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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Semplificazioni: articolo 5 – Erogazioni dei rimborsi fiscali agli eredi.

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 09:18:30

POST 95/2022

Il decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 giugno, prevede delle novità sui rimborsi fiscali agli eredi. In particolare, l’articolo 5 prevede che i rimborsi fiscali spettanti al defunto siano erogati ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Nel caso in cui il chiamato all’eredità non volesse accettare il rimborso dovrà riversare l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate definirà le modalità di trasmissione della comunicazione di rinuncia al rimborso. 

Giulia Granello 

Studio EPICA – Treviso 



Modifica del termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.

Uncategorised Posted on Tue, July 05, 2022 14:59:20

POST 94/2022

L’art. 14 del DL 73/2022 in vigore dal 22.6.2022 modifica gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86 portando a 30 giorni (anziché 20) il termine ordinario per:

  • la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;
  • la denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Si precisa che per i contratti di locazione immobiliare e per la registrazione degli atti notarili il termine di 30 giorni era già entrato in vigore precedentemente.

Pertanto, per le scritture private non autenticate, come contratto di comodato immobiliare o il contratto preliminare, stipulate dal 22.6.2022, il con­tri­buente ha a disposizione 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto o se precedente, dall’inizio del contratto.

Il medesimo termine di 30 giorni si applica anche per la denuncia di eventi successivi alla registrazione come:

  • proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato (ex art. 36 del DPR 131/86).
  • avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto;
  • fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del DPR 131/86).

Daniele Agosti

Studio EPICA – Treviso



L’art. 3 co. 6 del DL 73/2022 ha differito al 30.9.2022 il termine per l’invio della dichiarazione del­l’im­po­sta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021, precedentemente stabilito al 30.6.2022.

Uncategorised Posted on Tue, July 05, 2022 09:10:53

POST 93/2022

L’art. 4 co. 1-ter del DLgs. 23/2011 e l’art. 4 co. 5-ter del DL 50/2017 stabiliscono che la dichia­ra­zione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 25 co. 3-bis del DL 22.3.2021 n. 41, conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha stabilito che entro il 30.6.2022 dovessero essere presentate le di­chia­ra­zioni dell’imposta di soggiorno relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, termine ora differito al 30.9.2022.

Si ricorda che le dichiarazioni in esame devono essere presentate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110), unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Catiuscia Sabatino

Studio EPICA – Treviso



Produttori e imbottigliatori vini DOP, IGP e biologici: contributi da 10 mila a 30 mila euro per il “QR code” in etichetta.

Uncategorised Posted on Mon, July 04, 2022 11:17:38

POST 92/2022

Con decreto interministeriale delle Politiche agricole e del Turismo del 20 giugno 2022 sono state definite le modalità operative di accesso al contributo previsto per i produttori di vino Doc, Igp e biologico, previsto dalla Legge di bilancio 2022 (all’articolo 1, commi 842 e 843, della Legge 234/2021) finalizzato a favorire la promozione dei territori e recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese.

Il contributo può essere richiesto da produttori di vini Dop, Igp e biologici che svolgano oltre alla attività di produzione di vino, anche l’attività agrituristica o enoturistica. Per produttori si intendono viticoltoritrasformatori e imbottigliatori che svolgano anche attività di viticoltura o trasformazione.

Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l’impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei viniveicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.

Il QR code dovrà essere apposto nel rispetto della normativa in materia di etichettatura ed i soggetti ammessi all’agevolazione dovranno garantire per un periodo minimo di tre anni:

  • l’apposizione del QR code sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell’istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa;
  • il collegamento ipertestuale tra il QR code e il sito web multilingue di cui sopra.

Il contributo è a sportello ed è, pertanto, riconosciuto in base all’ordine di presentazione della domanda; spetta in misura compresa tra 10 mila e 30 mila euro in base al punteggio assegnato a ciascun partecipante da una apposita commissione aggiudicatrice che dovrà essere istituita.

La percentuale massima di contributo erogabile non potrà superare il 70% delle spese ammesse.

Per la piena operatività dell’agevolazione si attende ora la pubblicazione di apposito provvedimento da parte del dipartimento delle Politiche competitive, della qualità dell’agroalimentare, della pesca e dell’ippica e dei conseguenti provvedimenti attuativi e di nomina della commissione aggiudicatrice.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso e Montebelluna



La Commissione europea autorizza il credito d’imposta IMU per il comparto turistico.

Uncategorised Posted on Wed, June 29, 2022 18:55:16

POST 91/2022

L’articolo 22 del D.L. 21/2022 (c.d. decreto Energia) aveva introdotto un credito d’imposta pari al  50% della seconda rata IMU del 2021,per le imprese del comparto turismo, in relazione agli  immobili della categoria catastale D/2 presso i quali viene gestita l’attività ricettiva da parte della stessa impresa che deve anche risultare proprietaria dell’immobile.

L’efficacia della disposizione era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che, con decisione n. C(2022) 4363 final  del 21 giugno 2022 ha concesso l’autorizzazione per  poter usufruire del credito d’imposta.

Ora quindi il contributo di cui all’art. 22 del D.L. 21/2022 è efficace e lo potranno richiedere le imprese che fanno parte del settore turistico-ricettivo come:

  • Imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L.96/2006 e relative norme regionali;
  • Imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • Imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • Complessi termali e parchi tematici inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Altro requisito da rispettare è la riduzione del fatturato o dei corrispettivi del  secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Per poter usufruire del credito d’imposta gli operatori economici dovranno presentare un’autocertificazione all’Agenzia Entrate con la quale verranno attestati il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 senza che trovino applicazione i limiti di cui all’art.34 della L. 388/2000 e all’art. 1 comma 53 della L.244/2007. Inoltre il credito non  concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR. 

Si attende ora che  l’Agenzia Entrate emani il provvedimento che stabilisce modalità e termini per la presentazione del modello. 

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche: sanzioni dal 01/7/2022.

Uncategorised Posted on Tue, June 28, 2022 13:33:24

POST 90/2022

Si ricorda che la Legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

E’ recentemente stato chiarito che la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa della società evita tale incombenza solo alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

La norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

– la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;

– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

La decorrenza delle sanzioni è stata più volte prorogata, il Decreto Milleproroghe (DL 228/2021, convertito in legge lo scorso 25 febbraio) prevede che:

– le sanzioni vengano applicate dal 01 luglio 2022 per l’informativa sulle erogazioni incassate nell’anno 2020; 

– le sanzioni vengano applicate dal 01 gennaio 2023 per l’informativa sulle erogazioni incassate nell’anno 2021.

Per un eventuale approfondimento si rinvia al precedente post 220/2021: https://www.epicanews.it/2021/12/28/obbligo-di-pubblicazione-sul-sito-internet-aziendale-di-aiuti-e-contributi-pubblici/

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti con carte.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:28:37

POST 89/2022

Con un emendamento al Ddl si conversione del DL 36/2022è stata anticipata al 30 giugno 2022 l’operatività della sanzione prevista dall’art. 15, comma 4 bis del D.L. 179/2022 per la mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato (tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali), di un pagamento di qualsiasi importo, con una carta di pagamento di debito, credito o prepagata.

La sanzione prevista è pari ad Euro 30 aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Richiesta di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia tramite procedimento monitorio.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:23:20

POST 88/2022

Il Tribunale di Roma con una recente pronuncia assunta in merito ad una richiesta di restituzione dell’addizionale provinciale alla accise sull’energia elettrica, giudicata illegittima dalla Corte di Cassazione a fine 2019, ha sancito che l’utente finale non solo ha il diritto di agire nei confronti del fornitore per la ripetizione dell’indebito ma può farlo anche utilizzando la procedura sommaria del ricorso per ingiunzione, in tal modo riuscendo ad ottenere in tempi più rapidi un tiolo esecutivo.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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