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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Membri del consiglio di amministrazione e responsabilità solidale.

Uncategorised Posted on Wed, June 22, 2022 08:19:48

POST 87/2022

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11087 del 28 marzo 2022 ha nuovamente confermato il principio secondo il quale in assenza di deleghe ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ente, deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi anche se – in fatto – non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.

Resta ovviamente salva la previsione dell’art. 2392, comma 3 c.c. per cui la responsabilità non si estende all’amministratore che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio.

In presenza di deleghe attribuite in specifiche materie ad uno o più amministratori la responsabilità resta ad esclusivo carico dei consiglieri delegati salva la responsabilità dei consiglieri non delegati che, in presenza di segnali di allarme, non si siano attivati per assumere informazioni ulteriori rispetto a quelle fornitegli dagli organi delegati e fatto quanto nelle loro possibilità per impedire il compimento dell’atto pregiudizievole.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Sanatoria Credito Ricerca & Sviluppo: l’Agenzia delle Entrate scrive ai contribuenti per incentivare la compliance.

Uncategorised Posted on Mon, June 20, 2022 15:32:35

POST 86/2022

Numerose sono le segnalazioni circa l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di lettere ai contribuenti con le quali gli Uffici dell’amministrazione finanziaria invitano, sulla base di alcuni indicatori di “rischio”, a prendere in considerazione la cd. sanatoria per i crediti ricerca e sviluppo (si veda precedente post nr. 82/2022 sul tema).

Alcuni contribuenti che hanno usufruito del credito ricerca e sviluppo sino al 22 ottobre 2021, maturato nel periodo 2015-2019, si sono dunque visti recapitare una comunicazione nella quale vengono evidenziati gli importi utilizzati e dove si informa che «dai controlli sino ad oggi effettuati in relazione al suddetto credito di imposta è emerso che, in molti casi, i contribuenti hanno considerato agevolabili investimenti non qualificabili, in base ai requisiti richiesti dal “manuale di Frascati” dell’Ocse (novità; creatività; trasferibilità/riproducibilità; sistematicità; incertezza tecnico-scientifica e finanziaria), come attività di ricerca e sviluppo».

La comunicazione prosegue invitando il contribuente a prendere in considerazione la sanatoria dei Tax Credit per R&S inviando l’apposito modello entro il prossimo 30 settembre 2022 qualora abbia erroneamente usufruito degli stessi.

La comunicazione procede infine informando che, a seguito di un esame preliminare della posizione fiscale, sono state riscontrate possibili anomalie. Il riscontro è stato effettuato tramite analisi basate sull’utilizzo dei dati nella disponibilità dell’agenzia delle Entrate, che hanno permesso di individuare indicatori di rischio del possibile utilizzo indebito del credito d’imposta.

Al fine di consentire all’impresa di valutare l’opportunità di aderire alla procedura di riversamento, l’agenzia delle Entrate dichiara di inviare la comunicazione per informare sul periodo e sulle anomalie che sono state riscontrate rispetto a nove indicatori presi in considerazione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Aggiornamenti in merito alla fattura elettronica dei forfettari.

Uncategorised Posted on Thu, June 16, 2022 19:29:57

POST 85/2022

Il DL 36/2022 ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2022 viene esteso l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica anche ad altre categorie (in particolare ai forfettari).

L’obbligo di emissione della fattura elettronica, in formato xml utilizzando il Sistema di Interscambio, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Da predetta data sono tenuti all’emissione della fattura formato elettronico anche:

  • i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, K.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011,
  • i soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
  • i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91

che abbiano avuto ricavi/compensi nel 2021 superiori a € 25.000 (ragguagliati all’anno). Per esempio, un soggetto in regime forfettario che abbia iniziato l’attività al 1° maggio 2021 e che abbia percepito compensi nell’anno per 20.000 euro, dovrà emettere fattura elettronica dal 1° luglio 2022 in quanto il reddito ragguagliato ad anno ammonta a 30.000 euro.

Per i restanti soggetti (con ricavi o compensi pari o inferiori al valore di 25.000 euro) l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica rimane valido fino al 31 dicembre 2023.

termini di emissione della fattura elettronica sono: 

  • dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione per le fatture immediate
  • quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le fatture differite.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D. Lgs. 471/1997, il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. E’ possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

Ulteriore adempimento collegato all’estensione della fatturazione elettronica, riguarda la comunicazione dei dati delle operazioni effettuate con l’estero

I soggetti passivi obbligati all’emissione della fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ricordiamo infine che la fatturazione elettronica in regime forfettario fuori campo iva contraddistinte dal codice natura “N2.2” porta all’applicazione dell’imposta di bollo i 2 euro con spunta “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica, se l’importo fatturato supera i 77,47 euro.

L’Agenzia delle entrate conteggia il bollo trimestralmente in base alle seguenti date:

  • data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, se è precedente alla fine del trimestre,

Il versamento del bollo relativo alle fatture la cui data sopra indicata ricada tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2022 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2022.

Mirca Segato e Valentina Sette

Epica Servizi Contabili



Autodichiarazione aiuti di Stato.

Uncategorised Posted on Thu, June 16, 2022 10:16:39

POST 84/2022

L’articolo 1, commi 13 -17, del D.L. 41/21, convertito con Legge 69/21- e la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 n.1863 che ha definito il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.

Successivamente Con D.M. pubblicato sulla G.U. n.15 del 20 gennaio 2022, sono state definite le modalità attuative per monitorare il rispetto delle soglie previste dalla Commissione Europea e l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento (n. 143438 del 27 aprile 2022) ha definito modalità di compilazione ed invio del modello di dichiarazione sostitutiva che i beneficiari degli aiuti di stato durante l’emergenza Covid 19, devono inviare entro il 30 giugno 2022.

L’ adempimento nasce, quindi, dalla necessità di autocertificare che l’importo complessivo dei sostegni economici erogati dall’Agenzia delle Entrate e fruiti dai beneficiari, non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea “Temporary Framwork”:

Le misure interessate sono:

Tutte le tipologie di contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020: contributo decreto rilancio, contributo decreto ristori, contributo decreto ristori bis- cosiddetto Decreto Natale; 

Tutte le tipologie di contributi a fondo perduto ricevuti nel 2021: contributo decreto Sostegni, Contributo automatico decreto sostegni, contributo alternativo, contributo perequativo;

Esenzione Irap saldo 2019 e primo acconto 2020;

bonus locazioni immobili uso non abitativo, bonus adeguamento ambienti di lavoro, agevolazioni IRPEF Comune di Campione d’Italia, esenzione prima rata IMU per imprese del turismo, fiere, spettacoli e discoteche;

Esenzione seconda rata IMU per attività del turismo, fiere, spettacoli per gli immobili rientranti nella categoria catastale D3;

Contributo a fondo perduto, bonus locazioni ottobre novembre e dicembre 2020 ed esenzione seconda rata IMU per specifici codici Ateco, per le aziende interessate dalle nuove misure restrittive come previsto dal D.P.R. 3 novembre 2020;

Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, attività di spettacolo, discoteche, fiere, esposizioni, proroga del credito d’imposta locazioni per le imprese del turismo e spettacolo valida per il primo quadrimestre 2021;

Esonero canone Rai per i bar e strutture ricettive, contributo a fondo perduto start up, definizione agevolata avvisi bonari, esonero prima rata IMU 2021 per i soggetti che hanno beneficiato del contributo D.L. Sostegni;

Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro, bonus locazioni turismo fino a luglio 21, bonus locazioni gennaio – maggio 21.

La dichiarazione non è obbligatoria se è stata già resa nell’istanza presentata per l’accesso agli aiuti (ad esempio istanza per il contributo fondo perduto perequativo), sempre che il beneficiario non abbia fruito successivamente di altri contributi.

Per gli aiuti che richiedono la compilazione dei campi “settore” e “codice attività” c’è la possibilità di comunicare mediante tale autodichiarazione i dati necessari per consentirne l’iscrizione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, esonerando, così il dichiarante dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato RS 401 presente nel modello Unico 2022.

Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 ha approvato un decreto contenente misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali.

Stando alla bozza circolata, è prevista la proroga del termine per la registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Secondo la nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe tempo fino al 30 giugno 2023, e non più fino al 31 dicembre 2022 per la registrazione nel RNA degli aiuti di Stato COVID.

Tale proroga, consentirebbe la successiva approvazione di uno slittamento del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, che attualmente è fissato al 30 giugno 2022.

Il nuovo termine per l’invio dell’autodichiarazione potrebbe essere fissato per il 31 ottobre 2022.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA – Vicenza



Decreto semplificazioni fiscali

Uncategorised Posted on Thu, June 16, 2022 07:49:57

POST 83/2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 15 giugno 2022 un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

A seguire il comunicato stampa del Governo.

“Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Il testo introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili; sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. Vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.

E’ semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.

Per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta. Sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.”



Sanatoria crediti Ricerca e Sviluppo: approvato il modello per la procedura di riversamento dei tax credit.

Uncategorised Posted on Sat, June 11, 2022 20:14:33

POST 82/2022

Come noto l’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021 ha introdotto la possibilità di regolarizzare le indebite compensazioni dei “tax credit” per ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 maturati dal 2015 al 2019 ed effettuate, entro il 22 ottobre 2021, in modo non conforme alla normativa di riferimento.

Detta “sanatoria” comporta i seguenti benefici:

– lo stralcio delle sanzioni amministrative (nella maggior parte dei casi pari al 100% del tax credit utilizzato in compensazione);

– lo stralcio degli interessi;

– la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti (ex articolo 10quater Dlgs 74/2000).

Con il provvedimento n. 188987 emanato lo scorso 1° giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento, approvando altresì il modello contenente la relativa domanda e le istruzioni per la compilazione.

I contribuenti che intendono aderire a tale procedura devono:

– presentare in via telematica (direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato) il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” entro il 30.9.2022;

– eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16.12.2022, anche in tre rate annuali di pari importo ma senza poter utilizzare la compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Con il provvedimento in commento l’Agenzia ha precisato che la sanatoria può riguardare l’indebito utilizzo di crediti per ricerca e sviluppo, ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

– sono state realmente svolte le attività, per le quali sono state sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo; 

– è stato applicato l’art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 co. 72 della L. 145/2018;

– sono stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità”;

– sono stati commessi errori “nella determinazione della media storica di riferimento”

Restano in ogni caso esclusi dalla procedura di riversamento i contribuenti che abbiano compensato crediti di imposta derivanti da:

– condotte fraudolente; 

– fattispecie simulate; 

– false rappresentazioni della realtà attraverso l’utilizzo di documenti falsi; 

– mancanza della documentazione utile ai fini della dimostrazione del sostenimento dei costi per ricerca e sviluppo.

La procedura è inoltre preclusa nel caso in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22.10.2021 (atti non più impugnabili o oggetto di pronunce passate in giudicato).

Una volta inoltrata la domanda entro il termine del 30 settembre 2022, qualora il contribuente presenti i requisiti richiesti, la sanatoria si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute.

Dall’importo oggetto di riversamento si possono scomputare le somme già versate ad esclusione di quelle versate a titolo di sanzioni e interessi.

Qualora si acceda al pagamento rateale, massimo tre rate annuali di pari importo, anche il mancato pagamento di una singola rata fa venir meno l’agevolazione e comporta l’iscrizione a Ruolo delle somme mancanti oltre alla sanzione del 30%.

Si precisa inoltre che non possono accedere alla rateizzazione, e sono dunque obbligati ad effettuare il versamento in un’unica soluzione (entro il 16.12.2022), quei contribuenti che intendano riversare crediti:

– accertati con un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;

– constatati a seguito di consegna di un PVC entro il 22.10.2021.

Con successiva risoluzione saranno resi noti i codici tributo per effettuare i già menzionati versamenti

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Comunicazione dati locazioni brevi entro il 30 giugno 2022 anche per chi affitta più di 4 appartamenti.

Uncategorised Posted on Wed, June 08, 2022 12:32:39

POST 81/2022

Scade il prossimo 30 giugno 2022 il termine per l’invio della comunicazione annuale dei contratti di locazione breve: ricordiamo che è diventata operativa, a partire dall’anno d’imposta 2021, la nuova disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2021, che fa scattare la presunzione di imprenditorialità in caso di destinazione alla locazione breve di più di quattro appartamenti.

Per contratti di locazione breve s’intendono – secondo la definizione contenuta nell’articolo 4 del Dl n. 50/2017– quelli di durata non superiore a 30 giorni, relativi a immobili a uso abitativo, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, anche se includono la fornitura di biancheria e la pulizia della casa. Sono ad essi equiparati, inoltre, i contratti di sublocazione e di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso, sempreché siano stipulati da persone fisiche, direttamente o tramite intermediari immobiliari.
Le agenzie immobiliari e i gestori dei portali telematici compresi quelli fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, che si occupano di mettere in contatto chi cerca un’abitazione per un periodo limitato e chi ha una casa da affittare, devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati con il loro intervento.
Questi soggetti, se intervengono nel pagamento o incasso dei corrispettivi, sono inoltre tenuti ad applicare  la ritenuta del 21% ed al rilascio della rispettiva Certificazione Unica. 

La comunicazione va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di stipula del contratto secondo le regole stabilite dal provvedimento n°132395 del 12 luglio 2017, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate e deve contenere il nome, il cognome, e il codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’indirizzo dell’immobile locato, l’importo del corrispettivo lordo, l’anno di riferimento e i dati catastali dell’immobile locato. Per i dati catastali è stata prevista una fase transitoria, l’indicazione è  obbligatoria a decorrere dai contratti stipulati nel 2023.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro; la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione corretta avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza; dovrebbe essere applicabile anche l’istituto del ravvedimento operoso anche se non espressamente stabilito dalla norma.

Daniele Agosti

Studio EPICA – Treviso



Decreto Aiuti: Fondo di Garanzia delle PMI.

Uncategorised Posted on Fri, June 03, 2022 16:48:21

POST 80/2022

Il Decreto Aiuti (Decreto-legge 50/2022), pubblicato nella G. U. n. 114 dello scorso 17 maggio 2022 ed in corso di conversione, prevede il potenziamento del Fondo di Garanzia delle PMI, in considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa

In particolare, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del Fondo PMI può essere concessa in misura massima del 90%.

La garanzia è concessa entro il limite di 5 milioni di euro per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;

La garanzia è gratuita per le imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

L’efficacia della norma è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



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