La Legge di bilancio 2024 prevede (ancora una volta) la proroga della facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili).
Come nel passato, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto è determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni).
Il valore così rideterminato dovrà esser assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 16 per cento.
La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.
Si ricorda che la Legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente
nell’esercizio dell’attività di impresa,
dagli enti non commerciali
se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
E’ recentemente stato chiarito che la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa come già previsto per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria vale anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Ad oggi, per le società che redigono il bilancio di esercizio in forma micro non è stato chiarito se l’indicazione in calce allo stato patrimoniale ottemperi a tale obbligo, per cui anche per queste società si ritiene ancora indispensabile la pubblicazione sul sito internet.
La norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
– la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
La decorrenza delle sanzioni riguardanti le erogazioni incassate nell’anno 2022 è stata prorogata dal DL 198/2022 convertito in L. 14/2023 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) al 1° gennaio 2024.
Per un eventuale approfondimento si rinvia al precedente post 220/2021:
Lo scorso 15 dicembre 2023 la Legge 191 ha convertito il cd “DL Anticipi” collegato alla Legge di bilancio 2024.
Come noto, l’articolo 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021 ha introdotto una procedura di riversamento del credito per ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del DL 145/2013, che comporta lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e la non punibilità del delitto di indebita compensazione.
A tale riguardo l’articolo 5 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2024, il DL 145/2023, ha stabilito che:
il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento viene posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024;
il termine di pagamento delle somme o della prima rata viene posticipato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.
Vengono inoltre differite, di conseguenza, le scadenze relative alle successive due rate da versare ora entro il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026.
Infine, viene prorogata di un anno la decadenza per l’emissione degli atti di recupero (o degli altri atti) in riferimento ai crediti ricerca e sviluppo utilizzati nei periodi di imposta 2016 e 2017.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine
Con un comunicato stampa emanato il 14 dicembre 2023, l’Agenzia Entrate Riscossione rende noto che a seguito di un emendamento al cosiddetto “Decreto Anticipi” (DL n. 145/2023), approvato in via definitiva dal Parlamento, sarà possibile effettuare il pagamento delle prime due rate della Definizione agevolata delle cartelle entro il prossimo lunedì 18 dicembre 2023.
L’emendamento in questione stabilisce infatti che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.
Per tale scadenza non sono previsti i 5 giorni di tolleranza.
Si ricorda che il mancato versamento delle rate del piano alle scadenze previste comporta la perdita del beneficio della definizione agevolata rispetto all’azzeramento di interessi e sanzioni.
Ultima chiamata, dunque, per quei contribuenti che, pur avendo aderito alla cd. Rottamazione Quater, non avessero rispettato le scadenze di versamento nei mesi di ottobre e novembre 2023.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine
Il decreto legge 18.10.2023 n. 145 ha introdotto l’obbligo per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi nonché per le strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere di attribuzione di un codice identificativo nazionale (CIN).
Il CIN verrà assegnato dal Ministero del Turismo previa istanza telematica da parte del locatore e sarà inserito in una banca dati nazionale.
Il CIN dovrà essere apposto all’esterno dell’immobile e dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato (compresi i portali telematici).
L’obbligo di richiesta del CIN scatterà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
La sanzione per l’assenza del CIN andrà da 800,00 a 8.000,00 Euro in relazione alle dimensioni dell’immobile mentre la mancata esposizione ed indicazione del CIN negli annunci sconterà una sanzione da 500 a 5.000 euro.
Con l’ordinanza n. 8083/2023 del 7 dicembre 2023 la sezione quarta del TAR del Lazio sospende il termine della comunicazione dei dati Titolari effettivi al Registro imprese prevista per l’11 dicembre 2023.
La sospensione dell’efficacia del decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 è fissato al 27 marzo 2024, data dell’udienza di merito.
La sospensione riguarda tutti i soggetti tenuti alla comunicazione sia nella sezione speciale che in quella autonoma.
Lo scorso 4 novembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 258 il DM 15 settembre 2023 contenente le disposizioni in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo come previsto dall’articolo 23 co. 2-5 del DL 73/2022.
A tale riguardo si ricorda che la certificazione, secondo quando previsto dal predetto DL 73/2022, consente alle imprese di dotarsi in via preventiva di una certificazione che attesti come rientranti nella norma agevolativa della ricerca e sviluppo gli investimenti effettuati o da effettuare.
Il decreto in commento è entrato in vigore lo scorso 19 novembre 2023 tuttavia gran parte degli aspetti procedurali della disciplina sono ad oggi demandati ad un futuro decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla predetta data di entrata in vigore (quindi entro il prossimo 17 febbraio 2024).
L’Albo dei certificatori
Viene istituito un apposito Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.
Potranno essere soggetti abilitati:
le persone fisiche, che, tra le altre condizioni, siano in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto alla certificazione richiesta e che abbiano svolto nei tre anni precedenti attività relative alla valutazione e rendicontazione di almeno 15 progetti collegati alla richiesta di contributi o sovvenzioni in ambito di Ricerca e Sviluppo;
imprese, con sede legale in Italia e che non siano sottoposte a procedura concorsuale o a liquidazione volontaria, le cui credenziali previste al punto precedente dovranno essere verificate in capo al responsabile tecnico.
Potranno inoltre presentare domanda di iscrizione all’Albo anche:
i centri di trasferimento tecnologico in ambito industria 4.0;
i centri di competenza ad alta specializzazione;
i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence);
le Università statali e non statali.
Le modalità di gestione e funzionamento dell’Albo sono però demandate ad un successivo decreto direttoriale da parte del MIMIT.
Procedura e contenuto della certificazione
Il decreto conferma che la certificazione inerente le attività per Ricerca e Sviluppo potrà essere richiesta solo qualora l’impresa non sia già stata raggiunta da un Processo Verbale o da un atto impositivo.
La richiesta dovrà essere inoltrata al MIMIT secondo una apposita procedura anch’essa demandata a decreto direttoriale di futura emanazione. Per accedere a detta procedura dovranno inoltre essere versati euro 252 in favore del bilancio dello Stato per diritti di segreteria, anche le modalità inerenti detto versamento saranno definite successivamente.
La certificazione, rilasciata da soggetto iscritto all’apposito Albo, deve contenere:
informazioni su capacità organizzative e competenze tecniche dell’impresa;
descrizione dei progetti realizzati o da iniziare;
motivazioni tecniche alla base della sussistenza dei requisiti all’accesso all’agevolazione;
dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi da parte del soggetto certificatore;
altre informazioni utili ai controlli.
La certificazione deve essere rilasciata sulla base delle linee guida emanate dal MIMIT e che saranno pubblicate entro il prossimo 31 dicembre 2023. Le stesse saranno oggetto di costante aggiornamento per la corretta applicazione del credito di imposta.
Attività di Vigilanza
La certificazione dovrà essere trasmessa al MIMIT entro 15 giorni dalla data del rilascio della stessa all’impresa attraverso una procedura informatica demandata al futuro decreto direttoriale.
Ricevute le certificazioni il ministero potrà, entro 90 giorni, richiedere opportune integrazioni documentali che dovranno essere fornite nei successivi 15 giorni dal soggetto attestatore (salvo richiesta di proroga motivata).
La documentazione integrativa dovrà essere oggetto di esame da parte del MIMIT entro i successivi 60 giorni.
Decorsi i termini per l’esame della documentazione la certificazione produce effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design a patto che la stessa rappresenti le attività effettivamente svolte.
Tuttavia, qualora non sia inviata al MIMIT la documentazione integrativa richiesta nei termini previsti la certificazione non produrrà effetti.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine