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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Milleproroghe. Adeguamento degli statuti degli Enti del Terzo Settore (art. 9 c. 3 bis)

Uncategorised Posted on Tue, March 14, 2023 15:45:51

POST 68/2023

La pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (D.l. 198/2022) ha portato a estendere al 31.12.2023 (invece che al vigente 31.12.2022) per Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di promozione sociale) il termine entro il quale modificare gli statuti già vigenti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17) con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Decreto Milleproroghe. “Bonus investimenti”: proroga dei termini per la consegna dei beni 

Uncategorised Posted on Sat, March 11, 2023 10:15:50

POST 67/2023

Il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022, convertito in legge lo scorso 24 febbraio) prevede:

– il differimento dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 del termine per la consegna dei beni strumentali “generici” per i quali sia già stata effettuata la prenotazione e versato l’acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022;

– il differimento dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 del termine per la consegna dei beni strumentali  “Industria 4.0”  di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 per i quali sia già stata effettuata la prenotazione e versato l’acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022.

Questo al fine di usufruire del credito d’imposta rispettivamente nella misura del 6% e del 40% previsto dall’art. 1, commi 1055 e 1057, Legge n. 178/2020.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Milleproroghe. Sospensione ammortamenti.

Uncategorised Posted on Sat, March 11, 2023 10:14:28

POST 66/2023

Il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022, convertito in legge lo scorso 24 febbraio) ha modificato l’art. 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, confermando la riproposizione della possibilità di sospendere l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche per il bilancio d’esercizio 2023 a prescindere dal comportamento tenuto nel bilancio 2022.

Si ricorda che in caso di sospensione degli ammortamenti, bisogna darne apposita informazione e motivazione in nota integrativa e vi è l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Sostegno alle Imprese Agricole colpite da siccità.

Uncategorised Posted on Fri, March 10, 2023 10:57:43

POST 65/2023

Il Decreto Milleproghe (DL 198/2022 convertito nella Legge n.14 del 24 febbraio 2023 ed entrato in vigore in data 28 febbraio 2023) con l’Art. 15 comma 3-bis ha modificato l’art.13 DL 115/2022 portandolo al seguente dato testuale:

Le Imprese Agricole di cui all’Art. 2135 c.c., comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalle Province di Trento e Bolzano, che:

  • hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi dal mese di maggio 2022;
  • al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura assicurativa del rischio siccità;

possono accedere alle “agevolazioni” di cui all’art. 5, D.Lgs n. 102/2004, tra cui:

  • contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dai Regolamenti UE in materia di Aiuti di Stato;
  • prestiti a tassi agevolati, ad ammortamento quinquennale, per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo;
  • proroga delle operazioni di credito agrario;
  • agevolazioni previdenziali.

In sede di conversione, il Legislatore ha esteso da 45 a 60 giorni, il termine di presentazione della domanda per accedere ai predetti interventi.

Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale che individua le zone interessate.

Le domande per accedere agli interventi vanno presentate presso le competenti Autorità Regionali.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Ulteriore sospensione dei termini per agevolazioni prima casa al 30 ottobre 2023

Uncategorised Posted on Thu, March 09, 2023 20:11:58

POST 64/2023

L’art. 3, comma 10-quinquies, della Legge n. 14/2023 di conversione del DL n.198/2022, c.d. “Milleproroghe”, è nuovamente intervenuto sulla sospensione dei termini per l’applicazione dei benefici prima casa.

L’ultima sospensione era stata disposta dall’art. 3 del D.L. 228/2021 fissando il termine di sospensione al 31 marzo 2022: con la conversione del D.L. 198/2022 i termini sono ulteriormente sospesi per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023.

Si ricorda brevemente che i termini oggetto di sospensione sono quelli di cui alla Nota II-bis dell’art.1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati all’agevolazione prima casa riguardanti:

  • 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della prima casa deve traferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;
  • 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la prima casa acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessione avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
  • 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova prima casa con le agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle già menzionate agevolazioni.

Anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/98 a favore del soggetto che ha ceduto l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa ed ha acquistato un altro immobile prima casa rientra nella sospensione fino al 30 ottobre 2023.

La nuova disposizione, però, fa salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate alla data di entrata in vigore della norma, quindi al 28 febbraio 2023, emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, escludendo anche il rimborso di quanto già versato.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Ulteriore proroga per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021

Uncategorised Posted on Thu, March 09, 2023 20:10:10

POST 63/2023

L’art. 3, comma 1, della Legge n. 14/2023 di conversione del DL n.198/2022, c.d. “Milleproroghe”, ha ulteriormente prorogato il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021.

Si ricorderà che il termine iniziale del 30 giugno 2022, termine entro il quale sono da presentare le dichiarazioni IMU relative al 2021, era già stato prorogato al 31 dicembre 2022 dal DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni) ed ora nuovamente prorogato al 30 giugno 2023. Entro la stessa scadenza, inoltre,  dovranno  essere inviate le dichiarazioni relative al  2022.

Si precisa che la proroga riguarda anche la dichiarazione IMU degli enti non commerciali.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Tassa annuale vidimazione libri sociali e registri

Uncategorised Posted on Tue, March 07, 2023 09:04:55

POST 62/2023

Si ricorda che il 16 marzo 2023 scade il termine per il versamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c..

L’obbligo del versamento annuale riguarda tutte le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (C.M. 3.5.96 n. 108/E).

Si precisa che sono obbligati al pagamento anche gli altri  enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. n. 90/E), le società consortili (R.M. n. 411461/90) e le società di capitali in liquidazione ordinaria (C.M. n. 108/96).

L’ammontare della tassa annuale è pari a:

–  euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell’1.1.2023 è inferiore o uguale ad euro 516.456,90;

–  euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell’1.1.2023 supera euro 516.456,90.

Per le società costituite prima del 1.1.2023 il versamento deve essere eseguito mediante delega F24, indicando quale codice tributo “7085” e quale periodo di riferimento l’anno 2023.

Per le società costituite dopo il 1.1.2023 il versamento deve essere effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale.

Laura Barbieri – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Bonus edilizi: stop e modifiche alla cessione dei crediti fiscali e allo sconto in fattura dopo il 17 febbraio 2023.

Uncategorised Posted on Mon, March 06, 2023 20:06:45

POST 61/2023

Il Decreto Legge 11/2023 entrato in vigore lo scorso 17 febbraio 2023 ha profondamente modificato la normativa vigente in tema di cessione dei crediti e sconto in fattura per gli interventi nel settore edilizia.

Il Decreto prevede infatti che a partire dal 17 febbraio 2023 non sono più consentite le opzioni per “sconto in fattura” o “cessione del credito” derivanti da interventi super bonus o dai bonus ordinari nel settore edilizia di prossima realizzazione.

I crediti derivanti dai suddetti interventi potranno pertanto essere utilizzati dai beneficiari delle detrazioni esclusivamente nella propria dichiarazione dei redditi in compensazione delle imposte dovute e nel limite della propria capienza d’imposta annuale.

Attenzione: le predette limitazioni non si applicano alle opzioni relative alle spese che sono state sostenute e che verranno sostenute in relazione agli interventi in corso o di imminente realizzazione, ovvero gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023 (data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto):

1. se interventi “superbonus”:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi effettuati dai condomìni;

c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

2. se interventi “diversi dal superbonus”:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;

c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di accesso alla detrazione “super sisma bonus acquisti” (ex art 16 comma 1 septies Dl 63/2013).

Le spese relative a tali interventi, sia già sostenute che da sostenere, possono pertanto essere ancora oggetto di sconto in fattura e di cessione del credito.

Potranno naturalmente essere ancora oggetto di cessione di credito anche i crediti fiscali oggetto di precedenti cessioni e/o già presenti a cassetto fiscale dei contribuenti.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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