Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Correzione errori contabili: rilevante fiscalmente solo per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Uncategorised Posted on Fri, January 06, 2023 20:10:31

POST 4/2023

L’art. 8 D.L. 73/2022 (conv. L. n. 122/2022) ha modificato l’art. 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevedendo per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, che i componenti di reddito imputati a bilancio per effetto della correzione di errori contabili assumano immediata rilevanza fiscale ai fini Ires ed Irap (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa), e quindi possano essere dedotti/tassati nell’esercizio in cui viene corretto l’errore. Di conseguenza non è più necessario presentare una dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta in cui è stato commesso l’errore.

La legge di Bilancio 2023 ha previsto una modifica al Decreto Semplificazioni inserendo una limitazione al presupposto soggettivo per il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili. In particolare, l’opportunità di correggere gli errori contabili con rilevanza fiscale viene consentita solo ai soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. La rettifica avrà effetto a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata del decreto Semplificazioni, 22 giugno 2022.

Sul tema si veda anche il Post 123/2022 del 30 agosto 2022

Conversione del Decreto Semplificazioni: estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese ed alla correzione di errori contabili. – EPICANEWS

Giulia Granello  – Studio EPICA – Treviso



Dal Milleproroghe la conferma della ricetta elettronica per tutto il 2023.

Uncategorised Posted on Mon, January 02, 2023 18:56:37

POST 3/2023

Il DL n. 198 del 29 dicembre 2022 (il cosiddetto decreto “Milleproroghe 2023”), ha prorogato sino al 31 dicembre 2023 la possibilità per i medici di ricorrere all’emissione della ricetta elettronica e di inviarla mediante e-mail o sms in sostituzione di quella cartacea.

All’art. 4, comma 6, del DL n. 198/2022, è infatti stabilito che le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022, in attuazione dell’articolo 1 del decreto‐legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.

La ricetta elettronica, o meglio la dematerializzazione della ricetta cartacea, è stata introdotta nel nostro Ordinamento ancora dal Decreto del MEF del 2 novembre 2011. Fu tuttavia durante la pandemia che la procedura di emissione della ricetta elettronica si perfezionò. 

Un’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 19 marzo 2020, ha infatti previsto che:

  1. al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico, il paziente potesse richiedere il rilascio del numero della ricetta elettronica (un codice numerico composto da 15 cifre, leggibile anche attraverso un codice a barre) non più con la ricetta cartacea, ma attraverso uno strumento digitale: una e-mail, un sms o addirittura telefonicamente;
  2. alla farmacia fosse sufficiente conoscere il numero della ricetta elettronica e il codice fiscale del paziente per procedere alla dispensazione del farmaco, senza più bisogno di alcuna ricetta cartacea.

Sebbene tale procedura non sia esente da lacune e verrà sicuramente perfezionata, si è comunque dimostrata particolarmente efficace nel velocizzare le prescrizioni mediche, decongestionando gli ambulatori e facilitando la comunicazione tra paziente, medico e farmacia. Inoltre, la proroga è stata quantomai opportuna per confermare l’indirizzo anche del nuovo Governo verso una maggior digitalizzazione del nostro Servizio sanitario nazionale e del Paese tutto. 

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Legge di Bilancio 2023. Regolarizzazione irregolarità formali.

Uncategorised Posted on Sun, January 01, 2023 16:22:25

POST 2/2023

L’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) stabilisce quanto segue.

Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P. e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento è eseguito in due rate di pari importo da versare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione avviene con il pagamento di tali somme e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Non è ammessa la regolarizzazione:

–  degli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227);

– per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;

– per le violazioni che sono già state contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge (1 gennaio 2023).

Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un processo verbale di constatazione i termini di decadenza della notifica dell’atto di constatazione o dell’atto di irrogazione sono prorogati di due anni.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno disciplinate le modalità di attuazione di tali norme.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso 



Legge di bilancio 2023 e la remunerazione della Farmacia.

Uncategorised Posted on Sun, January 01, 2023 16:07:37

POST 1/2023

La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, meglio nota come “Legge di bilancio”, all’art. 1, commi 532-534, prevede a partire dal primo marzo 2023 una remunerazione aggiuntiva, nel limite di 150 milioni di euro annui, a favore delle Farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

Il comma 532 in particolare precisa che il riconoscimento di tale remunerazione aggiuntiva avviene “anche” sulla base degli esiti della sperimentazione effettuata nel 2021 e nel 2022 ai sensi DL 41/2021, art. 20, commi 4, 5 e 6, che aveva stabilito a favore delle farmacie una maggior remunerazione per i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di un tetto di spesa di 50 milioni di euro per il 2021 e di 150 milioni per il 2022.

Il comma 532 quindi, nel confermare anche per il 2023 un’analoga remunerazione aggiuntiva, precisa che la stessa è finalizzata a “salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane”. Assunto, questo, che rimanda ad almeno due considerazioni.

Da un lato, l’ulteriore conferma che il servizio di prossimità offerto dalle farmacie, attraverso il sistema delle “piante organiche” o “zone”, è importante, (anzi!) essenziale. 

Del resto, il modello sanitario organizzato sulla centralità delle strutture ospedaliere, volto a considerare -più o meno dichiaratamente- le farmacie come dei semplici “negozi-commerciali-privilegiati” è stato superato dall’avvento della pandemia da covid-19. 

Dall’altro, la consapevolezza che la Farmacia necessita di un urgente supporto economico per continuare a svolgere il proprio ruolo. 

La disposizione normativa di quest’anno, al pari di quella per il 2020 e 2021, muove infatti nelle more di una più organica e completa revisione dell’attuale sistema di remunerazione delle farmacie. Revisione inseguita senza successo da ormai troppi anni. 

Il cosiddetto “sistema del margine”, che prevede il riconoscimento ex lege all’Industria, alla Distribuzione intermedia e alla Farmacia di una percentuale (“margine”) del prezzo di vendita al pubblico del medicinale, si è infatti dimostrato anacronistico e del tutto inadeguato in un contesto di prezzi medi decrescenti per effetto della progressiva genericazione del mercato del farmaco. 

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia



Legge di Bilancio 2023. Definizione agevolata degli accertamenti con adesione, degli avvisi di accertamento rettifica e liquidazione e degli atti di recupero.

Uncategorised Posted on Fri, December 30, 2022 13:00:22

POST 201/2022

L’articolo 1, commi da 179 a 184, della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022) di seguito “Legge”, stabilisce quanto segue.

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione, relativi a processi verbali di constatazione redatti e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti notificati entro il 31 marzo 2023.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto sopra.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Contratti di comodato, registrazione online sul sito delle Entrate tramite RAP

Uncategorised Posted on Fri, December 30, 2022 12:49:37

POST 200/2022

Il provvedimento 465502/2022 del 19/12/2022 del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha approvato il modello «Registrazione di atto privato» (Rap) con le relative istruzioni, che consente di registrare direttamente online, senza installare alcun software, i contratti di comodato d’uso.

Da martedì 20 dicembre per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “RAP” i dati necessari, quindi: tipologia di contratto, dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto. Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

Per la registrazione con RAP web è necessario allegare in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:

– copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti. Il testo dell’atto da registrare deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto). In caso contrario la richiesta di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta);

– copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

Si precisa, inoltre, che i soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello Rap presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

Daniele Agosti

Studio EPICA – Treviso



Incremento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata.

Uncategorised Posted on Wed, December 28, 2022 10:18:25

POST 199/2022

Con emendamento approvato in Commissione Bilancio, viene previsto di inserire il comma 1-bis al comma 1 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973 ampliando l’ambito operativo della contabilità semplificata per imprese minori, di fatto estendendone l’ambito soggettivo. 

Dal 1° gennaio 2023le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate

  • da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi (individuate dall’art. unico del Dm 17/01/92)
  • da 700.000 a 800.000 euro per le imprese esercenti altre attività

Il regime semplificato è applicabile alle imprese individuali, snc, sas e ai soggetti equiparati ai sensi dell’art 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un’attività commerciale in via non prevalente.

  • I nuovi limiti vanno computati tenendo conto dei ricavi percepiti nell’intero anno in base al criterio di cassa, salva la facoltà di optare per il regime ordinario oppure per il criterio della registrazione ai fini Iva previsto dal comma 5 dello stesso art. 18
  • E’ bene sottolineare che la novità che verrà introdotta con la legge di bilancio 2023, non rileva per gli esercenti arti e professioni che adottano il regime di contabilità semplificata come regime naturale a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti.
  • Si specifica che i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione dei ricavi, vengono considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi come chiarito dalla Risoluzione 293/E/2007.
  • Si ritiene, infine che la modifica esplichi effetti anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell’IVA, di cui all’art.7 del DPR n. 542/99 come precisato dalla ris. A.E n. 15/2012, resta fermo che il parametro cui fare riferimento ai fini IVA è il volume d’affari realizzato nell’anno precedente.

Tiziana Bandiera e Valentina Sette

Epica Servizi Contabili



Super bonus 110 per cento nel 2023 per interventi condominiali con Cilas presentata entro il 31 dicembre 2022 e detrazione per abbattimento barriere architettoniche fino al 2025 – prime notizie dal disegno di legge di bilancio della finanziaria 2023.

Uncategorised Posted on Wed, December 28, 2022 10:14:55

POST 198/2022

Il Disegno di Legge di bilancio per il 2023 contiene delle importanti novità in tema di bonus edilizi.

Proroga della detrazione fiscale super bonus nella misura del 110 per cento per gli interventi condominiali:

il Decreto Aiuti quater ha previsto la riduzione al 90 per cento della percentuale di spesa detraibile a partire dal 1° gennaio 2023, con una deroga per gli interventi condominiali di imminente realizzazione per i quali alla data del 25 novembre 2022 risultava essere presentata la cilas.

Viene ora prevista un’ulteriore finestra temporale di deroga che permetterà l’accesso alla detrazione nella misura del 110 per cento anche per gli interventi con cilas presentata entro la fine dell’anno 2022.

Viene infatti prevista la possibilità di accedere al super bonus nella misura del 110 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023 in relazione ai lavori realizzati in immobili condominiali, a condizione che la Cilas sia presentata entro il 31 dicembre 2022 e che la delibera assembleare che approva i lavori abbia data antecedente al 19 novembre 2022. La medesima deroga viene prevista per gli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per il rilascio del titolo abilitativo.

Proroga della detrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche:

la detrazione fiscale per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche prevista nella misura del 75 per cento delle spese sostenute, inizialmente prevista per le sole spese sostenute nell’anno 2022, viene prorogata alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Per ogni ulteriore dettaglio attendiamo il testo definitivo della Legge di Bilancio, che sarà definitivamente approvato nei prossimi giorni.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



« PreviousNext »