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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Aiuti Bis.

Uncategorised Posted on Fri, August 05, 2022 15:46:08

POST 119/2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 5 agosto 2022 un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

A seguire il Comunicato Stampa del Governo, in attesa della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

“Il decreto-legge interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti.

Quanto ai rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas.

In secondo luogo, il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre.

Infine, si prorogano i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e si dispone la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022.

Quanto all’emergenza idrica, si stanziano risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità, si accelerano gli affidamenti del servizio idrico integrato (prevedendo appositi termini per gli enti di governo dell’ambito che non hanno ancora provveduto all’affidamento e l’attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) e si consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità.

Il decreto stanzia inoltre risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni, città metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. Sono inoltre stanziate risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Quanto alle politiche sociali, si dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima. Si prevede inoltre l’anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni, l’estensione del “bonus 200 euro” a lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi.

Quanto agli investimenti, sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I). Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico Nazionale Turismo.

Infine, è rafforzato il meccanismo di valutazione permanente dei docenti, obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al riconoscimento delle risorse da destinare alla retribuzione integrativa e sono introdotte norme per contrastare in modo più efficace le minacce cibernetiche che coinvolgono la sicurezza nazionale”.



Decreto Aiuti: articolo 21 – Credito d’imposta formazione 4.0.

Uncategorised Posted on Sun, July 31, 2022 09:53:16

POST 118/2022

L’articolo 21 interviene sulla misura del bonus formazione 4.0. L’aliquota viene elevata dal 50% al 70% per le piccole imprese fino ad un massimo di 300mila euro, e dal 40% al 50% per le medie imprese fino ad un massimo di 250mila euro. Per le grandi imprese invece l’aliquota rimane al 30% nel limite massimo annuale di 250mila euro. 

Questa variazione delle aliquote può avvenire solo se le attività formative sono erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi alle competenze acquisite siano certificati secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale. 

Per i progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022, e che non soddisfino le condizioni necessarie, le aliquote si riducono a 45% per le piccole imprese e a 35% per le medie imprese. 

Giulia Granello 

Studio EPICA – Treviso 



Decreto Aiuti: articolo 1 – Bonus sociale energia elettrica e gas.

Uncategorised Posted on Wed, July 27, 2022 10:57:31

POST 117/2022

L’articolo 1 del decreto Aiuti ha confermato il rafforzamento del bonus sociale elettricità e gas anche per il terzo trimestre 2022 (1° luglio 2022 – 30 settembre 2022). La rideterminazione delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica riconosciute ai clienti domestici in situazione di svantaggio economico o in gravi condizioni di salute dovrà cercare di mantenere inalterata la spesa per i clienti agevolati rispetto al trimestre precedente.

Per il primo trimestre, per poter usufruire dei bonus sociali elettricità e gas, bisogna far riferimento alla soglia Isee di € 8.265, più bassa dell’attuale fissata a € 12.000.

L’Arera dovrà predisporre una specifica comunicazione da allegare alle fatture per i clienti domestici, contenente le modalità per poter fruire dei bonus e i recapiti cui rivolgersi. 

Giulia Granello 

Studio EPICA – Treviso 



Regime transitorio dei dividendi ante 2018 a rischio per le delibere pagate dopo il 2022.

Uncategorised Posted on Wed, July 27, 2022 07:39:34

POST 116/2022         

Con una presa di posizione inaspettata e a dir poco restrittiva rispetto al dettato della norma cui si riferisce, la Direzione centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta non pubblica ad un interpello, ha precisato che per tutti i dividendi pagati ai soci persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2023, ancorché deliberati entro il 31 dicembre 2022 debba essere applicata la ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 26%.

Tale interpretazione lascia non poche perplessità rispetto a quello che è il dettato della norma relativa al cd. regime transitorio dei dividendi introdotta dall’articolo 1 comma 1006 della legge 205/2017.

La norma transitoria prevede infatti che per gli utili maturati fino al 31 dicembre 2017 e deliberati entro il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le regole vigenti in base all’anno di formazione dell’utile stesso.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque, con una singolare argomentazione, la lettura della norma dovrebbe portare a considerare la volontà della stessa di salvaguardare, per un periodo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) il regime fiscale degli utili formatisi in periodi di imposta ante modifica normativa considerando però applicabile il cd. principio di cassaa poco rilevando il [ndr. chiaro] rimando normativo alle delibere di distribuzione.

Ne deriva dunque che una simile interpretazione, se confermata, porterà le imprese ad effettuare considerazioni diverse sotto il profilo finanziario delle delibere attuate al fine di garantire ai propri soci la corretta imposizione ed evitare indubbie discriminazioni.

Si attendono pertanto ulteriori ed urgenti chiarimenti sul tema da parte dell’Amministrazione Finanziaria.       

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Uncategorised Posted on Mon, July 25, 2022 20:30:45

POST 115/2022

Il D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito nella Legge n. 91 del 15/07/2022, all’articolo 4 riconosce alle imprese gasivore un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021 dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici ( GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L’articolo 4 comma 2 considera imprese a forte consumo di gas naturale quelle che operano in uno dei settori classificati per codice ATECO, di cui all’allegato 1 del Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21/12/2021.

Accedono al beneficio, le imprese che hanno consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3 comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito d’imposta:

È utilizzabile esclusivamente in compensazione;

Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP;

È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Incremento dei crediti d’imposta in favore delle Imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Uncategorised Posted on Sat, July 23, 2022 00:26:48

POST 114/2022

Il D.L. n.50 del 17/05/2022 convertito nella Legge n. 91 del 15/07/2022, ha previsto all’articolo 2 un incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese gasivore e non, e di quelle non energivore.

l’articolo 2, comma 1 ha previsto:

Per le imprese Non Gasivore un aumento dal 20% al 25% del credito d’imposta previsto dall’art. 4 del D.L. n. 21/2022. Questo credito è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre dell’anno 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

l’articolo 2, comma 2 ha previsto:

Per le imprese Gasivore un aumento dal 20% al 25% del credito d’imposta previsto dall’art. 5 del D.L. n. 21/2022. Questo credito è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019;

l’articolo 2, comma 3 ha previsto:

Per le imprese Non Energivore un aumento dal 12% al 15% del credito d’imposta previsto dall’art. 3 c.1 del D.L. n. 21/2022. Queste imprese devono essere dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW. Tale credito è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, nel caso l’incremento del costo per KWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, sia superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

L’articolo 2, comma 3-bis ha chiarito:

che ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione per il secondo trimestre dell’anno 2022.

L’articolo 2, comma 3 -ter ha previsto:

che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa Europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Garanzia SACE a condizioni di mercato: confermata nella legge di conversione del “Decreto Aiuti”.

Uncategorised Posted on Fri, July 22, 2022 23:50:35

POST 113/2022

Confermato anche in sede di conversione l’articolo 17 del D.L. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti” che interviene sulla disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato.

Si ricorda che possono beneficiare di tale garanzia le imprese aventi sede legale in Italia (o stabili organizzazioni italiane di imprese estere) purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le “esposizioni deteriorate”, non presentino un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20% e non rientrino nella categoria di “Imprese in difficoltà”, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01).

La garanzia, della durata massima di 20 anni, potrà essere richiesta in relazione a finanziamenti di qualsiasi tipo, anche subordinati, e possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari.

La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, ma può raggiungere il 100%, per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

Per la piena operatività della norma bisognerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea e l’emanazione di decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli aspetti operativi.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



“Decreto Aiuti” post conversione: Garanzie SACE in Temporary Framework.

Uncategorised Posted on Fri, July 22, 2022 23:48:25

POST 112/2022

Con la Legge 15 luglio 2022 n. 91 di conversione del “Decreto Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) viene confermato l’art. 15, che prevede la possibilità di usufruire della garanzia SACE per le imprese con sede in Italia per sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

In base a tale norma SACE può concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi.

Le garanzie possono essere concesse per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea.

Si ricorda che il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

L’importo del finanziamento non deve essere superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi ed il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.

La garanzia copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  • 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



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