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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Il Governo vara la Legge di Bilancio 2017.

NEWS Posted on Sun, October 16, 2016 09:34:20

POST 152

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri – sabato 15 ottobre 2016 – il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019.

La manovra si compone del disegno di legge di Bilancio e di un decreto legge che contiene misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia.

Tra le misure annunciate spiccano le seguenti aventi carattere tributario.

Sul fronte imprese, e’ previsto un abbassamento dell’IRES dal 27,5% al 24%, in parallelo all’introduzione dell’imposta sul reddito dell’imprenditore (Iri), con un’aliquota al 24% per profitti di imprenditori individuali e società di persone.

E’ stata inoltre annunciata la proroga del super-ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali e un nuovo “iperammortamento”, ovvero una maggiorazione dell’ammortamento al 250% sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.

Viene riaperta la Voluntary Disclosure, per la regolarizzazione dei capitali esteri non dichiarati, con un particolare meccanismo di definizione forfettaria dei prelievi e degli apporti sui conti non giustificabili.

Vengono confermati e potenziati gli incentivi fiscali alle ristrutturazioni immobiliari (anche di complessi alberghieri) soprattutto se collegati al risparmio energetico ed alla prevenzione antisismica.

Si annuncia una ‘rottamazione delle cartelle esattoriali’ con riduzione di interessi ed aggi (il provvedimento e’ collegato alla chiusura di Equitalia).

E’ prevista una riforma degli studi di settore, da strumento di accertamento a meccanismo di accompagnamento all’adempimento tributario.

E’ prevista inoltre l’attesa riapertura dei termini per assegnazioni ed estromissioni agevolate degli immobili di impresa.

Nei prossimi giorni sara’ reso disponibile il testo del provvedimento che inizierà il percorso parlamentare di approvazione che dovrà concludersi per la fine dell’anno 2016.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuove disposizioni su anatocismo bancario.

NEWS Posted on Sat, October 01, 2016 15:31:16

POST 151

A partire dal 1° ottobre 2016 le banche devono adeguarsi alle nuove
disposizioni previste in tema di anatocismo,
ovvero l’operazione con cui si sommano gli interessi al capitale sul quale sono
stati calcolati (capitalizzazione degli interessi).

Il Cicr (Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio), attraverso il D.M. del Ministro dell’Economia 3
agosto 2016 n. 313, aveva infatti dato attuazione all’art. 120 del Testo Unico
Bancario, prevedendone l’applicazione, al più tardi, “agli interessi maturati a
partire dal 1° ottobre 2016”.

Ecco in sintesi quanto previsto dall’art.
120 T.U.B. per le operazioni di
raccolta di risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti:

·
Contabilizzazione
degli interessi (comma 1, lett. a)
:

– nei
rapporti di conto corrente o di conto di pagamento nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori deve essere assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore all’anno;

– gli
interessi sono conteggiati il 31
dicembre di ciascun anno
e, in ogni caso, al termine del rapporto per
cui sono dovuti.

·
Divieto di
anatocismo (comma 2, lett. b)
: gli interessi debitori maturati,
ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non
possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale.

·
Aperture di
credito in conto corrente, sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero
oltre il limite di fido (comma 2, lett
. b):

– gli
interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in
cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi
sono immediatamente esigibili;

il cliente
può autorizzare, anche preventivamente,
l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono
esigibili; in questo caso la somma
addebitata è considerata sorte capitale
; l’autorizzazione è revocabile in
ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Il Cliente dovrà porre particolare
attenzione a quest’ultima disposizione in quanto gli interessi a debito
maturati nel rapporto con la banca possono:

a) essere
pagati una volta divenuti esigibili
: in questo caso gli interessi
passivi verranno calcolati sul solo capitale;

b) “essere
trasformati in capitale”
: in questo gli interessi passivi futuri verranno
calcolati sulla nuova sorta capitale data dal capitale più gli interessi “trasformati”
in capitale. In tal caso è necessaria la preventiva autorizzazione del Cliente, tra l’altro revocabile in
qualsiasi momento
. Per i
contratti in corso le banche, quindi, dovranno farsi rilasciare specifica
autorizzazione per tale opzione dal Cliente.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Estinzione del reato in caso di integrale pagamento prima della sentenza.

NEWS Posted on Fri, September 30, 2016 08:40:26

POST 150

Con la recente sentenza 40314/16
la Corte di Cassazione penale ha stabilito che i contribuenti che hanno
procedimenti in corso al 22 ottobre 2015 per i reati di omesso versamento
dell’Iva, delle ritenute e indebite compensazioni possono avvalersi della causa
di non punibilità mediante il pagamento integrale dell’imposta fino al momento
in cui la sentenza non sia divenuta definitiva e non sino all’apertura del
dibattimento.

La Corte, dunque, con
un’interpretazione estensiva, amplia la portata della nuova causa di non
punibilità introdotta dal Dlgs 158/2015 nell’articolo 13 Dlgs 74/2000 (con
decorrenza dal 22 ottobre 2015) che stabilisce che:

a) i reati di omesso versamento
Iva e delle ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti, non
sono più punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto
mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione,
adesione o ravvedimento operoso;

b) qualora, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario
sia in fase di rateizzazione, venga concesso un termine di 3 mesi per il
pagamento del residuo prorogabile di ulteriori 3 mesi.

Secondo la Corte dunque assume la
medesima efficacia estintiva il pagamento eseguito dopo l’apertura del
dibattimento purché prima del giudicato. Ciò anche in applicazione del
principio di uguaglianza che vieta trattamenti differenti per situazioni
uguali.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Operazioni agevolate e rettifica alla detrazione IVA.

NEWS Posted on Wed, September 28, 2016 17:28:48

POST 149

Le assegnazioni agevolate possono comportare la rettifica della detrazione a norma
dell’art. 19-bis2 del Decreto IVA. E’ importante che essa deve essere operata
anche in relazione agli interventi di riparazione e di recupero edilizio
relativi agli immobili acquistati senza esercitare la detrazione, purché si
tratti di interventi aventi natura incrementativa del valore dell’immobile e
non abbiano esaurito la loro utilità.

L’Agenzia nella Circolare 37/E ha specificato
che la rettifica della detrazione deve essere operata, non solo per le
assegnazioni in regime di esenzione, ma anche per quelle fuori campo IVA,
in quest’ultimo caso limitatamente all’imposta assolta sugli eventuali
interventi incrementativi (che non abbiano esaurito la loro utilità) operati
sull’immobile nel corso del periodo di tutela fiscale, dato che lo stesso è
stato acquistato senza esercitare la detrazione.

L’Agenzia ha anche precisato che
costituiscono operazioni fuori campo IVA sia le assegnazioni di beni per i
quali la detrazione dell’IVA non è avvenuta in ragione del loro acquisto presso
un soggetto privato, ovvero poiché l’acquisto è avvenuto prima
dell’introduzione del tributo nell’ordinamento interno, sia le assegnazioni di
beni per i quali non è stata detratta integralmente l’imposta ai sensi degli
articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Le diverse conseguenze fiscali delle cessioni agevolate rispetto alle assegnazioni.

NEWS Posted on Mon, September 26, 2016 19:34:28

POST 148

La Circolare 37/E prende in esame similitudini e diversità
delle cessioni agevolate rispetto alle assegnazioni.

Aspetti
comuni.

L’operazione
agevolata di assegnazione e quella di cessione dei beni ai soci sono
disciplinate dal legislatore con talune regole comuni, quali ad esempio la
medesima imposta sostitutiva, il medesimo ambito oggettivo di applicazione
ovvero le medesime modalità di versamento dell’imposta.

Anche
nel caso di cessione si potrebbe generare una plusvalenza contabile o un
differenziale positivo di reddito
(nel
caso di beni merce) che, incrementando l’utile d’esercizio, potrebbe confluire
tra le riserve disponibili di patrimonio netto.

La distribuzione
di tali riserve
, precisa la Circolare 37/E:

– per le
società di persone, ridurrà il costo fiscale della partecipazione che in
precedenza si era incrementato della differenza assoggettata a imposta
sostitutiva;

– per le
società di capitali sarà tassata con le regole ordinarie previste per i
dividendi in capo ai soci percettori al netto dell’importo della differenza
assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società.

Allo
stesso modo del caso di assegnazione di beni merce, anche nella cessione dei
beni merce
se i componenti di reddito rilevati in contabilità (ricavi e
costi) possono dar luogo all’emersione di un risultato negativo, che assume
rilevanza ai fini IRES e IRAP. Se in caso di cessione agevolata di più beni
emergono componenti negative di reddito le stesse devono essere
“utilizzate” per ridurre l’importo di quelle positive sulle quali è applicabile
l’imposta sostitutiva. Nel caso in esame, quindi, i componenti positivi saranno
assoggettati a imposta sostitutiva al netto dei componenti negativi determinati
secondo i criteri dettati dalla disciplina in esame.

Differenze.

Vi sono, tuttavia, delle differenze – individuate dallo
stesso legislatore – che scaturiscono dalla diversa natura dell’operazione di
assegnazione rispetto a quella di cessione.


1) Minusvalenze. Diversamente
da quanto avviene nel caso di assegnazione di beni diversi da quelli merce, nel
caso in cui emerga una minusvalenza a conto economico tale componente di
reddito assume rilevanza ai fini IRES e IRAP.

2) Prezzo di cessione. Si ricorda,
al riguardo, la necessità nei casi di cessione di attribuire rilevanza – per la
determinazione dell’imposta sostitutiva – al corrispettivo soltanto quando lo
stesso è pari o superiore al valore normale ovvero al valore catastale dei beni
ceduti (cfr. circolare n. 26/E del 2016).
In
altri termini, mentre nel caso di assegnazione di beni immobili è possibile
determinare la plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva prendendo a
riferimento il valore normale o catastale dei beni, nel caso di cessione tali
valori (normale/catastale) assumono rilevanza solo se superiori al
corrispettivo.

Infatti,
come precisato anche nella Circolare 26/E, nella ipotesi di cessione dei beni
immobili, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo
della cessione – se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi
dell’art. 9 Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato – è
computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori.

3) Cessionario. Inoltre,
a differenza dell’assegnazione – in cui il costo fiscalmente riconosciuto del
bene da assumere in capo al socio corrisponde al valore normale o catastale
preso a riferimento dalla società per la determinazione dell’imposta
sostitutiva – nella cessione il costo fiscalmente riconosciuto del bene è per
il cessionario pari al corrispettivo pattuito, a prescindere dal valore normale
eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione
dell’imposta sostitutiva (cfr. circolare n. 26/E del 2016).

In
definitiva, la scelta tra l’assegnazione agevolata o la cessione dei beni ai
soci potrebbe determinare degli effetti fiscali differenti in capo ai soci e
alla società, stante la diversa natura delle due operazioni espressamente
regolamentata dal legislatore.

4) Elusione.
Infine nella Circolare 37/E si precisa che – coerentemente con quanto precisato
nella circolare n. 26/E del 2016 in merito al cambiamento di destinazione d’uso
effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile – la possibilità di
optare per l’assegnazione agevolata in luogo della cessione (e viceversa)
costituisce una scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal
legislatore, dalla quale potrebbe originare un legittimo risparmio di imposta
non sindacabile ai sensi dell’articolo 10 bis
della
legge n. 212 del 27 luglio 2000.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Assegnazioni e Cessioni agevolate: no all’opzione disgiunta sostitutiva e registro.

NEWS Posted on Sun, September 25, 2016 12:54:46

POST 147

La Circolare 37/E dell’Agenzia delle Entrate precisa
che nel caso in cui la società, ai fini dell’imposta sostitutiva, opti per la
determinazione del valore normale sulla base del valore catastale
dell’immobile, ai sensi del comma 4 dell’articolo 52 del TUR, tale opzione
esplica efficacia anche ai fini della determinazione della base imponibile da
assumere a tassazione per l’imposta di registro
.

Sul punto è opportuno però ricordare che nella
specifica ipotesi di cessione agevolata dei medesimi beni immobili, ai fini
della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione – se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi
dell’art. 9 Tuir, o al valore catastale – è computato in misura, comunque, non
inferiore ad uno dei due valori
.

L’Agenzia
ritiene quindi che l’opzione per la determinazione catastale del valore degli
immobili non possa essere autonomamente (“disgiuntamente”) esercitata ai soli
fini dell’imposta di registro.

Nel caso in cui il contribuente non eserciti l’opzione
ai fini della determinazione della base imponibile da assumere a tassazione in
relazione all’imposta di registro trovano, quindi, applicazione i principi generale
sanciti dagli articoli 43 e 51 del TUR.

Resta ferma la possibilità per il socio, di optare, in
presenza degli appositi requisiti di natura soggettiva e oggettiva, per
l’applicazione, ai fini della determinazione della base imponibile della vigente
disciplina del prezzo-valore, nel caso di assegnazione/cessione di fabbricati
abitativi a soggetti privati.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Assegnazioni Agevolate: rivalutazioni effettuate da imprese in contabilità semplificata.

NEWS Posted on Fri, September 23, 2016 13:09:52

POST 146

Com’è noto la disciplina dell’assegnazione dei beni ai soci
prevede che le riserve in sospensione d’imposta, annullate per consentire il
trasferimento agevolato dei beni ai soci, sono soggette ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 13 per cento.


Tali riserve derivano generalmente da una precedente legge
speciale di rivalutazione di cui la società ha beneficiato.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 37/E ha ricordato che la
rivalutazione effettuata dai contribuenti in regime di contabilità semplificata
non genera – a differenza di quanto accade per gli altri contribuenti in
contabilità ordinaria – la “creazione” di una corrispondente riserva in
sospensione d’imposta (cfr. circolare n. 11/E del 2009 e circolare n. 22 del 6
maggio 2009) e ciò anche nel caso in cui il contribuente, successivamente
alla rivalutazione, transiti dal regime di contabilità semplificata a quello di
contabilità ordinaria.

In definitiva, considerato che la rivalutazione effettuata in
regime di contabilità semplificata non ha generato una riserva in sospensione
d’imposta, il maggior valore del bene rivalutato trova la sua contropartita,
nel passaggio al regime ordinario, in una riserva libera da vincoli, con la
conseguenza che il successivo annullamento di tale riserva – per consentire
l’assegnazione dei beni ai soci – non è assoggettato ad imposta
sostitutiva del 13 per cento prevista in materia di assegnazione agevolata.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Assegnazioni, effetti in capo ai soci: il cosiddetto “sottozero” per i soci di società di persone.

NEWS Posted on Sun, September 18, 2016 23:22:31

POST 145

Nelle società di persone (ma anche nelle
società di capitali che abbiano optato per la tassazione ex articoli 115 e 116
del TUIR), l’applicazione delle ordinarie regole di tassazione per
trasparenza
determina, per i soci, l’irrilevanza dell’importo già
assoggettato a tassazione dalla società con il pagamento dell’imposta
sostitutiva relativa all’assegnazione agevolata.

La Circolare 37/E, emanata venerdì 16
settembre 2016, precisa che anche nelle società di persone potrebbe verificarsi
in capo al socio l’ipotesi in cui il valore normale/catastale del bene
assegnato risulti maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva
dalla societ
à.

Questo differenziale negativo (cosiddetto “sottozero”) è tassato con le regole ordinarie
che prevedono la sua qualificazione come utile ai sensi dell’articolo 47, comma
7, del TUIR, eventualmente tassabile separatamente, se ne ricorrono i
presupposti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera l, del TUIR.

La medesima tassazione in capo al socio
potrebbe verificarsi, peraltro, anche nel caso in cui l’assegnazione sia
effettuata da società in contabilità semplificata, non essendo prevista
una specifica deroga in tal senso dalle norme del TUIR. Si tratta anche in
questo caso di un reddito che assume la natura di utile.

Al riguardo, si precisa che il costo fiscale
della partecipazione del socio in contabilità semplificata deve essere
determinato in via extracontabile con le stesse modalità previste dall’articolo
68, comma 6 del TUIR.

Tale articolo, va
ricordato, prevede che per le società di persone il costo di
“acquisto della partecipazione” è aumentato o diminuito dei redditi e delle
perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei
redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.

La norma precisa che
– il costo od il valore di “acquisto” delle partecipazioni è aumentato
di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione
degli interessi passivi;
– nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il
valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di
successione.
– nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il
costo del donante.

E’ noto che la ricostruzione del predetto “costo
d’acquisto” può risultare, soprattutto per le società costituite in anni
lontani e che non dispongono di un vero e proprio bilancio (stato patrimoniale)
annuale, estremamente elaborata e difficoltosa implicando – tra l’altro – la
necessità di recuperare tutti i dichiarativi dal momento dell’acquisto della
partecipazione da parte del socio.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



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