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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Assegnazione agevolata di beni ai soci: possibile proroga dei termini?

NEWS Posted on Mon, August 08, 2016 18:29:20

POST 136

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, alla luce del ritardo con cui sono arrivate le istruzioni operative
afferenti all’assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e alla
trasformazione agevolata in società semplice contenute all’interno della circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del primo giugno scorso, sta facendo pressione
affinché si proroghi la scadenza del 30 settembre ad un eventuale 30 novembre.

In molti casi, le operazioni in commento risultano “tecnicamente
irrealizzabili”, in quanto, essendo operazioni aventi ad oggetto beni immobili,
la connessa attività propedeutica alla stipula degli atti notarili diventa
assai complessa, condizionata sia dalle tempistiche richieste dalle norme, sia dalla
sospensione feriale dei termini.

Inoltre, il CNDCEC ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se
possibile alcune questioni ancora irrisolte, come ad esempio la tassazione
delle riserve di rivalutazione, ma l’Agenzia afferma che ulteriori precisazioni
potranno arrivare solamente se verrà concessa la proroga dei termini.

Dott. Stefano Rodighiero – STUDIO EPICA – TREVISO



Svizzera, addio al segreto bancario.

NEWS Posted on Tue, August 02, 2016 15:01:48

POST 135

Il 13 luglio 2016 è
entrato in vigore il Protocollo
di Milano del 23 febbraio 2016 in modifica alla Convenzione tra Italia e
Svizzera contro le doppie imposizioni, che rafforza notevolmente lo scambio di
informazioni fiscali tra i due paesi e pone definitivamente fine al segreto
bancario svizzero.

Con la rinnovata versione
dell’articolo 27 della convenzione viene infatti previsto che

“Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni
verosimilmente rilevanti per […] l’applicazione del diritto interno relativo
alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati
contraenti”.

La dicitura “informazioni verosimilmente rilevanti
ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più
ampio possibile. È tuttavia negata la possibilità, per le amministrazioni
finanziarie dei due paesi, di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata
di informazioni (“fishing expedition”)
o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di
un determinato contribuente non è verosimile.

Non deve
però essere ostacolato uno scambio effettivo di informazioni; la condizione
«verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un
singolo contribuente, identificato con il nome oppure altrimenti, oppure anche
ad una pluralità di contribuenti.

Nessuno dei due paesi potrà
inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni unicamente perché queste sono
detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una
persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette
informazioni si riferiscono a diritti di proprietà in una persona.

Il
protocollo aggiuntivo infine specifica come il sistema rafforzato di
cooperazione non terminerà con l’inizio, a partire dal 1 gennaio 2017, dello
scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio
spontaneo di informazioni tra Italia e Svizzera che saranno oggetto di
strumenti giuridici separati.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La capillarità del servizio farmaceutico, gli sconti a favore del SSN, il fatturato soglia e un’importante recente Sentenza.

NEWS Posted on Mon, August 01, 2016 10:27:37

POST 134

La capillare distribuzione delle farmacie lungo tutto il territorio nazionale: dai centri urbani alle valli di montagna, rappresenta una delle peculiarità maggiormente apprezzate della nostra Sanità, in grado di garantire non solo la regolare dispensazione dei medicinali, ma anche l’accesso a quella molteplicità di servizi, che oggi sempre più caratterizzano l’attività di farmacia.

Questo importante risultato è stato ottenuto attraverso una serie di norme, tra cui la parametrizzazione delle autorizzazioni sulla base della popolazione residente nel singolo Comune e la suddivisione del Paese in “piante organiche” o “zone”.

A ciò va aggiunto che, al fine di favorirne la sostenibilità economica, la normativa di settore ha previsto per le farmacie operanti in aree meno popolate o comunque con un fatturato mutualistico più contenuto, una serie di agevolazioni che vanno dai sussidi alla riduzione degli “sconti passivi”.

Circa quest’ultimi, la Legge n.662 del 23 dicembre 1996 ha stabilito all’art.1, comma 40, come modificato dall’art.11 della Legge n. 405 del 16 novembre 2001, che le Aziende sanitarie locali, nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate a seguito della cessione di farmaci soggetti a prescrizione medica, si trattengano a titolo di sconto (“sconto passivo”) una quota da determinarsi, tra l’altro, in considerazione del fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA.

In particolare ha stabilito che tale sconto, debba essere ridotto nella misura del 60% per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA inferiore a lire 500 milioni (pari agli attuali Euro 258.228,45).

Va tuttavia osservato che se da un lato è apprezzabile l’intuizione del legislatore volta a tutelare le farmacie più piccole, dall’altro, la formulazione della norma soprattutto per quanto concerne l’esatta quantificazione del “fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale” ha lasciato spazio a diverse interpretazioni e applicazioni da parte delle singole Aziende sanitarie locali.

Al riguardo prova a fare chiarezza la Sentenza della II Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, dello scorso 7 luglio, che stabilisce che nel fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non debbano includersi i ticket pagati dai privati.

La Sentenza ritiene infatti che: “dal punto di vista teleologico non vi è dubbio che la ratio della norma si basi sull’agevolazione delle piccole farmacie – che con la loro presenza capillare svolgono un servizio essenziale per il cittadino, garantendo l’agevole accesso ai farmaci a tutela del loro fondamentale diritto alla salute ex art. 32 Cost. – aventi un fatturato al di sotto della soglia prevista. Si consente, con tale strumento normativo, alle farmacie di percepire somme maggiori (correlativamente, una scontistica meno gravosa per l’esercente) in relazione ai farmaci ceduti al Servizio Sanitario Nazionale. Tanto premesso, appare quantomeno illogico ritenere che nella nozione di “fatturato in regime di SSN” vadano ricompresi anche importi (c.d. ticket) che non sono stati pagati dall’Azienda Sanitaria, ma da privati. Si valuti, peraltro, che il ticket, non costituisce contributo dovuto in tutte le circostanze di acquisto, e che tali spese, comunque, non gravano sul Servizio Sanitario Nazionale.

Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che la locuzione “fatturato in regime di SSN” debba includere anche emolumenti che non sono effettivamente caricati sul detto Servizio: operazione ermeneutica non condivisibile, dovendosi ritenere che se così fosse il legislatore avrebbe certamente opinato positivamente in tal senso.

Tale opzione interpretativa, peraltro, risulta suffragata da molteplici decisioni delle corti di merito che a più riprese si sono espresse sulla sorte di altre voci del fatturato lordo delle farmacie come dpc, ticket, sconti e trattenute varie. Possono essere ricordati, senza pretese esaustive, la sentenza del Tribunale di Genova del dicembre 2013, nella quale si afferma che dal “fatturato SSN” vanno esclusi tutti gli sconti di legge. O ancora, alla sentenza del Tribunale civile di Santa Maria di Capua Vetere datata 11 novembre 2008, secondo la quale il fatturato SSN deve essere calcolato al netto di sconti, ticket e Iva. Oppure, all’intervento della Corte d’Appello di Trento, che nel 2012 ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento e ribadito che il fatturato SSN va computato al netto dei prodotti compresi nell’assistenza integrativa e al netto dei prodotti forniti in dpc.”

L’auspicio è che la categoria, forte di questa Sentenza, si adoperi per consolidare ed estendere l’importante risultato ottenuto a Siracusa a favore di tutte le piccole farmacie italiane, nell’interesse generale.

Giovanni Loi
Dottore commercialista – STUDIO EPICA – Mestre



La Farmacia italiana tra distributori automatici sempre più avveniristici e nuovi obblighi fiscali.

NEWS Posted on Mon, July 25, 2016 09:16:57

POST 133

Non è certo sfuggito agli occhi di un attento osservatore come negli ultimi anni i distributori automatici delle nostre farmacie siano cambiati. Così, se un tempo si limitavano a vendere solo preservativi d’ogni genere, oggi sono delle vere e proprie vetrine evolute: assortite e robotizzate, che offrono al cliente “24 ore su 24” un’ampia scelta di prodotti in libera vendita.

Non solo cerotti, siringhe, garze, pomate, integratori e parafarmaci di ogni genere, ma in taluni casi addirittura medicinali (per lo più Otc). Al riguardo va tuttavia evidenziato come i numerosi rilievi svolti dai Nas e la ferma presa di posizione di Federfarma, con la nota inviata il 7 settembre 2015 a tutte le Associazioni provinciali, per ora escludono la possibilità di vendere farmaci di qualsiasi tipo mediante distributori automatici.

In ogni caso, questa piccola rivoluzione tecnologica e commerciale, che ha riguardato le farmacie e non solo, non poteva lasciare indifferente il legislatore fiscale, che con il DLgs. n.127 del 5 agosto 2015, all’art. 2, comma 2, ha stabilito che i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici siano obbligati a decorrere dal 1 gennaio 2017 alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri incassati.

L’Agenzia delle entrate lo scorso 30 giugno, con il Provvedimento Prot.n. 102807/2016, ha quindi definito, ai sensi del DLgs. 127/2015, art. 2, commi 2 e 4, le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici,.

Innanzitutto il Provvedimento ha chiarito che per “distributori automatici” (anche definiti vending machine) debbano intendersi quegli apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente e previo pagamento di un corrispettivo.

Dal punto di vista tecnologico, i distributori automatici sono costituiti da una o più periferiche di pagamento, che controllano uno o più apparecchi erogatori mediante un sistema master, che registra ogni somma incassata.

Il Provvedimento prevede una prima fase di censimento entro la quale i possessori di distributori automatici dovranno iscriversi in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e dovranno comunicare i dati identificativi dei distributori, compresa la geolocalizzazione e la tipologia di prodotti venduti (food o non food).

La fase di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE, che il gestore dovrà apporre al distributore automatico e che potrà essere utilizzato dall’utente per verificare i dati identificativi dell’apparecchio e del soggetto obbligato nonché per comunicare eventuali irregolarità riscontrate.

Al fine di rispondere ai nuovi obblighi normativi e consentire sia la memorizzazione che la trasmissione telematica dei corrispettivi, il gestore dovrà in molti casi aggiornare il proprio distributore automatico.

Il Provvedimento ha pertanto stabilito che, per non incidere sul funzionamento degli apparecchi in uso alla data del 1 gennaio 2017 e per garantire comunque il loro progressivo rinnovo, nel rispetto dei rispettivi tempi di obsolescenza, vi sia un periodo transitorio che va dal’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, entro il quale i soggetti obbligati dovranno provvedere ad adattare o sostituire i propri distributori.

Durante il periodo transitorio i dati identificativi dell’apparecchio, la data e ora del prelievo, l’ammontare degli incassi, ovvero tutti i dati fiscalmente rilevanti potranno essere memorizzati elettronicamente, ai sensi del DM 17 giugno 2014, e trasmessi telematicamente mediante un dispositivo mobile appositamente abilitato e censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate.

Sarà invece un Provvedimento di prossima emanazione a definire le modalità che a regime guideranno la memorizzazione e trasmissione dei dati attraverso il sistema master.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Mestre



Generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

NEWS Posted on Tue, July 19, 2016 10:51:10

POST 132

L’Agenzia delle Entrate, in data 1 luglio 2016, ha reso disponibile la
prima applicazione web gratuita che consente ai contribuenti con partita iva di
generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche.

Il nuovo servizio, realizzato in collaborazione con il partner tecnologico
del Mef, Sogei, può essere utilizzato da tutte le imprese, dagli artigiani e dai
professionisti, sia nel caso di fatture emesse nell’ambito dei rapporti B2B,
sia per quelle rivolte alla Pubblica Amministrazione. Per poter accedere al
servizio è necessario essere autenticati ai servizi telematici dell’Agenzia
(Entratel o Fisconline) o al Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Questo nuovo servizio di trasmissione telematica dei
dati all’Agenzia delle Entrate, per effetto del processo di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi
amministrativi, consente di semplificare notevolmente i rapporti tra il Fisco e
il Contribuente.

Il servizio in commento infatti, offre molteplici vantaggi
economici in termini di riduzione dei costi connessi alla stampa, alla
spedizione, all’archiviazione e alla gestione più rapida ed efficiente delle
fatture. Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2017, consente a tutti i soggetti con
partita iva di fruire delle agevolazioni ad esso collegate afferenti
all’esonero da alcuni obblighi comunicativi (ad esempio, spesometro, black
list, modelli Intrastat per gli acquisti, ecc).

Relativamente alla trasmissione della fattura elettronica,
il servizio permette di inviare il singolo file o un archivio zip di massimo
dieci fatture (dimensione massima 5 megabyte), la cui estensione deve essere
“xml”, “p7m” oppure “zip”.

Per di più, rileva in particolar modo la possibilità
di procedere alla conservazione delle fatture elettroniche, sia emesse che
ricevute, mediante l’apposizione del sigillo che, in alternativa alla firma
digitale, garantisce l’inalterabilità delle fatture elettroniche destinate ai
privati.

Infine, nei prossimi mesi, l’Agenzia rilascerà il
servizio anche in formato app per dispositivi smarphone e tablet, in maniera da
consentire l’utilizzo in mobilità a tutti gli utenti.

Dr. Stefano Rodighiero –STUDIO EPICA – Treviso



Dividendi comunitari: recepite le ultime modifiche alla direttiva madre-figlia.

NEWS Posted on Mon, July 18, 2016 13:57:15

POST 131

Ponendo fine
alla procedura di infrazione n. 2016/0106 per il mancato recepimento entro i
termini previsti della direttiva europea numero 2014/86Ue l’articolo 26 della
Legge n. 122 del 7 luglio 2016 (cd. Legge
Europea 2015-2016) ha aggiornato le regole previste nel nostro ordinamento in
materia di dividendi distribuiti da società “figlie” residenti nell’UE a società
madri italiane.

L’intervento normativo aggiorna la famosa direttiva “madre-figlia”
prevedendo espressamente che lo Stato membro della società eviti che le
“società madri” ivi residenti beneficino dell’esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti, nella misura in cui tali utili siano deducibili
per la società figlia.

Si ricorda tuttavia che l’articolo 89 del TUIR già prevedeva, in
relazione agli utili corrisposti da società figlie non residenti, l’esenzione
del 95% dal reddito della società madre del dividendo corrisposto a patto che
lo stesso fosse totalmente indeducibile per la società figlia. Tale previsione
riguardava anche i proventi derivati dai contratti di associazione in
partecipazione.

Per gli utili corrisposti da società figlie residenti a società
madri residenti non vi era ancora la precisazione che l’esenzione del 95% dal
reddito imponibile della società madre operasse limitatamente alla parte
indeducibile per la società figlia in quanto il nostro ordinamento non prevede
una simile possibilità.

Tuttavia al fine di arginare la procedura di infrazione di cui in
premessa si è resa necessaria l’introduzione nell’articolo 89 del TUIR di due
nuovi commi, il 3 bis ed il 3 ter i quali prevedono ora espressamente che:


i proventi
derivanti dalla partecipazione in società italiane e dai contratti di
associazione in partecipazione non concorrono alla formazione della base
imponibile della società madre residente per il 95% della quota non deducibile ai
sensi dell’articolo 109 del TUIR;


i proventi
erogati da una società figlia non residente in possesso dei requisiti richiesti
dalla direttiva “madre-figlia” ad una società italiana non concorrono alla formazione
della base imponibile di quest’ultima per il 95% della quota non deducibile
nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

La nuova normativa ha comportato anche una modifica dell’articolo
27-bis del DPR 600/1973 (rimborso
della ritenuta su dividendi distribuiti a soggetti non residenti). Il nuovo
comma 1-bis prevede infatti che la non applicazione della ritenuta sugli utili
distribuiti all’interno di un gruppo societario (società madre e società
figlia) si applichi anche agli utili relativi a partecipazioni societarie e
strumenti finanziari partecipativi limitatamente alla quota non deducibile
nella determinazione del reddito della società erogante (95% dell’ammontare). Continua
invece ad applicarsi la ritenuta del 1,375% sugli utili da strumenti finanziari
partecipativi di cui all’articolo 27 comma 3 del DPR 600/1973.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Centro di interessi economici prevalente: la residenza è in Italia.

NEWS Posted on Fri, July 15, 2016 16:31:17

POST 130

La corte di
Cassazione con la sentenza n. 12311 del 15 giugno 2016 è tornata a pronunciarsi
in merito agli elementi di fatto attraverso i quali è possibile configurare la
residenza, ai fini fiscali, di un soggetto persona fisica in Italia.

Nel caso di
specie la Suprema Corte ha giudicato erronea la precedente pronuncia dei
giudici di merito i quali avevano considerato come non residente in Italia un
soggetto in quanto iscritto all’AIRE.

I giudici di
legittimità hanno ricordato infatti come la semplice iscrizione all’AIRE da
sola non basti ad escludere la residenza di un soggetto in Italia allorché tale
soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come
sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie
relazioni personali. Tale assunto rimarca la linea, oramai consolidata, della
Corte di Cassazione che in tutte le sue pronunce, recenti e non, ha ribadito
come tale interpretazione dell’articolo 2 del TUIR sia perfettamente in linea
con quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea che ai fini della
determinazione del luogo della residenza prevede vengano tenuti in
considerazione i legami personali e professionali dell’individuo dando, nel caso
di incertezza, prevalenza ai primi sui secondi.

Richiamando
tali principi la Corte ha dunque cassato la sentenza del giudice d’appello in
quanto nella precedente pronuncia, favorevole al contribuente, non si era
tenuto conto di diversi dati di fatto addotti dall’Agenzia delle Entrate che
avrebbero assunto valore decisivo nella determinazione della residenza del
soggetto. A tale riguardo la sentenza richiama numerosi elementi tra cui:


l’apertura
da parte del contribuente di numerosi conti correnti in Italia;


le
numerosissime tracce di frequenti soggiorni in Italia;


il fatto che
i numerosi contratti di sponsorizzazione stipulati dal contribuente
prevedessero come foro competente in caso di controversie quello italiano;


l’avvenuta
stipula di polizze assicurative in Italia;


il recapito
della corrispondenza ad un indirizzo italiano.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Patent Box: documentazioni integrativa entro 150 giorni dal 31 dicembre 2015.

NEWS Posted on Wed, July 06, 2016 14:54:25

POST 129

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 101754 del 27 giugno 2016, ha chiarito che per le istanze di ruling ai fini del Patent Box, presentate tra il 1° ed il 31 dicembre 2015, il termine dei 150 giorni per presentare l’integrazione dei documenti relativi all’utilizzo diretto di beni immateriali, dell’utilizzo “indiretto” oppure delle plusvalenze, decorreva dal 31 dicembre 2015, anziché dalla data di presentazione dell’istanza.

Per tutti i contribuenti che hanno inviato istanza entro il mese di dicembre 2015, quindi, il termine per presentare le integrazioni scadeva il 30 maggio 2016.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna



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