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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Regolarizzazione delle violazioni formali: una chance anche per gli operatori finanziari

Uncategorised Posted on Thu, October 12, 2023 19:25:33

POST 192/2023

Si ricorda che il 31 ottobre 2023  scade il termine per aderire alla regolarizzazione delle violazioni formali, sanatoria introdotta dalla Finanziaria 2023 nell’ambito della c.d. “tregua fiscale”, con riferimento a irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale:

– commesse fino al 31/10/2022;

– non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P. e sul pagamento di tali tributi.

La regolarizzazione richiede:

– il versamento di euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da corrispondere in unica soluzione o in 2 rate (entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024);

– l’eventuale rimozione delle irregolarità / omissioni entro il 31 marzo 2024.

Si ricorda che la citata sanatoria rappresenta un’interessante chance anche per gli operatori finanziari che possono regolarizzare le omesse o tardive comunicazioni all’anagrafe rapporti (art. 10 del d.lgs. 471/1997) verificatesi fino al 31/10/2022 attraverso il pagamento di euro 200,00 per ogni anno d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Si ricorda che per gli operatori finanziari le sanzioni per inadempimento e irregolarità sono piuttosto importanti (da euro 2.000,00 ad euro 21.000,00).

Per un eventuale approfondimento si rinvia ai precedenti post 59/2023 e 75/2023:

Laura Barbieri – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Crediti da bonus edilizi non utilizzabili: obbligo comunicazione all’Agenzia delle Entrate pena applicazione di sanzione.

Uncategorised Posted on Thu, October 12, 2023 19:23:02

POST 191/2023

L’articolo 25 del DL 104/2023 prevede un nuovo adempimento per i crediti che i. sono stati oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura e che ii. risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso del termine di utilizzo dei medesimi crediti.

Per tali crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’ “avvenuta conoscenza dell’evento” che ha originato la non utilizzabilità del credito.

Le disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023.

Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata presentazione della comunicazione nei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Per le modalità di presentazione della suddetta comunicazione e, riteniamo per ogni altro chiarimento necessario collegato al testo della disposizione normativa, si attende apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Versamenti in conto futuro aumento di capitale: diritto alla restituzione

Uncategorised Posted on Thu, October 05, 2023 13:43:10

POST 190/2023

Con l’ordinanza 24093/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che i versamenti in conto futuro aumento di capitale, e cioè quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che non sono definitivamente acquisite al patrimonio sociale avendo uno specifico vincoli di destinazione, debbono essere restituiti al socio ove l’aumento di capitale non sia operato essendo venuta meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale eseguita in favore della società.

Ai fini della qualificazione della dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale è necessario che risulti in modo chiaro e inequivoco la volontà delle parti di subordinare il versamento all’aumento di capitale mediante l’indicazione ex ante di elementi sufficientemente specifici e dettagliati, non essendo sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Responsabilità di tutti gli amministratori per fatture false

Uncategorised Posted on Thu, October 05, 2023 13:39:50

POST 189/2023

Con la sentenza n. 35314/2023 la Corte di Cassazione, applicando il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui tutti gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri sugli stessi gravanti a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad amministratori all’uopo delegati, rilevata l’assenza di deleghe ad alcuno dei componenti l’organo amministrativo ha ritenuto solidalmente responsabili tutti gli amministratori per gli illeciti deliberati e posti in essere dal consiglio di amministrazione(utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti).

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Il Governo approva il Decreto di proroga di termini fiscali: assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate al 30 novembre 2023.

Uncategorised Posted on Thu, September 28, 2023 05:50:05

POST 188/2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato sera un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Il testo, tra l’altro, come annunciato dal Comunicato Stampa del Governo prevede:

  • proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui;
  • proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
  • rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
  • proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
  • differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito;
  • anticipa, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023;
  • proroga, dal 1° ottobre al 1° dicembre 2023, la vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA;
  • proroga, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, il termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia;
  • autorizza la spesa di 55,6 MLN di euro per l’anno 2023 per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020 (PON Istruzione 2014-2020);
  • nelle more della realizzazione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum, al fine di consentire l’efficace espletamento delle operazioni di verifica relative alle richieste, si prevede che l’Ufficio centrale per il referendum possa avvalersi – fino al 31 dicembre 2026 – di ulteriore personale (anche diverso da quello in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Corte di cassazione);
  • proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 2023, il temine entro il quale deve essere adottato il DPCM concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e le politiche sociali.



Adeguamento dei registratori di cassa telematici.

Uncategorised Posted on Sat, September 23, 2023 12:26:32

POST 187/2023

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 15943 del 18/1/2023 stabilisce che entro il 2 ottobre 2023 i registratori telematici dovranno essere aggiornati al tracciato versione nr. 11, che comprende due importanti novità:

  1. l’obbligo di segnalazione preventiva di chiusura dell’esercizio nel caso in cui tale chiusura superi i 12 giorni. A partire dall’aggiornamento del RT, pertanto, l’esercente dovrà comunicare, utilizzando le nuove funzioni presenti nel RT, l’eventuale chiusura che supera i 12 giorni;
  2. la possibilità di gestire la nuova lotteria istantanea dei corrispettivi; attualmente è già in vigore la lotteria con estrazione premi differita, ovvero quella a cui partecipano i consumatori che effettuano acquisti con pagamento in moneta elettronica e che richiedono l’inserimento nel documento commerciale del codice lotteria. A questa si va ad affiancare la lotteria istantanea, la cui gestione necessita di un adeguamento dei registratori telematici.

Si evidenzia che l’aggiornamento alle nuove specifiche tecniche è obbligatorio. Indipendentemente dall’eventuale interesse per la lotteria dei corrispettivi, infatti, le novità introdotte incidono sul tracciato telematico, ovvero sulla modalità di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, in caso di mancato aggiornamento dell’apparecchio, questo non sarà in grado di trasmettere correttamente i corrispettivi memorizzati, con conseguenti sanzioni.

Spesa da sostenere e credito d’imposta

L’adeguamento dei registratori di cassa per la lotteria degli scontrini istantanea ha dei costi per gli esercenti. Per coprire le spese da affrontare è stato previsto un contributo di importo massimo di € 50.  Il contributo è in forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio nel registro degli acquisti. In merito al credito di imposta si rimanda al POST 190/2022.

Adempimenti

Gli esercenti dovranno:

  1. prendere contatto con l’assistenza del proprio registratore di cassa per verificare la versione del proprio RT ed eventualmente per programmare l’intervento tecnico.
  2. inviare allo studio copia della fattura inerente l’intervento e del relativo pagamento tracciabile (es. copia contabile del bonifico eseguito) in modo da poter usufruire del credito d’imposta nel modello F24.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Valentina Sette

Epica Servizi Contabili

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Superbonus villette – proroga del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Uncategorised Posted on Fri, September 08, 2023 14:30:13

POST 186/2023

Il Decreto Omnibus (D.L. 104/2023) pubblicato in gazzetta ufficiale nel mese di agosto ha ulteriormente prorogato il termine previsto per accedere al superbonus nella misura del 110 per cento per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari (c.d. “villette”).

Il termine, inizialmente previsto per il 31.12.2022, era stato dapprima prorogato al 31 marzo 2023 e successivamente al 30 settembre 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 fossero stati eseguiti almeno il 30 per cento dei lavori.  

Ora il Decreto Omnibus ha previsto una ulteriore nuova proroga: gli interventi superbonus effettuati dalle persone fisiche su unità unifamiliari (villette) possono beneficiare della detrazione nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Ricordiamo che per espressa previsione normativa, nel computo del 30 per cento dei lavori possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai fini del superbonus.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Agevolazione impatriati anche per il neo-residente in smartworking.

Uncategorised Posted on Mon, September 04, 2023 13:22:26

POST 85/2023

Con la circolare n. 25 del 18 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate conferma un orientamento espresso più volte in sede di risposta agli interpelli ribadendo il concetto di territorialità dell’attività lavorativa anche se svolta in smartworking.

Come noto, la normativa sugli impatriati di cui all’artico16 del d.lgs. 147/2015 prevede, oltre ai requisiti circa la non residenza in Italia nei due periodi di imposta antecedenti il rimpatrio, che possano essere agevolati esclusivamente i redditi da lavoro prodotti per attività svolta in Italia.

Per l’individuazione dei redditi prodotti in Italia la circolare rinvia all’articolo 23 del Tuir il quale considera ivi prodotti i redditi da lavoro dipendente se prestati nel territorio dello Stato anche nel caso in cui corrisposti da un soggetto estero.

Fatta questa precisazione l’Agenzia afferma quindi che può accedere “al «regime speciale per lavoratori impatriati» il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.

Diverso invece il caso dei docenti impatriati ai sensi dell’articolo 44 della legge 78/2010 per i quali, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, è richiesto che sussista un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia del docente o del ricercatore e lo svolgimento dell’attività produttiva del reddito agevolabile. La ratio è quella di divulgare in Italia il know how acquisito all’estero.

Da ciò deriva che, contrariamente a quanto previsto per i lavoratori impatriati, un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che continui a svolgere ricerca per un ente estero non potrà beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 44 della Legge 78/2010.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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