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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

La direzione in Italia della controllata estera, che si limita a svolgere compiti esecutivi, non comporta esterovestizione della società.

NEWS Posted on Tue, January 29, 2019 07:17:20

POST 464

Decidendo la vertenza dello sfruttamento commerciale del marchio “Dolce e Gabbana” (sentenza n. 33234 del 21/12/2018), la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha stabilito che la dislocazione all’estero di una sede secondaria di una società amministrata dall’Italia, onde beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, costituisce una pratica abusiva soltanto se tale risultato abbia costituito lo “scopo essenziale” dell’operazione. “Non è difatti sufficiente applicare criteri generali predeterminati”, facendo leva sulla “mancanza di autonomia gestionale e finanziaria” della società, come erroneamente deciso dai giudici milanesi, ma “occorre passare in rassegna la singola operazione” accertando se da “un insieme di elementi oggettivi” risulti (appunto) che lo “scopo essenziale” della costruzione sia quello dell’ottenimento di un beneficio fiscale. Ciò perché -in base alla giurisprudenza comunitaria riportata in sentenza- “quando il contribuente può scegliere tra due operazioni, non è obbligato a preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte, ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale”.

Con riguardo al fenomeno della localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società -afferma la sentenza-, si è sottolineato (Corte giust. 12 settembre 2006, in causa C196/04) che, tema di libertà di stabilimento, la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di talelibertà; una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa soltanto se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato”.

L’obiettivo della libertà di stabilimento è di permettere a un cittadino di uno Stato membro di creare uno stabilimento secondario in un altro Stato membro per esercitarvi le proprie attività e partecipare così, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio di origine e di trarne vantaggio”.

La nozione di stabilimento, implica, quindi, l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminato, mercè l’insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro: presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della società interessata nello Stato membro ospite e l’esercizio quivi di un’attività economica reale”.

Ne consegue che, perché sia giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà di stabilimento deve avere lo scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale”.

In definitiva, quel che rileva, ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, non è accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l’operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica”.

Ciò non si verifica se, nel caso esaminato, “qualcosa in Lussemburgo effettivamente si faceva”, come era emerso dalla corrispondenza e-mail con le due dipendenti della GADO e indipendentemente dal fatto che le stesse agissero in base a direttive provenienti da Milano. Come stabilito anche dai giudici penali che si sono occupati della medesima vicenda (Corte di Cassazione, sentenza 24 ottobre 2014/30 ottobre 2014), “in caso di società con sede legale estera controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c., comma 1, di diritto, non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede effettiva l’individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative qualora esso s’identifichi con la sede (legale o amministrativa) della società controllante italiana, precisando che in tal caso è necessario accertare anche che la società controllata estera non sia costruzione di puro artificio, ma corrisponda a un’entità reale che svolge effettivamente la propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o allo statuto”.

Può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto, richiamato in sentenza: “le società esterovestite non sono, per ciò soltanto, prive della loro autonomia giuridico-patrimoniale e, quindi, automaticamente qualificabili come schermi, ossia come assetti creati esclusivamente per farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali”.

Avv. Claudio Tiberti



Quale futuro per la farmacia?

NEWS Posted on Mon, January 28, 2019 08:32:58

POST 463

Sul finire del 2018, nel corso dell’iter parlamentare che ha portato al varo dell’ultima Legge di Bilancio, hanno fatto notizia due emendamenti volti a modificare la recente Legge sulla concorrenza (Legge n. 124 del 4 agosto 2017), introducendo per le Società di titolari di Farmacia una soglia minima (pari al 51% del capitale sociale) di spettanza ai farmacisti iscritti all’Albo: “Quota 51”. Gli emendamenti prevedevano inoltre che:

a. il venir meno di tale condizione avrebbe costituito una causa di scioglimento della Società, con conseguente revoca dell’autorizzazione all’esercizio di ogni Farmacia di cui la Società fosse stata titolare, salvo che non si fosse provveduto a ristabilire il rispetto di “quota 51” nel termine perentorio di sei mesi;

b. le Società già costituite avrebbero dovuto adeguarsi ai nuovi limiti entro e non oltre trentasei mesi dall’entrata in vigore della Legge.

Come noto, a seguito di un acceso confronto parlamentare i due emendamenti alla fine non sono stati recepiti dalla Legge di Bilancio. Sono stati espunti! Tuttavia i loro sostenitori politici, tra cui la stessa Min. della salute on. G. Grillo, non si sono arresi e, come preannunciato, li hanno immediatamente riproposti già alla prima occasione, rappresentata dalla conversione in legge del “Decreto Semplificazioni” (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), attraverso gli emendamenti nn. 9.0.11, 9.0.12, 9.0.16, 9.0.17, 9.0.18.

Nella sostanza l’introduzione di “Quota 51” è finalizzata a ripristinare, seppur mitigandola rispetto all’epoca precedente alla Legge sulla concorrenza, una delle principali barriere all’entrata nel settore delle farmacie: quella dei requisiti soggettivi, che limitava ai soli farmacisti la possibilità di possedere ed esercitare farmacie.

Questo tentativo di “restaurazione”, che certamente accontenterebbe quei farmacisti spaventati dalla concorrenza delle “farmacie di non-farmacisti”, risulta in apparente contraddizione con la proposta di consentire anche alle parafarmacie di vendere la Fascia C (farmaci con obbligo di ricetta, la cui spesa è a carico del cittadino).

Sorprendentemente però la liberalizzazione della Fascia C è oggi avanzata anche dagli stessi sostenitori di “Quota 51”, come risulta per esempio dagli emendamenti n. 9.0.11 e n. 9.0.12.

Non si capisce -insomma- se questi politici vogliano un mercato della distribuzione del farmaco regolamentato o de-regolamentato.

Vogliano i capitali all’interno del Settore (Farmacie) oppure vogliono allargare il Settore per includere anche i capitali (Parafarmacie).

La discussione parlamentare per l’approvazione del Decreto Semplificazioni intanto continua e tra emendamenti accantonati, respinti e decaduti, forse ci aiuterà a far chiarezza sul futuro che ci attende, sul futuro della Farmacia.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Riaperta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa.

NEWS Posted on Sun, January 27, 2019 20:32:27

POST 462

Con l’art. 1 co. 940-948 della legge di bilancio 2019 è stata riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, seguendo un’impostazione del tutto analoga a quella contenuta nella L. 208/2015.

La rivalutazione è riservata alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili nazionali; inoltre è estesa la possibilità di accedervi, per i soli beni impiegati nell’esercizio di attività commerciali, anche alle società di persone, agli imprenditori individuali, agli enti non commerciali residenti nonché alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Possono essere rivalutati i beni materiali ed immateriali, con esclusione dei cosiddetti “beni merce”, oltre alle partecipazioni in società controllate e collegate purché costituenti “immobilizzazioni finanziarie”.

L’unica differenza rispetto alla rivalutazione introdotta con la L. 208/2015 è rappresentata dal periodo di riferimento.

Con la nuova norma, infatti, il bilancio di riferimento per il possesso dei beni è quello in corso al 31.12.2017 mentre la rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo che, per i soggetti con bilancio coincidente con l’esercizio solare, sarà rappresentato dal bilancio chiuso al 31.12.2018.

Tutte le altre disposizioni richiamano pedissequamente quanto previsto dalla L. 208/2015 ovvero:

– la rivalutazione dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea;

– la misura dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili;

– il differimento degli effetti fiscali dei valori decorre dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita;

– sarà possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione con una ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%;

– le imposte sostitutive e l’eventuale affrancamento vanno versate in unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Dal punto di vista contabile, come per le precedenti leggi di rivalutazione, la rivalutazione si potrà perfezionare con le consuete modalità:

– rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento;

– rivalutazione del solo costo storico;

– riduzione del fondo di ammortamento.

La legge di bilancio prevede – altresì – la possibilità di riallineamento dei valori civili e fiscali, estesa anche ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali, con l’applicazione delle medesime aliquote di imposta sostitutiva previste per la rivalutazione dei beni e con i medesimi termini di versamento.

L’efficacia fiscale è differita anche in questo caso a decorrere dal terzo esercizio successivo con l’eccezione dei beni immobili il cui maggior valore risulta fiscalmente riconosciuto dal periodo d’imposta in corso al 01 dicembre 2020.

Lorenzo Gassa
Dottore commercialista – Studio Epica Vicenza-Treviso



Bando Regione Veneto nel settore Turismo.

NEWS Posted on Sun, January 27, 2019 11:23:57

POST 461

Segnaliamo l’apertura di un interessante bando della Regione Veneto che riguarda il settore turismo.

Di seguito un piccolo riepilogo delle caratteristiche dell’agevolazione.

Beneficiari
Piccole e medie imprese ricettive che non siano ricomprese nel territorio dei comuni di montagna e siano aderenti a un’Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) riconosciuta.
Ad esempio: Alberghi e hotel, ma anche campeggi, bed and breakfast e case vacanze.

Cosa finanzia
Interventi sulle strutture ricettive volti a favorire l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva.
Sono ad esempio ammissibili gli interventi relativi a:

* l’ampliamento e la ristrutturazione delle strutture ricettive,
* l’acquisto di impianti e strumenti tecnologici (compresi hardware e software e sistemi di prenotazione elettronica),
* interventi di innovazione digitale quali l’introduzione di strumenti di domotica sia nella gestione della struttura ricettiva da parte dell’impresa, sia usufruibili dal turista mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione in mobilità,
* interventi di qualificazione dei requisiti di servizio, di dotazione, ivi compresa l’attività di
ristorazione adeguata alla capacità ricettiva,
* interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o del consumo di risorse (energia/acqua) della struttura,
* l’accorpamento di attività,
* la realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness,
* nonché interventi per migliorare l’accessibilità.

Qual è l’agevolazione
Il contributo è concesso a fondo perduto e copre fino al 30% delle spese, con un massimo di 200 mila euro (in regime de minimis).

Tempistiche e modalità di presentazione
Domande dal 22 gennaio 2019 al 7 maggio 2019. La procedura di valutazione sarà a graduatoria.

A cura di Villani & Partners



Perdite di impresa da parte dei soggetti IRPEF.

NEWS Posted on Sun, January 27, 2019 11:16:12

POST 460

La Legge di Bilancio 2019, con i commi da 23 a 26, ha equiparato la disciplina delle perdite fiscali dei soggetti Irpef esercenti attività di impresa (ditte individuali, società di persone e Srl in piccola trasparenza fiscale) a quella prevista per le società di capitali a partire dal periodo di imposta 2018, in esplicita deroga allo statuto dei diritti del contribuente.

Si ricorda che fino al periodo di imposta 2017 le perdite dei soggetti Irpef erano così trattate:

– soggetti in contabilità semplificata: le perdite potevano essere portate a riduzione del reddito complessivo della persona fisica, a prescindere dalla natura dei redditi dichiarati. Non erano stabiliti limiti alla deduzione, ma l’eventuale eccedenza di perdita non poteva essere riportata ai periodi di imposta successivi.

– soggetti in contabilità ordinaria: le perdite potevano essere compensate solo con redditi di impresa e l’eventuale eccedenza era riportabile non oltre il quinto esercizio successivo. Le perdite dei primi tre periodi di imposta il riporto era possibile senza limiti di tempo.

Le modifiche apportate all’art. 8 del Tuir dalla legge di Bilancio 2019 sono le seguenti:

1. le perdite di impresa in contabilità semplificata possono essere scomputate solo da altri redditi di impresa;

2. l’eventuale eccedenza di perdita non utilizzata è riportabile a riduzione senza limiti temporali dal reddito di impresa dei periodi di imposta successivi, limitatamente all’80% di questi ultimi.

3. resta salva la possibilità di compensare la perdita con eventuali altri redditi di impresa del soggetto irpef, senza il citato limite dell’80%.

Di particolare rilevanza sono, infine, le disposizioni transitorie applicabili alle imprese in contabilità semplificata:

1. È consentito il recupero dell’eventuale eccedenza di perdita non compensata nel periodo di imposta 2017 in diminuzione dei redditi di impresa conseguiti:

– nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso;

– nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso.

2. in deroga al novellato art. 8 del Tuir (che aveva fissato il sopraccitato limite dell’80%) le perdite del 2018 sono computate in diminuzione dei redditi di impresa:

– nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso;

– nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Cedolare secca sugli immobili commerciali.

NEWS Posted on Sat, January 26, 2019 12:29:41

POST 459

L’articolo 1 della cd. Legge di Stabilità 2019 ha esteso la possibilità alle persone fisiche, di applicare la cedolare secca anche ad alcuni immobili commerciali, nello specifico a quelli classificati nella categoria C/1, che identifica i negozi e le botteghe.

Il regime agevolativo conosciuto come cedolare secca, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva all’IRPEF, all’imposta di bollo e all’imposta di registro, potrà essere utilizzato anche per i contratti di locazione stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili accatastati nella categoria C/1,di superficie non superiore a 600mq.

Mentre non vi sono dubbi sulla natura del fabbricato in quanto è la stessa norma che richiede la classificazione nella categoria catastale C/1, occorre porre l’attenzione alle modalità di determinazione della superficie, che non dev’essere superiore ai 600 mq e alla data di stipula del contratto.

Per quanto attiene la superficie dell’immobile, in assenza di chiarimenti ministeriali, si ritiene corretto prendere a riferimento la superficie catastale riportata in visura catastale affianco della consistenza, tenendo comunque conto che nel conteggio dei 600 mq non vanno computate le pertinenze, le quali, però, possono usufruire anch’esse dell’imposta sostitutiva se locate congiuntamente all’immobile principale.

Per quanto riguarda invece la data di stipula, bisogna sottolineare che la norma prevede la possibilità di applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati dal 01.01.2019 al 31.12.2019.Non si tratta quindi di una norma “a regime”, ma operante solo nel citato arco temporale. Occorre pertanto fare attenzione non tanto alla decorrenza contrattuale, bensì alla data di stipula del contratto. Ad esempio resterà escluso dalla possibilità di applicazione della cedolare secca un contratto sottoscritto a fine dicembre 2018, anche se con decorrenza 1° gennaio 2019; rientrerà invece un contratto con decorrenza 1° gennaio 2020 ma stipulato e sottoscritto entro il 31.12.2019.

La cedolare secca non potrà però venire applicata ai contratti di locazione di immobili commerciali già in essere nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere all’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15 ottobre 2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

L’opzione per la cedolare secca sugli immobili commerciali prevede l’applicazione di un’imposta sostituiva del 21% sul canone di locazione annuo prestabilito, senza la possibilità di alcuna riduzione e/o agevolazione, e preclude la possibilità di aggiornamento del canone sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Inoltre, dalla Relazione tecnica alla Legge di bilancio 2019, si rileva che gli effetti finanziari dell’opzione sono validi per tutti i sei anni di durata della locazione commerciale, suggerendo che l’agevolazione non si limiti all’anno 2019, ma operi per tutte le annualità.

Ad oggi tuttavia l’Agenzia delle Entrate non ha ancora provveduto all’aggiornamento dei modelli ministeriali (modello RLI) per la registrazione dei contratti di locazione di immobili commerciali con l’opzione della cedolare secca, informando che l’unica via disponibile per la registrazione è la presentazione cartacea dei contratti agli uffici territoriali.

Dr. Davide Destri
Studio EPICA – Mestre Venezia



Legge di bilancio 2019 e facoltà di utilizzo degli Ias/Ifrs.

NEWS Posted on Sat, January 26, 2019 12:21:20


POST 458

La Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 interviene sul Dlgs. 38 del 2005 recante disposizioni in materia di applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione dei rendiconti annuali e del loro coordinamento con la normativa tributaria nazionale.

In sintesi, i commi 1070 e 1071 della Legge di Bilancio introducono rispettivamente il nuovo articolo 2-bis che prevede la facoltà, e non più l’obbligo, alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs (cc.dd. Ias adopter), di redigerlo applicando i principi contabili nazionali, Oic. Mentre, il secondo comma precisa che i soggetti interessati dal comma precedente possono avvalersi di detta facoltà a decorrere dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della legge di bilancio 2019. Tali disposizioni sono rivolte, in particolare, alle banche (le Bcc in particolare) con titoli non quotati, attualmente obbligate a redigere i bilanci applicando gli Ias/Ifrs, che avrebbero la facoltà di utilizzarli.

Pertanto, in base a quanto si legge dalla nuova norma, sembrerebbe consentito il passaggio all’utilizzo dei principi contabili nazionali e da subito, già dal 2018.

Ciononostante, restano sul tavolo diverse incognite e nodi da sciogliere. La nuova norma così introdotta necessita di un profondo coordinamento e di regole di transizione con le altre disposizioni civilistiche e tributarie. Non è di poco conto dal punto di vista fiscale l’eventuale passaggio da una valutazione contabile a fair value a quella del costo ed il mantenimento del rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che anche i principi contabili nazionali hanno ormai fatto proprio.

Da ultimo, si noti che i principi contabili nazionali sono indirizzati alle imprese industriali e commerciali e non alle banche, che prima di applicare gli Ias/Ifrs, sottostavano alle regole contabili imposte dalla Banca d’Italia.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2019: addio all’Ace e ai bonus sull’irap.

NEWS Posted on Sat, January 26, 2019 12:10:01


POST 457

La Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 interviene sul tax rate delle imprese abrogando in campo ires l’Ace (Aiuto alla Crescita Economica), ed in campo irap, il credito di imposta ex L.190 del 2014 e i bonus per le assunzioni nel sud.

Il comma 1080 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio si occupa dell’eliminazione dell’Ace seppur prevedendo comunque la possibilità di continuare ad utilizzare le eccedenze residue al 31 dicembre 2018 non ancora compensate.

Non appare del tutto chiara la decorrenza del provvedimento perché quest’ultimo non prevede una decorrenza specifica. Tuttavia, è ragionevole considerare come tale la data del primo gennaio 2019. Risulta altresì ragionevole che per quanto riguarda i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, l’efficacia temporale dell’abrogazione vada intesa dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Come anticipato, è comunque prevista una specifica norma transitoria grazie alla quale restano salve le disposizioni sul riporto ed utilizzo delle eccedenze Ace esistenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La norma transitoria, però, non chiarisce del tutto se per le eccedenze Ace continui a valere anche la facoltà della loro conversione in crediti di imposta, in base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3 del decreto Mef 3 agosto 2017. In sintesi, quest’ultima norma prevede, in alternativa al riporto delle eccedenze Ace, la possibilità della loro conversione in crediti compensabili con l’Irap, ma solo di quelle maturate nell’anno. La norma di salvaguardia richiama solo il comma 2, dedicato al riporto delle eccedenze, e non anche il comma 3, dedicato alla loro eventuale conversione in credito di imposta. Ciononostante, il mancato richiamo al comma 3 appare irrilevante se si considera che comunque tale disposizione è a sua volta richiamata dal comma 2, articolo 3 del Decreto Mef. In ogni caso, poiché è consentito trasformare in crediti Irap unicamente le eccedenze Ace di periodo, le eventuali eccedenze Ace riportabili per il periodo di imposta 2018 (e non convertite) potranno essere utilizzate soltanto a riduzione dei redditi imponibili dei futuri periodi di imposta.

Il comma 1086 dell’articolo 1 abroga il credito d’imposta (ex art. 1 comma 21 della L. 190/2014) pari al 10% dell’irap lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore dei contribuenti che non impiegano lavoratori dipendenti.

Anche qui non è chiara la decorrenza, ma è ragionevole supporre, tenuto conto che la Legge di Bilancio 2019 entra in vigore il primo gennaio 2019, che la sua soppressione riguardi il credito che sarebbe maturato dal periodo d’imposta in corso a tale data e dunque, dal periodo d’imposta 2019 e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo, dunque, dal periodo d’imposta 2020.

Infine, i commi 1085 e 1087 cancellano le maggiori deduzioni irap relativamente alle assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato under 35 e donne nelle regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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