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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Tutele a sostegno della genitorialità.

NEWS Posted on Fri, January 25, 2019 10:11:25

POST 456

L’entrata in vigore della legge di bilancio, che produce i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2019, prevede anche alcune disposizioni riguardanti la tutela della maternità.

Ø Tra le novità più importanti quella che potrà avere un impatto significativo nell’organizzazione del lavoro e della vita privata della gestante è la possibilità di posticipare il periodo di fruizione del congedo obbligatorio, prevista dal comma 485 della L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

In particolare le lavoratrici potranno rimanere al lavoro sino al termine della gravidanza, rimandando al periodo successivo al parto l’intero periodo di congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) previsto dall’articolo 16 del D.L. 151/2001.

Affinché questa opzione sia praticabile è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico del lavoro aziendale attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Ø Il comma 278 tratta invece del congedo obbligatorio retribuito del padre che, nell’ottica di un miglioramento della conciliazione dei tempi di vita-lavoro, viene prorogato anche per il 2019 con l’aumento del numero dei giorni dai 4 ai 5 giorni.

Tali permessi devono essere fruiti, anche in via non continuativa, dal padre lavoratore dipendente entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e sono totalmente a carico dell’INPS.

E’ confermata, inoltre, per l’anno 2019 la facoltà del padre di fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Le disposizioni sopra indicate sono valide per la nascita dei figli ma anche per i casi di adozione ed affido.

Ø Con il comma 486 il legislatore ha introdotto un nuovo obbligo per i datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi sindacali per l’esecuzione di lavori in regime di smart working.

Il datore di lavoro dovrà dare priorità alle richieste di adesione alle modalità di lavoro agile alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità

Ø Il comma 488 aggiorna l’importo del buono destinato ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui al comma 355, art. 1 della Legge n. 232/2016. Tale agevolazione si riferisce a:

pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati

– introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Per ciascuno degli anni 2019,2020, 2021 l’ammontare del “bonus nido”è elevato a 1.500 euro su base annua.

Dall’anno 2022 l’importo sarà determinato sulla base del limite di spesa programmato e in misura non inferiore a 1.000 euro su base annua.

Si ricorda che tale buono è erogato dall’INPS, nel limite delle risorse stanziate, previa presentazione, da parte di un genitore, di idonea documentazionerelativa all’iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Si sottolinea, infine, che il suddetto buono:

– non è cumulabile con la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l’iscrizione agli asili nido;

– non è utilizzabile contestualmente ai voucher “baby sitting” previsti dai commi 356 e 357 della Legge n. 232/2016.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



Legge di Bilancio 2019: Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet of Things (IoT).

NEWS Posted on Fri, January 25, 2019 09:54:39

POST 455

Come è noto dal 2009 si è sviluppato un mercato “monetario” parallelo che ha visto la sua massima esposizione mediatica alla fine del 2017: stiamo parlando delle criptovalute, capitanate dal bitcoin.

Le criptovalute sono normativamente considerate valuta virtuale la cui definizione, ai sensi dell’art.1, c.2, qq) del D.Lgs. n. 90/2017, è la seguente: rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorita’ pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

L’esposizione mediatica del bitcoin ha portato ad incrementare l’interesse, da parte delle istituzioni bancarie e finanziarie, nella tecnologia a cui sottostà: la Blockchain.

L’interesse ha raggiunto un livello talmente elevato che a Settembre 2018 il Governo ha firmato l’adesione dell’Italia alla Blockchain Partnership.

L’articolo 1 comma 226 della Legge di Bilancio 2019 ha previsto l’istituzione di un Fondo (senza obbligo di restituzione) per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain e Internet of Things (IoT), con una dotazione di 15 milioni di euro annuali dal 2019 al 2021.

Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sarà individuato l’organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l’uso efficiente delle risorse del Fondo. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

Sono altresì rilevanti per questo settore di attività le norme che riguardano:

Credito di imposta per investimenti in start-up innovative (art.1 comma 218);

Credito di imposta per formazione. 4.0 (art.1 commi 78-80);

Contributo a fondo perduto per consulenza 4.0 (art.1 comma 228).

Dr. Mattia Agnoletto
Studio Epica – Mestre Venezia



Bonus Formazione 4.0: come utilizzare il credito in compensazione.

NEWS Posted on Fri, January 25, 2019 09:48:01

POST 454

Introdotto dal 1° gennaio 2018 e confermato fino alla fine del 2019, il bonus per investimenti nella formazione dei dipendenti alle tecnologie di Industria 4.0 consiste in un credito d’imposta nella misura del 40% per le spese sostenute nel 2018. Con l’entrata in vigore della nuova leggere di bilancio, le spese effettuate nel 2019 saranno soggette alla seguente rimodulazione dell’intensità del contributo:

-50% per le piccole imprese;

-40% per le medie imprese;

-30% per le grandi imprese.

La fruizione di questo incentivo è prevista esclusivamente tramite compensazione in F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello per cui si sta richiedendo l’agevolazione e non concorre a formare la base imponibile Irpef, Ires o Irap.

L’invio del modello F24 potrà essere effettuato solamente attraverso i servizi telematici Fisconline e Entretel forniti appositamente dall’Agenzia delle Entrate.

È importante evidenziare che a questo credito d’imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo di crediti né il limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro.

Tutte le imprese soggette per legge alla revisione legale dei conti saranno tenute ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile prodotta dall’impresa attraverso un’apposita certificazione rilasciata dal revisore incaricato o da un professionista iscritto al registro dei revisori legali. La certificazione dovrà essere anch’essa allegata al bilancio dell’impresa. Si segnala che anche i costi sostenuti per la certificazione contabile possono essere agevolati nel limite massimo di spesa pari a 5.000 euro.

Per quanto riguarda, infine, la responsabilità del revisore, egli è tenuto a prestare molta attenzione nell’esecuzione degli atti richiesti in quanto errori gravi nella certificazione possono essere sanzionabili con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro.

A cura di Villani & Partners



La fatturazione elettronica per le Farmacie e gli altri Operatori sanitari, la Tessera sanitaria e i rischi per la privacy.

NEWS Posted on Wed, January 23, 2019 06:32:23


POST 453

Come noto, dallo scorso 1° gennaio, in applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 909, della Legge n. 205/2017, la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati (B2B) e verso i consumatori finali (B2C), a completamento di quel processo iniziato ancora nel 2014 con l’introduzione della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (B2G).

Tuttavia l’art. 1, commi 53 e 54, della Legge di bilancio per l’anno 2019, recependo le indicazioni avanzate dal Garante per la privacy, ha stabilito che sono escluse dagli obblighi di certificazione attraverso fatturazione elettronica le operazioni i cui dati siano oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014.

Pertanto con riguardo alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria, per tutto il periodo d’imposta 2019, oltre alle Farmacie (sia pubbliche che private) devono astenersi dall’emettere la fattura in formato elettronico:

  • Gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi, degli Odontoiatri, degli Psicologi, Infermieri, Ostetrici, Tecnici sanitari di radiologia, Veterinari;
  • Le ASL, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i Policlinici universitari, le Strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica e integrativa;
  • I Presidi di specialistica ambulatoriale, gli altri Presidi e Strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, le Strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN;
  • Le Parafarmacie;
  • Gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.

Il divieto di fatturazione elettronica per quest’ampia categoria di soggetti, seppur limitatamente a specifiche operazioni, è sintomatico delle importanti problematiche in ambito privacy insite nel nuovo adempimento.

Il Garante della privacy sul finire dello scorso anno, si era infatti lamentato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per non essere stato adeguatamente coinvolto in fase preliminare nella progettazione del processo di fatturazione elettronica, considerato che comporta il trattamento sistematico di dati personali su larga scala.

In particolare il Garante ha criticato il fatto che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver recapitato le fatture in qualità̀ di “postino”, non si limiti ad archiviare i dati necessari ad assolvere gli obblighi fiscali, ma conservi la fattura vera e propria, che contiene informazioni non necessarie a fini fiscali, che riguardano per esempio la descrizione delle prestazioni, i rapporti fra cedente e cessionario, gli sconti applicati, le fidelizzazioni, le abitudini di consumo, oltre a dati obbligatori imposti da specifiche normative di settore, con particolare riguardo ai trasporti, alle forniture di servizi energetici o di telecomunicazioni (tipologie dei consumi, fatturazione dettagliata, regolarità̀ dei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti).

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Nuova moratoria Abi 2019.

NEWS Posted on Mon, January 21, 2019 09:42:12

POST 452

A partire dal 2009, l’ABI e le Associazioni Imprenditoriali (di seguito, le Parti) hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, grazie alle quali le PMI hanno ottenuto la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio-lungo termine e di allungare le scadenze del credito.

I precedenti accordi per il credito tra le Parti hanno avuto come obiettivo quello di definire misure finalizzate a promuovere l’accesso al credito delle PMI e a sostenere quelle imprese che si trovavano in temporanea difficoltà finanziaria ma che presentavano prospettive di continuità e sviluppo aziendale.

Le misure oggetto dei precedenti accordi hanno principalmente abbracciato 3 categorie di imprese:

A. Imprese in Ripresa in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;

B. Imprese in Sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;

C. Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo Accordo per il Credito 2019 sottoscritto tra l’Abi e le varie Associazioni Imprenditoriali (Nuova moratoria 2019), entrato in vigore il 1° gennaio ’19, prevede, rispetto ai precedenti accordi, solo misure di sospensione/allungamento dei finanziamenti alle PMI, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta per un massimo di 12 mesi e il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello previsto nel contratto originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione dell’operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del finanziamento non può essere superiore a quello originario di 60 basis point.

Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Nell’Accordo è specificato che tale operazione deve determinare una riduzione della rata di ammortamento del finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria. L’Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 giorni e 120 giorni.

I requisiti essenziali che deve avere l’impresa per poter presentare la richiesta di sospensione/allungamento dei finanziamenti che ha in corso sono due:

– L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

– L’impresa non ha già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

Le richieste possono essere presentate dalle imprese alle banche aderenti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, in relazione a finanziamenti in essere al 15 novembre 2018.

L’elenco delle banche aderenti all’accordo è pubblicato sul sito dell’Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it). Sullo stesso sito è pubblicato anche il testo dell’accordo e le altre informazioni rilevanti.

Dott. Marco Toti



La Legge di Bilancio confonde ai fini Iva medicinali e dispositivi medici.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 17:46:59

POST 451

I dispositivi medici consistono in generale, ai sensi dell’art. 1, lett. a), D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, in qualsiasi apparecchio, sostanza, strumento, ovvero in ogni altro prodotto utilizzato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo terapia o attenuazione di una malattia, purché non esercitino la loro azione principale con mezzi farmacologici o immunologici o mediante un processo metabolico.

In particolare i dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, sono medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto, incluse le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto.

Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se riportano sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso, una dichiarazione concernente le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto dev’essere utilizzato, la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione, il dosaggio e le modalità di assunzione. Tale voce include anche le preparazioni medicinali omeopatiche nel caso in cui rispondano alle suddette condizioni, mentre nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull’etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 -meglio nota come Legge di Bilancio per l’anno 2019- all’art. 1, comma 3, prevede che le cessioni di dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per le cure mediche, per la prevenzione di malattie e per i trattamenti medici e veterinari, classificati alla voce 3004 della nomenclatura, passi dal regime ordinario dell’iva al 22% al regime agevolato del 10%.

Ai fini dell’applicazione dell’iva, i dispositivi medici di cui alla voce 3004, vengono di fatto equiparati dalla Legge di Bilancio ai “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, classificati al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2019: novità importanti per il Credito d’imposta R&S.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 11:43:25

POST 450

Il credito d’imposta Ricerca & Sviluppo consiste in un risparmio fiscale per le imprese che effettuano spese in ricerca e sviluppo di ammontare pari ad ameno 30.000€ calcolato sulla differenza tra il totale delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014.

La legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, conferma il Bonus Ricerca & Sviluppo ma con alcune importanti modifiche in materia di intensità del beneficio. Se la Legge di Bilancio 2017 aveva potenziato il bonus R&S, prevedendo l’aliquota unica al 50% per tutte le spese ammissibili ed elevando l’importo massimo dell’incentivo a 20 milioni di euro, la manovra 2019, invece rimodula l’intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese ammissibili e riduce l’agevolazione massima concedibile in ciascun periodo d’imposta. In particolare, a decorrere dal 2019, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta solo per:

-nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;

-nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

La manovra reintroduce anche la differenziazione di aliquota tra le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25%.

La stessa differenziazione si applica anche per le spese relative alla ricerca commissionata, che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si adotterà l’aliquota ridotta del 25%.

La seconda novità di grande rilevanza è la diminuzione dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta, che passa da 20 a 10 milioni di euro.

La legge di Bilancio 2019 interviene anche sul fronte delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, rendendo agevolabili i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Una modifica che va incontro alle esigenze delle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

Per quanto riguarda gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’applicazione del credito d’imposta, la nuova Legge di Bilancio estende l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti beneficiari. La fruizione del bonus viene poi subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, ciò significa che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. L’impresa, inoltre, è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.

Si evidenzia, infine, che le modifiche di ordine sostanziale, relative ad aliquote, massimale di aiuto e spese ammissibili, si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall’anno agevolabile 2019. Le modifiche relative agli aspetti formali e documentali, invece, avranno effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

A cura di Villani & Partners



Legge di Bilancio 2019: introdotto il credito d’imposta per il riciclo delle plastiche miste.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 11:39:52

POST 449

La Legge di Bilancio 2019 ha aprovato definitivamente l’introduzione di un nuovo bonus finalizzato ad agevolare le imprese che utilizzano materiali provenienti dal riciclo delle plastiche miste.

L’incentivo consiste in un credito di imposta pari al 36% delle spese sostenute da parte delle aziende per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali ottenuti da scarti di plastiche miste, il cosiddetto plasmix. Nello specifico la Legge di Bilancio 2019 stabilisce che il bonus in oggetto sarà concesso per un importo massimo annuale di 20.000 euro, per le aziende che, nei prossimi tre anni, acquisteranno prodotti realizzati con materiali ottenuti da plasmix proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui i quali, essendo più difficili da riciclare meccanicamente rispetto a materie plastiche come ad esempio il PET, vengono riutilizzati meno frequentemente.

La finalità dell’introduzione di questo credito d’imposta è dunque quella di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio e di incentivare l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero, imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Il credito d’imposta potrà disporre di una dotazione finanziaria pari ad un milione di euro annui per le annualità 2020 e 2021. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante compilazione del modello F24, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarà adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, verranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti.

A cura di Villani & Partners



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