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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2025: Credito di imposta transizione 5.0.

Uncategorised Posted on Sat, January 11, 2025 19:21:10

POST 19/2025

I commi 427,428 e 429 della Legge di Bilancio 2025 apportano modifiche alla disciplina relativa al credito di imposta per investimenti in beni strumentali relativi al piano transizione 5.0. In particolare:

– viene ampliata la platea dei beneficiari estendendola (oltre alle imprese) anche alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato (cosiddette ESCo) per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;

– viene aumentata al 35% (anziché il 15%) la percentuale del costo dell’investimento detraibile per la quota di investimenti di importo complessivo compreso tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di euro, e vengono variate altre misure del credito di imposta;

– viene aumentata ed ampliata la base di calcolo del credito di imposta spettante agli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 c. 1 lett. a), b) e c) DL 181/2022;

– per le società di locazione operativa viene previsto che il risparmio energetico conseguito vada verificato rispetto ai consumi energetici del noleggiante o, in alternativa, del locatario;

– viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati in sostituzione di beni aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi;

– si rende possibile il cumulo con il credito di imposta Zona Economica Speciale (Zes unica Mezzogiorno) e Zona Logistica Semplificata (Zls); è possibile il cumulo anche con le ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Ue a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Le nuove disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2025 si applicano agli investimenti effettuati dal 1/1/2024.

La fruizione dei crediti di imposta che hanno avuto i sopra descritti aumenti delle aliquote in relazione agli investimenti ammessi a prenotazione dal 1/1/2024 fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 è subordinata all’invio di una apposita comunicazione del GSE, sulla base delle disponibilità delle risorse destinate al finanziamento di tale misura.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: rimodulazione detrazioni fiscali persone fisiche.

Uncategorised Posted on Sat, January 11, 2025 19:18:17

POST 18/2025

Il comma 10 ha introdotto l’art 16-ter del Tuir che prevede, dal 01/01/2025, un riordino delle detrazioni quindi delle limitazioni sull’ammontare detraibile degli oneri sulla base di due parametri quali reddito complessivo e figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare (anche nati fuori dal matrimonio, figli affidati e figli adottivi).

Il reddito complessivo rilevante è quello al netto del reddito relativo all’abitazione principale e relativa pertinenza.

In sostanza, vengono previste:

1) due soglie base di detrazione massima:

  • € 14.000,00 per coloro che dichiarano un reddito complessivo superiore a € 75.000,00 fino a     

€ 100.000,00;

  • € 8.000,00 per coloro che dichiarano un reddito complessivo superiore a € 100.000,00;

2) dei coefficienti variabili sulla base dei figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare:

  • 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
  • 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
  • 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
  • 1,00 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio, fiscalmente a carico, con disabilità accertata in base alla legge 104/92.

Applicando alle soglie base di riferimento i coefficienti familiari si otterrà l’importo massimo degli oneri ammessi, annualmente, alla detrazione.

Ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo di € 80.000,00, con due figli fiscalmente a carico, potrà calcolare le detrazioni Irpef spettanti su un importo massimo di € 11.900,00.  

Si tratta di un meccanismo nuovo che interviene a monte, e quindi sull’importo totale delle spese eleggibili e che produce effetto solo quando l’ammontare delle spese detraibili è superiore ai massimali calcolate come sopra.

Le limitazioni di cui all’art. 16ter non si applicano ai redditi fino a € 75.000,00 per i quali rimane tutto invariato.

Sono escluse dal computo dell’ammontare massimo detraibile, come sopra esposto, determinate tipologie di oneri quali:

  • spese sanitarie (sempre, anche per rate anni precedenti);
  • somme investite nelle start up e piccole medie imprese innovative;
  • spese, relative a contratti conclusi entro il 31/12/24, per premi di assicurazione morte, invalidità permanente e non autosufficienze e quelle aventi per oggetto i rischi di calamità naturali;
  • mutui acquisto e costruzione prima casa stipulati entro il 31/12/2024;
  • mutui e prestiti agrari stipulati entro il 31/12/2024;
  • spese sostenute entro il 31/12/2024 per detrazioni fruibili in più anni (detrazioni edilizie)

Per le spese pluriennali, sostenute dal 01/01/2025, nell’ammontare ammesso alla detrazione eventualmente da parametrare, rileva l’importo della rata annua.

Permane la parametrazione già in essere, introdotta dall’ art 15 co.3 -Bis del Tuir, per cui dal 01/01/2020 le detrazioni previste dall’art 15 del Tuir (ad esclusione di alcuni oneri) si rimodulano per i redditi superiori ad € 120.000,00 fino ad azzerarsi al superamento della soglia di reddito € 240.000,00.

Le limitazioni di cui al nuovo articolo 16-ter e quella di cui all’art 15 co.3- Bis del Tuir non sono identiche in quanto sono diversi alcuni oneri di riferimento.

Sono attesi quindi ulteriori chiarimenti in merito alla coesistenza delle due disposizioni.

Catiuscia Sabatino  

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Uncategorised Posted on Fri, January 10, 2025 09:02:35

POST 17/2025

L’Articolo 1 commi 726-729 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025) prevede quanto segue:

comma 726

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025.

Comma 727

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni d’imposta 2025,2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15 aprile 2025.

Comma 728

Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabili la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni 2025,2026 e 2027, l’addizionale regionale, si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

Comma 729

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2025, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2025, ai fini della pubblicazione nel sito internet individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Legge di Bilancio 2025: Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Uncategorised Posted on Fri, January 10, 2025 08:56:45

POST 16/2025

L’Articolo 1 commi 750-752 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025) prevede quanto segue:

comma 750

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni per l’anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Comma 751

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni d’imposta 2025,2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15 aprile 2025.

Comma 752

Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n.23/2011, per gli anni d’imposta 2025,2026 e 2027, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote già vigenti in ciascun ente l’anno precedente a quello di riferimento.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Legge di Bilancio 2025: riaperta l’estromissione agevolata per gli immobili dell’imprenditore individuale.

Uncategorised Posted on Wed, January 08, 2025 14:27:20

POST 15/2025

Con l’approvazione della legge di bilancio 2025, è stata confermata la riapertura delle norme agevolative che consentono all’imprenditore individuale, che alla data del 31 ottobre 2024 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione, di optare per l’esclusione degli stessi dal regime d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata).

La norma in commento si rivolge esclusivamente all’imprenditore individuale.

L’agevolazione riguarda gli immobili strumentali per natura (e quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E e A10) ovvero per destinazione (cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non appartengono alle sopraindicate categorie catastali).

I beni immobili possono essere estromessi se posseduti alla data del 31 ottobre 2024 e l’estromissione avrà efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1° gennaio 2025.

L’agevolazione si sostanzia nel pagamento di una imposta sostituiva dell’IRPEF pari all’8% della differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. In luogo del valore normale di mercato, è possibile per l’imprenditore assumere il valore catastale dell’immobile (solitamente molto inferiore all’ordinario valore di mercato) limitando così la base imponibile dell’imposta.

L’imposta sull’eventuale plusvalenza deve essere versata per un ammontare pari al 60% entro il prossimo 30 novembre 2025 ed il restante 40% entro il prossimo 30 giungo 2026.

L’opzione si perfeziona attraverso il comportamento concludente del contribuente che entro il prossimo 31 maggio 2025 dovrà porre in essere le relative registrazioni contabili rispetto alla scelta di escludere l’immobile dall’attività di impresa.

Lo stesso dovrà altresì, al fine di perfezionare l’opzione, dare comunicazione dell’avvenuta estromissione dell’immobile nella dichiarazione dei redditi (presumibilmente nel modello Redditi 2026 per il periodo di imposta 2025).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di Bilancio 2025: interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico.

Uncategorised Posted on Wed, January 08, 2025 14:25:01

POST 14/2025

Nuove agevolazioni sono in arrivo per incentivare lo sviluppo del settore turistico. Infatti, la Legge di bilancio (commi 502 e 504-508) prevede incentivi per favorire la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione del settore, le filiere turistiche, investimenti nel rispetto dei principi ESG (Environment, Social, Governance, ossia i tre pilastri della sostenibilità) e il turismo sostenibile.   

I dettagli operativi relativi all’assegnazione di tali incentivi saranno definiti mediante un decreto interministeriale, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (e quindi entro l’inizio di marzo 2025) e stabilirà:

  • le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all’agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell’UE, nonché i criteri di valutazione dell’istanza di ammissione all’agevolazione;
  • le modalità di accesso alle agevolazioni;
  • le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi previsti e dell’apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché rispetto alla programmazione e realizzazione di eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all’investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

È previsto che la gestione dell’intervento possa essere affidati ad Invitalia, con la possibilità di coinvolgere Enit S.p.a.

A disposizione della muova misura 110 milioni di euro.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Rivista la soglia dei redditi da lavoro dipendente e assimilati che preclude l’accesso al regime forfettario.

Uncategorised Posted on Tue, January 07, 2025 23:55:52

POST 13/2025

L’Articolo 1 comma 12 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025) prevede quanto segue:

La norma interviene in materia di accesso al regime forfettario modificando la lettera d-ter) del comma 57 della legge 190/2014, in base alla quale l’accesso al regime forfettario non è consentito ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro, la soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Con la modifica introdotta il limite di reddito di riferimento che preclude l’ingresso è aumentato a 35.000 euro, ma in via temporanea.

L’innalzamento opera, infatti, solo per l’anno 2025 in riferimento ai redditi percepiti nel 2024.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Legge di Bilancio 2025: Nuove regole per pagamenti elettronici e locazioni turistiche, stretta contro l’evasione fiscale.

Uncategorised Posted on Tue, January 07, 2025 23:54:30

POST 12/2025

La Legge di bilancio 2025 introduce nuove misure per favorire l’integrazione tra pagamenti elettronici e certificazione fiscale, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale.

La Legge di bilancio sostituisce interamente il comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, che disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, al fine attuare una piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà obbligatorio collegare gli strumenti di pagamento elettronici ai registratori telematici, così da garantire la trasmissione puntuale e sicura dei dati sui corrispettivi e sui pagamenti all’Agenzia delle Entrate. Questo nuovo vincolo tecnico consentirà di verificare in tempo reale eventuali incongruenze tra incassi e scontrini emessi.

Di conseguenza, vengono modificati gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 471/1997 in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto: per la violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici si applica la sanzione amministrativa già prevista per omessa o tardiva trasmissione o per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 11). Inoltre, la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale si applica anche in caso di mancato collegamento tra strumenti di pagamento elettronici e registratori telematici (art. 11).

Allo stesso modo, sono applicabili anche le relative sanzioni accessorie (art. 12) che prevedono, tra l’altro, la sospensione dell’attività fino ad un mese (fino a sei mesi in caso di corrispettivi contestati superiori ad € 50.000).

Un’altra novità riguarda il settore turistico, con un focus su locazioni brevi e attività ricettive. Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) sarà obbligatorio per tutte le strutture e le locazioni turistiche, con l’obbligo di indicarlo nelle dichiarazioni fiscali e nelle comunicazioni trasmesse dai portali di intermediazione immobiliare. È previsto, inoltre, che i controlli dei corpi di polizia locale saranno condivisi con l’Agenzia delle Entrate, rafforzando così l’attività di monitoraggio contro le irregolarità nel settore.

Infine, è stato esteso l’accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per rafforzare la vigilanza sui prodotti soggetti ad accise.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



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