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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Detrazione superbonus 110 per cento: come si applica nell’anno 2023?

Uncategorised Posted on Wed, June 28, 2023 17:24:46

POST 84/2023

L’ambito di applicazione della detrazione fiscale per gli interventi edilizi c.d. superbonus o detrazione del 110 per cento prevista dall’art. 119 del DL 34/2020  negli ultimi mesi ha subito importanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore di tre diverse disposizioni normative, ovverosia della Legge finanziaria 2023 (L. 197/2022), del Decreto Aiuti Quater (DL 176/2022) e del Decreto Blocca Crediti (DL 11/2023).

L’Agenzia delle Entrate lo scorso 13 giugno ha emanato la circolare 13/E volta a fornire i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte.

Riportiamo di seguito le principali modifiche introdotte e i relativi chiarimenti ricevuti.

Ambito temporale della detrazione e percentuale di detrazione delle spese:  

sono previste distinte disposizioni per gli interventi eseguiti da condomìni e da persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità, e per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (c.d. villette).

1. interventi eseguiti da condomìni e da persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità:

in via generale gli interventi eseguiti dai condomìni e dalle persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità, anche se detenuti da unico proprietario, beneficiano della detrazione fiscale delle spese nella seguente misura:

– 110 per cento per le spese sostenute fino al 31.12.2022;

– 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023;

– 70 per cento per le spese sostenute nell’anno 2024;

– 65 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025.

E’ stata però prevista una deroga per l’anno 2023 per gli interventi in corso o considerati di imminente realizzazione al momento della entrata in vigore delle modifiche normative, in base alla quale posso continuare a beneficiare della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento tutte le spese sostenute nell’anno 2023 per:

a. gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni (che riteniamo debba quindi riguardare gli interventi realizzati da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità detenuti da unico proprietario o in comproprietà con altri soggetti) con CILA presentata entro il 25 novembre 2022;

b. gli interventi effettuati dai condomìni con delibera autorizzativa dei lavori adottata entro il 18 novembre 2022 e CILA presentata entro il 31 dicembre 2022; 

c. gli interventi effettuati dai condomìni con delibera autorizzativa dei lavori adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;

d. gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici per i quali alla data del 31.12.2022 è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;

Per le spese sostenute nell’anno 2024 e 2025, la percentuale di detrazione scenderà rispettivamente al 70 e al 65 per cento. 

La Circolare 13/E ha fornito chiarimenti in merito ai seguenti punti:

– CILA (comunicazione inizio lavori asseverata): la deroga è concessa solo al rispetto della presentazione della Cila entro le scadenze previste, indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto dal TU edilizia. Ante tali date, vale la presentazione dell’eventuale diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa al tempo vigente;

– delibera condominiale: non rileva la data di convocazione dell’assemblea, ma solo la data della effettiva delibera che autorizza i lavori condominiali;

– variazioni alla Cila presentata: ai fini dell’accesso alla deroga viene considerata solo la Cila inizialmente presentata. Possono quindi essere liberamente presentate successive varianti ad integrazioni dei lavori inizialmente programmati, così come può essere modificata l’indicazione della impresa incaricata dell’effettuazione dei lavori;

– la deroga si applica anche agli eventuali interventi trainati realizzati congiuntamente sulle parti comuni o nelle singole unità immobiliari;

– edifici condominiali vincolati: si devono applicare le regole previste per gli interventi diversi da quelli effettuati da condomìni. Pertanto per accedere alla detrazione delle spese nella misura del 110 per cento anche nell’anno 2023 è necessario che la Cila sia presentata entro il 25 novembre 2022.  

2. interventi eseguiti su singole unità immobiliari (villette):

la normativa relativa a tali interventi è stata profondamente rivista ed è oggi applicabile con le seguenti regole e misure:

a. per gli interventi già avviati alla data del 31 dicembre 2022:

detrazione della spesa nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 i lavori fossero stati realizzati per almeno il 30 per ceto dell’intervento complessivo.

La circolare 13/E precisa che per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2023 non sarà più prevista alcuna detrazione “superbonus”, ma le spese potranno essere detratte secondo le detrazioni ordinarie previste per gli interventi di recupero edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica ex art. 16 bis Tuir e art. 14 e 16 del DL 63/2013.

b. per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023:

detrazione pari al 90 per cento della spesa sostenuta fino al 31 dicembre 2023, ma solo al rispetto delle seguenti condizioni:

– il beneficiario deve essere titolare di un diritto di proprietà sull’immobile o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);

– l’immobile deve essere l’abitazione principale del beneficiario;

– il beneficiario deve avere un reddito famigliare non superiore a 15.000 euro, determinato secondo specifici parametri previsti dalla normativa.

La Circolare 13/E ha precisato che:

– rileva la data di inizio lavori indicata nella Cila, indipendentemente dalla data di presentazione della stessa, sia essa ante o post 1° gennaio 2023.

Inoltre, in caso di Cila presentata ante 1° gennaio 2023, il direttore dei lavori può autocertificare l’effettiva data di inizio lavori successiva al 1° gennaio;

– l’esistenza di un diritto di proprietà o diritto reale sul bene, vincolo che ricordiamo si applica solo per gli interventi iniziati post 1° gennaio 2023, deve sussistere alla data di inizio lavori;

– il requisito della destinazione ad abitazione principale non è necessario alla data di inizio lavori, ma deve verificarsi al temine dei lavori;

– vengono inoltre fornite alcune precisazioni in merito alla definizione di nucleo famigliare, reddito famigliare e numero di famigliari.

Le spese relative agli interventi realizzati sulle “villette” che per l’anno 2023 non rispettano i requisiti richiesti dalla normativa, nonchè le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 potranno essere detratte secondo le detrazioni ordinarie previste per gli interventi di recupero edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica ex art. 16 bis Tuir e art. 14 e 16 del DL 63/2013.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



IVA detraibile per le operazioni di MLBO secondo l’AIDC.

Uncategorised Posted on Fri, June 23, 2023 17:31:32

POST 83/2023

Con la nota di comportamento nr. 220 l’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) esprime la propria posizione riguardo il diritto alla detrazione IVA sulle spese sostenute dalla cd. società veicolo (SPV – special purpose veichle) nelle attività propedeutiche alle operazioni di acquisto con indebitamento.

La nota in commento parte dal presupposto secondo cui nelle operazioni di MLBO la società “veicolo”, destinata a fondersi con la società “target”, debba essere considerata soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’articolo 19 e ss del DPR 633/1972 in quanto questa fattispecie è del tutto differente e dissimile rispetto a quelle analizzate dalla giurisprudenza euro-unionale in materia di società holding destinate alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie.

La Spv non è infatti costituita con lo scopo di detenere la partecipazione bensì con il fine ultimo di fungere da tramite per l’operazione di acquisto della società “target” attraverso l’indebitamento e successivamente di gestirne direttamente l’azienda a seguito della fusoine.

Le attività svolte della società veicolo devono quindi, secondo la nota, essere intese come preparatorie e devono “già ritenersi parte integrante delle attività economiche”, con la conseguenza che “chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo” (Cfr. Corte di Giustizia UE, sentt. 12 novembre 2020, causa C-42/19).

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nei suoi documenti di prassi ha sempre sostenuto che l’attività della società “veicolo” volta all’acquisizione della “target”, se non accompagnata da una interferenza nella gestione anche tramite l’effettuazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici a titolo onero, sarebbe tale da escluderla quale soggetto passivo dell’imposta con conseguente indetraibilità dell’IVA assolta sui propri acquisti di beni e servizi.

La nota quindi mira ad affermare il principio di neutralità legato al meccanismo di funzionamento dell’imposta che le attività preparatorie sono di per se già attività economiche e rilevanti per il diritto alla detrazione.

Inoltre tale conclusione appare per altro coerente anche con il principio di neutralità della forma giuridica essendo l’operazione di MLBO sostanzialmente comparabile con l’operazione in cui una società neocostituita intenda acquistare l’azienda della target al fine di proseguirne l’attività, ed è pacifico che, in una “situazione siffatta, il diritto alla detrazione dell’IVA andrebbe riconosciuto alla società acquirente nella misura in cui gli elementi dell’attivo acquisiti siano utilizzati ai fini di operazioni soggette ad imposta”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Nuove regole per richiedere l’agevolazione prima casa da parte di chi si trasferisce all’estero.

Uncategorised Posted on Mon, June 19, 2023 16:50:31

POST 82/2023

Con la pubblicazione in G.U. del Dl 69/2023 avvenuta lo scorso 13 giugno 2023 sono entrate in vigore le nuove regole relative all’agevolazione prima casa da parte di chi trasferisce la residenza all’estero.

Come noto, la normativa che regola i requisiti per richiedere le agevolazioni prima casa in termini di imposte indirette, registro o IVA, è contenuta nella Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa parte I del DPR 131/86 (Testo unico dell’imposta di registro – TUR).

Prima della novità in commento la lettera a) alla citata nota prevedeva che potesse essere ugualmente richiesta l’agevolazione prima casa, in deroga al principio generale di trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato, qualora l’acquirente:

  • si fosse trasferito all’estero per motivi di lavoro e l’immobile acquistato fosse ubicato nello stesso comune in cui ha sede o esercita la propria attività il datore di lavoro;
  • ovvero fosse un cittadino italiano emigrato all’estero e l’immobile acquistato costituisse la sua prima casa sul territorio italiano.

È proprio su questi due periodi della lettera a) della nota II bis che è intervenuto l’articolo 2 del DL 69/2023 prevedendo ora la possibilità di accedere all’agevolazione solo per chi si è trasferito all’estero per motivi di lavoro e rispetti le seguenti due condizioni:

  • sia stato residente o abbia svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni;
  • l’immobile acquistato sia ubicato nel comune di nascita dell’acquirente ovvero nel comune dove risiedeva o dove prestava la propria attività lavorativa prima del trasferimento all’estero.

Dal tenore letterale della norma pare dunque di capire che sia ora venuta meno la possibilità di richiedere l’agevolazione prima casa a chi abbia trasferito la residenza all’estero per motivi diversi da quelli di lavoro (ad esempio per studio o motivi di famiglia).

Inoltre, nessuna rilevanza viene più data alla sede del datore di lavoro in Italia.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA.

Uncategorised Posted on Thu, June 15, 2023 15:21:25

POST 81/2023

Il Ministero dell’economia e delle finanze il 14 giugno 2023 con il Comunicato n. 98 ha annunciato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

  • Entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • Entro il 31 luglio 2023, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

È stato precisato che rientrano nella proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, i soggetti che applicano il regime forfettario e coloro che partecipano a società, associazione e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Decreto Bollette. Contributi alle associazioni e società sportive.

Uncategorised Posted on Wed, June 07, 2023 10:38:21

POST 80/2023

Con il Decreto Bollette (DL 34/2023 conv. in Legge n. 56 del 26/5/23) il Legislatore, per far fronte all’aumento dei costi per energia termica ed elettrica, aumenta il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, del Coni, del Comitato Italiano Paralimpico e della società Sport e Salute Spa.

Una quota di risorse è riservata all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D. Lgs. 39/21 che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Immobili in Francia: nuova dichiarazione al fisco francese entro il 30 giugno 2023.

Uncategorised Posted on Fri, May 12, 2023 11:01:27

POST 79/2023

La riforma della taxe d’habitation, iniziata in Francia nel 2018, prevede per i proprietari di immobili, sia residenti che non, l’obbligo di effettuare entro il 30 giugno 2023 una dichiarazione una tantum alla Direzione Generale delle imposte francesi attraverso la quale indicare se l’immobile è tenuto a disposizione oppure è occupato da terzi (locazione o altro).

L’adempimento riguarda sia le persone fisiche che le società ed enti.

La dichiarazione straordinaria non va effettuata ogni anno salvo nel caso in cui siano intervenute delle variazioni.

Per i soggetti privati la dichiarazione, che deve evidenziare la situazione dell’immobile al 1° gennaio 2023, può essere resa on line con il servizio “Biens immobiliers” della sottosezione “Espace particuelier” del sito www.impots.gouv.fr per il quale occorre una apposita autenticazione.

In particolare, la legge impone anche di comunicare l’identità degli occupanti l’immobile, caso tipico delle locazioni durevoli o i comodati. Per le locazioni brevi il fisco francese non ha interesse ad ottenere questo tipo d’informazione.

In caso di omissione o dati inesatti la sanzione prevista per ogni immobile è pari ad euro 150.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Due mesi in più per aderire alla Rottamazione delle Cartelle

Uncategorised Posted on Mon, April 24, 2023 12:40:13

POST 78/2023

Con un comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio di venerdì 21 aprile 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha “ufficializzato” la proroga di due mesi, della scadenza prevista per il prossimo 30 aprile 2023, per la presentazione delle istanze di rottamazione delle cartelle ex art. 1 co. 231-252 L. 197/2022.

La nuova calendarizzazione delle scadenze della cd. “Rottamazione quater” dunque, che sarà confermata probabilmente con un emendamento al “Dl Bollette” in sede di conversione, sarà la seguente:

  • invio dell’istanza entro il prossimo 30 giugno 2023 (invece del 30 aprile 2023);
  • risposta da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione con indicazione delle somme da pagare entro il prossimo 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023);
  • Versamento della prima rata o unica rata della rottamazione entro il prossimo 31 ottobre 2023 (invece del 31 luglio 2023).

Per i benefici derivanti dall’adesione alla rottamazione si rimanda al precedente post.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Udine e Treviso



Riduzione del capitale sociale per perdite: nuova proroga della deroga al ripianamento delle perdite.

Uncategorised Posted on Fri, April 14, 2023 13:12:58

POST 77/2023

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DL 198/2022) è stata confermata la deroga alle disposizioni previste dal codice civile in tema di ripianamento delle perdite e alla messa in liquidazione della società, già prevista per i bilanci 2021, anche in relazione alle perdite registrate nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022.

Pertanto, ogni adempimento previsto dal codice civile in merito alla ricostituzione/riduzione del capitale sociale nonché alla determinazione della causa di scioglimento della società in relazione a perdite manifestate nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, è posticipato all’assemblea che approverà il bilancio nell’anno 2027.

Nello specifico, le disposizioni normative relative:

1. all’obbligo di ricostituzione o di riduzione del capitale in caso di perdite che riducono il capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto del limite legale (ex art. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile) 

e

2. alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale,

si applicano con le seguenti deroghe e precisazioni:

– il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea dei soci che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

– l’assemblea dei soci deve comunque essere convocata senza indugio dagli amministratori, ma in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla data della all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.

Pertanto, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, fino alla data di approvazione del bilancio relativo alla chiusura del quinto esercizio successivo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

La norma prevede che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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