono accedere al
credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato
interventi di bonifica dell’amianto nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre
2016;

– interventi agevolati: interventi di
rimozione e smaltimento dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni
e strutture produttive, comprese le relative spese di consulenza professionale
e le perizie tecniche;

– importo di spesa: la spesa sostenuta per
gli interventi deve essere compresa tra un minimo di 20.000 euro, fino ad un
importo massimo agevolabile di 400.000 euro;

– misura del credito: credito d’imposta pari
al 50 per cento della spesa sostenuta, da utilizzare in compensazione del mod.
F24 e da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Attenzione: per accedere al credito d’imposta deve essere presentata
apposita domanda, corredata da specifica documentazione, esclusivamente mediante
piattaforma informatica a partire dal prossimo 16 novembre 2016. L’accesso
al credito d’imposta verrà riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle
domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Chiara Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Riapertura dei termini per Rivalutazioni, Assegnazioni ed estromissioni agevolate.

NEWS Posted on Mon, October 31, 2016 09:15:41

POST 165

Il disegno di legge di Bilancio 2017 contiene alcune “riaperture dei termini” interessanti sotto il profilo fiscale.

In primo luogo, vi sarà ancora una volta la possibilità
per i “privati” di rideterminare il
valore di carico delle partecipazioni societarie non quotate e dei terreni

detenuti alla data del 1 gennaio 2017 pagando una imposta sostitutiva dell’8
per cento. La perizia dovrà esser giurata entro il 30 giugno 2017. Entro la
stessa data andrà versata la prima o l’unica rata.

Viene poi prevista una
nuova possibilità per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal
bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 da eseguirsi nel bilancio
dell’esercizio successivo: l’imposta sostitutiva in questo caso è del 10 per
cento per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, del 12% per i beni
non ammortizzabili e del 16% per quelli ammortizzabili.

E’ prevista inoltre la
possibilità di procedere con le operazioni di assegnazione, cessione e
trasformazione agevolata
a far data dal 1 ottobre 2016 e fino al 30 settembre
2017.

Dal primo gennaio 2017
sino al 31 maggio 2017 l’imprenditore individuale potrà nuovamente estromettere in forma agevolata gli immobili strumentali d’impresa.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La definizione agevolata dei ruoli di Equitalia.

NEWS Posted on Fri, October 28, 2016 11:58:23

POST 164

Il decreto legge fiscale 22/10/2016, n. 193, art. 6, collegato alla Legge di bilancio per l’anno 2017, introduce la definizione agevolata dei “ruoli” affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, incluse le partite derivanti da avvisi di accertamento esecutivi (e di addebito dell’Inps), per le quali la fase di formazione del ruolo non è più prevista. Sono esclusi soltanto i carichi recanti a) le risorse comunitarie (come i dazi e le accise) e l’Iva all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le sanzioni pecuniarie di natura penale; e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, le quali sono definibili limitatamente agli interessi.

L’agevolazione consiste nella possibilità di estinguere il debito senza il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi di mora. Restano invece dovuti il capitale, gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (che sono liquidati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna del carico all’esattore), l’aggio spettante all’agente della riscossione e il rimborso delle spese da questi sostenute.

Ai fini della definizione, è richiesta la presentazione di una domanda entro il termine del 23/1/2017, da inoltrare all’Agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblicherà nel proprio sito internet. Successivamente, l’Agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate (qualora il debitore abbia richiesto la dilazione di pagamento in un massimo di quattro rate) con il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse; le prime due rate saranno ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; la scadenza della terza rata non potrà superare il 15/12/2017 e quella della quarta rata il 15/3/2018.

Ai pagamenti dilazionati si applicano gli interessi del 4,5% annuo.

La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno in corso un piano di pagamento rateale del debito, purchè risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° Ottobre al 31/12/2016. In tal caso, occorrerà valutare la convenienza di rinunciare al piano di ammortamento già in essere a favore della definizione agevolata, tenuto conto sia di quanto già pagato, sia del fatto che l’effetto estintivo del debito si produce con l’integrale pagamento delle somme dovute e che il decreto-legge esclude la possibilità di richiedere una nuova rateazione dell’eventuale insoluto.

La disciplina esaminata, che è suscettibile di essere modificata nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto fiscale, risulta particolarmente favorevole a tutti coloro i quali, essendo debitori di Equitalia, sono privi di (altri) rimedi giuridici potenzialmente idonei ad estinguere l’obbligazione in modo diverso dal pagamento.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista



Dichiarazioni integrative e la compensazione dei crediti di imposta.

NEWS Posted on Wed, October 26, 2016 15:47:40

POST 163

Novità importanti emergono dalla lettura dell’articolo 5 del Decreto Legge Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre scorso, in materia di invio di dichiarazioni integrative (redditi, irap, sostituti di imposta). Il Decreto disciplina più chiaramente la loro trasmissione e la possibilità da parte dei contribuenti di correggere in ogni caso le dichiarazioni inviate al fisco. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Mentre prima, in generale, dopo il primo invio della dichiarazione di riferimento, la trasmissione della sua integrativa era prevista nel caso di successiva emersione di maggiore imposta o di maggiore base imponibile a carico del contribuente ovvero di minore imposta o di una minore base imponibile nei confronti del contribuente; oggi vi sarà l’opportunità di correggere sempre per qualsiasi errore le dichiarazioni inviate. Pertanto, ora sarà pacifico integrare, ad esempio, il quadro RS di Unico per quanto riguarda società di comodo, perdite, prezzi di trasferimento, ace, ecc.

Altresì, è eliminata la disparità esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).

Risulta molto interessante anche la possibilità di compensare, in base all’art. 17 del DLgs. 241/97, l’eventuale credito emergente dall’integrativa di cui sopra in quanto “…Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente puo’ essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione integrativa…”. In buona sostanza, la compensazione è ammessa anche se la dichiarazione integrativa è trasmessa oltre il termine per l’invio della dichiarazione successiva, ma per i debiti di imposta maturati nel periodo successivo a quello in cui è stata trasmessa la dichiarazione integrativa.

Non analoghe modifiche sono intervenute in materia di IVA perché l’eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere:

• portato in detrazione in liquidazione periodica ovvero in dichiarazione annuale;

• utilizzato in compensazione;

• chiesto a rimborso in presenza dei requisiti previsti dall’art. 30, DPR n. 633/72;

e, soprattutto, a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Le novità in materia Iva del Decreto Legge Fiscale.

NEWS Posted on Wed, October 26, 2016 12:32:31

POST 162

Il Decreto Legge pubblicato in GU lo scorso 24
ottobre (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193) contiene alcune importanti novità in
materia IVA. In particolare vengono introdotti due nuovi adempimenti, entrambi con cadenza trimestrale (ultimo
giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento) ed entrambi decorrenti dal 1° gennaio 2017.

Comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute

Andranno comunicati i dati relativi a tutte le
fatture emesse e fatture ricevute e registrare nel trimestre di riferimento
(nonché le note di variazione e le bollette doganali).

I dati analitici riguarderanno i dati
identificativi delle parti, la data e il numero di fattura, la base imponibile,
l’aliquota applicata, l’imposta e la tipologia dell’operazione.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di
ogni fattura si applica una sanzione pari ad euro 25,00, con un massimo di euro
25.000,00.

Comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche I.V.A.

Dovranno altresì essere trasmessi i dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, anche qualora le stesse
presentino un credito.

Rimangono immutati i termini di versamento
dell’imposta eventualmente dovuta.

Sono esonerati dalla presentazione di tale comunicazione
– tale esonero non opera in merito alla comunicazione delle fatture emesse e
ricevute – i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione iva
annuale o all’effettuazione delle liquidazioni iva periodiche.

La sanzione prevista per il non corretto
adempimento di tale obbligo va da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate con
apposito provvedimento stabilirà tempi e modalità di applicazione di tali
comunicazioni.

Gli esiti dei controlli dei dati delle fatture
emesse e ricevute anche in relazione al contenuto delle liquidazioni periodiche
e alla coerenza con i versamenti effettuati verranno comunicati ai
contribuenti. Questi potranno far pervenire all’Amministrazione finanziaria
eventuali informazioni utili a dimostrare la correttezza del proprio operato oppure
procedere al ravvedimento operoso.

Per effetto degli adempimenti sopra indicati
verranno soppressi gli obblighi di trasmettere i dati relativi ai contratti
stipulati dalle società di leasing e dagli altri soggetti che svolgono attività
di locazione e di noleggio e i modelli Intrastat limitatamente alle operazioni
di acquisto di beni e di servizi.

Viene inoltre confermata la scadenza per la presentazione
della dichiarazione iva annuale per l’anno 2016 (entro fine febbraio 2017),
mentre, a partire dalla dichiarazione relativa all’anno 2017 il termine verrà
posticipato al 30 aprile.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia



Riapertura dei termini per la Voluntary Disclosure.

NEWS Posted on Tue, October 25, 2016 08:20:39

POST 161

Il decreto legge fiscale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale
(D.L. 193 del 2016) riapre i termini della Voluntary Disclosure.

Sino al 31 luglio 2017 sarà quindi possibile
avvalersi nuovamente della procedura di collaborazione volontaria, mediante
l’invio all’Agenzia delle Entrate della apposita istanza, a condizione che il
soggetto che la presenta non l’abbia già presentata in precedenza e ferme restando
le cause ostative previste dalla precedente normativa.

L’istanza è integrabile entro il 30 settembre 2017.
Entro la stessa data devono essere inviati all’agenzia la relazione
accompagnatoria ed i documenti connessi.

Le principali novità rispetto al passato sono le seguenti:

– le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30
settembre 2016
;

– per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria e
limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle
sanzioni e agli interessi relativi alla nuova procedura di collaborazione
volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura
stessa, i termini ordinari di decadenza dell’azione di accertamento
scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018
;

– per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria gli
interessati sono esonerati nel 2016 dalla dichiarazione degli attivi
esteri e dei redditi oggetto di definizione
a condizione che le
informazioni riguardanti gli stessi siano analiticamente illustrate nella
relazione di accompagnamento; gli interessati provvedono inoltre spontaneamente
al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto
a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte;

gli autori delle violazioni possono provvedere
spontaneamente – in “autoliquidazione” – al versamento in unica
soluzione di quanto dovuto
a titolo di imposte, ritenute, contributi,
interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30 settembre 2017, senza
avvalersi della compensazione; il versamento puo’ essere ripartito in tre rate
mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve
essere effettuato entro il 30 settembre 2017.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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