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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Conversione del “Decreto Aiuti”: confermato il potenziamento del Fondo di Garanzia delle PMI.

Uncategorised Posted on Fri, July 22, 2022 23:44:30

POST 111/2022

Con la Legge 15 luglio 2022 n. 91 di conversione del “Decreto Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) viene confermato l’art. 16 che prevede il potenziamento del Fondo di Garanzia delle PMI, in considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa. 

La norma prevede che per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, può essere concessa la garanzia del Fondo PMI in misura massima del 90%.

La garanzia è concessa entro il limite di 5 milioni di euro per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

La garanzia è gratuita per le imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

Infine si evidenzia che per la piena efficacia della norma è necessario attendere l’approvazione della Commissione Europea.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Decreto Aiuti: rateizzazione semplificate per le cartelle fino a 120 mila euro.

Uncategorised Posted on Thu, July 21, 2022 12:19:57

POST 110/2022      

Con la conversione in Legge del DL 50/2022 (cd. Decreto aiuti) approvata lo scorso 14 luglio è stata definitivamente approvata anche la nuova formulazione dell’articolo 19 del DPR 602/1973 che regola le modalità per la richiesta di rateazione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Viene infatti disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, è elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. 

Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione e non più al debito complessivo presso ADER.

Cambiano anche i termini per quanto riguarda la decadenza che ora, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, in luogo delle precedenti 5 rate.

Tuttavia, diversamente da quanto prima previsto, in caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. 

Con l’introduzione del nuovo comma 3-ter però viene previsto che la decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, con comunicato stampa dello scorso 18 luglio 2022, ha inoltre annunciato che “ sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via e-mail un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Aiuti: Voucher fino a 10.000 euro per fiere.

Uncategorised Posted on Tue, July 19, 2022 13:03:47

POST 109/2022

Con la conversione del decreto Aiuti viene introdotto un voucher di importo massimo di 10.000 euro a favore di imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, parteciperanno a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 

Il voucher verrà concesso dietro presentazione di apposita istanza telematica e sarà rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande sino ad esaurimento dei 34 milioni euro di fondi messi a disposizione.

Il buono sarà valido fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare l’istanza telematica per il rimborso del 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

Il voucher viene erogato in regime “de minimis” ed i beneficiari devono dichiarare nell’istanza di richiesta di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità

Si attende ora il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico per la definizione delle disposizioni attuative.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Sanatoria crediti Ricerca & Sviluppo: l’Agenzia delle Entrate comunica i codici tributo per il riversamento.

Uncategorised Posted on Mon, July 11, 2022 13:57:35

POST 108/2022 

Con Risoluzione nr. 34 del 5 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per poter effettuare la procedura di riversamento spontaneo di cui all’articolo 5 commi 7-12 DL 146/2021.

La procedura in questione è quella relativa alla cd. Sanatoria per i crediti di ricerca & sviluppo già trattata nei precedenti post nr. 82/2022 e 86/2022.

Come noto in data 1° giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate, attraverso un proprio provvedimento, ha disciplinato, tra le altre, anche le modalità per effettuare il riversamento dei crediti erroneamente utilizzati in compensazione prevedendo che lo stesso dovrà essere effettuato entro il prossimo il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, ovvero in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024.

Per il riversamento non è ammessa la compensazione

Per effettuare il riversamento l’Agenzia delle Entrate ha quindi istituto i seguenti codici tributo:

– “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;

– “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;

– “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;

– “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Cassazione: l’abitazione permanente determina la residenza all’estero dell’iscritto all’AIRE.

Uncategorised Posted on Mon, July 11, 2022 13:55:55

POST 107/2022

Con l’ordinanza nr. 18009 del 6 giugno 2022 la Cassazione si è pronunciata in tema di residenza fiscale delle persone fisiche chiarendo che non può considerarsi residente in Italia il cittadino italiano iscritto all’AIRE avente in Svizzera la propria abitazione permanente.

Nella vicenda in esame l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato la residenza in Italia di un cittadino iscritto all’AIRE e residente in Svizzera con la famiglia per il solo fatto che questi si recava giornalmente in Italia per svolgere il proprio lavoro di amministratore delegato di una società italiana.

Gli ermellini hanno dunque censurato le contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria confermando le sentenze di merito (CTP e CTR) dove era stato correttamente applicato l’articolo 2 co. 2 del TUIR affermando che il contribuente aveva adeguatamente fornito la prova contraria alla presunzione dell’Agenzia evidenziando come:

– da un lato la residenza da molti anni della famiglia in Svizzera aveva determinato quel paese come il centro degli interessi vitali del soggetto accertato;

– dall’altro che la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera alle “tie break rules” prevede espressamente che nei casi di dual residence la controversia debba risolversi considerando paese di residenza il luogo in cui il soggetto ha la propria abitazione permanente che, nel caso di specie, era appunto la Svizzera.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Semplificazioni: arriva la certificazione per il credito ricerca e sviluppo.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 22:19:52

POST 106/2022    

L’articolo 23 commi da 2 a 5 del Dl 73/2022 (cd. Decreto Semplificazioni) introduce una importante novità per le imprese che hanno utilizzato, o intendono utilizzare, il credito imposta per ricerca e sviluppo di cui alla Legge di bilancio 2020.

Al fine di favorire maggiore condizione di certezza operativa nell’applicazione della norma viene infatti introdotta una certificazione preventiva ovvero viene data la possibilità alle imprese di richiedere una certificazione che attesti come rientranti nella norma agevolativa della ricerca e sviluppo gli investimenti effettuati o da effettuare.

Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

La certificazione in commento:

– può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

– deve essere rilasciata da soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;

– esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il MEF) di futura emanazione saranno:

– individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione;

– istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;

– stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità per richiedere la certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Semplificazioni: proroga estensione “reverse charge”.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:12:20

POST 105/2022

Con l’approvazione del DL n. 73/2022 art. 22 si interviene sull’art. 17, comma 8 del DPR n. 633/1972 prorogando l’operatività dell’applicazione del meccanismo facoltativo dell’inversione contabile fino al 31/12/2026 (scadenza originaria 30/06/2022) relativamente alle seguenti operazioni:

  • Cessione di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lettera b DPR 633/72)
  • Cessione di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lettera c DPR 633/72)
  • Trasferimento di quote di emissione di gas ad effetto serra (art. 17, comma 6, lettera d-bis DPR 633/72)
  • Trasferimento di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lettera d-ter DPR 633/72)
  • Cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art. 7-bis, comma3, lettera a DPR 633/72 (art. 17, comma 6, lettera d-quater DPR 633/72)

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), proroga dei correttivi anche al 2022.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:09:22

POST 104/2022

Con il recente Decreto-legge 21/06/2022 n. 73, cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21/06/2022 il Legislatore ha previsto alcune disposizioni in materia di ISA.

Sono stati estesi anche al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di affidabilità fiscale previsti per il 2020 e 2021 dall’articolo 148 del D.L. 34/2020 (art. 24).

Quindi, anche per gli ISA 2023 relativi al 2022 l’Agenzia delle Entrate proseguirà con il percorso metodologico, finalizzato a considerare gli effetti straordinari della crisi causati dall’emergenza COVID-19.

Il recente Decreto con la modifica del comma 2 dell’art. 148 del D.L. 34/2020 prevede che anche per le annualità 2021 e 2022 la definizione delle strategie di controllo deve considerare i punteggi ISA di più annualità. In particolare:

Per il 2021, tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020;

Per il 2022, tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Inoltre, l’art. 24 comma 2 del Decreto -legge n.73/2022 ha stabilito in modo definitivo che:

I modelli ISA siano approvati entro il 31.03 del periodo di imposta successivo a quello di applicazione;

Le eventuali integrazioni dei modelli ISA, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, sono approvate entro il 30.04 del periodo di imposta successivo a quello di applicazione. 

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



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