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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Assegnazioni, Cessioni e Trasformazioni agevolate: l’Agenzia pubblica i chiarimenti.

NEWS Posted on Thu, June 02, 2016 22:04:51

POST 120

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato ieri 1 giugno 2016 l’attesa Circolare (n. 26/E) di chiarimenti sulla disciplina dell’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci nonché della trasformazione agevolata in società semplice.

Come già commentato in precedenti post, la normativa oggetto di recente interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate introduce un regime fiscale agevolato e temporaneo (sfruttabile sino al 30 settembre 2016) che consente l’assegnazione o la cessione ai soci di taluni beni immobili e mobili registrati nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Decadenza dalla dilazione degli avvisi bonari.

NEWS Posted on Mon, May 30, 2016 09:30:57

POST 119

L’Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 17/2016, con una interpretazione di favor per il contribuente, ha
chiarito le modalità di calcolo delle sanzioni in caso di decadenza della
dilazione degli avvisi bonari.

Preliminarmente va precisato che
la definizione degli avvisi bonari si perfeziona con il pagamento non della
prima ma dell’ultima rata con la conseguenza che sia l’omesso versamento della
prima rata sia di una rata successiva (se l’inadempienza si protrae oltre il
trimestre) causano la decadenza dalla dilazione ma pure dalla definizione (cfr.
articolo 15 ter, comma 1 del DPR 602/73: “…il
mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a
titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena
”).

L’Agenzia tuttavia, dopo avere
affermato che l’omesso versamento della prima rata cagiona il disconoscimento
“pieno” della definizione, chiarisce che, con riguardo invece al pagamento di
rate diverse dalla prima le sanzioni e
gli interessi devono essere applicati unicamente sul residuo importo dovuto a
titolo d’imposta
e non sull’intera imposta inizialmente dovuta.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



Evento: “CRISI BANCARIA: Qual’è la vera situazione?”

NEWS Posted on Sat, May 28, 2016 11:38:38

POST 118

Lo Studio Epica è tra gli organizzatori dell’evento “CRISI BANCARIA: Qual’è la vera situazione?” che si terrà a MILANO presso The Westin Palace Hotel mercoledì 14 giugno 2016 alle ore 16,30.

In allegato la locandina dell’evento.



Il “nuovo pegno non possessorio” ed il “nuovo patto marciano”.

NEWS Posted on Sat, May 28, 2016 08:52:00


POST 117

Il Decreto legge n. 59 del 3
maggio 2016 ha introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese e di
accelerazione del recupero credito.

Una prima importante novità
introdotta dal decreto riguarda l’introduzione, in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 2786 c.c., della possibilità per gli imprenditori iscritti nel
registro delle imprese di costituire un pegno
non possessorio a garanzia di crediti inerenti all’esercizio dell’impresa
.

Il pegno non possessorio può
essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa (per
esempio un macchinario) e non richiede per il suo perfezionamento la consegna
al creditore del bene che, pertanto, rimane nella disponibilità del debitore
che può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo e persino alienarlo
(ove non diversamente stabilito dal contratto).

Il contratto costitutivo del
pegno deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto e deve indicare il
credito garantito e l’importo massimo garantito mentre il pegno si costituisce
esclusivamente con l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso
l’Agenzia delle entrate (cd. “Registro dei pegni non possessori”). Dalla data
dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi.

L’iscrizione del pegno ha durata
di dieci anni, rinnovabili prima della scadenza.

Una seconda novità prevista dal
decreto concerne la possibilità di
garantire un finanziamento mediante trasferimento di un bene immobile
sospensivamente condizionato
(cd. Patto marciano).

Si stabilisce in particolare che,
per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese,
qualora il bene posto a garanzia sia costituito da un immobile (che non può
essere la residenza dell’imprenditore, del coniuge o parenti e affini fino al
terzo grado) è consentito stipulare un contratto di cessione del bene la cui
efficacia è condizionata all’inadempimento del debitore e dove il valore di
cessione è determinato da un terzo indipendente.

Qualora inoltre il valore del
bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo ed alla spese di
trasferimento il creditore dovrà corrispondere al debitore la differenza tra i
due valori mentre qualora la valore del bene sia inferiore, il debitore non
dovrà corrispondere nulla al creditore.

Il Legislatore ha anche stabilito
l’entità dell’inadempimento idoneo ad azionare il patto marciano e
segnatamente:

a) nel caso di rimborso del
finanziamento tramite rate mensili quando il mancato pagamento si protragga per
oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate;

b) nel caso di restituzione in
un’unica soluzione o con periodi di rateizzazione superiori al mese quando
siano trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta.

E’ stabilito infine che il perito
terzo che deve procedere alla stima del bene sia nominato dal presidente del
tribunale del luogo ove si trova l’immobile su istanza del creditore e che il
debitore ha la facoltà di contestare la stima effettuata senza tuttavia che la
contestazione sospenda gli effetti del patto marciano.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



Il DDL Lorenzin e le implicazioni per la Farmacia.

NEWS Posted on Fri, May 27, 2016 11:19:36

POST 116

Lo scorso 24 maggio il Senato ha approvato il DDL “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, anche noto come “Disegno di Legge Lorenzin”.

Il testo ora passa alla Camera in vista della successiva conversione in Legge.

Per le farmacie risulta particolarmente significativo l’art. 11, in quanto stabilisce:

a. che i soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, con la sola esclusione di quelli abilitati alla prescrizione di medicinali, possano:

– svolgere la loro attività anche in farmacia;

– stipulare convenzioni con i farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia.

b. la sostituzione temporanea nella direzione sanitaria della farmacia privata, la cui titolarità sia posseduta da una Società, possa essere effettuata da un qualsiasi farmacista iscritto all’albo e non necessariamente con un altro socio farmacista.

Con riferimento al primo punto, la possibilità che tutti gli esercenti professioni e arti sanitarie, esclusi ovviamente i “prescrittori di medicinali”, possano svolgere la loro attività in farmacia rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione della “farmacia dei servizi” e quindi della “farmacia quale presidio professionale sanitario del territorio”, in contrapposizione alla deriva commerciale da molte parti sottolineata.

Tuttavia la possibilità di stipulare convenzioni sulla partecipazione all’utile della farmacia risulta di fatto impedita dalla riforma del lavoro operata dal Governo col Jobs act dello scorso anno.

Infatti da allora l’art. 2549 del Codice Civile è stato modificato prevedendo che “nel caso l’associato sia una persona fisica l’apporto (…) non può consistere nemmeno in parte in una prestazione di lavoro”.

Infine la possibilità di sostituire temporaneamente il direttore di farmacia anche con un non socio equipara finalmente il trattamento della sostituzione nella società e nella ditta individuale titolare di farmacia.

Infatti, come per la ditta individuale, anche per la società è ora ammessa la possibilità che vi possa essere un terzo che, titolato, possa temporaneamente assumere la direzione sanitaria della farmacia.

In tal modo viene quindi eliminato uno dei principali impedimenti allo sviluppo delle catene di farmacia.

Il che acquisisce ancor maggior rilievo se si tiene presente che il DDL Concorrenza, al momento al vaglio del Senato, prevede il superamento del limite delle “4 farmacie per Provincia” e quindi la formazione delle “grandi catene”, la possibilità che i soci siano non farmacisti nonché la possibilità che il direttore possa anche non essere un socio.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in assenza della modifica apportata dall’art.11, l’approvazione del DDL Concorrenza avrebbe comportato la situazione paradossale per cui la società:

– nomina come direttore un non socio (DDL Concorrenza);

– il direttore può essere sostituito temporaneamente solo da uno dei soci (Legge speciale in assenza della modifica disposta dall’art.11);

– i soci possono essere anche non farmacisti (DDL Concorrenza).

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre



Notifica delle cartelle di Equitalia solo via PEC.

NEWS Posted on Thu, May 26, 2016 00:07:19

POST 115

A partire dal 1 giugno 2016, in
attuazione del disposto dell’articolo 14 del D.Lgs 159/2015, la notifica degli
atti di riscossione di Equitalia a professionisti iscritti in albo o elenchi,
ad imprese individuali ed a società, avverrà unicamente attraverso la posta elettronica certificata
all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi INI-PEC.

Equitalia ha altresì precisato
che, in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, o nel caso in cui la
casella mail risultasse satura malgrado il secondo tentativo effettuato dopo 15
giorni dal primo, l’atto sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio
competente per territorio e sarà sempre reperibile on line in un’apposita
sezione del suo sito internet.

Il contribuente verrà inoltre
informato del deposito telematico dell’atto presso la Camera di Commercio
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale previsione rende ancora più
importante che professionisti ed imprese monitorino frequentemente la propria
casella di posta elettronica certificata.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



Deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti: requisiti secondo la Cassazione.

NEWS Posted on Thu, May 26, 2016 00:01:07

POST 114

La Corte di Cassazione con la
sentenza n. 4615/2016 si è pronunciata sul tema della deducibilità degli
interessi passivi afferenti a finanziamenti concessi da terzi, stabilendo che,
a tal fine, è necessario che il
contribuente esibisca il relativo contratto di finanziamento, sottoscritto in
data certa, dal quale sia rilevabile il saggio degli interessi applicati
.

La Suprema Corte nella
fattispecie decisa non ha ritenuto infatti sufficiente, ai fini della prova
della sussistenza del contratto di finanziamento e della conseguente
deducibilità dei relativi interessi, l’esistenza di un rapporto di conto
corrente tra la finanziata e la finanziante.

La pronuncia della Corte non fa
dunque che rendere ancora più opportuno formalizzare i finanziamenti, che siano
finanziamenti soci o finanziamenti di terze parti, con un contratto scritto che
contenga tutti gli elementi essenziali dell’operazione (tra cui il saggio
d’interesse, le modalità di calcolo ed i termini di restituzione) ed al quale
attribuire data certa (anche mediante scambio di corrispondenza via PEC).

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



E’ Legge l’accordo tra Italia e Svizzera per lo scambio di informazioni fiscali.

NEWS Posted on Sun, May 22, 2016 12:08:15

POST 113

Giovedì 19 maggio 2015 è
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 69 del 4 maggio 2016 di “ratifica ed esecuzione del Protocollo di
modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera,
sottoscritto in data 23 febbraio 2015
” (cd. “Protocollo di Milano”).

Per quanto riguarda la
Svizzera, invece, il Protocollo di Milano – che è stato approvato dai due rami
del Parlamento – è in attesa della verifica della possibilità di essere
sottoposto a referendum di iniziativa popolare (il termine scade il prossimo 7
luglio).

Il Protocollo di Milano – di “portata storica” – modifica
l’art. 27 della Convenzione avente ad oggetto lo scambio di informazioni tra i due Stati,
il quale viene in tal modo adeguato alle disposizioni di cui all’art. 26 del
Modello OCSE.

Il Protocollo disciplina lo scambio di
informazioni su richiesta individuale e/o di gruppo
, vietando la cd. fishing
expedition, con retroattività dal 23 febbraio 2015 (giorno di firma).

Il Protocollo non disciplina invece lo scambio
automatico di informazioni che sarà adottato dalla Svizzera a partire dal 1
gennaio 2018 (per lo scambio automatico non è ancora noto se ci sarà
retroattività e a partire da quando).

L’accordo diventerà
definitivamente efficace con la notifica tra gli Stati, per via diplomatica,
che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari per la sua entrata in
vigore
.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista –
Studio Epica – Treviso



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