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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Bonus Formazione 4.0: approvata la proroga per il 2019 nella Legge di Bilancio.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 11:37:41

POST 448

Il bonus Formazione 4.0 è un incentivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, che prevede la concessione di un credito d’imposta per le spese sostenute dalle aziende nella formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali; sia in maniera tradizionale sia con corsi in modalità e-learning.

Nella nuova manovra finanziaria, tale bonus è stato confermato per le spese sostenute dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018 (quindi, dal 1° gennaio 2019 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare).

La precedente versione dell’agevolazione prevedeva che il credito d’imposta Formazione 4.0 fosse riconosciuto nella misura del 40% per tutte le imprese, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, invece, vengono istituite diverse intensità di aiuto in base alla dimensione aziendale:

-50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese;

-40% delle spese ammissibili, per le medie imprese;

-30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese.

Un’altra importante modifica riguarda l’importo massimo che ciascuna impresa potrà ottenere per la formazione aziendale. In base alle nuove disposizioni, il credito d’imposta resta confermato, come previsto dall’impianto normativo in vigore fino al 31 dicembre 2018, fino a 300.000 euro solo per le piccole e medie imprese, mentre per le grandi imprese il bonus spetterà nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

A cura di Villani & Partners



IMMOBILIARI DI GESTIONE: deducibilità degli interessi passivi.

NEWS Posted on Fri, January 18, 2019 11:11:13

POST 447

Il comma 7 della Legge di Bilancio 2019 ha messo in salvo la deducibilità degli interessi passivi su mutui ipotecari e leasing delle immobiliari di gestione ai sensi dell’art. 1, comma 36, della Legge 244/2007.

Tale ultima norma è ben nota agli operatori in quanto ha consentito alle immobiliari di gestione di disapplicare la limitazione alla deducibilità, generalmente operata con il meccanismo del 30% del ROL, degli interessi passivi relativi ai finanziamenti ipotecari e leasing per immobili concessi in locazione dalla società.

L’inserimento del citato comma 7 si è reso opportuno per ovviare alla precedente abrogazione dell’art. 1, comma 36, della L. 244/2007 avvenuta con l’art. 14 del D.Lgs. 142/2018 di recepimento della direttiva Atad (Anti Tax Avoidance Directive) con effetto sempre dal 1° gennaio 2019.

Pur essendo state avanzate da una parte della dottrina perplessità sulla compatibilità del comma 7 con l’Atad, è chiara a tutti la volontà del legislatore di mettere, all’ultimo, una “toppa” al buco precedentemente creato con il D.Lgs. 142/2018.

Si ricorda, infine, che il D.Lgs. 147/2015 ha circoscritto l’ambito soggettivo della deroga alle immobiliari di gestione aventi i seguenti requisiti:

attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;

ricavi rappresentati per almeno 2/3 da canoni di locazione.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2019: dal 1° gennaio 2020 entra in vigore l’imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali e professionisti.

NEWS Posted on Thu, January 17, 2019 05:43:21

POST 446

La Legge di Bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevede all’articolo 1 commi da 17 a 22 che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche imprenditori individuali o professionisti che nell’anno precedente conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro(ragguagliati ad anno) potranno applicare al reddito di impresa ovvero al reddito da lavoro autonomo, determinato secondo le regole ordinarie, un’imposta sostitutiva con aliquota fissa pari al 20%.

I soggetti non ammessi

Non possono applicare l’imposta sostitutiva

1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in paesi collaborativi e per i quali i redditi prodotti in Italia sono almeno pari al 75% di quelli complessivi;

3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;

4. gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che siano soci di società di persone, di associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

5. i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Le semplificazioni

Per i soggetti che decideranno di applicare l’imposta sostitutiva sono previste una serie di semplificazioni:

a. i ricavi ed i compensi conseguiti non sono oggetto di ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta;

b.non vi è l’obbligo di operare e versare le ritenute alla fonte (residua esclusivamente un adempimento dichiarativo);

c.esonero dalla applicazione dell’IVA e dei relativi adempimenti in applicazione delle regole già previste per il regime forfettario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

Restano invece, a differenza di quanto previsto per i forfettari, gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Riaperta l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore.

NEWS Posted on Mon, January 14, 2019 13:46:37

POST 445

Con l’approvazione della legge di bilancio 2019, è stata confermata la riapertura delle norme agevolative che consentono all’imprenditore individuale, che alla data del 31 ottobre 2018 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione (ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR), di optare per l’esclusione degli stessi dal regime d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata). Infatti, il comma 66 dell’articolo 1 della Legge 145/2018 fa completo rinvio alle disposizioni contenute nell’art. dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L’ambito soggettivo: la proposta normativa si rivolge esclusivamente all’imprenditore individuale

L’ambito oggettivo: l’agevolazione riguarda gli immobili strumentali per natura (e quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E e A10) ovvero per destinazione (cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non appartengono alle sopraindicate categorie catastali)

L’ambito temporale: i beni immobili possono essere estromessi se posseduti alla data del 31 ottobre 2018 e l’estromissione avrà efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2019 con il pagamento entro il 30 novembre 2019 del 60%dell’ammontare dell’imposta e del rimanente 40% entro il 16 giugno 2020.

L’agevolazione: il passaggio alla sfera privata, che normalmente genera una plusvalenza tassabile con l’aliquota Irpef ordinaria (aliquota marginale), si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. In luogo del valore normale, è possibile per l’imprenditore assumere il valore catastale dell’immobile determinato a norma dell’art. 52, D.P.R. 131/86, utilizzando i relativi coefficienti. In tema, la circolare n. 26/2016 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato in passato che, anche nel contesto dell’estromissione operata dall’imprenditore individuale, le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o catastale) dell’immobile è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. Anche tale interpretazione dovrebbe essere confermata dalla riapertura dell’agevolazione.

Ai fini Iva: Avendo ad oggetto beni immobili strumentali, l’estromissione gode del regime di esenzione di cui all’art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72. E’ necessario però rilevare che qualora l’operazione avvenga nel corso del periodo di tutela fiscale, pari a dieci anni per i beni immobili, e comporti un cambio di destinazione (in quanto il bene non è più impiegato per operazioni imponibili ma, come si è detto, per una operazione esente che non consente il recupero dell’imposta), si rende necessaria la rettifica della detrazione che consenta, a norma dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72, un riallineamento tra la misura originariamente applicata e quella effettivamente spettante, dato l’effettivo impiego; e questo anche con riferimento alle eventuali manutenzioni straordinarie effettuate sull’immobile.

Per quanto sopra riportato, si comprende che l’agevolazione pur essendo di sicuro interesse sul piano generale, non può comportare una decisione superficiale ma richiede un’attenta analisi di convenienza caso per caso in relazione sia alla possibilità che venga meno un’importante fattore di costo fiscalmente rilevante (l’ammortamento del bene), sia all’eventuale obbligo di restituire allo Stato una parte, più o meno rilevante, dell’Iva detratta al momento dell’acquisto o in occasione di manutenzioni straordinarie.

Riccardo Grespan
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2019: dal 1° gennaio entra in vigore il nuovo regime forfettario fino a 65 mila euro.

NEWS Posted on Sun, January 13, 2019 16:15:09

POST 444

La Legge 30 dicembre 2018 n.145, cd. Legge di Bilancio 2019, con le previsioni contenute nell’articolo 1 commi da 9 a 11 ha modificato ed ampliato i requisiti per accedere al regime cd. forfettario introdotto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Finanziaria 2015).

L’aggiornamento della norma sui forfettari consentirà, con tutta probabilità, l’aumento dei soggetti, persone fisiche residenti in Italia ed esercenti attività di impresa o professionale, che adotteranno questo regime in quanto vengono eliminati i limiti vigenti fino al 2018. Unico vincolo all’accesso è infatti costituito dal non aver superato la soglia di 65 mila euro, ragguagliata ad anno, di ricavi o compensi nell’anno precedente.

Sono infatti stati eliminati i limiti, vigenti fino alla precedente versione della norma, in relazione a:

a. spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi erogati a collaboratori (prima fissato ad euro 5.000);

b. investimenti in beni strumentali (limite prima fissato in euro 20.000).

Con riferimento invece alle cause di ostative vengono rimodulate le condizioni di cui alle lettere d) e d-bis)del comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014. A seguito di dette modifiche non potranno applicare il regime forfettario:

a. gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che siano soci di società di persone, di associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

b. i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Rispetto alle novità, in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 e sopra riepilogate, non subiranno invece variazioni:

– l’aliquota di base, che rimane fissata nella misura del 15%;

– l’aliquota ridotta al 5% per le start-up, che potranno continuare a goderne per i primi 5 anni;

– la possibilità di dedurre interamente i contributi previdenziali versati;

– i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nell’anno (di cui si riporta in calce la tabella).

Non risulta inoltre variata la previsione di cui al comma 61 articolo 1 Legge 190/2014 la quale regolamenta la necessità di operare, da parte dei soggetti “ordinari” che accedono al regime agevolato, la rettifica IVA (ex art. 19bis 2 del DPR 633/1972) secondo le regole ordinarie. Detta rettifica dovrà quindi essere operata nella dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e quindi con versamento per l’intero dell’IVA rettificata entro il 16 marzo 2019 per quei soggetti che decideranno di optare per il regime agevolato già a partire dal prossimo anno.

Si ricorda infine che il regime forfettario, oltre alle notevoli semplificazioni in materia di IVA e tenuta delle scritture contabili, comporta l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Resta tuttavia auspicabile un pronto chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di applicazione del regime agevolato in commento soprattutto in relazione alle cause ostative riguardanti le partecipazioni in società a responsabilità limitata.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2019: confermata la flat tax al 15% per le ripetizioni private.

NEWS Posted on Sun, January 13, 2019 16:08:29

POST 443

Dal 1° gennaio 2019 sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sarà applicata una imposta sostituiva con aliquota pari al 15%.

A stabilirlo è l’articolo 1 commi da 13 a 16 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019) che introduce questa importante novità per tutti i docenti che, al di fuori dell’orario scolastico, tengono lezioni in privato.

Nel concreto i docenti dovranno comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali cause di incompatibilità.

L’imposta dovrà essere versata entro la data stabilita per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (ad oggi il 30 giugno di ogni anno).

I docenti potranno tuttavia optare anche per l’imposizione ordinaria (la tassazione al 15% è infatti regime naturale) secondo le regole che saranno individuate da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il prossimo 31 marzo 2019 (90 giorni dall’entrata in vigore della norma). Lo stesso provvedimento, oltre alle modalità di esercizio dell’opzione per l’imposizione ordinaria, dovrà contenere anche i termini e le modalità con cui dovrà essere versato l’acconto e il saldo dell’imposta sostitutiva.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Società e associazioni sportive dilettantistiche esonerate dall’obbligo di e-fattura.

NEWS Posted on Sun, January 13, 2019 16:03:38

POST 442

Tra i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica – e quindi tenuti a emettere ancora fattura cartacea – rientrano anche la SSD e ASD (società e associazione sportive dilettantistiche) che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Tali soggetti, qualora superino detto limite, continueranno a non emettere fattura elettronica, però dovranno assicurarsi che a farlo per loro conto sia il cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.

Inizialmente era altresì previsto che “gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari”. Tale obbligo tuttavia è stato soppresso dalla Legge di Bilancio.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Pace fiscale: la sanatoria degli errori formali.

NEWS Posted on Fri, January 11, 2019 18:14:46

POST 441

L’art. 9 del Decreto Legge 119/2018, nella versione definitiva, ha introdotto una sanatoria per le irregolarità formali.

Il Governo, con la nuova formulazione dell’art. 9, ha sgonfiato di molto la portata della c.d. “pace fiscale” avendo stralciato la disposizione, prevista nella prima versione del decreto, sulla “dichiarazione integrativa speciale”.

È prevista, quindi, la possibilità di regolarizzare le violazioni di obblighi o adempimenti solo di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018.

La sanatoria si perfeziona:

– con il versamento di € 200 per ciascun periodo di imposta, pagabili in due rate di pari importo con scadenza 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020;

– rimuovendo l’irregolarità o l’omissione.

È il caso di sottolineare che la procedura non potrà essere utilizzata per:

  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater, Dl 167/1990 (voluntary disclosure);
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
  • per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018.

La definizione delle modalità di attuazione della procedura di regolarizzazione è comunque demandata a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



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