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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Bonus edilizi: il Decreto Milleproroghe proroga l’invio della comunicazione per la cessione del credito al 31 marzo 2023.

Uncategorised Posted on Thu, March 02, 2023 09:40:28

POST 60/2023

Il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022 convertito nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 ed entrato in vigore in data 28 febbraio 2023) ha previsto la proroga al 31 marzo 2023 – scadenza prima prevista al 16 marzo 2023 – per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione credito o di sconto in fattura relativa alle spese sostenute nell’anno 2022 in relazione agli interventi nel settore edilizia (super bonus e bonus ordinari).

Entro la medesima data dovranno inoltre essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche le comunicazioni relative alla cessione delle rate residue non utilizzate in dichiarazione dei redditi relative alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Segnaliamo che il Decreto Milleproroghe ha inoltre previsto la proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2023 del termine per l’invio della comunicazione dovuta dagli amministratori di condominio all’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei dati delle spese sostenute nell’anno 2022 relative agli interventi effettuati dai condomìni sulle parti comuni degli edifici residenziali.  

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2023. Regolarizzazione delle violazioni formali 

Uncategorised Posted on Tue, February 28, 2023 11:18:01

POST 59/2023

L’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce che le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P. e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, si farà riferimento all’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

Più precisamente, la regolarizzazione avviene (i) con il pagamento di tali somme e (ii) con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il provvedimento dell’agenzia delle entrate emanato il 30 gennaio 2023 in attuazione della normativa, prevede che:

(i) il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. É consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24; quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di cui sopra.

La Risoluzione 6 E del 2023 stabilisce i codici tributo e le modalità di compilazione del modello F24, vedi:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988606/RIS_n_6_del_14_02_2023.pdf/410e9c91-6fa2-0b2c-851f-571560ae3dde

(ii) la rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024; qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

La circolare 2/e dell’agenzia delle entrate ha fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo delle violazioni definibili:

– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo; 

– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito; 

– la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode; 

– l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento); 

– l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, fatta salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis; 

– la mancata iscrizione al VIES;

– le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10 del d.lgs. 471/1997);

– l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta); 

– l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; 

– l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta); 

– l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere; 

– l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto; 

– l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza (sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento); 

– la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

– l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria; 

– l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;

– la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati , ovvero l’errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;

– l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c DPR 633/1972 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione.

Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), non è possibile avvalersi della regolarizzazione per:

– le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023);

– le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;

– gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, Dl 167/1990);

– fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia;

– le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl 167/1990);

– le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).

Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un processo verbale di constatazione i termini di decadenza della notifica dell’atto di constatazione o dell’atto di irrogazione sono prorogati di due anni.

Laura Barbieri – Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali (decreto-legge).

Uncategorised Posted on Sat, February 18, 2023 20:05:45

POST 58/2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali.

A seguire il comunicato stampa del Governo in attesa della pubblicazione del decreto.

“Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.

Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;

spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate. L’esclusione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. Resta, peraltro, fermo che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza”.



Legge di bilancio 2023: la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

Uncategorised Posted on Fri, February 17, 2023 18:55:15

POST 57/2023

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (GU Serie Generale n. 303 del 29.12.2022 – Suppl. Ordinario n. 43) che, all’art. 1, commi 153-254, prevede misure finalizzate ad incentivare la definizione delle somme dovute dal contribuente, dei carichi fiscali e delle controversie tributarie.

Nel presente contributo vengono di seguito analizzate le agevolazioni contenute nei commi da 213 a 218 riguardati la rinuncia ai giudizi tributari pendenti in Cassazione.

Nell’ennesimo tentativo di sgravare la Corte di Cassazione dall’arretrato accumulatosi in materia tributaria, è prevista una misura alternativa alla (classica) definizione agevolata dei giudizi pendenti ex commi 186-205. Il ricorrente infatti può rinunciare al ricorso principale o incidentale nelle controversie tributarie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge in esame, innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ed aventi ad oggetto atti impositivi.

Modalità e termini di rinuncia

La rinuncia deve avvenire entro il 30 giugno 2023 a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e il pagamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

Beneficio per il rinunciante

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per imposte, interessi, eventuali accessori e sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Avv. Claudio Tiberti



Legge di bilancio 2023: la definizione agevolata delle controversie tributarie.

Uncategorised Posted on Fri, February 17, 2023 18:54:28

POST 56/2023

La legge di Bilancio 2023 ai commi da 186 a 205 introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, alla data del 1° gennaio 2023 attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

La norma in commento estende la sanatoria agli atti emessi dagli enti territoriali che decideranno di aderirvi entro il 31/3/2023.

Per accedere alla definizione è, in ogni caso, necessario che la controversia sia pendente. Il comma 192 prevede infatti che la definizione si applichi:

  • alle controversie in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023);
  • e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Modalità di definizione agevolata

Come detto la definizione prevede il pagamento di un importo percentuale commisurato al valore della controversia ovvero all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

In base a quanto stabilito dal comma 186 la definizione prevede il pagamento del 100% del valore della controversia nei casi in cui al 1° gennaio 2023:

  • l’Agenzia fiscale sia risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata;
  • quando il contribuente ha notificato il ricorso ma non si è ancora costituito in giudizio.

Per il comma 187 invece la lite può essere definita versando il 90% del valore della controversia nel caso in cui il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, si sia già costituito in giudizio e la Corte di giustizia tributaria di primo grado non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.

Medesima percentuale si applica anche ai casi di riassunzione in primo grado a seguito di sentenza di Cassazione.

Secondo il comma 188 nei casi in cui siano già intervenute delle sentenze con soccombenza dell’Agenzia delle Entrate la definizione prevede il pagamento del:

  • 40% del valore della controversia qualora l’Agenzia fiscale sia risultata soccombente in primo grado;
  • 15% del valore della controversia qualora l’Agenzia fiscale sia risultata soccombente in secondo grado.

Ai sensi del comma 189 inoltre le medesime percentuali di cui sopra si applicano anche ai giudizi di soccombenza parziale dell’Agenzia fiscale applicando il 100% alla parte di atto confermata dalla relativa sentenza e in percentuale ridotta (40% o 15% a seconda del grado di giudizio) alla parte di atto annullato dalla pronuncia giurisdizionale.

Il comma 190 invece prevede il pagamento del 5% del valore della controversia per i giudizi pendenti in Cassazione per i quali, nei precedenti gradi di giudizio, l’Agenzia fiscale sia risultata integralmente soccombente.

Qualora la controversia riguardi esclusivamente le “sanzioni non collegate al tributo”, la definizione prevede, al comma 191, il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e del quaranta per cento negli altri casi.

Perfezionamento della definizione agevolata

Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (come quello di presentazione della domanda) scade il 30/6/2023. Tali adempimenti sono richiesti per il perfezionamento della definizione.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali (con una dilazione di durata complessivamente pari a cinque anni). Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati alla data del versamento della prima rata.

Non è consentito compensare eventuali crediti d’imposta.

Possono invece essere scomputati gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Qualora infine non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La disciplina sopra esposta è stata opportunamente integrata dalla Legge in commento con apposite norme di sospensione dei procedimenti pendenti e relativi termini d’impugnazione, allo scopo di favorire l’accesso alla definizione economizzando altresì l’attività processuale delle parti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Affitto d’azienda: responsabilità solidale dell’affittante per i debiti dell’affittuario.

Uncategorised Posted on Wed, February 15, 2023 18:29:38

POST 55/2023

Con l’ordinanza 4248 del 10.02.2023 la Corte di Cassazione, dando continuità ad un proprio isolato precedente giurisprudenziale (Cass. Civ. sent. n. 23581/2017), ha stabilito che in caso di retrocessione dell’azienda affittata trovi applicazione il disposto dell’art. 2560 c.c. per cui l’affittante risponde in solido con l’affittuario dei debiti contratti da questi durante l’affitto dell’azienda.

Tale statuizione si pone in contrasto con l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza che ritiene che all’affitto d’azienda non trovi applicazione l’art. 2560 c.c. – che prevede la responsabilità solidale del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta – né al momento della concessione in affitto dell’azienda né al momento della retrocessione della stessa.

Occorrerà quindi monitorare se tale nuovo orientamento sarà o meno confermato nei prossimi arresti giurisprudenziali.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Cassazione: via libera al rimborso dell’euroritenuta post voluntary disclosure.

Uncategorised Posted on Thu, February 02, 2023 12:27:00

POST 54/2023

Con la sentenza nr. 798/2023 depositata lo scorso 12 gennaio 2023 la Corte di Cassazione si è espressa a favore del diritto al rimborso dell’euroritenuta subita dal contribuente che ha perfezionato la procedura di voluntary disclosure.

Secondo gli Ermellini, infatti, il diritto al rimborso della ritenute subite dal contribuente residente a fronte di risparmi depositati oltreconfine non è precluso per il mero fatto che detti redditi esteri non erano stati indicati nella dichiarazione dei redditi e a poco rilevano in tal senso i limiti posti dall’articolo 165 co 8 del TUIR.

Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità il contribuente, che nel corso del 2015 aveva regolarizzato la propria posizione estera accedendo alla procedura di collaborazione volontaria, aveva inizialmente presentato istanza di rimborso all’Amministrazione Finanziaria in relazione all’euroritenuta subita ad opera di una banca Svizzera. L’Agenzia delle Entrate era rimasta silente e si era pertanto formato il cd. “silenzio rifiuto”.

Presentato quindi ricorso in CTP il contribuente si era visto rigettare le proprie doglianze in quanto il diritto al rimborso delle imposte estere, secondo i giudici di primo grado, spetta esclusivamente quando sono rispettate le condizioni poste dall’articolo 165 del TUIR (indicazione in dichiarazione dei redditi delle trattenute subite e dei redditi esteri).

Il contribuente appellava successivamente in CTR vedendosi, in tal grado di giudizio, pienamente riconosciuto il diritto al rimborso dell’euroritenuta.

L’amministrazione Finanziaria ricorreva quindi in Cassazione la quale lo ha rigettato in toto precisando che il rimando all’articolo 165 del TUIR operato dell’articolo 10 co.1 del Dlgs 84/2005 (norma interna che ha recepito la Direttiva comunitaria 2003/48/CE)  in tema di rimborso dell’Euroritenuta “appare rivolto alle sole modalità di determinazione del credito d’imposta. Inoltre, lo stesso art.10, al secondo comma, consente al contribuente di presentare l’istanza di rimborso nel caso in cui l’importo della ritenuta ecceda quella del credito d’imposta determinato ai sensi dell’art.165 Tuir. oppure nei casi in cui tale ultimo articolo non risulti applicabile, all’evidente fine di consentire, pienamente, oltre i limiti dell’articolo 165 Tuir, il rimborso dell’Euroritenuta.”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di bilancio 2023: fondi a sostegno del turismo della montagna.

Uncategorised Posted on Wed, February 01, 2023 19:12:57

POST 53/2023

La legge di bilancio prevede specifiche forme di sostegno economico per lo sviluppo del turismo di montagna.

Viene istituito il “Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica” destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica.

Scopo del Fondo è di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Le risorse messe a disposizione per lo sviluppo dei progetti sono pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, a 12 milioni di euro per l’anno 2024 e sempre a 12 milioni di euro per l’anno 2025.

Per le modalità di attuazione della nuova disposizione si attende un apposito decreto Ministro del turismo che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, pertanto entro i primi giorni di marzo 2023.

Viene inoltre istituito un fondo con lo scopo promuovere l’attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti.

Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2023, di 50 milioni di euro per l’anno 2024, di 70 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026 ed è destinato alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.

Le risorse possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming (attività per la conservazione della neve nel periodo estivo).

Anche in questo caso per le modalità di attuazione delle nuove disposizioni si attende un apposito decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che doveva essere approvato entro la fine del mese di gennaio.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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