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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Assemblee da remoto fino al 31 luglio 2023.

Uncategorised Posted on Fri, April 14, 2023 13:09:19

POST 76/2023

La conversione in legge del decreto Milleproroghe ha previsto la proroga della disciplina vigente nel periodo dell’emergenza Covid in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni.

E’ infatti possibile tenere assemblee “a distanza” ovverosia tramite mezzi di audio-video comunicazione fino al prossimo 31 luglio 2023, anche se lo statuto nulla prevede in merito.

Si precisa che il termine del 31 luglio riguarda la data di svolgimento dell’assemblea, e non la mera convocazione della stessa.

Nello specifico entro tale data si potrà intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché esprimere il proprio voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni previste dallo statuto, nonché svolgere assemblee anche esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, pertanto senza la necessità che Presidente e Segretario – o Notaio – si trovino nello stesso luogo.

Per quanto riguarda le assemblee per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, queste potranno sicuramente tenersi nelle modalità “semplificate” sopra indicate, anche se ciò non è espressamente previsto nello statuto, ma dovranno tenersi nei termini ordinari, ovverosia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Non è infatti prevista alcuna proroga per i termini di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 che pertanto dovrà essere approvato entro il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 30 aprile. Cadendo quest’anno il 30 aprile di domenica ed essendo il giorno successivo lunedì il 1° maggio anch’esso festivo, il termine per l’approvazione del bilancio slitta al 2 maggio 2023.

Naturalmente si potrà procedere all’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni qualora dovessero ricorrere le condizioni previste dall’articolo 2364 c. 2 e 2478 bis del codice civile.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Bollette: i nuovi termini della “Tregua fiscale”.

Uncategorised Posted on Wed, April 12, 2023 15:21:08

POST 75/2023

Con la pubblicazione in G.U. lo scorso 31 marzo 2023 è entrato in vigore il Dl 34/2023 noto anche come “Decreto Bollette”. Il decreto contiene, tra le altre, numerose novità in tema della così detta “tregua fiscale” introdotta con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

In particolare, viene prevista la posticipazione di alcuni termini legati alle definizioni fiscali agevolate e l’introduzione della non punibilità penale per i reati di omesso versamento in caso di definizione della pendenza ai sensi della L. 197 /2022.

Ravvedimento operoso speciale (art. 19 e 21)

Con l’articolo 19 del Dl 34/2023 vengono postergati dal 31.3.2023 al 30.9.2023 i termini, legati al cd. ravvedimento operoso speciale, sia per il pagamento della prima o unica rata che per la rimozione della violazione. Si ricorda a tal proposito che il ravvedimento operoso speciale è disciplinato dall’art. 1 co. 174 ss. della L. 197 /2022 e si distingue dal ravvedimento ordinario in quanto:

  • le sanzioni sono sempre ridotte a 1 /18 del minimo;
  • la violazione deve essere rimossa entro il 31.3.2023 (ora 30.9.2023);
  • le somme, o la prima delle 8 rate, vanno pagate entro il 31.3.2023 (ora 30.9.2023).

In virtù delle novità normative le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 31.12.2024.

Sono ravvedibili in via agevolata le violazioni commesse sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Non è ravvedibile l’omessa dichiarazione.

Non rientrano nel cd. ravvedimento speciale le violazioni definibili ai sensi dell’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 (definizione delle violazioni formali).

L’articolo 21 del Dl 34/2023, con norma di interpretazione autentica, sancisce che nel ravvedimento operoso speciale non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi quindi degli artt. 36-bis del DPR 600/73, 54-bis del DPR 633/72 e 21-bis del Dl 78/2010.

Sono quindi espressamente esclusi dal ravvedimento speciale:

  • gli omessi versamenti di imposte dichiarate;
  • le detrazioni fruite in misura superiore a quella di legge;
  • gli errori nel riporto delle eccedenze;
  • la compensazione dei crediti derivanti da dichiarazione omessa.

Di contro potranno beneficiare del ravvedimento speciale le violazioni riscontrabili da controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73 (come le detrazioni di imposta o le deduzioni dall’imponibile fruite in assenza dei presupposti di legge o in assenza di documentazione giustificativa).

Per i redditi di fonte estera, infine, sempre con norma di interpretazione autentica, viene precisato che il ravvedimento speciale potrà applicarsi anche qualora detti redditi siano correlati a violazioni del quadro RW (il quale resta non ravvedibile in via agevolata) così come potrà applicarsi ad eventuali violazioni in tema di IVIE o IVAFE.

Definizione delle violazioni formali (art.19)

L’articolo 19 del Dl 34/2023 posticipa il termine per il pagamento delle somme legate alla definizione delle cd. violazioni formali dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Rimangono invece fissi i termini per il versamento della seconda rata e per la rimozione della violazione (31.3.2024).

Si ricorda che l’art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 ha previsto una definizione delle violazioni di natura formale (errate comunicazioni, tardive/omesse fatturazioni senza alcun riflesso dichiarativo e senza effetto sulla liquidazione dell’IVA) commesse sino al 31.10.2022.

Pagando 200,00 euro per periodo di imposta ogni violazione è sanata.

Definizione degli accertamenti con adesione (art. 21)

Come noto l’articolo 1 co. 179 della L. 197/2022 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata, con sanzioni ridotte ad 1/18 e pagamento in 20 rate trimestrali, i procedimenti di adesione derivanti da accertamenti impugnabili al 1.1.2023, da accertamenti notificati fino al 31.3.2023 e da inviti al contradditorio e PVC consegnati fino al 31.3.2023.

Con norma di interpretazione autentica viene previsto espressamente che se il PVC è consegnato entro il 31.3.2023, l’adesione agevolata è ammessa anche se l’accertamento viene notificato dopo il 31.3.2023.

Definizione degli accertamenti (art.17)

L’art. 1 co. 180 – 181 della L. 197/2022 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata, con sanzioni ridotte ad 1/18 e pagamento anche in 20 rate trimestrali, gli avvisi di accertamento e gli atti di recupero dei crediti di imposta ancora impugnabili al 1.1.2023 e quelli notificati fino al 31.3.2023

Viste le criticità dagli operatori all’entrata in vigore della norma, il Dl 34/2023 prevede:

  • la possibilità di definire ai sensi dei commi 180 e 181 gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito di imposta divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023, con pagamento della prima o unica rata entro il 30 aprile 2023 (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34/2023);
  • per le acquiescenze perfezionate tra il 2.1.2023 e il 15.2.2023 (con pagamento della prima rata), una rimodulazione del piano rateale, consentendo la riduzione delle sanzioni a 1/18 e non a 1/3 (previa trasmissione di una apposita istanza da parte del contribuente entro il termine di scadenza della rata successiva ma non sono previsti rimborsi per le maggiori sanzioni già versate).

Regolarizzazione rate istituti deflattivi (art.18)

Il Dl 34/2023 con l’articolo 18 chiarisce che non è possibile beneficiare della regolarizzazione delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale di cui all’art. 1 co. 219 – 221 della L. 197/2022 qualora, alla data del 1.1.2023, sia già stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.

Rimane fermo il termine di pagamento (di tutte le somme o della prima rata) al 31.3.2023.

Definizione liti pendenti (art.20)

Il Dl 34/2023, art. 20, posticipa dal 30.6.2023 al 30.9.2023 sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione agevolata delle liti ex art. 1 co. 186 e ss. della L. 197/2022.

Gli importi continuano a poter essere pagati in forma rateale, in massimo 20 rate senza compensazione.

Vengono altresì posticipate le seguenti scadenze:

  • nel 2023 le rate (al massimo venti) andranno pagate il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno;
  • se il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione, il processo resta sospeso sino al 10.10.2023 (e non più sino al 10.7) e, ai fini dell’estinzione, entra tale data occorre depositare la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata;
  • il diniego di definizione potrà essere opposto entro il 30.9.2024 (e non più entro Il 31.7.2024);
  • sono sospesi per 11 mesi (e non più per 9 mesi) i termini per le impugnazioni.

Conciliazione giudiziale agevolata (art.20)

L’art. 20 del Dl 34/2023 posticipa il temine dal 30.6.2023 al 30.9.2023 per formalizzare la conciliazione agevolata (sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo) si cui all’art. 1 co. 206 – 211 della L. 197/2022.

È stato altresì ampliato l’ambito applicativo della conciliazione agevolata, estendendola alle liti pendenti, in primo o secondo grado, al 15.2.2023.

Rinuncia agevolata in cassazione (art.20)

Il termine per la rinuncia alle liti pendenti in Cassazione (con sanzione ridotta d 1/18 del minimo), ex art. 1 co 213-218 della L. 197/2022, viene posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023.

Non punibilità reati omesso versamento iva, ritenute e indebita compensazione di crediti (art. 23)

L’articolo 23 del Dl 34/2023 introduce espressamente la non punibilità per i reati (ex articolo 10bis e 10quater del Dlgs. 74/2000) di omesso versamento dell’IVA, di ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti, qualora il contribuente versi tutto il dovuto a seguito del corretto perfezionamento delle definizioni agevolate introdotte dalla L. 197/2022 (definizione agevolata avvisi bonari, rottamazione cartelle e definizione liti pendenti) purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Contributo straordinario, sotto forma di Credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo trimestre 2023

Uncategorised Posted on Wed, April 05, 2023 19:53:25

POST 74/2023

L’articolo 4, del Decreto-legge N.34/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 76 del 30/03/2023 ha previsto quanto segue:

Imprese Energivore

Le imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore), individuate dal decreto del MISE 21 dicembre 2017, possono beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che i costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.

Imprese non Energivore

Alle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, cosiddette “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KWh, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di  credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, comprovato mediante le fatture di acquisto. Anche in questo caso il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Imprese Gasivore

Alle imprese a forte consumo di Gas naturale (gasivore), di cui all’elenco per l’anno 2023, pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, ai sensi  del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre solare 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%, del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Imprese Non Gasivore

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, cosiddette “non gasivore”,è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di  credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici(GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese per le quali il fornitore di energia elettrica o gas naturale del primo e secondo trimestre 2023 sia lo stesso da cui si rifornivano nel primo e secondo trimestre 2019, possono richiedere una comunicazione al rivenditore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per il secondo trimestre 2023.

Si ricorda, che i crediti d’imposta spettanti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, ed eventualmente cedibili solo per intero.

L’utilizzo del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui, avendo natura “agevolativa” non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e l’apposizione del visto di conformità.

I crediti non sono tassati ai fini IRPEF/ IRES/IRAP.

I crediti maturati nel secondo trimestre 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Decreto-Legge con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese.

Uncategorised Posted on Fri, March 31, 2023 09:24:29

POST 73/2023

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese.

A seguire un estratto del Comunicato Stampa del Governo con riferimento alle agevolazioni in materia energetica e adempimenti fiscali.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA ENERGETICA

Le norme stabiliscono che, per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.

Si riducono l’IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell’anno 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Fino al 30 giugno 2023, si prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, tale contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata); alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023. Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019, alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

ADEMPIMENTI FISCALI

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Si prevede altresì di estendere la conciliazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della legge di bilancio su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale. Si specifica che la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Si disciplina la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

Si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste; in particolare:

  • viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale”;
  • sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.

Si modifica anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Si introduce una interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

Si integra la dotazione del fondo destinato alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2023, di 44 milioni di euro.

Si istituisce il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore dei lavoratori – nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).



Delega al Governo per la riforma fiscale (disegno di legge)

Uncategorised Posted on Sun, March 19, 2023 17:46:50

POST 72/2023

Il Consiglio dei ministri il 16 marzo 2023 ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato e emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice.

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

IRPEF

Si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone fisiche, in modo da attuare gradualmente l’obiettivo della “equità orizzontale”, attraverso:

  • l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
  • il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
  • la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;
  • l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;
  • la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

 IRES

La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
  • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha l’evidente scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

IVA

Per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione; la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

IRAP

Si dispone una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

Statuto del Contribuente

Si rivede lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.



Decreto Milleproroghe. Bonus carburante settore agricoltura/pesca (art. 15 c. 1-quinquies).

Uncategorised Posted on Wed, March 15, 2023 16:52:45

POST 71/2023

Con la pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (D.l. 198/2022) viene portato al 30/6/2023 il termine originario del 31/3/2023 per l’utilizzo del bonus carburante a favore delle imprese agricole e della pesca relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di carburante del III trimestre 2022.

Entro il 16/3/23 i beneficiari devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione del credito maturato nel 2022 e non ancora utilizzato a tale data (a pena la decadenza del credito non ancora fruito).

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Decreto Milleproroghe (DL 198/2022) – Proroga termine invio Agenzia Entrate spese interventi edilizi parti comuni 2022.  

Uncategorised Posted on Wed, March 15, 2023 16:51:26

POST 70/2023

L’articolo 10 del Decreto Legge 198/2022 c.d. Decreto Milleproroghe dispone il differimento, al 31.03.2023 rispetto alla scadenza ordinaria del 16.03.2023, del termine relativo all’invio all’Agenzia Entrate delle spese per gli interventi recupero patrimonio edilizio/risparmio energetico sostenute nel 2022 sulle parti comuni.

Si tratta di un obbligo degli amministratori di condominio ricompreso in un ambito più ampio di comunicazioni all’Agenzia Entrate, da parte di soggetti terzi, previste per determinate spese sostenute dai contribuenti nell’anno, al fine di consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata (730/Redditi PF).

La comunicazione è obbligatoria anche nel caso in cui, in alternativa alla detrazione fiscale prevista per la tipologia di spesa, si è scelto di optare per le forme alternative di sconto in fattura/cessione del credito.

 Catiuscia Sabatino

Studio EPICA – Treviso



Decreto Milleproroghe. Riduzione capitale sociale per perdite (art. 3 c. 9).

Uncategorised Posted on Tue, March 14, 2023 15:50:43

POST 69/2023

Con la pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (D.l. 198/2022) il Legislatore ha confermato anche per le perdite dell’esercizio in corso al 31/12/2022 la non applicabilità delle seguenti disposizioni del codice civile in materia di perdita di capitale sociale e riduzione dello stesso sotto il minimo legale (sterilizzazione delle perdite originariamente introdotta dal D.L. 23/2020).

  1. Art. 2446 comma 2 e art. 2482-bis comma 4 (che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3);
  2. Art. 2447 e 2482-ter (che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di perdita di oltre 1/3 del capitale sociale, con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale);
  3. Art. 2482-bis comma 5 (in base al quale, in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di un qualsiasi interessato, vi provvede con Decreto soggetto a reclamo e da iscrivere nel Registro Imprese a cura degli amministratori);
  4. Art. 2482-bis comma 6 (in base al quale è applicabile il c. 3 dell’art. 2446: se le azioni emesse sono prive di valore nominale, il CDA può deliberare la riduzione del capitale sociale);
  5. Art. 2484 comma 1 n. 4 (scioglimento SPA, SAPA e SRL per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale);
  6. Art. 2545 duodecies (che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative).

Il termine entro il quale la perdita deve essere diminuita a meno di 1/3 stabilito dagli artt. 2446 c. 2 e 2482-bis c. 5 del c.c. non sarà l’esercizio immediatamente successivo ma è posticipato al quinto esercizio successivo.

Per cui, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Tali perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa al bilancio, specificando in appositi prospetti la loro origine, le movimentazioni intervenute nell’esercizio, la tempistica stimata per il loro ripianamento.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



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