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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Fideiussione per immobile da costruire.

Uncategorised Posted on Tue, September 06, 2022 10:40:36

POST 126/2022

Con il decreto n. 125 del 6 giugno 2022 n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022, il Ministero della Giustizia ha definito il modello standard di fideiussione che il costruttore di immobili è tenuto a rilasciare al promissario acquirente, secondo quando previsto dalla disciplina per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (DLgs. 122/2005, modificata dal DLgs. 14/2019).

Tale fideiussione deve essere rilasciata a garanzia di tutte le somme o comunque dei corrispettivi incassati dal costruttore stesso sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente.

Il nuovo schema di contratto di fideiussione modello troverà applicazione per le fideiussioni stipulate a partire dal 23 settembre 2022.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Dl Semplificazioni: nuovo termine per la registrazione di atti a termine fisso.

Uncategorised Posted on Thu, September 01, 2022 13:53:46

POST 125/2022

L’articolo 14 del DL 73/2022, convertito nella Legge 122/2022, modifica le disposizioni di cui all’articolo 13 e 19 del TUR (Testo Unico imposta di Registro) portando a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia.

In altre parole, il DL semplificazioni è intervenuto estendendo a 30 giorni il termine per la registrazione degli atti di cui all’articolo 13 del TUR in luogo del residuale termine di 20 giorni.

Con la modifica all’articolo 19 del TUR viene inoltre previsto che il medesimo termine dei 30 giorni, in luogo dei precedenti 20 giorni, si applica anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione (ad esempio avveramento della condizione sospensiva, determinazione definitiva del prezzo, ecc…).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Penale tributario. Omesso versamento di ritenute: non basta il 770 per la commissione del reato.

Uncategorised Posted on Wed, August 31, 2022 14:14:30

POST 124/2022

E’ incostituzionale (per eccesso di delega) la modifica del reato di omesso versamento di ritenute nella parte in cui prevede la sussistenza della violazione penale (anche) sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione del sostituto e non solo delle certificazioni rilasciate ai percettori. A sancirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 175 depositata lo scorso 14/7/2022. 

La Consulta ha rilevato che il legislatore, modificando nel 2015 l’art. 10-bis. D.L.vo 10/3/2000, n. 74, ha di fatto introdotto una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione), affiancandola a quella già esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti), senza essere autorizzato dalla legge delega di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Di qui la dichiarazione di incostituzionalità della modifica nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione”.

La sentenza comporta anzitutto che il delitto in questione si realizzerà solo mediante l’acquisizione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, come già avveniva in passato. Analoga rilevanza ci sarà per i procedimenti penali pendenti nelle ipotesi in cui l’omesso versamento delle ritenute sia stato contestato sulla base della sola dichiarazione annuale (come si è verificato in questi anni) e non delle certificazioni rilasciate ai percettori.

Avv. Claudio Tiberti



Conversione del Decreto Semplificazioni: estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese ed alla correzione di errori contabili.

Uncategorised Posted on Tue, August 30, 2022 13:37:25

POST 123/2022

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022 la Legge 122 del 4.8.2022 di conversione del “Decreto Semplificazioni” (D.L. 73 del 2022).

Il Decreto contiene alcune novità in tema di redditi d’impresa ed in particolare l’art. 8, comma 1, lettera a) prevede l’estensione del principio di derivazione rafforzata anche alle micro-imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria per opzione. Il provvedimento mira a risolvere le problematiche sorte in capo a questi soggetti che attualmente, in alcuni casi, sono costretti a dover gestire per alcune poste contabili un doppio binario civilistico e fiscale ai fini della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che per micro-imprese si intendono quelle che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:

  • totale attivo dello stato patrimoniale 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e prestazioni 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media nell’esercizio, 5 unità.

Lo stesso articolo 8 del Decreto, inoltre, al successivo comma 1, lettera b), prevede un’importante modifica all’art. 83 del TUIR, che permette di attribuire rilevanza fiscale alla correzione degli errori nell’esercizio in cui viene effettuata in conformità ai principi contabili, evitando alle imprese la presentazione di una apposita dichiarazione integrativa (IRES-IRAP) relativa all’anno a cui si riferisce l’errore, fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Dl Semplificazioni: estesa la possibilità di vendita da parte del debitore dell’immobile pignorato privo di rendita catastale.

Uncategorised Posted on Tue, August 30, 2022 13:33:40

POST 123/2022

La Legge di conversione del DL 73/2022, Decreto Semplificazioni, introduce il comma 2quinquies all’articolo 52 del DPR 602/1973 in tema di riscossione.

La nuova previsione normativa consente al debitore di procedere direttamente alla vendita dell’immobile, censibile al catasto edilizio urbano, ipotecato/pignorato anche nel caso in cui lo stesso risulti senza attribuzione di rendita catastale come ad esempio fabbricati in costruzione, edifici collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane.

Il debitore quindi, con il consenso dell’agente della riscossione, può procedere egli stesso alla vendita dell’immobile a patto che la stessa sia effettuata al valore determinato da perizia dell’Agenzia delle Entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione.

I costi della predetta perizia dono addebitati al debitore che deve corrisponderli all’agente della riscossione unitamente al versamento del corrispettivo di cessione ovvero, in mancanza di cessione, entro e non oltre 90 giorni dalla consegna della stessa.

In mancanza di pagamento l’agente della riscossione procede al recupero coattivo delle somme dovute unitamente alle spese esecutive.

La nuova disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della norma (20 agosto 2022).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Semplificazioni: nuova gestione dei rimborsi fiscali agli eredi.

Uncategorised Posted on Tue, August 30, 2022 13:32:29

POST 122/2022

L’articolo 5 del DL Semplificazioni, confermato con la Legge 4 agosto 2022 n. 122 di conversione, introduce il comma 6 bis all’articolo 28 del TUS (Testo Unico delle Successioni) il quale prevede che, salvo diversa indicazione da parte degli eredi, i crediti fiscali spettanti al de cuius vengono ripartiti tra gli stessi sulla base della dichiarazione di successione e per un importo corrispondente alla relativa quota ereditaria ivi indicata.

L’erede che intendesse non accettare il rimborso fiscale potrà riversare le somme ricevute dall’Agenzia delle Entrate.

Quanto alla comunicazione riservata agli eredi le modalità attuative e di trasmissione della stessa sono demandate ad un futuro provvedimento che verrà emanato da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Semplificazioni: nuova comunicazione di conclusione dell’attività istruttoria da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Tue, August 30, 2022 13:31:04

POST 121/2022       

Con la conversione del DL 73/2022, cd. Decreto semplificazioni, nella legge 122/2022 è stato approvato l’emendamento, contenuto nell’articolo 6bis del DL, che introduce all’articolo 6 dello Statuto del Contribuente il nuovo comma 5bis.

Lo stesso prevede, in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione, che il contribuente già a conoscenza dell’inizio dell’attività istruttoria (ad esempio per i questionari o inviti a comparire) debba ricevere una comunicazione da parte dell’Ufficio che informa lo stesso della conclusione della medesima qualora non siano emersi elementi per procedere.

La comunicazione:

– deve avvenire entro 60 giorni dal termine dell’attività istruttoria, con modalità semplificate (comunicazione tramite SMS, posta elettronica semplice o certificata, portale “IO”);

– non pregiudica l’esercizio successivo di ulteriori attività di controllo da parte degli uffici dell’AE.

Tale comunicazione non si applica, per espressa previsione normativa, alle liquidazioni di cui all’articolo 36 bis del DPR 600/1973 e all’articolo 54bis del DPR 633/1972.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dl Semplificazioni: la modifica del domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione finanziaria.

Uncategorised Posted on Tue, August 30, 2022 13:28:35

POST 120/2022

Il Dl Semplificazioni, come confermato dalla la successiva Legge di conversione pubblicata in GU lo scorso 19 agosto 2022, ha aggiunto un ulteriore comma, successivamente al quarto, all’articolo 59 del DPR 600/1973 in tema di variazione del domicilio fiscale in comune diverso da quello in cui si ha la residenza anagrafica (persona fisica) ovvero la sede legale (persona giuridica).

Secondo la nuova previsione quindi l’istanza per lo spostamento del domicilio fiscale in un comune diverso deve essere presentata alla Direzione regionale o alla Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.

Se dopo la modifica del domicilio si rendessero necessarie successive revoche o variazioni: 

– sono stabilite con provvedimento dell’ufficio e hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato;

– per la revoca è competente l’organo che ha emanato l’originario provvedimento;

– se alla revoca consegue una contestuale richiesta di variazione del domicilio fiscale, il nuovo provvedimento è emanato dalla Direzione regionale, per spostamenti del domicilio fiscale nell’ambito della stessa regione e dalla Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, per spostamenti in altra regione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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