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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Semplificazioni: nuovo calendario fiscale.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:07:56

POST 103/2022

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni DL n. 73/2022 sono state modificate alcune scadenze fiscali:

LI.PE SECONDO TRIMESTRE 2022

A seguito dell’art.  3, comma 1, viene differito il termine per la presentazione in Agenzia Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre dal 16 settembre al 30 settembre.

ELENCHI INTRASTAT

A seguito dell’art. 3, comma 2, viene prorogata la data entro la quale inviare gli elenchi INTRASTAT.

I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25; la novità interessa sia la presentazione degli elenchi su base mensile, sia quella su base trimestrale.

BOLLO SULLE E-FATTURE

A seguito dell’art. 3, comma 4 E 5, viene aumentata la soglia per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da euro 250,00 a euro 5.000,00

La novità sarà in vigore dal 01 gennaio 2023:

  • Se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non è superiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre)
  • Se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore complessivamente a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del terzo trimestre (30 novembre)

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



In arrivo le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata della crisi.

Uncategorised Posted on Thu, July 07, 2022 11:40:02

POST 102/2022

L’Agenzia delle Entrate sta provvedendo ad inviare alle imprese delle lettere di compliance al fine di segnalare gli omessi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto superiori all’importo di euro 5.000.

Tali lettere, come rappresentato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 01/07/2022, vengono trasmesse in ossequio alle disposizioni dell’art. 30 sexies DL 152/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021) al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

Il citato articolo, infatti, impone ai creditori pubblici qualificati di segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria e/o contributiva

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, è tenuta a segnalare l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.

Si segnala infine che, a partire dal 15 luglio 2022, gli obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, così come previsti dall’art. 30 sexies DL 152/2021, saranno regolamentati dall’art. 25 novies del D.Lgs. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, articolo che è stato introdotto dal D.Lgs. 83/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 01/07/2022.

Dr.ssa Nadia Soldera



Modifica della disciplina in materia di esterometro.

Uncategorised Posted on Thu, July 07, 2022 11:37:01

POST 101/2022

A partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro esce di scena e lascia il posto all’invio dei dati per singola operazione: da tale data i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non residenti (operazioni transfrontaliere) esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica (formato xml).

Sono escluse da tali obblighi comunicativi:

  • Le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
  • Le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972, qualora siano di importo unitario non superiore a 5.000 euro (prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, trasporti di persone all’estero, acquisti di carburante all’estero, ecc.)

Con specifico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, si ricorda che la trasmissione del documento integrativo deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione 

Per le operazioni attive è lasciato intendere che il file XML inviato a SDI è “un rigo di esterometro”, posto che la fattura sarà il file PDF inviato via mail al cliente, e deve essere trasmessa entro i termini di emissione delle fatture.

È inoltre prorogata all’1.7.2022 (in luogo dell’1.1.2022) l’applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D.lgs. n.471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura per omessa o errata trasmissione delle fatturerelative alle operazioni transfrontaliere.

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



Decreto Semplificazioni: articolo 10 – Determinazione della base imponibile IRAP.

Uncategorised Posted on Thu, July 07, 2022 11:35:16

POST 100/2022

L’articolo 10 del D.L. 73/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 giungo, interviene sull’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997 riguardante la determinazione della base imponibile IRAP, con l’obiettivo di sostituire le deduzioni parziali dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi. Viene semplificata, quindi, l’indicazione del costo dei dipendenti a tempo indeterminato

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata e, quindi, a partire dal 2021 per i soggetti che hanno il periodo di imposta che coincide con l’anno solare. 

Viene ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente titolare di contratto a tempo indeterminato.

Viene ammessa la deduzione, nei limiti del 70% del costo complessivo sostenuto, anche per i lavoratori stagionaliimpiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. 

Viene previsto quanto segue:

  • La deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie per infortuni sul lavoro è ammessa per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • Viene soppressa la deduzione di € 7.500 per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a € 13.500 per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni;
  • Viene soppressa la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

La deduzione prevista per i soggetti con componenti positivi non superiori a € 400.000, pari a € 1.850, spetta per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di 5. 

Viene abrogata la possibilità di dedurre il costo del personale per un importo annuale non superiore a € 15.000 per ogni nuovo dipendente assunto, per i soggetti che aumentano il numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con lo stesso contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente. 

Viene infine specificato che le deduzioni ammesse non possono comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. 

Giulia Granello 

Studio EPICA – Treviso 



Prorogata la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 16:30:28

POST 99/2022

Lo scorso 21 giugno è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni) che, con l’art. 35 comma 3, ha previsto la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 spostandola dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.

Il rinvio si rende necessario per permettere l’utilizzo della nuova dichiarazione IMU che, tra le altre novità, prevede anche il campo relativo “Esenzione quadro temporaneo aiuti di Stato”, che dovrà essere utilizzato dai soggetti che hanno usufruito di benefici Imu derivanti appunto dal Temporary Framework durante l’emergenza Covid.

Altro elemento di novità riguarda la possibilità di integrare o rettificare dati precedentemente dichiarati attraverso una dichiarazione “sostitutiva” e di presentare una dichiarazione “tardiva” introducendo quindi la possibilità di ravvedere l’omissione dichiarativa risolvendo così una lunga diatriba dottrinale.

I contribuenti potranno ancora utilizzare i vecchi modelli a condizione che i campi compilati siano presenti anche nella nuova dichiarazione; questo aspetto esclude a priori i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di Stato in quanto il relativo campo non era presente nel vecchio modello.

Il nuovo modello riguarderà anche l’Imposta Immobiliare sulle piattaforme petrolifere il cui utilizzo slitta al 2023 per l’anno di imposta 2022.

Non possono godere invece della proroga al 31 dicembre 2022 gli Enti non commerciali per i quali la scadenza per il periodo d’imposta 2021 resta ferma al 30 giugno 2022.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Monitoraggio fiscale: scende la soglia per la segnalazione dei movimenti esteri.

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 16:29:00

POST 98/2022

Il Decreto semplificazioni, art. 16 DL 73/2022, ha ridotto da 15.000,00  a 5.000,00 euro la soglia oltre la quale gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni finanziarie effettuate dal contribuente da e verso l’estero.  

Questa modifica interviene sull’art. 1 del DL 167/1990 andando a variare il comma 1, quindi ora è previsto che:

  • Gli intermediari bancari e finanziari, nonché gli altri operatori finanziari e non che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate , anche in valuta virtuale, di importi pari o superiori a 5.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata;
  • Le operazioni devono essere eseguite per conto o a favore di persone fisicheenti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate;
  • Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Bonus canoni locazione – settore turismo e gestione delle piscine dall’11 luglio si può trasmettere il modello per l’autodichiarazione.

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 09:23:38

POST 97/2022

Con il provvedimento n. 253466 del 30/06/2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework”.

Si tratta dell’autodichiarazione richiesta dall’art. 5 comma 3 del DL 4/2022 (Decreto Sostegni Ter) che ha riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) e delle imprese di gestione di piscine (vedi precedenti post 25/2022 e 62/2022).

Il 6 maggio scorso la Commissione europea aveva autorizzato il bonus 2022 ed ora con l’approvazione del modello da parte dell’Agenzia Entrate è possibile completare l’iter per la richiesta dell’agevolazione.

Nello specifico il provvedimento:

  • Definisce le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework;
  • Definisce le modalità attuative per la cessione del credito in caso di locazione (sezione III del quadro A del modello).

Si definiscono anche i termini di presentazione precisando che:

  • I termini “generali” per l’invio vanno dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023;
  • In alcuni “casi particolare” dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 (riguardano i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius e per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore).

L’autodichiarazione si potrà inviare esclusivamente con modalità telematiche mediante i canali dell’Agenzia delle entrate che rilascerà due ricevute:

  • la prima entro 5 giorni per attestare la presa in carico o lo scarto;
  • la seconda entro 10 giorni per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta (riconoscimento del credito) secondo le modalità previste dall’art. 28 del DL 34/2020 (compensazione in F24, utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa). Con successiva risoluzione verranno istituiti i codici tributo da indicare nel modello F24 e le relative istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Proroga dei termini in materia di registrazione degli Aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 09:20:47

POST 96/2022

Il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 ha stabilito la proroga dei termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

In particolare, all’articolo 35, comma 1, viene previsto che con riferimento agli aiuti: 

  • non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione; 
  • subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati,

i termini stabiliti all’articolo 10, comma 1, dal Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

  1. dalla data di entrata in vigore del presente Decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  2. dal primo gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

La proroga si applica alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, nonché nel Registro aiuti di Stato – SIAN – Sistema informativo Agricolo Nazionale, che al SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 n. 1863 “riguardante il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.

Il differimento della scadenza del 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 per la Registrazione degli Aiuti di Stato nel RNA, è stato accompagnato dal provvedimento n. 233832/2022 con il quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha rinviato al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione dell’Autodichiarazione necessaria ad attestare gli aiuti economici ricevuti nell’emergenza epidemiologica Covid-19.

L’articolo 35 del Decreto -Legge 73/2022 ha inoltre previsto la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 della disposizione prevista all’art. 31- octies del DL 137/2020 secondo cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comportaresponsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



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