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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Riammesso alla “rottamazione ter” chi è decaduto dalla “rottamazione bis”.

NEWS Posted on Sat, March 09, 2019 10:22:12

POST 480

Come noto il cd. Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, DL 119/2018, ha riproposto la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, la cd. “rottamazione ter” delle cartelle.

La stessa prevedeva tuttavia l’impossibilità di aderirvi per i soggetti che avevano aderito alla precedente edizione della definizione agevolata (“rottamazione bis”) e che non erano in regola con i pagamenti delle rate al 7 dicembre 2018.

Il Decreto Legge 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 del 11 febbraio 2019, cd. “Decreto Semplificazioni”, è intervenuto eliminando la predetta condizione ostativa consentendo così di accedere alla “rottamazione ter” anche a chi, avendo già aderito alla “rottamazione bis”, non fosse risultato in regola con i versamenti alla prevista scadenza del 7 dicembre 2018.

Viene infatti previsto che i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018possano essere definiti versando le somme dovute:

a. in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;

b. in 3 anni, nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Con riferimento invece alla procedura di definizione agevolata nota come “saldo e stralcio delle cartelle” prevista dalla Legge di Bilancio 2019, qualora i carichi indicati nell’istanza non possano godere dello stralcio ma possano comunque rientrare nella “rottamazione ter” e siano tra i carichi per i quali era già stato richiesto l’accesso alla “rottamazione bis” ma senza rispettare la scadenza del 7 dicembre 2018, viene previsto che il pagamento possa essere effettuato:

in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure;

in 9 rate per le quali il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Libero accesso ai forfettari anche per chi ha svolto il tirocinio professionale.

NEWS Posted on Wed, March 06, 2019 14:36:38

POST 479

Come noto la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità circa i requisiti all’accesso e le cause di esclusione del regime agevolativo contenuto nella Legge 190/2014 (“Regime dei forfettari”).

Tra le cause ostative all’applicazione del regime agevolativo, che ricordiamo prevede l’applicazione di una aliquota flatal 15% per gli esercenti attività di impresa o professionale con ricavi e compensi fino a 65 mila euro, il comma 57 lettera d-bis) dell’articolo 1 della Legge 190/2014, come novellato dalla Legge di Bilancio 2019, prevede che è precluso l’accesso al regime alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

Il Decreto Legge 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, cd. “Decreto Semplificazioni”, è quindi intervenuto sulla predetta causa di esclusione modificando la lettera d-bis) puntualizzando che la previsione ivi contenuta non trova applicazione qualora il soggetto che inizia una nuova attività abbia precedentemente svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Questi soggetti potranno quindi beneficiare del regime dei cd. forfettari.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Enti sportivi dilettantistici non lucrativi esentati dall’imposta di bollo.

NEWS Posted on Wed, March 06, 2019 14:33:53


POST 478

L’articolo 1 comma 646 della Legge di bilancio 2019, modificando l’articolo 27-bis della tabella di cui all’Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, prevede che a partire dal 1° gennaio 2019 anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche, così come già previsto per le Onlus, le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono esentati dall’imposta di bollo.

Quindi secondo il novellato articolo 27-bis della tabella allegata al DPR 642/72 risultano ora esclusi dall’imposta di bollo “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

Ai fini dell’esenzione risulta quindi fondamentale l’assenza di finalità lucrative oltre al riconoscimento sportivo da parte del CONI attraverso l’iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive (tenuto dallo stesso CONI).

A titolo esemplificativo potranno quindi ora rientrare nell’agevolazione i contratti (locazione, comodato, ecc.) ove l’ente sia parte, le ricevute rilasciate per la certificazione delle quote di frequenza, le istanze e altra documentazione relativa a rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli estratti conto bancari, i documenti riepilogativi delle carte di credito, le ricevute/attestazioni in materia di compensi, rimborsi spese (forfettari e/o documentati), indennità di trasferta e premi erogati nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

Si precisa in ultimo che il bollo sulle fatture emesse e ricevute aventi importi esclusi dall’applicazione dell’Iva superiori a 77,47 euro è comunque dovuto in quanto non rientranti nell’elenco degli atti indicati nell’art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 642/72.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Divieto, per il 2019, di fattura elettronica per operatori sanitari.

NEWS Posted on Tue, March 05, 2019 18:12:39

POST 477

Nello scorso novembre 2018, il Garante della privacy aveva sollevato “rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personaliin caso di emissione della fattura elettronica.

Per risolvere queste criticità il legislatore ha esteso il divieto, relativamente al periodo d’imposta 2019, di emettere le fatture in formato elettronico anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), come già previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS.

Si tratta di un’inversione di marcia per molte attività con oggetto prestazioni sanitarie, che dallo scorso 01 gennaio 2019 risultavano soggette all’obbligo di fatturazione con modalità elettroniche, ma che, a decorrere dal 13 febbraio, entrata in vigore del divieto, dovranno ritornare alla “vecchia” fattura in formato cartaceo.

Per avere una panoramica dei soggetti rientranti nel divieto è necessario ricordare la nozione di “prestazioni sanitarie” utilizzata dal legislatore, al fine di definire il corretto trattamentoda riservare allefigure professionali come ad esempio i fisioterapisti, i logopedisti, i podologi.

Si precisa che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una recente FAQ, le figure in commento rientrano nel divieto di emettere le fatture elettroniche, pur non essendo obbligate alla trasmissione dei dati al STS.Sembra chiaro che, i documenti emessi in formato elettronico dal 01/01 al 12/02 risultano “regolari” in quanto emesse in base alla previgente normativa.

Si può affermare che, tutti gli operatori sanitari che eseguono prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti “privati” dovranno emettere fattura con formato cartaceo.

Al contrario, resta fermo l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico nel caso di fatture emesse dall’operatore sanitario che riguardino operazioni che non ricadono tra le prestazioni tenute all’invio dei dati al STS (per esempio si tratta di prestazioni consulenziali oppure docenze a corsi di formazione) e nel caso di emissione di fattura a soggetti titolari di partita iva.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



Le Farmacie e l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri.

NEWS Posted on Sun, March 03, 2019 17:11:46

POST 476

La recente Manovra di Bilancio, intervenendo sull’art. 2, comma 1, del DLgs 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate (ovvero i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) a decorrere dal 1° gennaio 2020 (termine anticipato al 1° luglio 2019 per gli esercenti che realizzino un volume d’affari annuo superiore a 400 mila euro) l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Ne discende pertanto che una gran parte delle Farmacie tra quattro mesi si ritroverà a fare i conti con una nuova rivoluzione amministrativo-fiscale-tecnologica, dopo quella appena vissuta con la fatturazione elettronica.

Una rivoluzione che, come la precedente, non solo implicherà l’adozione di nuove competenze e procedure, ma anche investimenti nel rinnovamento tecnologico dei propri registratori di cassa.

Invero le Farmacie, al pari di tutti gli esercenti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria, potrebbero assolvere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri non solo attraverso un “registratore di cassa telematico”, ma anche attraverso il gestionale utilizzato per generare il flusso dei dati inviato al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 2, comma 6-quater, DLgs n.127/2015).

Tuttavia questa alternativa si presenta al momento nebulosa e incerta. Da un lato è infatti facile attendersi che il Garante sulla privacy assuma anche in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi una posizione analoga a quella della fatturazione elettronica delle operazioni rientranti nel Sistema tessera sanitaria, dall’altro non è chiaro se l’impiego del Sistema tessera sanitaria per l’assolvimento dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi comporti la fiscalizzazione del gestionale utilizzato dalla Farmacia.

Al momento è quindi facile attendersi che anche per le Farmacie si porrà il problema del rinnovamento tecnologico, della sostituzione o adattamento dei registratori di cassa esistenti.

Al riguardo, la stessa normativa (art. 2, comma 6-quinquies, DLgs n.127/2015) ha previsto la concessione di un “piccolo” contributo in favore di quei soggetti che nel 2019 e nel 2020 per effetto delle nuove disposizioni dovranno acquistare un nuovo registratore o adattare l’esistente.

Il contributo, che è pari al 50% della spesa sostenuta per ogni misuratore fiscale (fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento), si sostanzia in un credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese di registrazione della fattura relativa all’acquisto/adattamento del misuratore fiscale, purché il relativo corrispettivo sia pagato con modalità tracciabile.

Lo scorso 28 febbraio 2019 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato con la Nota prot. n. 49842/2019 le modalità attuative dell’agevolazione, per fruire del credito d’imposta, nonché il regime dei controlli e ogni altra disposizione necessaria al monitoraggio dell’agevolazione stessa e al rispetto dei limiti di spesa.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Enti non profit – Reintrodotta l’IRES ad aliquota ridotta.

NEWS Posted on Sat, March 02, 2019 11:29:26

POST 475

La legge di bilancio 2019 con l’art. 1, commi 51-52 aveva abrogato a decorrere dal 01.01.2019, l’articolo 6 del DPR 601/73 che disponeva la riduzione a metà dell’aliquota IRES nei confronti di alcune categorie di Enti Non Profit con personalità giuridica operanti in settori di interesse generale quali l’assistenza, la sanità, la beneficenza, la ricerca e l’alloggio sociale.

Dopo le polemiche suscitate da questa manovra e per porre rimedio a quella che nel frattempo era già stata definita la “tassa sulla bontà”, il Governo è intervenuto nuovamente – con il Decreto Semplificazioni – rinviando la prevista abrogazione dell’aliquota ridotta per alcuni Enti Non Profit fino al periodo d’imposta di prima applicazione di un nuovo regime agevolativo da definire, e che andrà ad individuare nuove misure di favore che dovranno risultare compatibili con il diritto dell’Unione Europea, e che saranno riservate a quei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali.

In questo modo il Governo ha ripristinato la c.d. MINI IRES che, in continuità con gli anni passati, vedrà tassati al 12% anziché al 24% tutti gli Enti Non Profit che abbiano personalità giuridica e che operino nei settori dell’assistenza, della sanità, della beneficenza, della ricerca e dell’alloggio sociale.

Roberta Vecchiato
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Confermate le proroghe per Spesometro, Esterometro e Li.Pe.

NEWS Posted on Thu, February 28, 2019 18:56:17

POST 474

Con un comunicato stampa diffuso ieri in serata (27/02/2019) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la proroga per le scadenze tributarie di oggi (28/02/2019).

Il decreto emanato posticipa:

– al 10 aprile 2019 il termine per la presentazione della “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA” (LI.PE) relative all’ultimo trimestre 2018;

– al 30 aprile 2019 il termine per la presentazione della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (spesometro) relativo al terzo e quarto trimestre 2018 e la trasmissione della nuova “Comunicazione dei dati delle fatture da e verso l’estero” (esterometro) relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2019;

– al 16 maggio 2019 il termine per il versamento dell’IVA, con la maggiorazione dello 0,4%, relativamente alle vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e Laptop;

– inoltre per tali soggetti, è fissato al 31 maggio 2019 il termine per la trasmissione dell’esterometro relativo ai mesi di marzo e aprile.


Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



Modifiche alla normativa in materia di acquisto di immobili da costruire.

NEWS Posted on Thu, February 21, 2019 15:41:59

POST 473

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs n. 14 del 12.01.2019) che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16.02.2019 ha apportato alcune modifiche alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 122 del 20.06.2005 in materia di acquisto di immobili da costruire.

Le modifiche apportate che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale e quindi a far data dal giorno 16 marzo 2019.

Il Legislatore ha introdotto la facoltà per l’acquirente di escutere la fideiussione che deve essere rilasciata dal costruttore per garantire la restituzione delle somme versate dall’acquirente oltre che nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi anche nell’ipotesi di inadempimento da parte del costruttore dell’obbligo di rilasciare la polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere.

In tale ultima ipotesi l’acquirente può escutere la fideiussione a decorrere dalla data dell’attestazione del notaio rogante l’atto di acquisto di non avere ricevuto per la data dell’atto di trasferimento della proprietà la predetta polizza assicurativa a condizione che l’acquirente abbia comunicato al costruttore la volontà di recedere dal contratto preliminare d’acquisto.

Il legislatore ha altresì stabilito che la polizza assicurativa indennitaria decennale deve essere consegnata all’acquirente a pena di nullità del contratto (che può essere fatta valere solo dall’acquirente).

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.lgs n. 14 del 12.01.2019 verranno determinati con decreto del Ministro della giustizia il contenuto e le caratteristiche della polizza assicurativa indennitaria decennale ed i modelli standard della stessa e della fideiussione.

Viene inoltre previsto che il contratto preliminare d’acquisto degli immobili da costruire deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere gli estremi della fideiussione e l’attestazione della sua conformità al modello che sarà predisposto dal Ministero della giustizia ovvero della sua conformità a quanto previsto dal D.lgs 122/2005 sino a quando non sarà emesso detto modello standard.

La nuova disciplina del D.lgs n. 122/2005 sarà applicabile ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 14 del 12.01.2019 (e cioè il 16.03.2019).

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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