Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuova Circolare sulle Assegnazioni, Cessioni e Trasformazioni agevolate.

NEWS Posted on Sun, September 18, 2016 22:43:48

POST 144

Venerdì 16 settembre 2016 l’Agenzia delle
Entrate ha emanato la “tanto attesa” seconda circolare (n. 37/E) di chiarimenti
in merito alla disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della
trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore
individuale.

La stessa sarà oggetto di approfondimenti in
questo post e in alcuni post successivi.

Le precisazioni contenute nella predetta
circolare sono le seguenti.

Precisazioni sulle “plusvalenze contabili”:

– la plusvalenza contabile rilevata a
conto economico (calcolata prendendo a riferimento il valore attribuito al
bene) è fiscalmente irrilevante per il suo intero ammontare, anche se la
stessa potrebbe risultare maggiore della plusvalenza fiscale (determinata sulla
base del valore normale/catastale) sulla quale è applicata l’imposta
sostitutiva;

– plusvalenza contabile – iscritta in
bilancio per effetto dell’assegnazione agevolata e “sterilizzata” con una
variazione fiscale in diminuzione – concorre però alla formazione del risultato
di conto economico relativo all’esercizio 2016 e, in presenza di un risultato
positivo, confluisce tra le riserve disponibili di patrimonio netto. L’eventuale
distribuzione di tale riserva seguirà il regime ordinario di tassazione come
dividendo in capo ai soci percettori
.

Precisazioni sulle “minusvalenze”

– la minusvalenza che si genera per effetto
dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza
ai fini della determinazione del reddito d’impresa (cfr. art. 101 del TUIR) ma assume
rilevanza ai fini IRAP sulla base del principio della presa diretta dal
bilancio;

– invece, per effetto della assegnazione di beni
merce
che origina un componente negativo di reddito: il differenziale negativo di reddito rilevato
in contabilità (ricavi e costi) assume rilevanza ai fini della determinazione
del reddito d’impresa, sempre che il componente positivo sia stato
determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell’articolo 9 del TUIR

(cfr. art. 85 del TUIR) e il differenziale negativo di reddito rilevato in
contabilità (ricavi e costi) assume altresì rilevanza ai fini IRAP sulla base
del principio della presa diretta dal bilancio.

Precisazioni sull’utilizzo delle riserve:

– Tenuto conto che le riserve da annullare
sono parametrate al valore contabile attribuito al bene fuoriuscito, potrebbe
verificarsi che le riserve annullate contabilmente siano di entità diversa da
quella del valore normale/catastale del bene preso a riferimento per la
determinazione dell’imposta sostitutiva.

– Ciò premesso, l’Agenzia evidenzia che per
consentire la fuoriuscita dei beni oggetto di assegnazione agevolata, la
società può liberare le riserve in sospensione d’imposta con applicazione
dell’imposta sostitutiva in misura pari al 13 per cento (cfr. comma 116). Ai fini del versamento della predetta imposta
sostitutiva del 13 per cento, attesa la esclusiva rilevanza delle scelte
contabili effettuate in sede di assegnazione, rileva l’ammontare delle
riserve annullate
, a prescindere dal fatto che queste siano diverse dal
valore normale/catastale del bene. Possono
essere liberate riserve di importo non superiore a quello utilizzato in sede
contabile per consentire la fuoriuscita del bene. Il contribuente può
utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a
consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di
capitale) già disponibili.

– Inoltre riferimento al trattamento delle
riserve, l’Agenzia ribadisce (cfr. esempi circolare n. 26/E del 2016) che la
presunzione di prioritario utilizzo delle riserve di utili prevista
dall’articolo 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR, è disapplicata, dal comma
118 della disciplina agevolativa in esame, per l’intero importo oggetto
di distribuzione in sede contabile e non è limitata alla base imponibile
assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nuda proprietà e usufrutto:

Qualora la società abbia la piena proprietà del
bene è ammissibile che si liberi dello stesso bene assegnando o cedendo ai soci
singoli diritti reali (ad esempio, usufrutto ad un socio e nuda proprietà ad un
altro socio).

Trasferimenti agevolati di beni merce:

In
presenza dell’assegnazione agevolata di più beni, se vengono effettuate sia
assegnazioni di beni merce che di altri beni
, le componenti negative di
reddito, che originano dall’assegnazione di beni merce prendendo a
riferimento il valore normale/catastale, devono
essere “utilizzate” per ridurre l’importo di quelle positive sulla quali è
applicabile l’imposta sostitutiva.

Nel
caso in esame, quindi, i componenti positivi saranno assoggettati a imposta
sostitutiva al netto dei componenti negativi.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Resi noti i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive nell’assegnazione agevolata ai soci.

NEWS Posted on Wed, September 14, 2016 22:58:15

POST 143

Con la
risoluzione n. 73/E del 13 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti
i codici tributo con i quali sarà possibile versare le imposte sostitutive per
le società che hanno utilizzato il regime agevolato di assegnazione, cessione
dei beni ai soci e trasformazione previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Si ricorda
che in base al dettato del comma 120 dell’articolo 1 della predetta Legge è
previsto che le società che si avvalgono del regime agevolato devono versare il
60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e il restante
40 per cento entro il 16 giugno 2017.

I codici
tributo istituiti per permettere i versamenti sopracitati sono tre:


Il “1836” denominato “Imposta
sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate
– articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
”;


il “1837” denominato “Imposta
sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto
dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma
116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
”;


il “1127”, già operativo
dal 2008, ma che viene ridenominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei
beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208
”.

In
sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere riportati
nella sezione “Erario”, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno di
imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Infine, con la citata risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha
soppresso il codice tributo “1673”.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Ipoteca di Equitalia nulla senza il preventivo avviso.

NEWS Posted on Tue, September 13, 2016 13:11:55

POST 142

La Corte di Cassazione con la
sentenza n. 9797 del 12 maggio 2016 ha affrontato e risolto con una decisione a
favore del contribuente la questione relativa alla validità dell’ipoteca
iscritta da Equitalia sull’immobile del contribuente senza la preventiva
notifica di un apposito avviso di pagamento.

La Suprema Corte in particolare,
pur specificando che l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto
dell’espropriazione forzata e quindi non necessita della previa notifica
dell’intimazione di cui all’art. 50, 2° comma del D.P.R. 602/73, ha affermato
che “…l’Amministrazione finanziaria prima
di iscrivere l’ipoteca su beni mobili…deve comunicare al contribuente che
provvederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che
può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative…in trenta
giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere
che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la
nullità dell’iscrizione ipotecaria
”.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



Assegnazioni, Cessioni e Trasformazioni agevolate: in arrivo una nuova Circolare dell’Agenzia e la proroga dei termini.

NEWS Posted on Thu, September 08, 2016 15:36:24

POST 141

Con il Comunicato Stampa di ieri 7 settembre 2016,
l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sarà emanata nei prossimi giorni una nuova
Circolare
sul tema delle assegnazioni/cessioni/trasformazioni agevolate (i
primi chiarimenti sono stati emanati dall’Agenzia con la Circolare n. 26/E del
1° giugno 2016).

La Circolare dovrà chiarire alcuni importanti “punti
dubbi” che riguardano l’attuazione della disciplina.

Si fa inoltre sempre più probabile una proroga della
scadenza del suddetto provvedimento dal 30 settembre al 30 novembre 2016
.
In particolare, una formale richiesta della proroga è stata presentata sempre
ieri dal Consiglio Nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista –
STUDIO EPICA – Treviso



Equitalia – Riammessi al pagamento rateale delle cartelle i contribuenti decaduti

NEWS Posted on Thu, September 08, 2016 10:10:10

POST 140

Con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 160/2016 del
dl Enti locali n. 113/2016 avvenuta lo scorso 20 agosto 2016 vengono
ufficialmente riammessi al pagamento rateale quei contribuenti decaduti dal
beneficio nei confronti di Equitalia.

Nello
specifico la nuova previsione normativa consente a tutti i contribuenti
decaduti dal pagamento rateale delle cartelle di Equitalia con data antecedente
al 1^ luglio 2016 di richiedere nuovamente una dilazione dei versamenti senza
avere l’obbligo di versare integralmente le rate scadute all’atto della
domanda.

La
possibilità di accedere ad un nuovo piano di rateizzazione è estesa inoltre anche
ai debitori decaduti in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino al 1^ luglio
2016 dei piani di rateizzazione concessi ai contribuenti che hanno aderito alla
definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi
atti. Anche per questi contribuenti è ammessa la presentazione di una domanda
contente la richiesta di accesso ad un nuovo piano di rateizzazione ancorché vi
siano delle rate scadute e non ancora saldate.

In entrambi
i casi la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il prossimo 20
ottobre ed in questo modo chi farà richiesta potrà essere ammesso ad un nuovo piano
di rateizzazione sino ad un massimo di 72 rate.

Si decade dal beneficio nel caso in cui il
contribuente manchi di pagare due rate anche non consecutive.

Dopo il 20 ottobre 2016 il contribuente decaduto può essere
riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a
condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della
domanda.

Con
l’entrata in vigore del decreto viene infine estesa da 50 mila a 60 mila euro
la soglia delle somme iscritte a ruolo oltre la quale la rateizzazione può
essere concessa solo qualora il contribuente documenti la temporanea situazione
di obiettiva difficoltà.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La vendita on line da parte del collezionista non configura attività di impresa.

NEWS Posted on Wed, September 07, 2016 19:06:11

POST 139

Con la sentenza
n. 826 depositata il 9 maggio 2016 la CTR di Firenze è tornata a pronunciarsi in
riferimento al fatto se l’attività posta in essere da un collezionista di vendita
di oggetti da collezione possa o meno configurarsi come vera e propria attività
di impresa.

Nel caso di
specie il Fisco aveva contestato ad un pensionato una serie di operazioni di
vendita e di acquisto su un portale di aste on line di beni da collezione (nello
specifico si trattava di bottiglie “mignon” da collezione).

I giudici
hanno quindi fatto osservare che la distinzione tra collezionista e
commerciante d’arte è rappresentata dalla presenza o meno dei requisiti di cui
all’articolo 2082 cc ovvero la commercializzazione dei prodotti attraverso una
attività professionale ed organizzata finalizzata alla produzione e/o scambio
di beni e servizi. Il requisito della professionalità si concretizza qualora
l’attività sia posta in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività.

Nel caso in
esame i giudici non hanno ritenuto sussistere i requisiti della professionalità
in quanto in tutti i casi individuati si trattava di operazioni avvenute tra
collezionisti privati ed il contribuente era un pensionato, privo quindi di
professionalità ed organizzazione di impresa.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Il socio che rinunzia al credito paga le tasse.

NEWS Posted on Tue, September 06, 2016 07:55:47

POST 138

Come già osservato in un nostro precedente intervento, si veda POST n. 72 del 29 gennaio 2016, l’Amministrazione Finanziaria, corroborata anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione (si veda ad esempio la n.1335/2016), pare aver consolidato quell’orientamento secondo il quale il mancato incasso di un credito da parte del Socio (rinuncia a dividendi o a compensi in qualità di amministratore) determini la necessaria tassazione delle somme anche se non percepite.
Tale tesi è nota come “incasso giuridico” concetto emerso per la prima volta nell’ormai lontano 1994 nella Circolare Ministeriale n. 73 del 27 maggio. Qui l’Amministrazione Finanziaria ha inteso equiparare la rinuncia del credito vantato dal socio alla volontà da parte di quest’ultimo di finanziare la stessa attraverso la predetta rinuncia.
Tale patrimonializzazione si tradurrebbe in un aumento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio in virtù delle disposizioni contenute negli articoli 94 comma 6 e 101 comma 4 del Tuir.
Da un punto di vista strettamente pratico quindi si dovrà, ad esempio, prestare particolare attenzione al caso in cui una società provveda al pagamento del compenso già deliberato salvo poi rendersi conto di non poter sostenere l’onere. Come sopra esposto la conseguente rinuncia potrebbe essere quindi oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria come conseguenza dell’applicazione dell’incasso giuridico ovvero della presunzione dell’incasso figurativo del compenso oggetto di rinuncia e utilizzato per finanziare la società.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



L’andamento della spesa farmaceutica tra evoluzione di mercato e immobilismo politico.

NEWS Posted on Mon, September 05, 2016 08:40:40

POST 137

La farmacia italiana soffre! Al di là di tanta
retorica o delle diverse iniziative imprenditoriali -alcune anche molto
lodevoli- al di là del “cassetto”, dei “servizi”, della capacità dei farmacisti
di acquisire competenze sempre nuove, al di là di tutto, i numeri parlano di
crisi.

Il fatturato
mutualistico
della farmacia, che ne dovrebbe rappresentare l’architrave
principale, è in costante e inesorabile contrazione. Con esso si riducono i
margini e, se non si interviene per tempo, la sostenibilità dell’intero sistema
o comunque l’identità dell’istituzione “Farmacia”.

I dati relativi alla spesa farmaceutica del
primo trimestre del 2016 (1), confrontati con quelli dello stesso periodo
dell’anno precedente, evidenziano un’importante diminuzione sia del numero di
ricette transitate per il canale farmacia (oltre 6 milioni in meno), sia del
loro valore medio (circa il 2,5% in meno), con un crollo della spesa
farmaceutica convenzionata netta del 6,2% complessivo, ovvero dell’11,0% a
gennaio, del 2,7% a febbraio e 4,5% a marzo.

A fronte di ciò, la spesa ospedaliera ha segnato
un incremento del 5,1%, mentre la distribuzione
diretta
operata dalle Asl addirittura del 52%.

La gravità di questi numeri non può essere
spiegata semplicemente con l’assenza o quasi di patologia, né può
tranquillizzare il fatto che nel secondo trimestre i valori siano migliorati.

La questione è seria ed è in primis politica o meglio di politica economica. Occorre infatti
modificare l’attuale sistema di remunerazione della farmacia e nel farlo non si
può prescindere dal considerare il ruolo della distribuzione diretta e per conto.

Del resto che l’attuale sistema di remunerazione
della fascia A, stante la progressiva
diminuzione dei prezzi dei farmaci, non fosse più sostenibile è noto da tempo.

Ancora nel 2012, l’art. 15 del DL 95,
riprendendo l’art.11del DL 78/2010, aveva stabilito che a decorrere dal 1°
gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del
farmaco dovesse andare in pensione e dovesse essere sostituito da un nuovo
metodo:


calcolato sulla base dei margini vigenti al 30
giugno 2012, ma che garantisse comunque l’invarianza dei saldi di finanza
pubblica;


definito con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di un
accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Aifa.

Proprio per l’urgenza e importanza del caso, la stessa
norma aveva inoltre stabilito che il Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, qualora le associazioni di categoria entro
90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione (e quindi entro il
5 novembre 2012) non avessero raggiunto l’auspicato accordo, avrebbe provveduto
autonomamente a definire il nuovo metodo con un proprio decreto.

A quattro anni di distanza nulla è cambiato. Non
si è trovato l’accordo e il Ministero della salute non ha definito alcun nuovo
modello di remunerazione. Il termine iniziale del 1° gennaio 2013 è stato più
volte rinviato fino ad arrivare al 1° gennaio 2017.

Nel frattempo i prezzi dei farmaci hanno
continuato a diminuire e la distribuzione extrafarmacia a crescere, i
farmacisti a perdere e i politici a parlare.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Mestre

1) Dati pubblicati dall’Aifa ai
sensi della Legge 222/2007 e Legge 135/2012, sulla base dei dati di spesa
convenzionata dell’OsMed e delle DCR acquisite dalle Regioni, nonché dei dati
acquisiti dal NSIS del Ministero della salute, relativi alla tracciabilità del
farmaco (DM 15 luglio 2004) e alla distribuzione diretta e per conto (DM 31
luglio 2007).



« PreviousNext »